JOBS ACT Osservazioni e suggerimenti dei Consulenti del Lavoro



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Transcript:

JOBS ACT Osservazioni e suggerimenti dei Consulenti del Lavoro Premessa: Nel panorama politico italiano e nel contesto sociale è avvertita da tempo ed in maniera sempre più crescente la necessità di porre mano ad una riforma globale del mercato del lavoro e delle leggi che lo governano. La nostra esperienza professionale specifica, le competenze e la passione per i temi intrinsecamente connessi alla nostra attività, ci spingono ad offrire il nostro contributo al dibattito in forma di idee articolate ed organiche, sulla base di alcuni principi: a. La semplificazione, ovvero l esigenza di ridurre il numero delle norme e delle forme contrattuali a vantaggio di una migliore chiarezza e certezza delle relazioni giuridicoeconomiche. b. La semplicità operativa e una applicabilità immediata che ci consiglia, tra l'altro, di inserire le nostre proposte nell attuale contesto normativo anziché pensare di stravolgerlo completamente; c. La razionalità complessiva del sistema, in altre parole la ricerca di una logica organica di intervento capace di fornire una risposta a tutto tondo, considerando inscindibilmente connessi i problemi giuridici, previdenziali, assicurativi, fiscali ed operativi. d. La chiarezza, terminologica ed operativa, mirante a ridurre, nei limiti del possibile, le "derive" interpretative dottrinali, giurisprudenziali e della prassi. e. La promozione di un maggiore spirito di collaborazione nell'impresa, specie (ma non solo) in quella di dimensioni medio-piccole, fra imprenditore e lavoratore, recuperando il senso del lavoro quale avventura comune che presuppone il riconoscimento reciproco degli attori e dei loro comuni interessi. f. Il contemporaneo rigore, anche attraverso una prevenzione efficace, verso tutte le forme di sfruttamento del lavoro o anche solo di elusione delle normative protettive. Le osservazioni che seguono ci vengono suggerite, formulate anche dal nostro Ufficio legale che ha dato un forte contributo e dalla nostra esperienza specifica di Consulenti del Lavoro, ossia di professionisti che, fra tutti coloro che studiano e applicano questa materia, si collocano nella prima "trincea applicativa", essendo chiamati prima di ogni altro a dare attuazione alle norme di legge, immediatamente dopo la loro entrata in vigore, e conoscendo quindi, proprio per questo - prima e, forse, più di ogni altro - le problematiche concrete che lavoratori e aziende sono chiamati ogni giorno ad affrontare e risolvere. Sia consentito tuttavia evidenziare che qualsiasi riforma, qualsiasi intervento innovativo in materia dì lavoro e di previdenza risulterà inutile e resterà vanificato nei suoi possibili effetti se non sarà accompagnato da una riduzione del costo sociale e fiscale del lavoro. Gli attuali livelli di imposizione fiscale e contributiva sul lavoro sono ormai insostenibili e soprattutto per le PMI; e il suo impatto negativo è aggravato da un sistema di ispezione e di accertamento delle violazioni poco attento ai diritti del contribuente e non diversificato né in relazione all'importanza della violazione né alle dimensioni economiche del contravventore. Partiremo da una valutazione critica e propositiva della legge delega attualmente all'esame del Parlamento ma coglieremo poi anche l'occasione per fornire indicazioni e 1 di 20

proposte su altri temi non toccati dal ddl che potranno risultare utili nella fase attuativa da realizzare mediante la successiva normativa delegata. OSSERVAZIONI AL DDL DELEGA La nostra organizzazione apprezza l'intento, emergente dal ddl del Governo n. 1428-S, di riformare profondamente il diritto del lavoro italiano, un corpus normativo ormai disorganico, frutto di continue modifiche e aggiustamenti non sempre rientranti in un disegno coerente e organico, e in parte ormai superato dalla conformazione oggi assunta dal mercato del lavoro e dall'organizzazione aziendale nonché dalle stesse relazioni individuali e collettive di lavoro. Fermo restando quindi tale complessiva valutazione positiva, abbiamo inteso individuare, mediante un'analisi puntuale del testo del ddl, una serie di adeguamenti e rettifiche che riteniamo indispensabili per adeguarlo alle effettive e concrete esigenze dei lavoratori e delle aziende, specie quelle di dimensioni medio piccole. Per rendere immediatamente utili ed operative le nostre osservazioni abbiamo preferito articolarle brevemente su ogni comma del testo del ddl. CAPO I art. 1 - Ammortizzatori sociali osservazione preliminare e generale sul tema degli ammortizzatori sociali: per evitare abusi e recuperare risorse preziose, suggeriamo di condizionare la fruizione di qualsiasi beneficio di natura assistenziale (integrazione salariale, aspi, indennità di disoccupazione agricola, mobilità ecc.) alla presentazione giornaliera del lavoratore presso i Centri per l'impiego o altre strutture pubbliche per ivi sottoscrivere una dichiarazione giornaliera di disponibilità a nuova occupazione o alla frequenza di corsi di formazione/aggiornamento o anche per essere informati in merito (due ore di presenza dalle 10,00 alle 12,00). comma 2, lett. a): tutele in costanza di rapporto - punto 3: questa norma ci lascia perplessi; le possibilità "contrattuali" di riduzione dell'orario di lavoro consistono sostanzialmente nell'utilizzo, in alternativa alla CIG, dei contratti di solidarietà; i due istituti, tuttavia, rispondono a finalità diverse; possono essere utili entrambi ma in situazioni diverse; il contratto di solidarietà prevede, infatti, normalmente una riduzione di orario per tutti i lavoratori, ma vi possono essere dei casi in cui l'azienda non ritiene di dover ridurre la prestazione lavorativa di alcuni reparti; insomma non si comprendono le ragioni di questa ingessatura posto che comunque anche il CdS comporta oneri per l'inps. - punto 5: siamo contrari a questa norma. Prevedere una maggiore compartecipazione da parte delle aziende utilizzatrici della CIG è in contraddizione rispetto alla conclamata politica governativa di riduzione del costo sociale del lavoro e con il criterio direttivo n. 6 ("riduzione degli oneri contributivi ordinari"). - punto 7: l'esclusione dalla CIGO di alcuni settori non è più giustificata e deriva solo da ragioni storiche (diversa capacità di mobilitazione sindacale) e di cassa. È ormai indilazionabile la generalizzazione dell'istituto e, in particolare, la sua estensione ai liberi professionisti. Ancora oggi si tende, purtroppo, a limitare questo come molti altri interventi 2 di 20

a favore delle sole imprese, peraltro interpretando questo termine in senso restrittivo, in netto contrasto con il significato che gli viene attribuito, invece, a livello europeo laddove si preferisce usare l'espressione attività economicamente rilevante che include anche quella libero-professionali. - norma da inserire in aggiunta al testo del ddl: eliminazione della indennità speciale di disoccupazione agricola che non ha più alcuna reale giustificazione e che, come è notorio, costituisce di fatto un elemento di integrazione del reddito dei lavoratori e una fonte di illegalità diffusa nel settore, realizzata con la connivenza di lavoratori e aziende. comma 2, lett. b): sostegno alla disoccupazione involontaria Auspichiamo che in questa parte del ddl venga inserita una norma di interpretazione autentica della cd. legge Fornero (92/2012) che la interpreti nel senso che l'aspi compete solo per i casi di disoccupazione realmente involontaria e quindi non nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o comunque resti esclusa in tutti i casi di licenziamento determinato da notevole inadempimento del lavoratore; se non si ritiene di intervenire con legge interpretativa si introduca una esplicita modifica legislativa in tal senso. Ciò si rende indispensabile ed urgente per eliminare una vera e propria anomalia del sistema, che si sostanzia in una specie di "premio", peraltro posto a carico della collettività (oltre che delle aziende), per lavoratori del tutto immeritevoli che sono gli unici responsabili del loro stato di disoccupazione. punto 3: l'estensione dell'aspi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ci lascia molto perplessi. Con riferimento ai co.co.pro. essa appare in contrasto con la loro stessa natura in quanto un co.co.pro. è necessariamente un contratto a termine la cui cessazione è equiparabile a risoluzione consensuale in quanto derivante dalla comune volontà delle parti (espressa al momento della stipula) e non determina, quindi, disoccupazione involontaria. A ciò si aggiunga che l'estensione di tale onere, in aggiunta alle recenti limitazioni introdotte dalla legge Fornero (presunzioni ecc.) sarebbe la tomba dell'istituto. Per quanto riguarda i co.co.co. (cioè i contratti privi di progetto) propriamente detti (agenti di commercio, call-center, liberi professionisti, lavoratori della pubblica amministrazione ecc.) la previsione dell'aspi sarebbe una novità assoluta e del tutto ingiustificata, in contrasto con la storia e la ratio di tali contratti. punto 5: ribadiamo che l'obbligo di partecipare alle iniziative attivate dai servizi per l'impiego deve valere per tutti i disoccupati. Comunque, una estensione del periodo di fruizione degli interventi assistenziali è accettabile solo senza oneri aggiuntivi per le aziende, posto che, in questo, momento ogni incremento del costo sociale del lavoro sarebbe improponibile e contraddittorio (anche rispetto all'operazione "80 euro"). punto 6: siamo contrari alla eliminazione dello stato di disoccupazione quale requisito di accesso alle provvidenze assistenziali che, al contrario, devono essere assicurate solo ai disoccupati e solo a quelli veri! È comunque indispensabile precisare cosa si intenda per "servizi di carattere assistenziale": la indennità di disoccupazione assolutamente ne deve restare esclusa. lett. c): siamo d'accordo all'utilizzazione dei disoccupati in servizi sociali ma la gestione di 3 di 20

4 di 20 tali servizi non deve essere affidata agli enti locali (che sono particolarmente esposti alle pressioni popolari) altrimenti si riproporranno i problemi sorti dai "lavori socialmente utili". Sottolineiamo comunque che l'utilizzazione dei disoccupati in tali servizi ha sempre comportato notevoli problemi operativi (compatibilità fra la pregressa professionalità del lavoratore e i lavori da affidargli) e rischi (aspettative di stabilizzazione). I disoccupati devono essere adibiti a tali servizi solo ove ciò sia effettivamente utile ai lavoratori e alla comunità, mentre per realizzare forme di controllo sull'effettivo stato disoccupazione sarà sufficiente richiedere la mera presenza dei medesimi presso strutture pubbliche per alcune ore al giorno. Articolo 2 - Servizi per il lavoro e politiche attive comma 2, - lett. a e b: siamo favorevoli alla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione e all'autoimprenditorialità. Fra gli incentivi all autoimpiego ed all'autoimprenditorialità, suggeriamo di prevedere anche un ampliamento delle possibilità di utilizzazione delle cd. "partite IVA" quali particolari figure di lavoratori autonomi ma economicamente dipendenti. - lett. c: Va bene la creazione dell'agenzia nazionale per l occupazione; ma si esprimono perplessità sul fatto che possano risultare sufficienti ed adeguate le risorse umane esistenti - lett. d: chiediamo che siano coinvolti anche i Consulenti del Lavoro nell'azione dell'agenzia o che, quanto meno, si prevedano forme istituzionalizzate di consultazione sinergica fra Agenzia e CdL - lett. e: riteniamo apprezzabile l'attribuzione all Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l impiego, politiche attive e ASpI; ma, senza la riforma del titolo V, della Costituzione la cosa appare di dubbia costituzionalità. - lett. f-s: visti i risultati deludenti di qualsiasi precedente intervento di riforma in materia (di poli-tiche attive del lavoro, servizi per l impiego e ammortizzatori sociali), si suggerisce di prevedere decise forme di incentivazione ad es. finalizzando l'intero salario di produttività degli operatori pubblici al conseguimento degli obiettivi indicati nella legge; ovvero prevedendo, per ogni lavoratore disoccupato, una "dote di collocamento" da riconoscere alle agenzie private nel caso gli vengano fornite adeguate opportunità occupazionali. Esprimiamo, infine, pieno consenso e appoggio alla proposta avanzata sulla stampa dal Ministro Poletti e poi confermata negli emendamenti approvati dalla Commissione di istituire l'agenzia unica delle Ispezioni avente competenza per "tutte le problematiche delle imprese, dalle norme lavoristiche a quelle su salute e sicurezza, di Inps, Inail, Asl e fisco". Auspichiamo comunque un report pubblico sul portale lavoro.gov del numero delle ispezioni fatte distinte per regione e codice attività ateco, al fine di rendere conseguibile l obbiettivo di ispezionare tutte le aziende esistenti. CAPO II, art. 3 - semplificazione di procedure e adempimenti

comma 2, - lett. a, b: si condivide l'obiettivo di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro e della eliminazione e semplificazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi; si ritiene, tuttavia che l'oggetto della delega, così concepito risulti eccessivamente generico. Di contro, l'uso del verbo "dimezzare" (il numero degli atti di gestione) pone un vincolo eccessivo all'intervento delegato (che se non dovesse dimezzarli esattamente potrebbe essere sospetto di incostituzionale per eccesso di delega). - lett. c, d, f: siamo pienamente d'accordo con tali interventi finalizzati all'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e al rafforzamento del sistema di trasmissione delle medesime in via telematica. Auspichiamo, anzi, la completa telematizzazione del rapporto fra aziende, disoccupati e CTI. - lett. e: concordiamo con l'opportunità di operare una "revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell eventuale natura formale della violazione" ma ci pare necessario esplicitare, come obiettivo della delega, quello di ATTENUARE le sanzioni per le violazioni di tipo formale; in questi casi, anzi, auspichiamo l'estensione della possibilità di utilizzazione del potere di disposizione degli ispettori di cui all'art. 10, DPR 520/1955 (caratterizzato dalla carenza di sanzione in caso di ottemperanza nel termine fissato). - lett. g: gli obiettivi e l'oggetto della delega sono piuttosto vaghi ed espressi in modo oscuro; auspichiamo che siano precisati meglio gli obiettivi della delega in materia di "revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino" e sia perfezionata la stessa formulazione testuale della norma: si auspica che almeno le leggi delega siano espresse in modo chiaro e facilmente leggibile. art. 4 - tipologie contrattuali comma 1 - lett. a: si concorda con l'intento di "semplificazione delle tipologie contrattuali" ma la delega, così formulata, specie su un tema così delicato, appare eccessivamente generica (rammentiamo, a noi stessi, che, a norma dell' art. 76 Cost., la delega può essere conferita solo per "oggetti definiti") - lett. b: concordiamo con l'istituzione del contratto a tutele crescenti; riteniamo che esso non debba costituire un ulteriore tipo contrattuale (contraddirebbe l'intento di semplificazione conclamato alla lett. a) bensì la forma ordinaria di costituzione del rapporto di lavoro; in tal senso sembra orientarsi l'emendamento del Governo approvato in Commissione. Riteniamo comunque indispensabile che fra i criteri direttivi della delega si specifichi che il contratto a tutele crescenti non porterà a un aumento delle sanzioni contro il licenziamento ritenuto illegittimo nelle imprese minori alle quali si applica oggi l'art. 8 della L. 604/1966. Auspichiamo anche che il periodo di stabilizzazione del rapporto che preveda la crescita delle tutele sia sufficientemente lungo e che la fase di "crescita" delle tutele cessi solo nel momento in cui si sia realizzato un effettivo e stabile inserimento del lavoratore, in modo da evitare assunzioni finalizzate solo ad usufruire della riduzione delle tutele. Il periodo 5 di 20

ottimale di questa prima fase "a tutele crescenti" deve avere quindi una durata non inferiore a cinque anni. Auspichiamo anche che anche gli oneri sociali connessi al rapporto di lavoro crescano progressivamente per tutta tale durata iniziale. Anche la delega contenuta nella lett. b, tuttavia, così formulata, appare, troppo generica (ci pare necessario, ad es., precisare quali tutele sarebbero crescenti). Auspichiamo inoltre, comunque, una forte semplificazione delle leggi sul lavoro. - lett. c): approviamo l'introduzione del salario minimo legale; riteniamo, però, che esso debba essere diversificato per aree geografiche e settori produttivi; Esprimiamo netto dissenso rispetto all'emendamento proposto dal Governo e approvato dalla Commissione Lavoro del Senato che limita il salario minimo legale ai settori non coperti da contrattazione collettiva. lo scopo dell'istituto non è questo bensì quello di prevedere una livello salariale legale per i rapporti di lavoro cui non si applichi la contrattazione collettiva privatistica a causa della mancata attuazione del meccanismo di estensione erga omnes previsto dall'art. 39 Cost.. Riteniamo altresì opportuno l'inserimento della retribuzione fra le materie della contrattazione di prossimità ex DL 138/2011. Auspichiamo, comunque, in generale, che debba essere ampliata la quota flessibile del trattamento retributivo del lavoratore, condizionata all'andamento dell'azienda e alla produttività: in questa particolare congiuntura economica negativa e specie nelle aree più depresse del Paese, legando maggiormente il reddito dei lavoratori all'andamento dell'impresa con conseguente aumento del livello di fidelizzazione e di produttività, può essere lo strumento idoneo ad innescare la ripresa; in questo senso stigmatizziamo la riduzione, per il 2015, di 200 milioni del fondo per gli sgravi contributivi destinati ad incentivare la contrattazione di secondo livello, operata nel disegno di legge di stabilità. Auspichiamo l'esenzione delle mensilità retributive oltre la 13^ da imposizione sia ai fini previdenziali che fiscali. Il minor gettito potrebbe essere compensato dalla economia e fiscalità indotta dai maggiori consumi per somme disponibili. - lett. d): concordiamo con l'opportunità di estendere le possibilità di ricorso al lavoro accessorio. Auspichiamo che venga eliminato anche il limite di età unitamente alla contestuale introduzione di limitazioni che consentano di verificare la genuinità di quel tipo di contratto. art. 5 - conciliazione tempi comma 2 - a + b + c: approviamo pienamente la generalizzazione dell'indennità di maternità, del principio di automaticità della relativa prestazione, l'introduzione del tax credit ecc. - d: pienamente d'accordo con l'incentivazione di accordi collettivi che introducano forme di flessibilità con fini sociali; a tale scopo riteniamo opportuno inserire esplicitamente anche queste materie fra quelle di intervento dei contratti di prossimità ex DL 138/2011 - e+f+g: concordiamo pienamente con gli obiettivi di favorire l integrazione dell offerta di servizi per l infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, della flessibilizzare dei congedi di maternità e paternità. 6 di 20

7 di 20 Osservazioni su altri temi di cui si è discusso nel corso dell'iter Parlamentare della Legge Delega: - assoluta contrarietà all'abrogazione delle norme processuali speciali in materia di licenziamento (cd. rito Fornero) che ha notevolmente abbreviato i tempi delle cause di licenziamento con evidenti vantaggi sia per i lavoratori che per le aziende. licenziamento (modifiche che auspichiamo alla Legge Fornero): 1) eliminare la tutela reale e prevedere la mera tutela obbligatoria in caso di violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi (l'attuale formulazione che, innovando rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha introdotto la reintegrazione, ha finito per moltiplicare esponenzialmente un contenzioso che finisce per consistere in una guerra fra lavoratori). 2) ridurre il risarcimento minimo ex art. 18 co. 5, consentendo al Giudice di adeguarlo alle dimensioni dell'impresa e alle condizioni del lavoratore e prevedendo, anche in questo caso, la detraibilità dell'aliunde perceptum (inspiegabilmente omessa dalla legge Fornero). 3) Eliminare l'indennità sostitutiva della reintegrazione o quanto meno renderla proporzionale alle dimensioni dell'azienda o alla gravità del vizio da cui è affetto il licenziamento; in alternativa, attribuire al Giudice il potere di modularne l'importo, con fissazione dei criteri. 4) tutela aggiuntiva: auspichiamo l'estensione esplicita del divieto di recesso per motivo illecito per maternità o matrimonio (con previsione di un periodo di presunzione) anche ai rapporti di collaborazione, associativi o di agenzia; con previsione del pagamento di una congrua indennità risarcitoria in caso di violazione. ULTERIORI PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE Semplificazione delle procedure di pagamento delle sanzioni amministrative Nell ambito delle ispezioni del lavoro compiute dagli enti preposti (Ministero Lavoro, Inps, Inail, ecc.) gli accertamenti compiuti dal personale ispettivo si concludono, come è noto, con il verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale. In tale verbale, vengono tra l altro individuate le violazioni accertate, le relative sanzioni amministrative e le modalità e termini di pagamento. In caso di inosservanza di tale termini o in caso di mancato pagamento, l Autorità competente procede ovviamente alla emissione dell ordinanza ingiunzione, come previsto dalla legge 689/1981 e s.m.i. Il datore di lavoro che ha ottemperato regolarmente al pagamento delle sanzioni amministrative è però tenuto ad esibire personalmente, in forma cartacea e in originale

8 di 20 l'attestazione dell avvenuto pagamento (mod. F/23) alla competente Direzione Territoriale del Lavoro che ne rilascia copia con timbro di ricevuta. Tale adempimento, pur indicato specificatamente nel corpo del verbale conclusivo, in realtà, in questi termini, non è imposto da alcuna norma avente forza di legge. Di fatto, esso comporta disagi per Consulenti del Lavoro e datori di lavoro (che devono recarsi da qualsiasi ubicazione della provincia presso la DTL per l esibizione della suddetta ricevuta) e rilevanti oneri per la stessa amministrazione. Tutto ciò potrebbe essere evitato semplicemente introducendo una procedura telematica (ad es. invio della ricevuta mediante posta certificata); ferma restando la facoltà per la P.A. di verificare in ogni momento l autenticità delle ricevute ottenute telematicamente. È appena il caso di sottolineare che l'introduzione del suddetto meccanismo, non comporterebbe maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione che ne guadagnerebbe, invece, in termini di economicità e di efficienza. Semplificazione delle procedure certificatorie dei Centri per l Impiego Sappiamo che il Governo è impegnato, tra l altro, a realizzare la riforma dei Centri per l Impiego anche in previsione della attuazione delle nuove misure di garanzia dei giovani, come introdotto dal DL 76/2013. Gli attuali centri per l impiego sono oltre 550 e vi lavorano circa 6.600 addetti tra dipendenti ed esperti. Essi dovrebbero erogare i servizi di informazione e di orientamento promuovendo l'incontro fra domanda e offerta nel mercato del lavoro (come accade in tutti i Paesi più avanzati). Tali servizi rivestirebbero una rilevanza essenziale nell'attuale contingenza economica nell'ambito della quale il problema occupazione ha assunto dimensioni gravissime. Allo stato, tuttavia, la maggior parte dei CTI riescono a svolgere quasi esclusivamente i servizi di tipo burocratico consistenti (iscrizione del lavoratore disoccupato, con contestuale rilascio del cd. certificato di disponibilità, necessario per la stipula del contratto di lavoro, di tirocinio, o di collaborazione ovvero per la partecipazione del disoccupato a corsi di formazione; registrazione delle variazioni di tali rapporti). Il massiccio numero di disoccupati regolarmente censiti e la "volatilità" del mercato del lavoro (caratterizzato da continui eventi richiedenti adempimenti amministrativi: licenziamenti, assunzioni, contratti a termine, ecc.) provocano, infatti, un accesso agli uffici continuo e massiccio da parte dei lavoratori disoccupati, la cui gestione assorbe, storicamente, gran parte del lavoro degli impiegati dei nostri CTI. Considerato che tutte le Province hanno da tempo meccanizzato la gestione degli iscritti, e che è ormai notevolmente aumentato il tasso di scolarizzazione e di abilità informatica dei disoccupati, si propone di consegnare alla prima iscrizione del lavoratore un codice PIN, mediante il quale questi possa operare direttamente sulla propria posizione personale. Ad ogni occorrenza di certificazione del proprio stato di disponibilità, il cittadino potrebbe accedere alla attestazione on line, stamparla ed utilizzarla per i fini previsti. Tale procedura già viene utilizzata, ad esempio, in ambito Inps, laddove il comune cittadino, con il codice attribuitogli, può liberamente consultare all occorrenza la propria posizione. Anche l introduzione del suddetto meccanismo non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione che, anzi, ne guadagnerebbe in termini di economicità ed efficienza, potendo ridurre notevolmente il numero degli impiegati di sportello dedicando maggiori risorse umane agli altri essenziali servizi istituzionali dei CTI. Notevoli ed evidenti sarebbero, infine, i vantaggi per l'utenza.

Consulenti del Lavoro telelavoratori della Pubblica Amministrazione Dopo oltre un decennio di sistematica informatizzazione della Pubblica amministrazione, si è di fatto creato, semplicemente imponendo obblighi e negando diritti, una nuova funzione per tutte quelle libere professioni che con la PA si interfacciano quotidianamente: quella dell'intermediario telematico. Forte di uno studio, condotto internamente, la nostra Associazione vuole promuovere un confronto con i ministeri competenti (Funzione pubblica, Lavoro ed Economia) per vedere riconosciuta giuridicamente la figura del professionista intermediario telematico, al quale attribuire doveri certi ma soprattutto i diritti finora negati a tutti i professionisti, consulenti del lavoro in primis, ma anche commercialisti tributaristi etc., che svolgono di fatto un servizio di pubblica utilità (rectius: necessità). Uno studio elaborato dalla commissione guidata dalla coordinatrice del Centro studi nazionale Paola Diana Onder e composta dai consulenti del lavoro Emiliano Drazza, Rodolfo D'Aquilio (Lazio), Claudio Faggiotto (Emilia-Romagna), Roberto Sartore (Veneto), Samuele Selleri e Federico Tracucci (Umbria), ha dimostrato come la telematizzazione delle comunicazioni ai e dagli enti pubblici, in corso dal 1998 ma con una accelerata dal 2005, ha reso i professionisti dei telelavoratori autonomi della PA a costo zero, responsabili qualificati e abilitati dalla PA stessa (tramite l'attribuzione di codici di accesso) di tutto ciò che è data-entry negli archivi digitali degli enti. Dall'inoltro delle dichiarazioni fiscali, ai calcoli contributivi delle retribuzioni alle denunce di infortunio etc.: parliamo di milioni di dati diversi. Basti solo pensare che i consulenti del lavoro mensilmente gestiscono le paghe di 7 milioni di lavoratori operanti nell'ambito del milione di aziende che assistono. Gli adempimenti di esclusiva competenza della PA sono stati nel tempo "scaricati" dalla stessa al professionista: una sorta di esternalizzazione voluta dalla PA, che da un lato ne decide arbitrariamente le scadenze imponendo così agli studi l'agenda lavorativa, dall'altro ne guadagna in qualità del servizio e risparmio dei costi. Il solo Inps, per esempio, nel 2010 ha calcolato che il lavoro di data-entry vale 20 milioni di euro. Mentre i costi per i professionisti, fra aggiornamento continuo della strumentazione, connessione e formazione propria e dei dipendenti (i software perlomeno al momento restano gratuiti poiché imposti, però ogni ente pubblico ha il suo, come ogni ente privato con "veste" pubblica, es. le Casse edili), sono cresciuti fino a rappresentare il 10% della spese di gestione dello studio. Con la beffa di aver visto tolto dal 1 gennaio 2012 l'unico riconoscimento avuto sinora per una parte del lavoro svolto, ovvero un euro per ogni dichiarazione fiscale inoltrata, compenso invece rimasto inalterato per i patronati. Evidenziando quindi la figura dell'intermediario telematico come un «collaboratore in telelavoro diretto della PA, le cui competenze crescono in misura inversamente proporzionale alla diminuzione degli organici della PA», lo studio dell'ancl si conclude con una proposta di statuto da riconoscere a questa nuova figura affinché ai professionisti vengano attribuiti i diritti basilari che non si negano ad alcun lavoratore dei lavoratori: riposo, malattia, ecc.. Ed anche il diritto di questa Organizzazione a partecipare come parte sociale ai tavoli sulla digitalizzazione della PA con l'obiettivo di arrivare a un sistema informatico unico di dialogo con la stessa. Noi Consulenti del lavoro siamo l'anello di congiunzione fra PA e cittadino o impresa, e sosteniamo questa modernizzazione, che ha fatto evolvere anche la nostra professione; ma è inammissibile che la PA ometta di riconoscerci diritti fondamentali che abbiamo acquisito. Si impone dunque un riposizionamento sociale della nostra categoria, soprattutto per tutti quei giovani, sempre più numerosi, che si affacciano alla libera 9 di 20

professione». In primis, chiediamo il riconoscimento dei medesimi diritti, poteri e funzioni riconosciuti ai CAF sindacali che, solo per fare qualche esempio, possono seguire le pratiche di attribuzione delle pensioni ed accedere ai relativi archivi Inps. ULTERIORI IDEE PER UNA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO Lavoro subordinato e lavoro autonomo Crediamo importante entrare nel merito di questa importante e dibattuta questione definitoria poiché riteniamo opportuno rafforzare, invece che sfumare, i confini fra lavoro subordinato e autonomo, con l affermazione di principio che tutto il lavoro non realmente autonomo vada ricondotto nell alveo del lavoro subordinato, eliminando per quanto possibile forme di rapporto ambigue o parasubordinate, di difficile collocazione e che si prestano, per la comune esperienza, a forme di elusione di obblighi e tutele, nonostante i diversi (ma ad oggi obiettivamente non efficaci) tentativi di arginamento normativo del fenomeno. Tali fattispecie intermedie o grigie inducono le aziende ad avvalersene senza comprenderne fino in fondo la natura e le caratteristiche. I datori di lavoro sono indotti ad utilizzarle per il solo fatto che esse sono previste dall'ordinamento per poi scontrarsi con l'orientamento molto restrittivo da sempre assunto dagli organi ispettivi e da una parte della Magistratura del Lavoro, quando ormai il rapporto si è svolto ormai da tempo e non è più possibile "tornare indietro" senza danni. Questi contratti intermedi o ibridi (co.co.co., co.co.pro., associazione in partecipazione) si sono rivelati spesso delle vere e proprie trappole per le aziende. Proponiamo inoltre di far confluire nel cd. voucher qualsiasi altro tipo di lavoro occasionale ( mini cococo, p. IVA, etc.) ed anche piccoli lavori free-lance fissando una percentuale massima di lavoro occasionale occupabile da ciascun committente onde attenuare l effetto di ipersegmentazione produttiva causata dal ricorso a minijobs osservato in altre realtà europee (ad es. Germania). Il ricorso allo strumento dei voucher deve servire anche per assicurare o retribuire il lavoro volontario. Semplificazione della procedura di convalida dimissioni Il D.L. 76/2013 ha esteso, com è noto, la procedura di convalida delle dimissioni, introdotta dalla Legge 92/2012, anche ai casi di recesso da contratti di collaborazione e di associazione in partecipazione. Si tratta di una procedura che, pur mossa da lodevoli intenti anti-elusivi, crea oggettivi appesantimenti alla gestione dei rapporti di lavoro (burocratizzandola ulteriormente) che si sono ulteriormente aggravati con l estensione della medesima alle predette ulteriori tipologie contrattuali. Da tempo la nostra Associazione ha proposto una modifica della predetta procedura che alleggerisca gli adempimenti senza far venir meno gli effetti anti-elusivi. La convalida delle dimissioni si potrebbe, ad esempio, realizzare attraverso la semplice apposizione di una marca da bollo da euro 2,00 con data uguale o successiva (mai 10 di 20

antecedente) rispetto all atto di dimissioni. Tale marca, andrebbe annullata con firma del lavoratore, a conferma del recesso, del contenuto dell atto e della data apposta. Tale atto sarebbe idoneo ai fini della prova della legalità delle dimissioni poiché la presenza della marca da bollo renderebbe certa la data dell'atto con gli stessi effetti della procedura attualmente prevista dalla legge ma senza dover duplicare gli atti. Analogo effetto si otterrebbe anche semplicemente consentendo al lavoratore un breve periodo di "ripensamento" dopo la cessazione del rapporto di lavoro, quando cioè sarebbe cessato qualsiasi condizionamento della sua volontà. Trascorso tale periodo senza impugnazione del lavoratore, le dimissioni si avrebbero per confermate (senza dover compiere alcun atto ulteriore). A parere di chi scrive, siffatti accorgimenti assicurerebbero i medesimi effetti di tutela perseguiti dal legislatore senza gravare l'azienda e i suoi Consulenti di adempimenti inutili. Solo chi non conosce la realtà aziendale e il lavoro dei Consulenti può pensare che una lettera di convocazione, in fondo, non costi nulla. Le aziende e soprattutto i Consulenti ogni mese possono essere chiamati a gestire decine, centinaia di situazioni di questo genere e la procedura de qua, introdotta dalla legge 92/2012 e ampliata dal DL. 76/2913, ha semplicemente raddoppiato gli adempimento occorrenti. È, infine, necessario prevedere per legge una disciplina delle dimissioni tacite e quindi la possibilità di ritenere dimissionario il lavoratore dopo un certo numero di giorni di assenza ingiustificata, pur in mancanza di un esplicito atto di dimissioni (ferma restando la convocazione per la convalida). Esternalizzazioni produttive e distacco Data la centralità delle esternalizzazioni produttive nel mondo economico e del lavoro, si ritiene debbano essere interamente riviste le norme sull appalto. Il meccanismo della responsabilità solidale può costituire un valido deterrente per il contrasto ad azioni di dumping e/o di sfruttamento, ma va meglio inquadrato, eliminando ogni ridondanza o dualità e aprendo la porta alla istituzione di buone prassi in merito. Si ritiene altresì necessaria una più ampia qualificazioni delle esternalizzazioni produttive, agendo in senso estensivo anche e soprattutto per la necessità di arginare fenomeni di concorrenza sleale fra imprese. Le norme sul distacco devono cercare di arginare meglio frequenti fenomeni interpositori. Infine è necessario disciplinare il fenomeno dei cambi di appalto, nonché quello dei distacchi transnazionali, veri buchi normativi nell'ordinamento attuale. Periodo di prova Il periodo di prova deve essere stabilito per legge in modo uniforme per tutte le categorie, diversificandolo ovviamente secondo l'inquadramento e la qualifica del lavoratore, commisurandolo a un periodo congruo per consentire alle parti del rapporto di lavoro di provarsi reciprocamente e tenendo conto della maggior qualificazione oggi richiesta da ogni mansione lavorativa. Su questa materia, l'intervento della contrattazione collettiva (cui la legge rinvia) si è rivelata inadeguata. Orario di lavoro Si ritengono necessarie una maggiore liberalizzazione del part-time e più accentuate forme di flessibilità dell'orario di lavoro. Deve essere sempre possibile per il datore di lavoro modificare unilateralmente l orario di 11 di 20

lavoro a fronte di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive senza possibilità di ulteriori interventi limitativi della contrattazione collettiva. Ugualmente deve essere vietata alla contrattazione collettiva l'introduzione di qualsiasi limitazione in termini percentuali all'utilizzazione del contratto a tempo parziale. Soprattutto deve essere esclusa la possibilità di estendere, in qualsiasi modo, tali vincoli anche alle aziende non iscritte alle associazioni stipulanti. Lavoro intermittente La crisi economica che ci ha investito da qualche anno e le prospettive di crescita nei prossimi anni ci spingono a ritenere che, in una fase congiunturale difficile come quella attuale, si debba poter assumere lavoratori con prestazioni di lavoro intermittente, legati a vari fattori economici. Si propone quindi di liberalizzare l utilizzo del contratto di lavoro intermittente per qualsiasi settore e per qualsiasi lavoratore, mantenendo solo il limite di utilizzo di 400 ore semestrali per tutti i settori (le ore eventualmente non impiegate nel semestre non sarebbero cumulabili con i successivi). Resti confermata la modalità di comunicazione delle presenze presso la Direzione Territoriale per l Impiego come nella modalità attuale (comunicazione UNI- INTERMITTENTE), in modo da evitare l utilizzo improprio e/o l abuso dell istituto. Apprendistato Al fine di rendere effettivamente operativo il contratto di apprendistato nell attuale quadro legislativo (obbligo formativo di competenza Regionale), si ritiene che la struttura del Dlgs 167/2011 rappresenti un buon punto di partenza per la disciplina dell istituto. Si ritiene tuttavia che si debba procedere con l istituzione di tre discipline distinte per ognuna delle figure di apprendistato, per meglio inquadrare le differenti caratteristiche ed esigenze. Per quanto riguarda l apprendistato professionalizzante vanno introdotte due modifiche sostanziali: la validità del piano formativo (anche in deroga alla durata massima della formazione prevista dai CCNL) e il ruolo del Tutor formativo, figura di controllo e certificazione della formazione (senza la necessità, ma solo con la possibilità, che il tutor sia la persona che forma direttamente il lavoratore). Sul primo punto si propone di modificare l attuale disciplina con l obbligo di redazione del piano formativo aziendale, libero da schemi precostituiti, nel quale venga previsto il programma del piano formativo per tutta la durata del rapporto. Se il piano risulta conforme agli standard della contrattazione collettiva e della legge deve essere considerato automaticamente valido; altrimenti sarà inviato ad apposite commissioni di certificazione che valideranno il percorso formativo. L effettiva formazione aziendale e/o integrata con l offerta pubblica venga gestita e certificata dal tutor formativo, figura di supporto e di verifica del piano formativo. Tale figura potrà essere sia interna all azienda che esterna, con il solo obbligo di verificare e certificare, in linea con gli standard normativi, l effettività della formazione. Tale funzione può essere svolta anche da professionisti del lavoro o della formazione. Sanzioni di trasformazione del rapporto saranno applicabili soltanto in casi estremi e oggettivamente verificabili di assoluta mancanza del piano formativo (sanzione formale) o di mancata effettiva formazione che incida, non rendendola possibile, sull acquisizione delle competenze professionali (sanzione sostanziale). Un uso eccessivo di questa sanzione "estrema" disincentiva le azienda dall'utilizzo dell'apprendistato. La formazione Regionale, con contenuti trasversali, che potrà essere effettuata - sulla 12 di 20

base di contenuti e programmi predeterminati - anche internamente in azienda (certificata dal tutor) o esternamente attraverso l offerta pubblica, deve conservare la sua validità per 5 anni (quindi nell ipotesi di un nuovo contratto di apprendistato non deve più essere ripetuta). Un altra modifica proposta è la possibilità di stipulare più contratti di apprendistato per lo stesso lavoratore fino a 29 anni. Ciò che conta deve essere il concreto percorso formativo e non la mansione nominale da svolgere: sia consentita, pertanto, la possibilità di stipula di contratti di apprendistato anche per mansioni analoghe a quelle già svolte (che siano state oggetto anche di percorso formativo o apprendistato) ma con un piano formativo aziendale diverso, che dovrà essere obbligatoriamente certificato nelle forme di legge. L. 68/99: collocamento categorie protette Si propone l'esonero dall'obbligo di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette per le impresse che occupino fino a 50 dipendenti. Oltre tale limite, la percentuale di assunzione obbligatoria di disabili sia del 6 %. Ricomprendere espressamente nel campo di applicazione della normativa d'obbligo anche le cooperative di produzione e lavoro. Il costo del lavoro del disabile sia rimborsato per il 50 % (o per una quota proporzionale allo stato di disabilità) dallo Stato (con un massimale). Si propone di introdurre un contributo dello (ad es. dello 0,50 %) a carico dei datori fino a 50 dipendenti per il finanziamento di tale agevolazione, con esonero per coloro che preferiscono effettuare le assunzioni pur non essendovi tenuti. Lavoro a termine 1) Introdurre la possibilità di recesso prima della scadenza del termine anche per giustificato motivo oggettivo. Se il licenziamento dovesse risultare illegittimo il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere le retribuzioni spettanti al lavoratore fino alla scadenza originaria del termine (con detrazione dell'aliunde perceptum). 2) Prevedere eccezioni al limite percentuale di contratti a termine in presenza di attività di carattere oggettivamente temporaneo con specifico riferimento ai lavori svolti in appalto. Mutamento di mansioni Modificare l'art. 2013 cod. civ. consentendo espressamente l'assegnazione a mansioni inferiori con riduzione della retribuzione quando ciò sia alternativo al licenziamento per giustificato motivi oggettivo o sia giustificato da rilevanti ragioni di carattere organizzativo, tecnico o produttivo. CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE Come già detto, riteniamo indispensabile procedere a un generale ribasso delle aliquote previdenziali, reso possibile anche dalla revisione del sistema previdenziale innanzi proposta. Limitando il prelievo a 13 mensilità obbligatorie per legge. Riteniamo unificabile per ogni settore e tipologia di lavoratore subordinato (e autonomo) il fronte delle aliquote contributive e delle prestazioni. 13 di 20

Nessuna differenziazione fra operai ed impiegati (ad esempio ai fini della malattia) o fra dipendenti dell industria o del piccolo imprenditore (ai fini, ad esempio, degli ammortizzatori sociali). Tutti devono pagare la medesima contribuzione acquisendo le medesime prestazioni, in particolare per le prestazioni (estese a ciascun lavoratore subordinato ) relative a - Disoccupazione/Aspi - Cassa integrazione ordinaria - Malattia e Maternità. Possono permanere differenze minime di settore (edile, grande industria) su prestazioni peculiari (cassa integrazione speciale e straordinaria). Sulla base delle statistiche di maggior ricorso alla prestazione finanziata. Il contributo spot di finanziamento per disoccupazione/aspi o cassa integrazione sia inferiore nei casi di licenziamenti dovuti cause di forza maggiore. Bilateralità: senza costo aggiuntivo del lavoro (ovvero nell ambito della riduzione contributiva generale), stabilire un coefficiente unico per tutti i datori (come avviene oggi per lo 0,30 % pro formazione) da versare all'inps obbligatoriamente per tutti (si propone l aliquota dello 0,15 %). Saranno poi gli Enti Bilaterali (costituiti con criteri di funzionamento e trasparenza stabiliti per legge) ad attingere dall'inps la contribuzione, senza versamenti diretti da parte delle aziende com'è attualmente. In ogni caso poiché i modelli di contrattazione collettiva prevedono sempre più forme di welfare contrattuale anche in campo sanitario, si preveda una corrispondente riduzione di aliquota di finanziamento pubblico in vista di un bilanciamento delle contribuzioni evitando sovrapposizioni. Siamo infine a segnalare la necessità di una profonda revisione del sistema della Cassa Edile, su cui segnaliamo due idee: - possibilità di scorporo della parte bilaterale pura da quella retributiva, con opzione per l azienda (senza alcun inconveniente di sorta) di assolvere direttamente al pagamento di ferie, permessi e tredicesima mensilità ed altri istituti retributivi; - accorpamento a livello nazionale delle Casse Edili, con possibilità di assolvere tutta la contribuzione su unica posizione di pertinenza dell azienda (sede) e ripartizione delle contribuzioni fra le varie entità provinciali; ciò significa anche uniformità di criteri gestionali nonché soggezione, per le attività di spiccato contenuto pubblicistico (ad es. emissione di Durc, attività di accertamento) a regole uniformi garantistiche e trasparenti stabilite dal Ministero del Lavoro (o di concerto con esso); - sottoporre, infine, tutti gli enti bilaterali a rigorosi controlli di gestione e sulla qualità delle prestazioni. SISTEMA PREVIDENZIALE PER I LAVORATORI AUTONOMI La riforma del sistema-lavoro non può non innestarsi su una profonda revisione del sistema previdenziale ed assicurativo. A nostro avviso, non deve più accadere che vi sia come talvolta accade ora - uno scollamento ed un profondo difetto di coordinamento fra parte giuridica, assicurativa e fiscale. Proponiamo, quindi, l'istituzione di una Gestione Individuale Unica Previdenziale (GIUP) per il piccolo imprenditore (figura che deve accorpare figure quale l attuale artigiano, commerciante, professionista s.c., lavoratore autonomo, piccolo industriale [quest ultimo oggi senza alcuna copertura]) sulla base della aliquota attuale del settore Terziario (cd. 14 di 20

Gestione Commercianti). Ciò comporta anzitutto la completa abolizione della Gestione Separata. Il minimale ed il massimale per la GIUP seguirebbero le regole attuali. I Professionisti Ordinistici pagherebbero alle loro casse, secondo regole autonome (sembra interessante l idea di una possibile unificazione delle attuali casse autonome). I professionisti. privi di Cassa pagherebbero l'aliquota GIUP all'inps. Proponiamo l'eliminazione del concetto di attività prevalente: si pagherebbe. L'aliquota previdenziale (corrispondente) per tutte e ciascuna attività di lavoro: subordinato, paraprofessionale, professionale o di (piccola) impresa. Sarebbe rafforzato, invece, il concetto di abitualità; si pagherebbe il contributo previdenziale GIUP solo sui redditi di impresa (anche sulle quote di srl) se c è attività. Resterebbe abolita qualsiasi doppia contribuzione sullo stesso reddito o introito. L'Operazione Poseidone, condotta dall'inps (al fine di ottenere il pagamento della doppia contribuzione alla Gestione Separata e alla Gestione Commercianti) e resa possibile da un susseguirsi di norme (anche di interpretazione autentica retroattive) e di interventi della giurisprudenza gravemente e clamorosamente contraddittori, hanno creato danni gravissimi alle piccole imprese del terziario e sconcerto fra operatori e professionisti: non deve più essere consentito un recupero di contributi sulla base di variazioni del quadro normativo operate con effetto retroattivo! Al riguardo è necessario un urgente intervento legislativo che estingua il contenzioso attualmente in corso su tutto il territorio nazionale. Sui versamenti previdenziali deve inoltre sussistere la portabilità contributiva totale fra Gestioni ed Enti di previdenza. INFORTUNI Riteniamo necessaria una profonda revisione dell attuale sistema assicurativo, ora basato sul DPR 1124765 legato ad un idea fordista del sistema produttivo. A nostro avviso l assicurazione contro gli infortuni deve continuare ad essere gestita in forma pubblica, ma deve essere generalizzata ed estesa ad ogni attività lavorativa (indipendentemente dall'utilizzo o meno di mezzi, energia ecc.). Parimenti deve essere prevista per tutti i lavoratori (dipendenti, indipendenti, piccolo imprenditore, soci, familiari collaboratori, volontari etc.). A questi si aggiungono i tirocinanti sui luoghi di lavoro e gli studenti di qualsiasi ordine e grado (addetti ad esercitazioni pratiche), così come prevede la normativa vigente. Per voucher, domestiche e collaboratori domestici l assicurazione si assolverebbe con i versamenti attuali. Vi deve essere una parificazione totale della retribuzione imponibile previdenziale ed assicurativa, nonché dei relativi minimali. Le prestazioni siano del tutto corrispondenti alla retribuzione assicurata (salvo casi particolari e premi unitari). Appare opportuna l eliminazione della suddivisione del rischio Inail per settori di attività (terziario, artigianato, industria etc.) ritornando ad avere una tabella unica, come in passato. Proponiamo che il rischio sia assicurato con riferimento al CSC (codice statisticocontributivo) in uso per l'inps, ben più analitico, con le eventuali correzioni del caso. Come per la malattia, anche le prestazioni per infortunio (quelle di natura retributiva, e non direttamente risarcitoria) vengano calcolate ed anticipate dal datore di lavoro sulla base di 15 di 20

conguaglio immediato con f/24 (anche con altri importi). La retribuzione presa a base per il calcolo delle prestazioni retributive per infortuni sia del tutto parificata a quella delle prestazioni previdenziali (come per malattia o maternità). La denuncia di infortunio effettuata all'inail con mezzi telematici deve assolvere anche l onere di informazione della Pubblica Sicurezza, che potrà essere attivata dalla sede Inail. La possibilità di visite di controllo ed obbligo di reperibilità nelle fasce orarie devono essere estese anche al lavoratore infortunato. Per malattia o infortunio superiori a 30 gg. (salvo che si tratti di ricovero ospedaliero) deve esserci l obbligo, per le strutture pubbliche (Inps, Inail o convenzioni con le strutture Asl), di prendere in carico direttamente l evento allo scopo di verificare diagnosi, prognosi e cure seguite dal lavoratore e decidere le successive continuazioni dell evento. Si chiede espressamente che vengano introdotte sanzioni amministrative specifiche per medici che eccedano nelle prognosi. SISTEMA SANZIONATORIO Sanzione per abuso della forma contrattuale. Si propone che in tutti i casi in cui sia accertata una qualificazione del rapporto diversa da quella formalmente attribuita dalle parti, il rapporto si converta a far data dall'accertamento (con efficacia, quindi, ex nunc) senza applicazione di sanzioni amministrative tutte le volte in cui sia configurabile una oggettiva incertezza sulla forma contrattuale correttamente applicabile. Negli altri casi, saranno dovute le differenze retributive e contributive ma con applicazione delle sanzioni civili previste per i casi di omissione (non di evasione) contributiva. Maxi-sanzione su lavoro nero. Restino le regole vigenti con gli importi in vigore dal 2014 ma con le seguenti modifiche e integrazioni: a. Reinserire la possibilità di diffida. b. La regolarizzazione su diffida o pagamento ex art. 16 L. 689/81 non comporti (solo per la maxi-sanzione) estinzione della violazione: la violazione per cui risulta applicabile la maxi-sanzione per lavoro nero, anche in caso di regolarizzazione, sia quindi valevole agli effetti della valutazione di recidiva. c. L importo delle sanzioni sia aumentato del 30 % (per lavoratore) in caso di recidiva o quando le violazioni si riferiscano a più di 5 lavoratori. d. Applicazione della maxi-sanzione anche per le forme contrattuali non subordinate, con l attuale importo attenuato. e. Introduzione della maxi-sanzione per lavoro nero (con importo attenuato) anche per lavoro denunciato con ore o giornate inferiori (ove comporti una evasione pari o superiore al 20% della retribuzione imponibile previdenziale complessiva). f. specificazione che la maxisanzione attenuata si applica anche a lavoro regolarmente iniziato ma proseguito in nero. La costituzione o la variazione di tutti i rapporti di lavoro economicamente dipendente, oltre al subordinato e al tirocinio, eventualmente sopravvissuti alla riforma, devono essere soggetti a comunicazione preventiva da effettuarsi all'inps (prima dell inizio della prestazione lavorativa), pena l'applicazione (in caso di accertamento della prestazione irregolare) della maxi-sanzione (piena o attenuta). Prevedere, infine, forme di attenuazione della maxi-sanzione per le micro-imprese o per i 16 di 20

datori di lavoro non professionali. Condizioni per usufruire delle agevolazioni/riduzioni contributive Si propone di estendere espressamente, a tutti i tipi di agevolazioni o riduzioni e per tutti i settori, il regime previsto per sgravi contributivi e fiscalizzazione dal DL 338/1989 (conv. nella L. 389/1989) che all'art. 6, co. 10, prevede la cd. norma calmieratrice recante il principio di proporzionalità fra omissione retributiva/contributiva e perdita dell'agevolazione. Tanto si ritiene necessario per contrastare prassi distorte recentemente adottate da alcune sedi Inps che tendono a non applicare tale principio ad alcuni settori produttivi (ad es. agricoltura) o ad alcuni tipi di benefici con conseguenze disastrose sulle aziende. ATTIVITÀ ISPETTIVA In collegamento con le attuali ipotesi di riforma della P. A., oltre a quelle già formulate in merito agli Enti previdenziali, formuliamo alcune osservazioni sul versante ispettivolavoristico. Uniformità attività vigilanza su lavoro Riteniamo indispensabile, come già rilevato, la creazione di un'agenzia unica del lavoro, magari passando inizialmente attraverso un coordinamento in capo alle DTL delle attività di vigilanza in materia di lavoro di tutti gli enti. Tutta la P.A. deve essere coinvolta nell'attività di vigilanza, mettendo immediatamente a disposizione della DTL o dell' Ag. Unica i dati in possesso del singolo Ente. Dislocazione territoriale delle attività di micro-vigilanza Al fine di arrivare ad una più incisiva efficienza del controllo del territorio, pensiamo possibile un coinvolgimento dei Comuni con una fascia minima di abitanti (oltre i 10.000 o altro eventuale limite da stabilire) in attività di vigilanza immediata (quella oggi definita mordi e fuggi ) sul lavoro nero o altri aspetti di immediata rilevazione, mediante coordinamento delle risorse e incentivazione premiale al Comune che attiva tali controlli (a cui verrebbe ristornata una parte delle sanzioni incassate), il tutto sotto l'egida e la direzione delle DTL ma coinvolgendo personale locale (polizia locale adeguatamente formata). Ravvedimento operoso contributivo Anche per i versamenti contributivi ed assicurativi effettuati in ritardo, proponiamo la possibilità di operare con un meccanismo analogo a quello del ravvedimento operoso fiscale, con sanzioni ad aliquote ridotte per regolarizzazione spontanea entro determinati limiti temporali. Ciò soprattutto (ma non solo) per consentire regolarizzazioni conseguenti a variazioni di orientamenti interpretativi in sede amministrativa o giurisprudenziale. Sospensione periodo feriale Si ritiene opportuno garantire, in periodi di sospensione quasi generale delle attività di impresa e di studio, la sospensione (dal 1/8 al 15/9) di qualsiasi termine procedurale e sostanziale inerente qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario (compresi i termini di pagamento) onde garantire il diritto di difesa e una piena e completa acquisizione della documentazione e dei dati a ciò necessari. Fanno eccezione i provvedimenti definiti urgenti dalla legge di cui sia specificamente 17 di 20

motivata l indifferibilità. Nel medesimo periodo (1.8-15.9) siano differiti al 15.9 i termini per l invio delle denunce di infortunio, eccezion fatta per gli infortuni mortali e/o con pericolo di vita. In via di urgenza, si potrà assolvere all onere di comunicazione con l inoltro alla sede Inail competente del certificato medico di infortunio entro due gg.. Uniformità della prassi amministrativa e degli orientamenti interpretativi Si ritiene opportuno eliminare la ridondanza (ed in qualche caso la equivocità o discordanza) delle interpretazioni e delle conseguenti prassi, affidando la funzione di orientamento interpretativo ad un solo Ente, che agirà eventualmente di concerto con gli altri; tutti gli altri Enti, compresi quelli previdenziali, dovranno uniformarsi a tali orientamenti. Competente a definire prassi e interpretazioni su aspetti lavoristici, previdenziali ed assistenziali (attraverso circolari e/o interpelli) sia quindi il solo Ministero del Lavoro, attraverso i suoi organi centrali e/o periferici. Gli altri Enti che dovessero sostenere orientamenti diversi potranno farne proposta al Ministero. Le disposizioni riservate agli Enti previdenziali saranno solo quelle di natura tecnicoapplicativa, inerenti aspetti meramente operativi per le gestioni dei rapporti assicurativi e delle prestazioni di loro competenza. Si sancisca espressamente il principio che ogni provvedimento del Ministero del Lavoro è vincolante per tutte le sedi centrali e periferiche degli Enti previdenziali/assistenziali, per le Casse Edili e per ogni altro ente con potere di rilascio del Durc. Alle disposizioni del Ministero del Lavoro, come sopra descritte o a quelle particolari degli Enti Previdenziali, si applichino integralmente i principi e le regole di trasparenza ed uniformità dell azione ispettiva di cui alla Direttiva Ispezioni del 18 settembre 2008 e successive integrazioni e applicazioni, ivi compresa la facoltà di segnalazione da parte degli interlocutori qualificati. Contro qualsiasi atto emanato delle sedi locali e territoriali del Ministero del lavoro e degli Enti previdenziali/assistenziali che si caratterizzi per - palese difformità dall indirizzo ministeriale, come sopra rappresentato; - palese errore o mancata considerazione di incontrovertibili elementi di fatto e di diritto potrà essere proposta alla medesima amministrazione emanante istanza di revisione o annullamento, da comunicarsi anche al Ministero. L accoglimento o meno di tale istanza sia valutato ai fini della ripartizione degli oneri conseguenti all eventuale proseguimento del contenzioso. Pubblicità delle prassi Obbligatorietà di pubblicazione immediata sul sito istituzionale di Enti e Ministeri delle circolari, norme, messaggi e documenti di prassi, vietando ogni altro tipo di diffusione preventiva alla pubblicazione istituzionale. IMPIANTO FISCALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Proponiamo la massima semplificazione degli adempimenti relativi. Il datore di lavoro deve fare il datore di lavoro e non l esattore delle tasse. Sulla base di uno studio articolato si propone, al fine di ridurre il prelievo fiscale e di renderlo più conforme al livello di vita attuale attraverso: 18 di 20

19 di 20 a) Rivalutazione degli scaglioni fiscali all inflazione annuale entro il 15 gennaio dell anno successivo b) Rivalutazione annuale delle detrazioni per lavoro dipendente all inflazione entro il 15 gennaio dell anno successivo c) Revisione dei limiti di esenzione fiscali con adeguamento all attuale costo della vita. Attualmente proponiamo un aggiornamento di un minimo del 20% sui valori attuali esenti (buoni pasto, trasferte, ecc) Istituiremmo due tipologie concorrenti di detassazione: la prima, uguale per tutti e prevista per legge, simile a quella attuata come nel luglio 2008, con identificazione per legge delle voci da detassare previste, e una seconda (definita a livello aziendale) come retribuzione variabile e/o altri importi di incentivazione attraverso un contratto collettivo aziendale o territoriale o certificato depositato. Su tali importi tassazione al 10% onnicomprensiva con comunicazione dei dati entro il 28 febbraio. Inoltre: proponiamo la tassazione a titolo di imposta per il TFR, con aliquota fissa provvisoria al 23%, anche se erogato mensilmente su richiesta del lavoratore o per accordo aziendale. Ferma restando l'esenzione da imposte del TFR versato a previdenza complementare. VARIE Comunicazioni (ora UNILAV) all'inps Le comunicazioni relative alla movimentazione del personale, ora effettuate ai Centri Impiego, siano fatte (con pluriefficacia) solo ad Inps, il quale in tempo reale le metterà a disposizione delle amministrazione pubbliche (compresi i Centri Impiego), con procedura e modulistica unificata su tutto il territorio nazionale (comprese autorizzazioni agli intermediari). Restino da farsi, con questa procedura, solo le comunicazioni per assunzione (inizio), cessazione e simili, mentre le comunicazioni di trasformazione del rapporto di lavoro si assolvano direttamente tramite le specifiche informazioni comunicate a mezzo E-mens. Si potrebbe ipotizzare un unico invio completo dei dati inerenti: INPS imponibili, malattie, anf, etc; Imponibili INAIL; Imponibili IRPEF con relative ritenute; dati di Casse Edili; orario di lavoro effettuato dai dipendenti; eventuale appartenenza a categoria protetta. Una volta inviati questi dati con un unico invio, gli enti e il Ministero potrebbero collegarsi ad una UNICA PIATTAFORMA dalla quale attingere tutte le informazioni. Con questo sistema si conseguirebbero una notevole sburocratizzazione in quanto verrebbero eliminati: Autoliquidazioni INAIL (in quanto l INAIL, già a conoscenza dei vari importi imponibili mensili potrebbe calcolare e mettere a disposizione delle aziende il premio dovuto senza dover inviare l autoliquidazione annuale); Modello 770 ( in quanto il Ministero delle Finanze avrebbe già a disposizione le ritenute operate e le collegherebbe con i Modelli F24); le denunce alle casse Edili; la dichiarazione annuale relativa alle assunzioni obbligatorie. Potrebbero essere inoltre ridotte anche le visite Ispettive in quanto i vari servizi Ispettivi avrebbe già a portata di mano il libro Unico, i vari altri dati dai modelli F24 DM/10- INAIL UNILAV. Sarebbe, inoltre, auspicabile l'adozione, da parte di tutti i Ministeri e degli Enti Previdenziali e Assicurativi, di un'unica piattaforma telematica, interscambiabile con i Professionisti Consulenti del lavoro. Questa potrebbe essere finalmente la strada per la vera semplificazione.

20 di 20 D. Lgs. 231/01 (sanzioni amministrative a carico degli enti) Si propone di escludere dal campo di applicazione di questo pesantissimo sistema sanzionatorio il piccolo imprenditore, le associazioni professionali e i liberi professionisti individuali in quanto in tali entità produttive non esiste "scollamento" fra proprietà, gestione e conduzione dell impresa. LUL Si propone che tutti i lavoratori inseriti nel sistema assicurativo (dipendenti, autonomi, titolari, soci, collaboratori familiari, volontari, voucher) vengano iscritti (solo anagraficamente) a LUL, insieme a somministrati e distaccati. Il LUL diventi così la fotografia della consistenza dell impresa. Per le scritture a LUL retributive, assicurative e di presenze, restano le regole attuali (in pratica: per lavoratori subordinati dati retributivi [compresi fiscali e previdenziali e rimborsi] e presenze; per lavoratori autonomi vanno registrati solo i dati retributivi [compresi fiscali e previdenziali e rimborsi]). Per Società semplici e microimprenditori individuali (senza dipendenti o con soli lavoratori autonomi), anche con collaboratori familiari: nessun obbligo di tenuta/ istituzione di LUL che scatta solo con l assunzione di un dipendente o di un autonomo. Norme anti-contenzioso Esonero da imposizione contributiva e fiscale per le somme erogate a titolo (effettivamente) transattivo in adempimento di verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale. Solo per contenziosi che presuppongano l'accertamento di situazioni di fatto sui quali non sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale (ad es: compensi per lavoro straordinario o trasferte, retribuzioni derivanti da una diversa qualificazione del rapporto, ecc...).