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LIMITE ETA PROCEDURE CONCORSUALI N. 03703/2014REG.PROV.COLL. N. 09555/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2008, proposto dal signor Fiorentino Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso il signor Marco Gardin in Roma, via Mantegazza 24; contro Il Comune di Sorrento ed il signor Sessa Mariano, non costituitisi nel secondo grado del giudizio; per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE V, n. 18880/2008, resa tra le parti, concernente l esclusione dal concorso pubblico a sei posti di vigile urbano; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l avvocato Canciello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il sig. Antonio Fiorentino partecipava al concorso a 6 posti di vigile urbano indetto dal Comune di Sorrento (con atto n. 44571 dell 11 dicembre 2007), venendone escluso (nota n. 33138 del 18 agosto 2008), causa il superamento del limite di età di 41 anni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, previsto dall art. 2, n. 1), del bando. Contro l atto di esclusione e quelli presupposti, egli proponeva il ricorso n. 5113 del 2008 al TAR Campania sede di Napoli, sostenendo che tale limite non era stato superato, avendo egli alla suddetta data 41 anni e 3 mesi circa. L interessato proponeva inoltre censure nei confronti del limite in sé, lamentando la violazione dei principi generali in materia di concorsi sull elevazione del limite di età massimo stabiliti dal d.p.r. n. 487 del 1994 ( Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ), in particolare in ragione del fatto di essere coniugato e genitore, ai sensi dell art. 2 del citato regolamento. Il TAR adito respingeva l impugnativa, statuendo che: - l espressione contenuta nella suddetta clausola del bando, non superiore ai 41 anni, era chiaramente riferita alla data di compimento del 41 anno di età (in senso comprensivo del giorno di compleanno) ; - il limite fissato dal bando e dal presupposto regolamento comunale per l accesso agli impieghi alle dipendenze dell amministrazione (approvato con delibera di giunta municipale n. 131 del 2004, come modificato dalla delibera n. 141 del 6

novembre 2007) deve ritenersi comprensivo di ogni elevazione, e conforme alle disposizioni del d.p.r. n. 487 del 1994, il cui art. 2, prevedendo ipotesi di elevazione del limite di età presuppone l esistenza di un limite di età massimo in via generale. Il sig. Fiorentino ha proposto appello, nel quale censura entrambe le statuizioni del giudice di primo grado e ripropone le censure del ricorso da questo non esaminati. Pur ritualmente citato, il Comune di Sorrento, già non costituitosi in primo grado, non ha svolto attività in resistenza nemmeno in questo grado d appello. L istanza di sospensione dell esecutività della sentenza è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 258 del 2009. All udienza del 20 maggio 2014 la causa è passata in decisione. DIRITTO Il primo motivo deve essere respinto, in applicazione dei principi affermati dall Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 2 dicembre 2011, n. 21, nel cui solco si è correttamente posto il giudice di primo grado, sebbene la pronuncia da questo resa sia anteriore a quella dell organo di nomofilachia. Nella citata sentenza, l Adunanza plenaria ha infatti statuito che: - il compimento di un anno di vita, e dunque il raggiungimento di una determinata età, si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno ; - la fissazione di un determinato limite anagrafico nel bando, mediante l impiego dell espressione non superiore a, è concettualmente equivalente al riferimento al compimento dell anno - e ciò perché si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni dalla nascita, sicché si supera il limite di età indicato quale requisito di ammissione nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis ;

- ad ulteriore chiarimento, l Adunanza plenaria ha statuito che superare e compiere un determinato limite di età vanno intese quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la conclusione, l esaurimento, l ultimazione di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del compleanno. Il principio espresso dall organo di nomofilachia è applicabile al caso oggetto del presente giudizio, posto che il bando in contestazione ha previsto il limite anagrafico di 41, mediante il riferimento ad una età non superiore, che il sig. Fiorentino aveva pacificamente superato alla scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio non ravvisa inoltre ragioni, peraltro nemmeno prospettate, per rimettere in discussione il principio affermato dall Adunanza plenaria (mediante ulteriore rimessione ex art. 99, comma 3, cod. proc. amm.). Allo stesso va dunque data continuità. Devono essere disattese anche le ulteriori doglianze dell appello, volte nel loro complesso a censurare il limite in sé e la mancata previsione del diritto all elevazione dello stesso in ragione dello stato di coniugato e di padre. In primo luogo, deve osservarsi che l eliminazione del limite di età per l ammissione ai concorsi pubblici, disposta con l art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 ( Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ), si è accompagnata alla contestuale previsione, nella medesima norma, di deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni. Di questa facoltà di deroga si è quindi avvalso il Comune di Sorrento, attraverso il regolamento sull accesso ai propri servizi ed uffici, di cui il bando di concorso in contestazione ha fatto pedissequa applicazione. Non giova poi al sig. Fiorentino dolersi della mancata motivazione in ordine a detta scelta.

In contrario a quanto assume l appellante, nessun obbligo di motivazione formale è configurabile né in relazione al bando di concorso, né tanto meno nei confronti del predetto regolamento. Entrambe le tipologie di atti sono infatti escluse da tale obbligo, ai sensi dell art. 3, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 (come affermato, per quanto concerne specificamente il bando, dall Adunanza plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, al 42), né risultano emanati atti intermedi del procedimento rispetto ai quali il regolamento si è posto in contrasto (ciò che avrebbe invece determinato uno specifico obbligo di motivazione). Sul piano sostanziale, peraltro, le ragioni del limite in contestazione sono agevolmente ricavabili proprio dalla natura del servizio, al quale si riferisce il sopra citato art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997, venendo nel caso di specie in rilievo l accesso ad un corpo di polizia. Infine, nessun contrasto con la previsione di cui all art. 2 del regolamento generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al d.p.r. n. 487 del 1994 è ravvisabile nella previsione del limite di età di 41 anni. La citata disposizione regolamentare prevede un limite di età superiore di accesso di 40 anni, elevabile fino ad un massimo di 45 anni in presenza di particolari condizioni, tra cui quelle, possedute dall appellante, di coniuge e di padre di figli. Il Comune di Sorrento ha comunque disposto la elevazione, sebbene non nella misura massima prevista, nell esercizio di un proprio potere di apprezzamento discrezionale e non censurabile, perché non manifestamente irragionevole. In ogni caso, il medesimo art. 2 deve essere coordinato con la norma gerarchicamente sovraordinata contenuta nel sopra citato art. 3, comma 6, l. n. 127 del 1997, la quale ha inteso superare in via generale il limite massimo, consentendo tuttavia alle amministrazioni di apportare deroghe specifiche. In conclusione, l appello è infondato e deve quindi essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del secondo grado, stante la mancata costituzione dell amministrazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 9555 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese del secondo grado. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Francesco Caringella, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere Nicola Gaviano, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)