Normativa di riferimento

Documenti analoghi
Principali novità NOVITÀ OSSERVAZIONI Divorzio breve La domanda di divorzio può essere proposta dopo 12 mesi dalla notifica della domanda di separazio

Separazione e divorzio

L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Le disposizioni dell ordinamento civile secondo il DDL Cirinnà. Relatore: GIULIO ROLGI Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como

Alcuni principi innovativi della legge sulle unioni civili del 20 maggio 2016, n. 76

INDICE SOMMARIO. CAPITOLO I LA CRISI CONIUGALE DI FATTO di Maria Paola Suppa. CAPITOLO II LA SEPARAZIONE CONSENSUALE di Maria Paola Suppa

Il fondamento costituzionale delle unioni civili e la giurisprudenza CEDU: le scelte del legislatore e la possibile evoluzione futura

LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE Legge n. 76 A cura di Enza Augelli e Silvia Cornetto

Quando scricchiola un paradigma

Divorzio breve: la nuova disciplina

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero

La crisi della famiglia. Le modalità della separazione La separazione giudiziale Antonella Fabi

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Rettificazione del sesso e scioglimento del matrimonio. Corte Cost., sentenza 11 giugno 2014 n. 170 (Pres. Cassese, est. Morelli)

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1481

Unione civile costituita a seguito di rettificazione di sesso di uno dei coniugi. Questioni e problemi emersi in sede di prima applicazione

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA FAMIGLIA

INDICE. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

Rettifica del sesso del coniuge: effetti della sentenza della Consulta

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

Annullamento del matrimonio: EFFETTI CIVILI. Marco Falvo Dottore in Giurisprudenza

SENTENZA N. 170 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

Unioni Civili, ecco cosa cambia. Le novità previste dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà)

III. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO a cura di MASSIMO DOGLIOTTI egilda FERRANDO

INDICE SOMMARIO. Parte Prima L UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

UNIONI CIVILI: legge 76 del 2016 e decreti legislativi 5/2017 e 7/2017

Programma didattico 2019

L'instabilità coniugale in FVG e in Italia nell'anno 2009

INDICE. Capitolo primo

L. 1 dicembre 1970, n Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970).

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un unione civile tra persone dello stesso sesso;

A FONDAZIONE INSIEME

Indice 503. Capitolo III IL MATRIMONIO

Separazione e Divorzio. Avv. Francesca Romani

ASSEGNO ALL EX CONIUGE:

SOMMARIO. CAPITOLO 1 Il matrimonio e la convivenza

INDICE. 4 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice Descrizione della norma, bene giuridico tutelato e presupposto...

Unione civile. Descrizione

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

I DIRITTI E I DOVERI CHE NASCONO DALL'UNIONE

Capitolo I (Carlo Guglielmo Izzo) La separazione personale dei coniugi. Profili sostanziali

INDICE. Capitolo primo LA FAMIGLIA E IL DIRITTO

PARTE PRIMA I PRESUPPOSTI

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI

LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

I contratti di convivenza

Il mutamento di sesso impone lo scioglimento del vincolo matrimoniale? La questione in una recente ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione

CITTA DI STRESA Provincia del Verbano Cusio Ossola Servizi Demografici e Cimiteriali

RISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari

Per la Cassazione la delibazione fa venir meno il presupposto per il riconoscimento del mantenimento ovvero la permanenza del vincolo coniugale.

CONVIVENZE DI FATTO Effetti ed affetti delle nuove famiglie

Libertà e diritti dei cittadini

Legge , n. 898 (G.U.R.I. n. 306 del 03 dicembre 1970) Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Legge , n. 898 (G.U.R.I. n. 306 del 03 dicembre 1970) Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Legge 1 dicembre 1970, n. 898

1- LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Indice. La separazione giudiziale, il divorzio contenzioso e lo scioglimento delle unioni civili. pag. Prefazione XIII. Valentina Carnevale

SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE di SETTORE: Dott.ssa Cosima DE CARLO Telefono 0346/

INDICE SOMMARIO. Presentazione di Carlo Rimini... Introduzione. Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto... Parte prima LE UNIONI CIVILI

Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori "Milena Pini" BIENNIO 2019/2020. Programma didattico 2019

Giulio SPINA. Art. 6 comma 2 del D.L , convertito nella legge n. 162

COMUNE DI CANALE MONTERANO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza

APPUNTI E RIFLESSIONI SULLA MODIFICA DELLA LEGGE 118/2010. essere predisposti a seguito della delibera del Consiglio Grande e Generale 21 giugno

l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

SOMMARIO. Capitolo I - Genitorialità e coppie same-sex. Introduzione...

Convegno di studio: Unioni civili e convivenze di fatto: aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia negoziale

N. DATA ORE ARGOMENTO NOTE DOCENTI

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Codice civile svizzero

Revisione del testo e aggiornamento giurisprudenziale: dott. Carla Buffolano


INDICE. Schemi. Prefazione...

Prefazione... p. XVII

La famiglia tradizionale e non: nuovi modelli familiari e di gestione della crisi alla luce delle recenti riforme del

INDICE. Ringraziamenti pag. 11. Sigle e abbreviazioni» 13. Introduzione» 15

1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive

Separati, divorziati, conviventi e unioni civili

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Istituzioni di diritto privato. La famiglia. (traccia della lezione) prof. Angelo Venchiarutti IUSLIT Università di Trieste

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE

Legge 1 dicembre 1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970

Transcript:

TRACCIA: Tizio, unito in matrimonio con Caia, presentava domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Beta, a seguito del completamento del relativo iter medico-chirurgico. Il Giudice, con sentenza n. 10/2015, disponeva la rettificazione con modifica del prenome in Tizia e ordinava all ufficiale dello stato civile di provvedere alla modifica dell atto di nascita in conformità della sentenza e l annotazione della stessa a margine dell atto di matrimonio con la specificazione dell intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tizia e Caia si rivolgevano al loro avvocato di fiducia, manifestando la volontà di mantenere il vincolo coniugale o comunque un unione dotata di riconoscimento da parte dell ordinamento, non volendo sciogliere tra di loro qualsivoglia vincolo giuridicamente rilevante. Assunte le vesti di legale di Tizia e Caia, si rediga motivato parere. Normativa di riferimento Art. 29 Cost. «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare». Art. 143 c.c. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l obbligo reciproco alla fedeltà, all assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».

Art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 «Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; 2) nei casi in cui: a) l altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell atto contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile. L eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; e) l altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all estero l annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164». Art. 4, L. 14 aprile 1982, n. 164 [Testo dichiarato costituzionalmente illegittimo] «La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni». Art. 31, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso «1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l attore. 3. L atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898».

Giurisprudenza di riferimento Cass. Civ., sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097 Al fine di dare attuazione alla declaratoria d illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014, che ha dichiarato l illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982, con riferimento all art. 2 Cost, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell attribuzione di sesso che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, occorre accogliere il ricorso presentato dalle parti contro l annotazione posta a margine dell atto di matrimonio relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi. Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170 Sono costituzionalmente illegittimi gli art. 2 e 4 l. 14 aprile 1982 n. 164, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cd. divorzio imposto, introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi,

intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l art. 29 Cost.; è perciò compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere: La soluzione del parere proposto non può prescindere da un analisi generale delle norme codicistiche che indicano i requisiti per contrarre validamente matrimonio, per poi focalizzare l attenzione sulla norma speciale che prevede lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio in maniera automatica a seguito di vicende quale quella che interessa le protagoniste del caso esposto in traccia. Sarà, poi, necessario prendere posizione sulla vicenda avvalendosi del contributo della giurisprudenza pronunciatasi in materia. Lo svolgimento del parere, pertanto, andrà articolato secondo la seguente scaletta: Analisi delle norme in materia di requisiti per contrarre matrimonio; Individuazione della norma speciale che ha determinato le conseguenze giuridiche a cui Tizia e Caia intendono opporsi; Breve riepilogo degli elementi di fatto rilevanti al fine di rispondere al quesito esposto in traccia; Esame della casistica giurisprudenziale in materia; Conclusioni. GLOSSARIO Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio: sono le due fattispecie ricomprese nel più ampio concetto di divorzio, ossia dello strumento che l ordinamento giuridico prevede per sciogliere il vincolo di coniugio. Si parla, in senso proprio, di scioglimento, quando il matrimonio è stato celebrato con rito civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorché le nozze siano state celebrate con rito religioso, dinanzi al ministro di culto. Rettifica anagrafica dell attribuzione di sesso: è il procedimento che mira al riconoscimento dinanzi alla legge del cambiamento di genere sessuale della persona, a seguito della modificazione dei caratteri sessuali primari di chi propone istanza di rettifica (attraverso intervento medico-chirurgico demolitivo e ricostruttivo degli organi genitali).