Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Documenti analoghi
STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Legge istituente l Azienda elettrica ticinese (del 25 giugno 1958)

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (del 25 ottobre 1988)

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Statuto dell Ordine dei medici del Cantone Ticino (del 26 febbraio 2003)

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie

MANSIONARIO DEL DIRETTORE SANITARIO

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 181)

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

Legge sull organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell adulto 1)

Regolamento della legge tributaria (del 18 ottobre 1994)

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

ottobre 2009 ISTITUZIONI

Opera Pia Casa Diodorea

Confronto tra vecchi e nuovi statuti viscom swiss print&communication association

PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito territoriale Modugno Bitetto Bitritto REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Allegato 2: Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica

STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Ü ³»² ± Queste le considerazioni principali in merito, esposte in detto rapporto:

Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante 1 (del 24 settembre 1985)

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

COMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap tel fax

STATUTO DEL CONSORZIO CASA PER ANZIANI DEI COMUNI DI COMANO, CUREGLIA, PORZA, SAVOSA E VEZIA (CCA-CCPSV)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

Legge sull Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (del 3 ottobre 1995)

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Regolamento della legge tributaria (del 18 ottobre 1994)

Comune di Cugnasco-Gerra

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Regolamento sull organizzazione

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Art. 1.

Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

Art. 4 È considerata confidenziale l informazione comunicata in buona fede alla polizia da chi ha un interesse legittimo all anonimato.

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

COMUNE DI CONTA. Provincia di Trento DETERMINAZIONE N. 51 DI DATA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale (dell 11 ottobre 1994) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

REGOLAMENTO CORPO POMPIERI ACQUAROSSA REGOLAMENTO. del Corpo Pompieri di Acquarossa. (del 1. gennaio 2005) Art. 1 Costituzione:

Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol) (del 13 dicembre 1999)

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE CARLO GESUALDO DI AVELLINO.

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Legge sul rilancio dell occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) (del 13 ottobre 1997)


Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA

REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

STATUTO DELLA REGIONE DELLE TRE VALLI

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL REGIONE BASILICATA

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Legge Regionale Basilicata 13/4/1996 n.21. B.U.R. 20/4/1996 n.20

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA DI VIMERCATE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune Capodistretto della Val d Enza

Transcript:

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio 19 gennaio 2000 no. 4965 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 5 dicembre 2000 no. 4965 R della Commissione della gestione e delle finanze, d e c r e t a : TITOLO I Generalità Ragione sociale, personalità giuridica, sede Art. 1 Sotto la denominazione EOC è istituita una azienda cantonale, indipendente dall Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona. Scopi Art. 2 1L EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari. 2L EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell equità d accesso alle cure. Missione e mandati di prestazioni Art. 3 1La missione e i mandati di prestazione all EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia. 2Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato. Ospedali pubblici Art. 4 L EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia. Assistenza sanitaria Art. 5 Gli ospedali dell EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo; b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell ossequio del principio dell informazione e del consenso; c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici. Patrimonio Art. 6 1Il patrimonio dell EOC è costituito dai beni di sua proprietà. 2Lo Stato ne garantisce gli impegni. Esenzione fiscale Art. 7 L EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali. Rapporti di lavoro Art. 8 I rapporti di lavoro dell EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato. 1

TITOLO II Organizzazione Capitolo I Organi Organi Art. 9 Gli organi dell EOC sono: a) il Consiglio di amministrazione; b) la Direzione generale; c) le Direzioni locali. A. Il Consiglio di amministrazione Composizione Art. 10 1Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato. 2Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente. Incompatibilità Art. 11 Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione: a) i dipendenti dell EOC e i loro rappresentanti; b) i funzionari dello Stato; c) gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture ospedaliere concorrenti; d) i rappresentanti dei grossi fornitori. Collisione d interesse Art. 12 Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente. Nomina e durata Art. 13 1I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. 2Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte. Art. 14 1 Competenze Art. 15 Il Consiglio di amministrazione esercita l alta direzione dell EOC, gestisce l azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell azienda. Compiti generali Art. 16 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) decide la politica e la strategia dell EOC; b) adotta i regolamenti relativi all organizzazione e alla gestione dell EOC; c) stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi; d) stabilisce i diritti di firma. Compiti amministrativi Art. 17 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) stipula i contratti tipo di lavoro con il personale; b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, l ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari; c) esercita l alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione. Compiti finanziari 1 Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13. 2

Art. 18 Il Consiglio di amministrazione in particolare: a) stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione; b) stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all ammontare annuale del contributo globale; c) elabora la relazione annuale sulla gestione all attenzione del Gran Consiglio; d) contrae i prestiti necessari; e) decide circa l alienazione di beni; f) decide l accettazione di donazioni. Convocazione e sedute Art. 19 1Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore. 2Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri. 3Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. 4In caso di parità decide il voto del Presidente. 5Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale. Responsabilità Art. 20 In deroga alla Legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli artt. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo. B. La Direzione generale Compiti Art. 21 1La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno. 2Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso. 3Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione. 4La Direzione generale vigila sull attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La direzione locale Compiti Art. 22 1La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell EOC. 2La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell EOC. 3La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale. Capitolo II Revisione dei conti Competenze Art. 23 Il Consiglio di Stato designa l organo preposto alla revisione esterna che: a) verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia; b) presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi. Autorità Art. 24 Le autorità superiori dell EOC sono: a) il Gran Consiglio; b) il Consiglio di Stato. TITOLO III Autorità superiori Competenze del Gran Consiglio Art. 25 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell EOC; 3

b) approva l ammontare del contributo globale ai sensi dell art. 66d della Legge di applicazione della Legge federale sull assicurazione malattie (LCAMal). 2 c) approva la relazione annuale sulla gestione dell EOC. Competenze del Consiglio di Stato - Generali Art. 26 Il Consiglio di Stato: a) vigila sull attività dell EOC; b) rappresenta l EOC di fronte al Gran Consiglio. Competenze finanziarie Art. 27 Il Consiglio di Stato: a) attribuisce all EOC i mandati di prestazione nell ambito della pianificazione ospedaliera; b) stipula con l EOC il contratto di prestazione relativo all ammontare annuale del contributo globale; c) concede all EOC le fideiussioni necessarie. Competenze di nomina Art. 28 Il Consiglio di Stato: a) designa l organo di revisione; b) designa l organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione; c) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione. TITOLO IIIA 3 Rimedi di diritto Autorità di ricorso Art. 28a 4 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO IV Finanziamento Principi Art. 29 5 1Il finanziamento delle prestazioni dell EOC ai sensi dell art. 66c della LCAMal, è assicurato da tutte le entrate d esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato. 2Il finanziamento delle altre attività dell EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee. Art. 30... 6 TITOLO V Disposizioni finali Abrogazione Art. 31 La Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il Decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il Decreto legislativo concernente l organico del personale dell Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il Decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l organico del personale dell Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati. Art. 32... 7 2 Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307. 3 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30. 4 Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30. 5 Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307. 6 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307. 7 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001, 33. 4

Entrata in vigore Art. 33 1Decorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, questa Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 8 Pubblicata nel BU 2001, 33 e 50. Legge sugli ospedali pubblici (del 20 dicembre 1982) Degli investimenti Art. 32 1L Ente provvede al finanziamento degli investimenti (immobili, attrezzature, ecc.) dei propri ospedali, nel quadro della pianificazione ospedaliera. 2I costi di detti investimenti (interessi e ammortamenti) sono computati nei conti di esercizio di ciascun ospedale pubblico. Fabbisogno di esercizio del settore ospedaliero pubblico 1. Definizione Art. 33 1Il fabbisogno d esercizio dell Ente è pari alla somma dei costi di tutti gli ospedali nonché della sua amministrazione, deduzion fatta di tutte le entrate effettive d esercizio, compresi gli utili delle gestioni estranee. 1bisAl fabbisogno d esercizio di cui al cpv. 1 va aggiunto quello determinato dalle ospedalizzazioni fuori Cantone in istituti acuti ai sensi dell art. 41 cpv. 3 della Legge federale del 18 marzo 1994 sull assicurazione malattie (LAMal); ne è esclusa la psichiatria. 2Nei conti annuali d esercizio di ciascuno ospedale pubblico sono computati gli ammortamenti e gli interessi di attivi e passivi assunti. 8 Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37. 5