SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2118 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BETTAMIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2003 Disciplina della professione di ottico optometrista e delega al Governo sulla relativa organizzazione TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2118 Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge definisce i princìpi fondamentali della professione di ottico optometrista ai sensi dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla competenza statuale la determinazione dei princìpi fondamentali relativi alle «professioni», lasciando alla potestà legislativa delle regioni la disciplina della materia. Per tale motivo e alla stregua d altri disegni di legge già presentati si ritiene di disciplinare i princìpi fondamentali della professione d ottico optometrista trattandosi di professione sanitaria non medica. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 relativamente ai compiti e definizioni della figura d ottico optometrista fa tesoro della positiva esperienza, derivante dall applicazione del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, puntualizzando l attività dell ottico optometrista come venuta evolvendosi nell arco degli ottanta anni decorsi dall emanazione di detto regolamento e curando la formazione dello stesso professionista. Dalla figura dell ottico, si è arrivati alla configurazione della figura professionale dell ottico optometrista, intesa come espressione riassuntiva di un servizio globale alla visione dell utente con esclusione assoluta delle problematiche interessanti il settore della patologia dell organo e della funzione. Già da tempo e sulla base del riformato testo dell articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra queste Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti d istruzione professionale in optometria, i quali, invero si qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità dell insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto docenti/studenti e l approfondimento a livello universitario delle materie specialistiche ivi insegnate. Nell anno accademico 2001/2002, presso l Università statale di Milano «Bicocca», è stato istituito un corso di laurea in ottica e optometria, nell ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Per l espletamento della professione si prevede adesso un titolo di studio di livello universitario, conseguito con un corso di laurea presso la facoltà di fisica da integrarsi con materie prelevate dal corso di laurea in medicina. Gli articoli 5 e 6 delimitano rigorosamente l attività professionale dell ottico optometrista evitando che tale attività invada il campo più specificatamente riservato alla professione medica quale l accertamento di malattie e l esecuzione di attività di tipo invasivo. L articolo 9 prevede una delega al Governo per la disciplina dell accesso e la formazione dell ordine nazionale e degli ordini professionali regionali e provinciali degli ottici optometristi.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2118 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali della professione di ottico optometrista ai sensi dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Art. 2. 1. La formazione professionale degli ottici optometristi avviene in ambito universitario secondo curricoli determinati sulla base della normativa vigente con il decreto del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute sentiti l ordine professionale nazionale di cui all articolo 8 e le associazioni di categoria. Art. 3. 1. L ottico optometrista è l operatore sanitario che, in quanto esperto dell ottica oftalmica, dell ottica fisiologica, della fisica ottica e delle componenti fisico chimiche e delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i problemi ottici della visione, esegue in regime di titolarità ed autonomia professionale, con tecniche optometriche, l esame soggettivo ed oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista. 2. L ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti otticorefrattivi della visione, sia mediante la prescrizione, l adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti che attraverso procedure di educazione visiva.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2118 Art. 4. 1. L ottico optometrista è l unico fornitore di qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell ambito delle competenze di cui all articolo 3, sia su prescrizione del medico specialista oftalmologo. Controlla e perizia qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di ametropia, ne redige la dichiarazione di conformità tecnico-qualitativa secondo le norme della direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, come recepite nell ordinamento italiano con decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni. È tenuto ad educare l utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all ottimizzazione delle risorse visive. Art. 5. 1. L ottico optometrista non svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci e all accertamento di malattie o all esecuzione di attività di tipo invasivo, compresa la correzione di difetti mediante laser. Art. 6. 1. L ottico optometrista ha l obbligo di chiarire al soggetto ametrope il suo ruolo esclusivamente tecnico e di dichiarare allo stesso che la compensazione ottica dell ametropia non comporta un accertamento dello stato di salute degli occhi. Art. 7. 1. Per esercitare la professione di ottico optometrista occorre essere iscritti negli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2118 2. Per accedere agli albi professionali degli ottici optometristi sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell Unione europea; b) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o corsi di laurea in ottica optometria, anche di Stati facenti parte dell Unione europea; c) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione; d) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza. 3. In via transitoria hanno diritto all iscrizione agli albi, tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del diploma di ottico e di un attestato di formazione in optometria rilasciato dalle regioni o da istituti di istruzione superiore di optometria da queste riconosciuti. 4. È altresì concesso, in via transitoria, agli ottici che dimostrino di avere esercitato per cinque anni tale professione, di accedere a sostenere l esame di Stato di abilitazione. 5. Chiunque eserciti la professione di ottico optometrista o si fregi di tale titolo senza essere iscritto negli albi previsti dal presente articolo, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la ammenda da euro 260 ad euro 2.600. Art. 8. 1. È istituito l ordine nazionale degli ottici optometristi, con sede in Roma. 2. L organizzazione degli ordini professionali degli ottici optometristi è demandata alla legge regionale che determina il carattere regionale o provinciale dell albo.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2118 Art. 9. 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che definisca: a) le modalità di svolgimento degli esami di Stato che consentono l iscrizione all albo degli ottici optometristi; b) i princìpi relativi alla formazione e al funzionamento degli ordini professionali, alle tariffe e alla deontologia professionale; c) le nomine sul funzionamento dell ordine nazionale. 2. I princìpi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere per l adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 sono: a) assicurare l articolazione regionale degli esami di Stato; b) prevedere la partecipazione degli appartenenti alla categoria alle commissioni di esame; c) disciplinare le modalità con le quali gli ordini professionali regionali e provinciali partecipano all ordine nazionale. Art. 10. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità del 23 aprile 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, recante «Disposizioni generali per l ammissione ai corsi per l esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè per la durata e la conclusione dei corsi stessi» e le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell 11 novembre 1992, recante «Disposizioni per l ammissione ai corsi regionali per l esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè la durata e la con-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2118 clusione dei corsi stessi», limitatamente ai corsi per l esercizio dell arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. È garantito comunque il completamento degli studi agli allievi che siano iscritti ai corsi stessi. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni dell articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334, che riguarda le mansioni degli ottici, sono abrogate. Tali disposizioni rimangono in vigore per quegli ottici che non abbiano sostenuto l esame di Stato di abilitazione, i quali verranno iscritti in elenchi ad esaurimento presso le ASL di competenza. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l allegato B del decreto del Ministro della sanità del 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell 11 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli ottici, è abrogato. Art. 11. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.