REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1 - Normativa di riferimento 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che costituiscono la normativa generale di riferimento in materia di accesso, attualmente rinvenibile nel combinato disposto del Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e nel D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, nelle disposizioni contenute all interno del Codice Civile e in particolare nel Libro V, Titolo V, Capo V Sez. VI bis e Sez. VIII in materia dell amministrazione e del controllo e dei libri sociali delle Società per Azioni, nonché nelle ulteriori disposizioni rinvenibili nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in relazione all attività contrattuale pubblica di Umbra Acque S.p.A. per l affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto, agli artt. 13 e 79 co. 5 quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il presente Regolamento disciplina l esercizio del diritto d accesso ai documenti amministrativi detenuti da Umbra Acque S.p.A., secondo le modalità previste dai seguenti articoli e limitatamente all attività di pubblico interesse dalla stessa esercitata nell espletamento delle proprie funzioni di gestione del Servizio Idrico Integrato. 2. Ne consegue che ogni attività di organizzazione e gestione interna della Società, non riferibile all esercizio delle proprie funzioni amministrative inerenti lo svolgimento del pubblico servizio dalla stessa gestito, non potrà essere oggetto di accesso da parte di terzi ai sensi di quanto espressamente disposto dagli artt. 22 co. 1 lett. e) e 29 co. 1 della L. 241/1990 e s.m.i.. 3. Per diritto di accesso, si intende il diritto degli interessati di prendere visione (anche in formato elettronico se così predisposto da Umbra Acque S.p.A.) e di estrarre copia di documenti amministrativi, fermo restando che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato di Umbra Acque S.p.A., così come disposto dall art. 24 co. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 4. L accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi di pubblico interesse, materialmente esistenti al momento della richiesta e comunque detenuti da Umbra Acque S.p.A. sino alla scadenza del relativo obbligo normativo di detenzione degli stessi. 5. L esercizio del diritto di accesso non comporta l obbligo per Umbra Acque S.p.A. di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste. 6. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni elencate nell art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia. Articolo 3 - Soggetti legittimati 1. Sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse personale, diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l accesso. 2. L interesse personale, diretto, concreto e attuale, di cui al co. 1, dovrà essere idoneamente 1

specificato e, ove occorra, comprovato, così come più specificatamente indicato ai successivi artt. 6 e 7. Articolo 4 - Atti accessibili 1. Tutti i documenti amministrativi detenuti da Umbra Acque S.p.A. e relativi all esercizio delle proprie funzioni amministrative inerenti lo svolgimento del pubblico servizio dalla stessa gestito sono accessibili, fatti salvi i casi di esclusione espressamente specificati nel presente Regolamento secondo quanto disposto anche al precedente art. 2. 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso di Umbra Acque S.p.A. che non abbiano la forma di documento amministrativo, ad eccezione di quanto previsto dall art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. in materia di accesso ai propri dati personali. 3. Non sono comunque ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attività di Umbra Acque S.p.A.. 4. È considerato documento amministrativo, ai sensi dell art. 22, co. 1, lettera d) della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Articolo 5 - Responsabile del Procedimento 1. In conformità a quanto disposto all art. 6, co. 6, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il Responsabile del Procedimento di accesso è il dirigente o il responsabile dell'unità organizzativa interna o altro dipendente responsabile dell unità o settore interno competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Al medesimo è attribuita la competenza di adottare e sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di accesso. 2. Il Responsabile del Procedimento di accesso cura i rapporti con i soggetti legittimati a richiedere l accesso e provvede a quanto necessario per l esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. 3. Fermo restando quanto sopra previsto, per ogni eventuale necessità di chiarimento inerente l interpretazione e/o la corretta applicazione del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento potrà rivolgersi all Unità Organizzativa Legale interna alla Società. Articolo 6 - Accesso informale 1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l esistenza di controinteressati (v. successivo art. 8), il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, da rivolgersi all ufficio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. L accoglimento immediato della richiesta in via informale è subordinato, in primo luogo, all effettiva disponibilità materiale dell atto e, in secondo luogo, deve intendersi recepibile qualora il richiedente abbia indicato gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione, abbia specificato e, ove occorra, comprovato l interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa all oggetto della richiesta, nonché dimostrato la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. In caso di delega all accesso ai documenti oggetto dell istanza, il delegato deve presentarsi munito di delega sottoscritta del soggetto legittimato all accesso e di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 2

4. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra idonea modalità. 5. Qualora i documenti richiesti non siano immediatamente disponibili presso la struttura competente, si provvede a comunicare all interessato i tempi necessari per l acquisizione della documentazione richiesta. Contestualmente, il richiedente è invitato a presentare istanza formale d accesso ai documenti amministrativi. 6. La richiesta d accesso, ove provenga da un amministrazione pubblica di cui all art. 2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., viene presentata dal titolare dell ufficio interessato, ovvero dal responsabile del procedimento amministrativo, ed è trattata secondo il principio di leale cooperazione istituzionale ai sensi dell art. 22, co. 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 7. Umbra Acque S.p.A., qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare richiesta formale di accesso secondo quanto previsto al successivo art. 7. Articolo 7 - Accesso formale 1. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sull accessibilità del documento, sull esistenza di controinteressati, sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell interesse in relazione alle informazioni ed alla documentazione fornita, Umbra Acque S.p.A. invita l interessato a presentare una istanza per la richiesta formale che deve necessariamente contenere gli elementi indicati al successivo punto 2., potendo all uopo utilizzare anche il modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 1), reso altresì disponibile sul Sito Internet della Società (www.umbraacque.com) con successivo rilascio di apposita ricevuta. 2. L istanza formale di accesso deve necessariamente contenere: le generalità del richiedente, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, eventuale indirizzo di posta elettronica e fax, gli estremi del documento di identificazione, la posizione di rappresentante legale, procuratore o curatore, con l indicazione del relativo legittimante; gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l identificazione, l indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme; la motivazione ai sensi dell art. 25, co. 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; la firma del richiedente ed in particolare deve specificare e, ove occorra, comprovare l interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa all oggetto della richiesta. 3. La richiesta di accesso può essere presentata anche mediante invio di istanza a mezzo posta o fax, ed in tal caso dovrà essere sottoscritta con allegata copia del documento di identità e/o dei documenti comprovanti la legittimazione all accesso e gli eventuali poteri rappresentativi, ovvero mediante l utilizzo di apposito modulo prestampato, fornito gratuitamente da Umbra Acque S.p.A. (Allegato 1), e da redigere a cura del richiedente. La richiesta di accesso può essere altresì inviata dal richiedente anche da propria posta elettronica certificata all indirizzo umbraacque@pec.umbraacque.com previa indicazione dei propri dati personali e di riconoscimento. 3

4. La richiesta di accesso così formulata sarà autorizzata o motivatamente respinta, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell istanza, da parte del Responsabile del Procedimento, detentore dei documenti. Decorso tale termine senza che vi sia stata formale risposta, la richiesta deve intendersi respinta secondo quanto espressamente disposto dall art. 25 co. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, Umbra Acque S.p.A., entro 10 (dieci) giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Articolo 8 - Notifica ai controinteressati 1. Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, identificati o comunque facilmente identificabili, che dall esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza, il Responsabile del Procedimento è tenuto a fornire loro notizia della richiesta mediante invio di copia dell istanza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso che verrà insindacabilmente valutata nel rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento ed in conformità della normativa applicabile di riferimento. Decorso tale termine, il Responsabile del Procedimento provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della predetta comunicazione ai controinteressati di cui al precedente punto 1. Articolo 9 - Accoglimento della richiesta 1. L atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l indicazione della struttura interna di Umbra Acque S.p.A., completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 15 giorni) per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, nelle ore di ufficio e alla presenza di personale addetto. 2. L accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o del presente Regolamento. I documenti sui quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. 3. Il Responsabile del Procedimento può disporre, nei limiti di legge, che l accesso venga consentito solamente nei confronti di una parte del documento. In tal caso, lo stesso può esibire o rilasciare copia parziale del documento richiesto. Tale limitazione deve essere comunicata al richiedente. 4. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di apposita delega nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 6, punto 3, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, che potrà essere effettuata anche in formato elettronico, se così predisposto da Umbra Acque S.p.A.. Non saranno comunque ammesse istanze di accesso genericamente riferite ad una pluralità indefinita di atti. 5. L esame dei documenti è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione indicato al successivo art. 14, punto 1 lett. b). Su richiesta dell interessato le copie possono essere autenticate mediante conformità all originale apposta dal Responsabile 4

della struttura interna che detiene il documento. In tal caso, oltre alle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 6. Il Responsabile del Procedimento cura la redazione di apposito modulo prestampato di verbale (Allegato 2) attestante l espletamento dell accesso, che deve essere sottoscritto dal medesimo Responsabile e dal soggetto che effettua l accesso. Copia del verbale viene rilasciata al soggetto che ha richiesto l atto o ad altra persona dallo stesso delegata. Articolo 10 - Modalità di esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente Regolamento. L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è soggetto al pagamento del costo di riproduzione, così come determinato dal successivo articolo 14, con rilascio di apposita quietanza di pagamento da parte di Umbra Acque S.p.A.. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura interna (unità o settore) che ha formato il documento o lo detiene stabilmente, potendo utilizzare il fac-simile allegato (Allegato 1) predisposto dalla stesso e disponibile sul Sito Internet della Società (www.umbraacque.com). In base alla natura del documento richiesto (rapporti con l utenza/amministrazione/programmazione ed investimenti/legale/personale), le richieste d accesso saranno assegnate alla competente struttura interna (unità o settore) che svolgerà tutte le attività previste dal presente Regolamento. 3. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta. 4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono comunicati nei casi e nei limiti stabiliti dall articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dall articolo 13 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal presente Regolamento e debbono essere motivati. Articolo 11 - Mancato accoglimento della richiesta, limitazione e differimento. 1. Il rifiuto, la limitazione, o il differimento dell accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del Responsabile del Procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (v. anche art. 12 del presente Regolamento per i casi di esclusione), ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2. Il differimento dell accesso può essere disposto dal Responsabile del Procedimento, con provvedimento motivato, ove sia necessario per assicurare una temporanea tutela degli interessi, di cui all art. 24 co. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze della Società così come disposto dall art. 9 co. 2 del D.P.R. 184/2006 e s.m.i., specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 3. Il diritto di accesso è, inoltre, differito in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto nelle ipotesi previste dagli artt. 13 e 79 co. 5 quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. L atto che dispone il differimento dell accesso deve precisare il motivo e la durata del differimento. 4. La richiesta si ritiene rigettata quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione senza che Umbra Acque S.p.A. si sia pronunciata. Articolo 12 - Esclusioni del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso nei casi indicati all art. 24, co. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 5

e s.m.i.. 2. Sono inoltre sottratte al diritto di accesso, le sottoelencate categorie di documenti amministrativi, ai sensi dell art. 24, co. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 184/2006 e con riferimento all esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni: a) fascicoli personali dei dipendenti, dei consiglieri ed anche di altri soggetti esterni all azienda per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali o eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche e per ogni altro dato personale il cui trattamento è autorizzato ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro con Umbra Acque S.p.A.; b) richieste di accertamento medico - legale e relativi risultati a qualsiasi titolo effettuati; c) documenti attinenti la sicurezza della Società, riconducibili a tutte le misure di tipo organizzativo interno tese ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture e dei beni in gestione e/o in proprietà e delle persone che prestano la propria attività lavorativa a favore della Società, ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni documentazione inerente al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al sistema adottato dalla Società in materia di D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, con esclusione dei provvedimenti finali adottati dalla Società; e) carichi penali pendenti, certificazioni antimafia; f) rapporti alla Magistratura ordinaria o alla Procura della Corte dei Conti nonché richieste o relazioni di detti Organi ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile o penale; g) atti rivolti alle autorità giudiziarie per accertamenti e responsabilità ove siano normalmente individuati i soggetti eventualmente responsabili; h) questionari e simili atti contenenti, in forma non aggregata, dati raccolti nell ambito di rilevazione statistiche, quando contengono riferimenti individuali; i) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo ambientale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto individuale e professionale, diritto d autore e concorrenza; j) pareri legali redatti dalla competente unità interna della Società, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti in relazione a procedimenti amministrativi, liti in atto o potenziali, atti defensionali e relativa corrispondenza, aventi natura meramente endoprocedimentale in quanto miranti a fornire alla Società gli elementi tecnico-giuridici utili a tutelare i propri interessi e a definire la propria strategia e comunque non destinati a sfociare in una determinazione finale amministrativa della Società né espressamente richiamati nella relativa motivazione finale; k) documenti relativi a processi organizzativi e/o produttivi d impresa; l) documenti o atti riguardanti procedimenti giudiziari in itinere da parte della competente Autorità Giudiziaria; m) rapporti informativi, note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente, nonché gli appunti e le comunicazioni di ufficio; n) le note interne degli uffici ed i documenti compresi gli atti difensivi riguardanti i rapporti di consulenza e di patrocinio legale, ad eccezione di quelli richiamati nei provvedimenti conclusivi del procedimento, e gli atti oggetto di vertenza giudiziaria penale o amministrativa 6

la cui conoscenza potrebbe compromettere l esito del giudizio o concretizzare violazione del segreto istruttorio o pericolo di interferenza nell attività investigativa; o) documenti ed atti per i quali l articolo 13 del D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 ne preveda la sottrazione all accesso; p) ogni altro atto o documento per cui la normativa di riferimento applicabile preveda espressamente la sottrazione all esercizio del diritto di accesso. 3. Non sono comunque ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato della attività di Umbra Acque S.p.A., così come già indicato al precedente art. 2 punto 3. 4. Deve essere comunque garantito ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 5. L elenco delle indicate categorie di atti per cui è espressamente escluso il diritto d accesso, potrà comunque essere oggetto di successive modifiche/integrazioni nel rispetto comunque di quanto precedentemente disposto. Articolo 13 - Mezzi di tutela 1. In caso di diniego dell accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determinazione amministrativa concernente l accesso, ovvero entro trenta giorni dalla formazione del silenzio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell art. 25, co. 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Articolo 14 - Misure organizzative 1. Ai fini dell attuazione del presente Regolamento sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i.: a) sul Sito Internet della Società (www.umbraacque.com) è disponibile il presente Regolamento e relativi allegati, compreso il modulo fac simile utilizzabile per l esercizio del diritto d accesso (Allegato 1); b) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copie cartacee dei documenti richiesti nell ambito del procedimento di accesso è stabilita in 0,20 a copia. Per la riproduzione di documenti amministrativi, per le planimetrie o altri documenti le cui dimensioni esulino dai consueti formati, il costo di riproduzione è maggiorato del 50% per le spese sostenute, salvi i casi di maggiori costi sostenuti da Umbra Acque S.p.A. allo stato non prevedibili; c) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copie di documenti in formato elettronico, richiesti nell ambito del procedimento d accesso, è stabilita in 10,00 (dieci). 2. Il rilascio delle copie, in formato cartaceo o elettronico, sarà comunque effettuato solo previo avvenuto pagamento da parte del richiedente dei sopra indicati costi di riproduzione. Articolo 15 - Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione. 1. Relativamente alle procedure di appalto di forniture di beni, servizi e lavori, il diritto di accesso si esercita nei termini e nei modi previsti dagli artt. 13 e 79 co. 5 quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia. Articolo 16 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006 e le disposizioni 7

contenute nel Codice Civile ed in particolare nel Libro V, Titolo V, Capo V Sez. VI bis e Sez. VIII in materia dell amministrazione e del controllo e dei libri sociali delle Società per Azioni, nel D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. nonché in ogni altra disposizione normativa per quanto applicabile. Articolo 17 - Aggiornamento Regolamento Interno 1. Il Responsabile dell Unità Organizzativa Legale interna alla Società potrà apportare eventuali sviluppi e/o integrazioni che si rendessero necessari per mutate condizioni normative e/o operative, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente Regolamento. Articolo 18 - Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con Delibera n. 1 del 2 febbraio 2012, viene reso pubblico anche mediante pubblicazione sul Sito Internet di Umbra Acque S.p.A. (www.umbraacque.com). Articolo 19 - Contenuto e allegati 1. Il presente Regolamento si compone di 19 articoli e di 2 allegati distribuiti in complessive n. 11 pagine. 8

ALL. 1 MODULO DI RICHIESTA PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Il sottoscritto (indicare le generalità) nome. cognome... luogo e data di nascita.. residente in Prov. (...) via/piazza..n. recapito tel fax. e-mail munito di documento di identificazione (specificare tipologia)... n. rilasciato da il..., codice fiscale n.... in qualità di: (specificare i poteri rappresentativi)...... in rappresentanza di.. con sede legale in.. iscritta alla C.C.I.A.A. di al n.. partita IVA. codice fiscale. Consapevole che in caso di dichiarazione mendace o, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.. CHIEDE Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184 del 2006 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente) di prendere visione; di estrarre copia semplice; di ottenere copia autenticata; 9

dei sottoindicati documenti amministrativi (specificare il più possibile l atto richiesto indicando se possibile l oggetto del documento, il procedimento a cui il documento è relativo, il destinatario ed ogni altro elemento utile all identificazione): per la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante (specificare, motivandolo, il proprio interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso all oggetto della richiesta): eventuali documenti allegati a sostegno della richiesta: Indicare eventuale presenza di controinteressati: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., acconsente al trattamento dei propri dati personali per l esercizio del diritto di accesso. Data. Firma del richiedente. 10

ALL. 2 VERBALE DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Il giorno del mese di. dell anno.. in...., presso la sede di Umbra Acque S.p.A., è presente, nata/o a il., e residente a in. n identificata/o a mezzo di documento., rilasciato da... il../../.. Per Umbra Acque S.p.A. è presente. All esito dell esame della documentazione, la/il richiedente prende visione dei seguenti documenti:......... La/il richiedente, inoltre, ha richiesto di estrarre copia dei seguenti documenti:......... Eventuali note/osservazioni:......... Il Responsabile del Procedimento, o in alternativa il dipendente incaricato di seguire il procedimento di accesso, rilascia copia degli atti richiesti, previa dimostrazione dell avvenuto pagamento del costo delle copie, pari a Euro... Il presente verbale viene redatto in duplice copia, di cui una viene consegnata al richiedente. (firma del richiedente) (firma del Responsabile del Procedimento) 11