Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

TAR Veneto n. 178/2013 del

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2016, proposto da: Pentax Italia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Quadrio, Luigi Roma, Rocco Mangia, con domicilio eletto presso Luigi Roma in Napoli, Via Crispi 27 c/o Avv. Mastrantuono; 1 / 6

contro Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scalfati, con domicilio eletto presso Massimo Scalfati in Napoli, Via Gaetano Azzariti N. 6; nei confronti di Olympus Italia Srl; per l'annullamento del bando di gara pubblicato in g.u. serie speciale contratti pubblici n. 34 del 23.3.2016. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli; Viste le memorie difensive; 2 / 6

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato, per un verso, che parte ricorrente impugna il bando di gara in epigrafe indicato avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature piastra di endoscopia digestiva per il centro interdipartimentale dell'a.o.u. Federico II di Napoli; e che, per altro verso, con unico ed articolato motivo di ricorso, si duole della sua contrarietà alla disciplina nazionale e comunitaria in tema di procedure ad evidenza pubblica in ragione delle caratteristiche tecniche della richiesta fornitura; Rilevato che la prima eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione del diniego di autotutela, formulato a seguito di preavviso di ricorso ex art. 243-bis del d.lg n. 163 del 2006 (informazione preventiva dell'intento di proporre ricorso), sollevata dalla difesa dell azienda ospedaliera, è destituita di ogni fondamento, avendo la giurisprudenza precisato che il predetto articolo non prevede un obbligo della stazione appaltante di riscontrare l'atto di informativa ivi previsto: ed invero l'istituto in discorso rappresenta, infatti, un mero strumento offerto alla p.a. per valutare l'opportunità di un riesame della fattispecie in via di autotutela, tanto 3 / 6

che il silenzio su tale informativa non è qualificato in termini di 'rigetto' o di 'rifiuto', ma solo di 'diniego di (procedere in) autotutela (T.A.R. Latina,, sez. I, 02/03/2016, n. 124) Ritenuto invece che appare fondata l eccezione di inammissibilità per assenza di lesività dell atto impugnato: ed invero l'onere di immediata impugnazione può derivare dalle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione e che impediscono in limine all'interessato di essere ammesso alla selezione, ma non anche, come nel caso di specie, da quelle che riguardano le modalità di svolgimento della procedura, ovvero quelle riguardanti la valutazione delle offerte, poiché in tali ipotesi sono il concreto svolgimento della gara e delle relative operazioni, nonché l'adozione delle valutazioni all'uopo necessarie, a produrre l'effetto lesivo ricollegabile all'astratta previsione contenuta nel bando. (cfr., da ultimo, T.A.R. Roma,, sez. I, 04/03/2016, n. 2851, nonché Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012 n. 514; id., sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7256; Cons. St., ad. plen., 29 gennaio 2003 n. 1); Ritenuto che sussistono motivi di legge per compensare le spese del giudizio in ragione delle questioni trattate; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: 4 / 6

Santino Scudeller, Presidente Pierluigi Russo, Consigliere Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA 5 / 6

Il 24/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6 / 6