OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 11, legge , n Alfa Italia. Art. 98 del Tuir.

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Transcript:

RISOLUZIONE N. 44 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 marzo 2006 Prot. 2005/ OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Alfa Italia. Art. 98 del Tuir. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art 98 del D.P.R n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO Il soggetto istante, la alfa italiana ( di seguito Alfa I Branch) è la stabile organizzazione di una società statunitense, la Alfa & Company (di seguito casa madre) leader mondiale nella produzione di macchine ed attrezzature agricole. La casa madre statunitense è una "public company", ossia una società caratterizzata dalla presenza di una compagine sociale che non comprende alcun socio con una partecipazione superiore al 5 per cento. Alcune delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento dell'attività, vengono erogate dalla stabile organizzazione in Italia di una società finanziaria, la Alfa Finance di diritto lussemburghese, facente parte del gruppo Alfa & Company. In particolare, la casa madre dell'istante ha assunto un finanziamento fruttifero nella forma del factoring finanziario dalla stabile organizzazione in Italia della società finanziaria (di seguito Alfa F. Branch); le somme corrisposte a titolo di finanziamento sono inerenti l'attività esercitata in Italia mediante la stabile organizzazione. Ciò premesso, la società istante chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile ai fini IRES agli interessi relativi al suddetto finanziamento, nonché a

quelli relativi ai finanziamenti erogati dalla casa madre ed ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci della stessa. SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE La stabile organizzazione istante ritiene non applicabile al caso di specie la normativa tributaria in tema di contrasto alla sottocapitalizzazione per quanto riguarda gli eventuali finanziamenti erogati o garantiti dai soci della casa madre, atteso che in capo ad essi, in quanto soci di una "public company", non risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 98, comma 3, lettera c) per l'applicazione della predetta disciplina. Analogamente, ritiene non applicabile la predetta disciplina con riferimento ai finanziamenti erogati dalla Alfa F Branch mediante operazioni di factoring finanziario. Anche le eventuali somme che la Alfa I Branch istante riceve dalla casa madre e che, ai soli fini delle imposte dirette avranno natura di finanziamenti, non saranno valutati ai fini della thin capitalization rule. E ciò in quanto, per quel che riguarda le stabili organizzazioni di società non residenti, l'istante ritiene che la predetta disciplina sia applicabile esclusivamente ai finanziamenti erogati da soci qualificati, o loro parti correlate, alla società estera debitrice, per la parte imputabile alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 98 del TUIR nella sua definitiva formulazione - come affermato nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003 - si caratterizza come norma finalizzata non solo ad evitare la trasformazione di dividendi in interessi attivi, ma anche come strumento di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese, quando essa è finalizzata ad ottenere vantaggi di natura fiscale.

A tali fini, la norma ha introdotto un limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati. In estrema sintesi, qualora il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto riferibili al singolo socio finanziatore, sia superiore a quello di quattro ad uno, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti eccedenti il predetto rapporto sono indeducibili. Come chiarito nella circolare n. 11 del 2005, per l'applicazione della thin capitalization rule alle stabili organizzazioni occorre far riferimento ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati della società estera o da loro parti correlate, per la parte di tali finanziamenti imputabile alla stabile organizzazione; mentre il patrimonio netto deve essere identificato con il fondo di dotazione appartenente alla stabile organizzazione stessa. In riferimento alla fattispecie prospettata, in cui l'istante è la stabile organizzazione di una società estera statunitense costituita nella forma di public company, nel concordare con quanto affermato nell'istanza, si ritiene che la norma in esame non risulti applicabile, atteso che nessuno dei soci, che dovesse eventualmente erogare o garantire i finanziamenti imputabili alla stabile organizzazione, possiede una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale. Con riferimento alla fattispecie prospettata, tuttavia, prescindendo dalla concreta applicabilità dell'art. 98 del TUIR, la scrivente ritiene di dover formulare ulteriori e più generali considerazioni in ordine alla deducibilità degli oneri finanziari dal reddito della stabile organizzazione. In particolare la scrivente, anche a chiarimento di quanto affermato nella circolare n. 32 del 1980 in materia di prezzi di trasferimento, ritiene che sia necessario valutare preliminarmente se e in che misura le risorse che la casa madre mette a disposizione, direttamente o indirettamente, della propria stabile organizzazione nel territorio di un altro Stato, possano essere considerate finanziamenti produttivi di interessi passivi deducibili dal reddito della stabile organizzazione stessa.

La questione si pone innanzitutto quando la casa madre attribuisce alla stabile organizzazione risorse proprie e/o parte dei finanziamenti da essa contratti e per i quali sostiene interessi passivi, ma anche nelle ipotesi in cui il contratto di finanziamento sia stipulato direttamente dalla stabile organizzazione. Occorre considerare, infatti, che sotto il profilo giuridico la stabile organizzazione non è un'entità autonoma e distinta rispetto alla casa madre della quale costituisce una mera diramazione amministrativa, ma dal punto di vista fiscale è considerata un'entità separata, sia dall'ordinamento nazionale, sia, in sede OCSE, dall'art. 7 del Modello di Convenzione (il cui contenuto è riprodotto anche nella vigente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con gli Stati Uniti). Tale diverso approccio, a ben vedere, è finalizzato a consentire allo Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata di esercitare i propri diritti impositivi sul reddito prodotto nel proprio territorio. Sotto tale profilo, è evidente l'interesse dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione a valutare il rapporto esistente tra l'indebitamento ed i mezzi propri ad essa attribuiti. L'insufficienza dei mezzi propri rispetto alla struttura patrimoniale ed alla attività esercitata, infatti, può determinare un eccessivo indebitamento della stabile organizzazione e, in definitiva, un trasferimento di reddito a beneficio dello Stato di residenza della casa madre. Come precisato dal Commentario OCSE all'art. 7 del Modello di Convenzione (cfr. paragrafo 18.3), è necessario che la stabile organizzazione sia dotata "di una struttura patrimoniale appropriata sia per l'impresa sia per le funzioni che esercita. Per tali ragioni, il divieto di dedurre le spese connesse ai finanziamenti interni - ossia quelli che costituiscono mera attribuzione di risorse proprie della casa madre - dovrebbe continuare ad applicarsi in via generale". In definitiva, come qualsiasi impresa indipendente, la stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche "figurativo". In altre parole, qualora non risulti dal suo bilancio, il fondo di dotazione deve essere determinato

ai soli fini fiscali per stabilire se gli eventuali interessi passivi dedotti sono determinati correttamente così come avviene per le imprese indipendenti. In tale ottica, potranno essere considerati deducibili, in quanto corrispondenti agli interessi passivi che un'impresa indipendente avrebbe sostenuto, solo quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato. Nell'istanza di interpello si afferma, invece, che esiste a livello di gruppo una strategia finalizzata alla "massimizzazione del valore degli azionisti, tramite la minimizzazione dell'attivo investito nelle attività commerciali e industriali e la concentrazione del capitale investito in enti finanziari appartenenti al gruppo, maggiormente indebitabili...". In altre parole, nell'ambito di una precisa strategia gestionale di gruppo a livello internazionale, si favorisce l'indebitamento delle società operative - tra cui la stabile organizzazione istante - nei confronti di altre società cui è riservata la funzione finanziaria. In definitiva, preme ricordare in questa sede che la determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale è questione di fatto che richiede un'analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. La dotazione patrimoniale della stabile organizzazione può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione, ad esempio, delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti. Si fa presente che, al fine di determinare correttamente e definitivamente gli interessi deducibili dal reddito della stabile organizzazione, il contribuente potrà presentare istanza di interpello come previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (c.d. ruling internazionale). La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale., viene resa dalla scrivente ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.