Chiarimenti Agenzia delle Entrate

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Transcript:

Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prevista dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 252 del 2005, dall'11,50% al 20%, per il solo anno 2014. La nuova aliquota - che è annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, determinato come rendimento complessivo della gestione svolta dal fondo nel corso del periodo d'imposta - ha effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014. 2. Ambito soggettivo. L aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare, il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dal citato art. 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005, precisando che essa riguarda i fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali, nonché i cosiddetti "vecchi fondi pensione". Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. p), della L. 23 agosto 2004, n. 243, si applica la previgente disciplina, contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. L'Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la norma in commento non riguarda il patrimonio immobiliare direttamente detenuto, alla data del 28 aprile 1993, dai fondi pensione che si trovano nel regime di cui all'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, che rimane soggetto ad un'imposta sostitutiva dello 0,50%. 3. Base imponibile dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. L'Agenzia delle Entrate evidenzia che i fondi pensione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Il risultato netto è pari alla differenza tra: il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta; il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

In sostanza, ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo, al termine di ciascun anno, è aumentato e diminuito delle somme che nel corso dell'anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio.. Nell'ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziché un incremento, il risultato negativo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, nel documento di prassi in esame, viene precisato che il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo. L'Agenzia delle Entrate evidenzia che per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali e per le vecchie forme di previdenza, gestite mediante convenzione con imprese di assicurazione, il risultato netto maturato cui applicare l'imposta sostitutiva è determinato sottraendo, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Per effetto di tale sistema di tassazione, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti. Nel documento di prassi in esame si evidenzia che i fondi pensione non subiscono le seguenti ritenute: ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali; ritenute sui proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e di prestito titoli; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto italiano; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero. I fondi pensione sono soggetti "lordisti" anche con riferimento agli interessi e altri proventi di titoli obbligazionari, cambiali finanziarie e titoli similari e non subiscono alcun prelievo sui dividendi relativi ad azioni italiane o estere. Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti, ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente, prevedendo l'applicazione del prelievo alla fonte. Infine, l'agenzia delle Entrate osserva che i fondi pensione subiscono le ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all'estero e sui proventi degli OICR esteri, percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione, nonché sui proventi dei titoli atipici e sui proventi delle accettazioni bancarie.

Tale regime ovviamente comporta l'esclusione dei redditi così tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione. 3.1. I redditi dei titoli pubblici. La legge di stabilità 2015, modifica le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare la predetta imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50%. A tal fine, la norma prevede che la base imponibile dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l'aliquota specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50%) e quella dell'imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20%). Conseguentemente, i redditi dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50%. L'Agenzia delle Entrate osserva che tale modalità di determinazione della base imponibile si applica alla quota di proventi derivanti dai seguenti titoli: obbligazioni e altri titoli equiparati; obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella cosiddetta "white list" e dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri. I redditi derivanti da tali titoli, che concorrono alla formazione del risultato di gestione del fondo in base al predetto rapporto, vale a dire nella misura del 62,50%, sono gli interessi, premi ed ogni altro provento derivanti dai suddetti titoli ed i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli stessi. L'Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di Stati esteri "white listed", maturati fino al 30 giugno 2014, nonché le plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate entro la medesima data, concorrono al risultato di gestione per il loro intero ammontare in quanto, per tali titoli, l'aliquota agevolata nella misura del 12,50% si è resa applicabile a decorrere dal 1 luglio 2014. Nel documento di prassi in esame si osserva che anche i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, che abbiano come "sottostante" i predetti titoli pubblici ed equiparati, sono assoggettati ad imposizione, qualora siano compresi nel risultato di gestione dei fondi pensione, nella misura del 62,50% del loro ammontare. Si fa presente che anche gli interessi delle obbligazioni di progetto ("project bond"), concorrono a formare il risultato di gestione sulla base del rapporto previsto dalla disposizione in commento, in quanto tali redditi sono anch'essi assoggettati a tassazione con la medesima aliquota agevolata del 12,50%. Ciò posto, si ritiene che la base imponibile del risultato della gestione delle forme di previdenza complementare debba essere costituita dai proventi derivanti dai predetti titoli e il loro ammontare è

determinato tenendo conto dei redditi effettivamente derivanti dal possesso di tali titoli e maturati alla fine del periodo d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, afferma che, anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione per il tramite di OICR e contratti di assicurazione, possa essere mantenuto il livello impositivo dei redditi derivanti da tali investimenti nella misura del 12,50%, utilizzando, a tal fine, i criteri dettati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011. Ai fini della determinazione del risultato di gestione del fondo pensione, i proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR rileveranno per un importo ridotto del 37,50% della quota di provento (o perdita) riferibile ai titoli pubblici. Inoltre, anche i proventi e le perdite derivanti dalla valutazione delle quote o azioni di OICR detenute al 31 dicembre da fondi pensione debbono essere computati al netto del 37,50% dei proventi (o perdite) riferibili ai titoli pubblici determinati applicando la percentuale media rilevante a tale data. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati per il tramite di contratti assicurativi, si dovrebbe applicare la disposizione che individua i redditi riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell'attivo degli stessi investita direttamente, o indirettamente (vale a dire per il tramite di organismi di investimento) nei titoli medesimi, rilevata con riferimento alla durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati durante la vigenza del contratto assicurativo. 3.2. Trattamento delle posizioni fuoriuscite nel 2014. L'Agenzia delle Entrate precisa che le modifiche al regime fiscale dei fondi pensione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività previsto dallo Statuto del contribuente, viene disposto che l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota del 20%. Nel documento di prassi in esame si ricorda che viene previsto, altresì, una riduzione della base imponibile per tenere conto delle posizioni che sono state definite nel corso del periodo d'imposta, per le quali cioè il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti, in sede di determinazione dell'importo della prestazione spettante, di rendimenti al netto dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% o dell'11,50% e per evitare che la maggiore aliquota di tassazione introdotta gravi, di fatto, sugli altri iscritti. 3.3. Risultati negativi del 2014 e degli anni pregressi. L'Amministrazione finanziaria - considerato che l'art. 1, comma 624, della legge di stabilità 2015, disciplina le modalità di determinazione dell'imposta complessivamente dovuta - con riferimento al periodo d'imposta 2014, ritiene che in caso di risultato negativo della gestione la predetta disposizione non si renda applicabile, venendosi a determinare, in tal modo, un risparmio d'imposta da utilizzare nei periodi d'imposta successivi nella misura dell'11,50%.

4. Versamento dell'imposta. L'imposta sostitutiva sul risultato netto dei fondi pensione deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Al pagamento sono tenuti i fondi pensione, i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, le società e gli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito e, per le forme pensionistiche individuali, le imprese di assicurazione. 5. Calcolo dell'imposta sostitutiva. Al fine della determinazione della base imponibile per la tassazione del risultato netto di gestione maturato nel 2014, il comma 622 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, prevede che, in primis, il predetto risultato sia modificato tenendo conto dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed equiparati. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate ritiene che i redditi oggetto di tale modifica sono necessariamente quelli proporzionalmente riferibili alle posizioni ancora in essere nella gestione al 31 dicembre 2014. L'Amministrazione finanziaria sostiene che la predetta quantificazione dei redditi derivanti dai titoli pubblici, che concorrono a formare la base imponibile per il 62,50% del loro ammontare, deriva dalla considerazione che i restanti redditi derivanti dai titoli in questione devono essere considerati compresi nella parte di risultato attribuibile alle posizioni uscite dalla gestione nel corso del periodo d'imposta che concorrono alla determinazione della base imponibile per il 52% del loro ammontare.