Incompatibilità ed ineleggibilità dei Consiglieri regionali

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Incompatibilità ed ineleggibilità dei Consiglieri regionali (A. Voltan) OLI - 15 e 16 Aprile 2010 Roma

Disposizioni di principio in tema di ineleggibilità del Presidente nonché dei Consiglieri regionali Art. 2, l. 165/04 sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati; inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora il candidato cessi dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito; applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute nel caso in cui ricorrano le caratteristiche proprie delle cause di incompatibilità; competenza del Consiglio regionale a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte salve le competenze dell autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi; eventuale differenziazione della disciplina dell ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali; non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato. 2

Disposizioni di principio in tema di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei Consiglieri regionali Art. 3, l. 165/04 sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dei Consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, anche elettive, che possano compromettere il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva; sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni esercitate dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali; eventuale fissazione della incompatibilità tra assessore regionale e Consigliere regionale; nel caso di fissazione della cause di incompatibilità per lite pendente: 1) il soggetto incompatibile deve essere parte attiva della lite; 2) se il soggetto non è parte attiva, la previsione della causa di incompatibilità è possibile solo a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato; eventuale differenziazione della disciplina dell incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei Consiglieri regionali; competenza del Consiglio regionale a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri membri e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte salve le competenze dell autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi; fissazione di un termine dall accertamento della causa di incompatibilità non superiore a trenta giorni, entro il quale a pena di decadenza dalla carica, deve essere effettuata l opzione o deve cessare la causa che determina l incompatibilità. 3

Cause di ineleggibilità per la carica di Consigliere regionale Art. 2 l. 154/1981 Con riferimento all intero territorio nazionale: capi e vice-capi di polizia ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell interno dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori capi di Gabinetto dei Ministri consiglieri regionali in carica in altra regione 4

Cause di ineleggibilità per la carica di Consigliere regionale Art. 2 l. 154/1981 Nel territorio in cui esercitano le funzioni, il comando o l ufficio: Prefetti e viceprefetti della Repubblica (ex Commissario di Governo) Funzionari di pubblica sicurezza Ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato (es. Maggiore, Tenente Colonnello, Colonnello) Ecclesiastici, ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci (Chiesa cattolica e Confessioni acattoliche) Magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, vice pretori onorari e giudici di pace 5

Cause di ineleggibilità per la carica di Consigliere regionale Art. 2 l. 154/1981 In relazione ad incarichi/uffici inerenti particolari rapporti con la Regione: Titolari e componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull amministrazione regionale e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi Uffici (es. ex Commissione di controllo) Dipendenti della Regione Dipendenti delle USL facenti parte dell ufficio di direzione (Direttori generali e direttori amministrativi e sanitari - dlgs 502/1992) Legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione Amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione e coordinamento del personale in istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione 6

Cause di ineleggibilità per la carica di Consigliere regionale Art. 2 l. 154/1981 Cessazione dell efficacia delle cause di ineleggibilità: Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) (dipendenti della Regione) e 12) (consiglieri regionali in carica in altra regione) non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (*). La Pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui sopra entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato (*) La Corte cost. ha dichiarato l illegittimità di tale previsione nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a Consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche col collocamento in aspettativa 7

Cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale Art. 4 l. 154/1981 In relazione a cariche istituzionali, con riferimento all intero territorio nazionale: deputato, senatore (*) consigliere regionale di altra regione ministro e sottosegretario di Stato giudice ordinario della Corte di Cassazione componente del CSM membro del CNEL magistrato del Tribunale supremo delle acque magistrato della Corte dei Conti magistrato del Consiglio di Stato giudice della Corte costituzionale presidente di giunta provinciale assessore di giunta provinciale In relazione a cariche istituzionali, con riferimento al territorio della Regione: sindaco dei comuni compresi nel territorio della regione assessore dei comuni compresi nel territorio della regione (*) Art. 122 Cost. 2: Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o una Giunta regionale ed a una delle Camere del Parlamento, ad altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo 8

Cause di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale Art. 3 l.154/1981 In relazione ad incarichi/uffici/situazioni inerenti particolari rapporti con la Regione: amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione, o che riceva dalla Regione una sovvenzione in via continuativa, in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell anno il 10% del totale delle entrate dell ente colui che (titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento) ha parte in servizi, esazioni di diritti (es. tesorieri, riscossione tasse), somministrazioni o appalti nell interesse della Regione, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati sovvenzionate dalla Regione in via continuativa, a meno che non si tratti di sovvenzioni dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione e salvo il caso di cooperative o consorzi di cooperative regolarmente iscritte il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopra citate colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione. Non si applica agli amministratori per fatto connesso con l esercizio del mandato colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione, ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso istituto od azienda da essa dipendenti è stato legalmente messo in mora colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione (es. conto del tesoriere) di una gestione riguardante la Regione. Non si applica agli amministratori per fatto connesso con l esercizio del mandato 9

LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 Articolo 5 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo. 10

LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 Articolo 6 La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge. (vai a pag. 7) La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.(dalla proclamazione/insediamento) 11

LEGGE 23 APRILE 1981 N. 154 Articolo 7 (omissis) Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore 12