LEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962). Regolamentazione del rilascio dei passaporti.

Documenti analoghi
Legge contenente modifiche ed aggiunte alle vigenti disposizioni per gli autoveicoli. (1) Noi Capitani Reggenti

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modulo di domanda compilata on-line

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

Documenti necessari per richiedere il duplicato a seguito riclassificazione della patente speciale in patente normale

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE SULLA CITTADINANZA. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

La Carta d'identità su Supporto Cartaceo

Art. 93 (Esenzione fiscale)

Legge sulla navigazione marittima. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nr. Rilasciato da Il TIPO PASSAPORTO ANNULLAMENTO WEB SI NO. Note. Prot. Nr. Passaporto N

REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMUNE DI MULAZZANO Servizi Demografici

REPUBBLICA DI SAN MARINO

per il tramite del Prefetto di _L_ sottoscritt_ (cognome) da (paternità) e da (maternità: indicare cognome da nubile e nome della madre)

ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Settore 12 Viabilità Trasporti Catasto Strade

soggiornare in Italia da almeno 5 anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno;

Elenco Procedimenti - Comune di Orciano Pisano

Acquisto della cittadinanza italiana

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni

ISCRIZIONE DI MINORE

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (Cittadini non UE)

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANNO 2010

QUESTURA DI TREVISO - UFFICIO IMMIGRAZIONE - Via Carlo Alberto 37 Treviso - Cap Tel.0422/ Fax 0422/577134

1) Cittadino Ue che lavora e familiare UE che non ha autonomo diritto di soggiorno

SPECIALE SINDACALE-PREVIDENZA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO PER L USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE COMUNE DI LEDRO

QUESTURA DI PARMA UFFICIO PASSAPORTI MODALITA DI RICHIESTA DEL TITOLO DI ESPATRIO

N.B. Il giorno della consegna e dell attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori ed i figli minori maggiori di anni sei.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

LA CAPACITA MATRIMONIALE. Cittadini AUSTRALIANI Cittadini AUSTRIACI Cittadini STATUNITENSI Cittadini SVIZZERI

Cittadinanza Italiana per residenza: quali sono i documenti

La Carta d'identità Elettronica

Riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 23 gennaio 2012 n.2

Carta dei Servizi Demografici

da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l Ufficio Immigrazione della Questura

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Richiesta di rilascio della Carta d Identità non valida per l espatrio

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

_L_ sottoscritt_(cognome) cittadin (indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia) (paternità) (Cognome, nome e cittadinanza)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Procedura per il rilascio del passaporto italiano

CAMBI DI RESIDENZA E DI ABITAZIONE

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Equipollenze titoli di studio conseguiti all estero da cittadini italiani e/o cittadini comunitari

I Requisiti per richiedere la Cittadinanza Italiana per Matrimonio

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni. per il tramite del Prefetto di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI COMMERCIO ALL INGROSSO

Articolo 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

COMUNE DI ARENZANO CITTA METROPOLITANA DI GENOVA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di. Provenienza..

ANNO SCOLASTICO. Cognome Nome. nato a il / / Codice Fiscale. PEC. Residente 3 : Comune via n. / CAP. Domiciliato 4 : Comune via n.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

GAS FLUORURATI Registro telematico nazionale

ELEZIONI POLITICHE 2016

Istruzioni per l interessato

L n. 151 (1) Riforma del diritto di famiglia 1... (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10).

RUOLO AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE DOMANDA D ESAME

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(2) Sostituisce l' articolo 45 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

l inizio dell attività di AGENZIA D AFFARI, ai sensi dell art. 115 del T.U.L.P.S., per la seguente tipologia

Variazione della Residenza sulla Patente di Guida Venerdì 18 Marzo :49 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Luglio :44

Iscrizione anagrafica stranieri

SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 59 DPR. 509/79

DICHIARO. quale (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l impresa come risultano depositate presso la stessa CCIAA): nome cognome

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (EXTRA UE)

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

_L_ sottoscritt_(cognome) sesso (M/F) nat_ il / / a (città) cittadin (indicare la cittadinanza o la condizione di apolidia)

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome.. Nato/a a (prov...) il residente in.. (prov...) C.A.P Via.. n. telefono.. . Codice Fiscale CHIEDE

marca da bollo DICHIARAZIONE FINALIZZATA ALL ISCRIZIONE provvisoria NEL RUOLO DEGLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE Il sottoscritto

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Nato a Prov. Stato residente in Via /Piazza n. Cod. Fisc. C H I E D E. Scadenza 27 ottobre2014

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Settore 12 Viabilità Trasporti Catasto Strade

Dal 5 luglio 2010 sarà possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito cittadinanza.interno.it.

Cat.S.2/Mass/2014 Trento, 30 maggio OGGETTO: Dichiarazioni di accompagno per i viaggi all estero dei minori di 14 anni.

Al Sig. Sindaco del Comune. Io sottoscritto Sesso. nato a Stato

- preso atto altresì che, in caso di dichiarazioni mendaci, o di trasferimento della residenza in altro

COLONIE SOGGIORNI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI RICHIESTA DI AMMISSIONE DA PRESENTARE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2016


COMUNE DI CIVO PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO BONUS BEBE

ISTANZA ISTANZA CON AUTOCERTIFICAZIONE

-per il tramite del Prefetto di. _L_ sottoscritt_ (cognome) (nome) cittadin (indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidia)

Scadenza 09 SETTEMBRE 2016

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

Transcript:

LEGGE 30 luglio 1962, n. 24 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 22 agosto 1962). Regolamentazione del rilascio dei passaporti. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 luglio 1962: Art. 1. I passaporti sono rilasciati ai cittadini sammarinesi dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri congiuntamente. I passaporti sammarinesi potranno essere rilasciati anche agli apolidi, che siano nati in territorio sammarinese o che abbiano effettiva ininterrotta residenza sul territorio della Repubblica da almeno 30 anni, dalla Ecc.ma Reggenza e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, alle stesse condizioni previste per i cittadini sammarinesi e di cui al successivo articolo. Art. 2. Chiunque voglia ottenere il passaporto deve farne richiesta alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su apposito modulo munito di marca da bollo da L. 100 unendo i seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza sammarinese o attestato di apolidia; b) certificato di nascita di data non anteriore a due mesi; c) stato di famiglia di data non anteriore a due mesi per i cittadini residenti a San Marino e in Italia o dichiarazione giurata resa all'ufficiale di Stato Civile o ai Rappresentanti consolari della Repubblica da parte del Capo-famiglia sulla composizione del nucleo familiare per i residenti in altri Stati; d) certificato del Casellario Giudiziario su carta legale da L. 150, di data non anteriore a due mesi, rilasciato dal Tribunale Commissariale, per i nati in Repubblica, dal Tribunale italiano competente per territorio o dal Casellario Centrale italiano per in nati all'estero; e) due fotografie formato centimetri 6 x 9, a capo scoperto, prese di fronte, su fondo chiaro, su carta non lucida, di cui una autenticata dall'ufficiale di Stato Civile o da un notaio. Per i residenti in Italia o in altri Stati l'autenticazione delle fotografie potrà essere effettuata dalle Rappresentanze consolari, dall'autorità di polizia, dal Sindaco o da un notaio;

f) eventuale atto di affidamento, su carta da bollo da L. 100, dei figli o dei minori sotto tutela che rimangono in patria; g) certificato dei carichi pendenti, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Tribunale Commissariale per i residenti in Repubblica; per i residenti in Italia o in altri Stati il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale, dalla Pretura o da altra Autorità competente per territorio. Sui certificati rilasciati dalle Autorità estere non verrà applicata tassa di bollo. Nelle domande gli interessati dovranno indicare lo Stato o gli Stati per cui si chiede il rilascio del passaporto. Il passaporto non può essere rilasciato: Art. 3. 1) a chi risulta colpito da mandato di cattura o da mandato di comparizione per giudizio penale in corso per misfatto punibile con la reclusione non inferiore ad un anno; 2) a chi, abbandonando persone per legge affidate alle sue cure, non provveda ad affidarle convenientemente ad altri; 3) al coniuge a cui l'altro coniuge abbia fatto opposizione per giusti motivi; 4) ai minorenni senza il consenso dell'esercente la patria potestà o la tutela; 5) agli interdetti a norma della legge 27 aprile 1914, n. 27; 6) alle persone che risultano soggette ad essere respinte dai Paesi di destinazione. Solo in casi eccezionali l'ecc.ma Reggenza, udito il parere del Commissario della Legge, è autorizzata a rilasciare il passaporto in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo. Art. 4. Il passaporto può essere rilasciato ai cittadini che abbiano compiuto il 16 anno di età. Per i cittadini di età inferiore ai 21 anni, esclusi i minori emancipati, per ottenere il passaporto occorre il consenso del genitore o del tutore steso su foglio bollato da L. 100, vistato dall'ufficiale di Stato Civile o dalle Autorità di cui al comma e) dell'art. 2. L'atto di assenso verrà rilasciato: a) per il minore orfano, dal Cancelliere del Tribunale che produrrà il verbale del Consiglio di famiglia in copia autenticata da lui medesimo; b) per il minore riconosciuto figlio naturale, dal genitore che ebbe a riconoscerlo, con visto dell'ufficiale di Stato Civile; c) per il minore figlio di genitori ignoti, dal Commissario della Legge.

Nella eventualità che il coniuge, legalmente separato o separato di fatto, non si trovi in grado di presentare l'atto di assenso che può essere richiesto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per ottenere il passaporto, dovrò produrre il nulla osta del Commissario della Legge. Art. 5. I minori degli anni 16 possono essere iscritti nel passaporto del genitore o del tutore o di altro congiunto che abbia i requisiti per ottenere il passaporto. La moglie può essere iscritta nel passaporto del marito. L'interdetto o l'inabilitato possono essere iscritti, rispettivamente, nel passaporto del tutore o del curatore. Il titolare del passaporto nel quale sono incluse persone di famiglia o a lui affidate può servirsene senza di esse; le persone incluse non possono farne uso senza il titolare. Art. 6. Il passaporto viene rilasciato per uno o piu' Stati e può essere valido, a richiesta del titolare, per uno o piu' Stati in esso non ancora elencati. Art. 7. La validità del passaporto è di anni due decorrenti dalla data del rilascio. I passaporti scaduti da non piu' di sei mesi possono essere rinnovati anche dai Rappresentanti consolari della Repubblica accreditati presso gli Stati Esteri e all'uopo autorizzati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Il rinnovo non può essere concesso quando il richiedente non si trovi piu' nelle condizione volute dalla presente legge. Dopo sei anni dovrà provvedersi alla sostituzione del passaporto. In questa circostanza il titolare è tenuto a riprodurre tutti i documenti di cui all'art. 2. Art. 8. I passaporti rilasciati in conformità della presente legge sono soggetti alle seguenti tasse che verranno riscosse mediante la applicazione di marche da bollo sui passaporti medesimi; a) tassa di rilascio o di sostituzione del passaporto L. 1.500; b) tassa di rinnovo L. 1.000. Per coloro che si recano all'estero per motivi di lavoro, in possesso di regolare contratto di lavoro, i passaporti vengono rilasciati gratuitamente. I documenti richiesti per la concessione del passaporto agli emigrati di cui al precedente comma saranno rilasciati su carta libera dietro attestazione della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Art. 9.

Quando risulti che il titolare di un passaporto non si trovi piu' nelle condizioni richieste dalla presente legge dovrà procedersi al ritiro del passaporto anche se non scaduto. Art. 10. Potranno essere rilasciati passaporti collettivi a comitive che si rechino all'estero: - per partecipazione a congressi, fiere, esposizioni, feste, cerimonie tradizionali, pellegrinaggi, competizioni sportive, manifestazioni artistiche e teatrali; - per riunioni culturali e scientifiche; - per viaggi di istruzione; - per gite turistiche organizzate. Per ottenere il passaporto collettivo il capo comitiva deve presentare domanda alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su carta legale da L. 100, unendo il proprio passaporto. Nella domanda devono essere indicate le generalità dei partecipanti con a fianco di ciascuno gli estremi di un valido documento di identità munito di fotografia, in possesso degli interessati. Dovrà essere indicata altresì la data della partenza e quella del rientro. La tassa per il rilascio dei passaporti collettivi è di L. 3.000 e verrà riscossa con le modalità indicate nell'art. 8, primo comma, della presente legge. La validità dei passaporti collettivi è limitata alla durata della gita all'estero. Art. 11. Tutti i passaporti rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti alla loro scadenza o comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1963. I Rappresentanti consolari della Repubblica accreditati presso gli Stati esteri cureranno che i passaporti di vecchio tipo, presentati dagli interessati per il rinnovo, vengano trasmessi tempestivamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per la sostituzione, unitamente alla domanda degli interessati, ed a due fotografie che abbiano le caratteristiche di cui alla lettera e) del precedente art. 2, da loro vidimate, nonchè dell'ammontare della tassa fissa di L. 1.500. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri provvederà d'ufficio ad acquistare agli atti i documenti idonei a dimostrare che il richiedente si trova nelle condizioni ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge. I Rappresentanti consolari della Repubblica non effettueranno rinnovi di passaporti di vecchio modello se non in casi eccezionali giustificati soltanto dall'urgente rientro in patria degli interessati, limitandone la validità al periodo necessario per il rientro stesso. Art. 12. La presente legge, che abroga tutte le precedenti norme con essa in contrasto, entrerà in vigore il 2 ottobre 1962.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 1962 (1661 d.f.r.) I CAPITANI REGGENTI Domenico Forcellini - Francesco Valli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI G.L. Berti