REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 29.10.2015

Sommario CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 1 Art. 1 Fonti normative... 2 Art. 2 Oggetto del regolamento... 2 CAPO II COMPETENZA PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI... 4 Art. 3 Contestazione scritta dell addebito... 5 Art. 4 Competenza dei responsabili apicali... 5 Art. 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari Composizione e competenza. 5 Art. 6 Sospensione cautelare dall impiego... 5 Art. 7 Riduzione della sanzione... 5 Art. 8 Procedura dell impugnazione... 5 CAPO III IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE E COLLEGIO ARBITRALE... 4 Art. 9 Composizione del Collegio arbitrale... 5 Art. 10 Assemblea di designazione e requisiti del Presidente... 5 Art. 11 - Elezione dei componenti consiglieri comunali... 5 Art. 12 - Elezione dei rappresentanti dei dipendenti... 5 Art. 13 - Compiti del collegio arbitrale... 5 Art. 14 - Durata del procedimento disciplinare... 5 Art. 15 Prorogatio del presidente e dei Componenti... 5 Art. 16 Incompatibilità, astensione e ricusazione... 5 Art. 17 - Verbali... 5

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Fonti normative 1. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l applicazione delle stesse nei confronti del personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti deò D.Lgs. n. 165/2001, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e della norme del presente regolamento. 2. Il dipendente che viola i doveri d ufficio è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni: a. Rimprovero verbale; b. Rimprovero scritto (censura); c. Multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; e. Licenziamento con preavviso; f. Licenziamento senza preavviso; 3. Le sanzioni disciplinari saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nell art. 25 del CCNL vigente. Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento individua i soggetti competenti per l applicazione delle sanzioni disciplinari e regola la costituzione, la composizione ed il funzionamento dell ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del colleggio arbitrale di disciplina. CAPO II COMPETENZA PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Art. 3 Contestazione scritta dell addebito 1. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, dev essere adottato previa contestazione scritta dell addebito al dipendente, da effettuarsi entro 30 giorni da quando il soggetto competente, tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto. Il dipendente viene sentito a sua difesa con l eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 2. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. 3. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. Art. 4 Competenza dei responsabili apicali 1. Il responsabile apicale della struttura in cui lavora il dipendente interessato è competente ad irrogare direttamente le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura). In assenza del responsabile apicale sopra riportato, tale funzione viene attribuita al segretario del comune. 2. Nel caso di applicazione del rimprovero scritto (censura) il responsabile della struttura provvede anche alla preventiva contestazione degli addebiti. 3. Al termine del procedimento, il responsabile della struttura trasmette copia di tutti gli atti all ufficio personale per l inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

4. Nel caso in cui la sanzione amministrativa da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell art. 55, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, il responsabile apicale della struttura segnala il fatto all ufficio competente per i procedimenti disciplinari, entro 5 giorni dalla data cui ha avuto conoscenza del fatto medesimo. Art. 5 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari Composizione e competenza 1. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari fa capo al segretario comunale. 2. La segreteria dell ufficio è tenuta da un impiegato designato dal segretario comunale 3. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari è competente ad irrogare direttamente le sanzioni di entità superiore alla censura. 4. Ricevuta la segnalazione da parte del responsabile della struttura, l ufficio competente per i procedimenti disciplinari istruisce il procedimento disciplinare e contesta per iscritto l addebito al dipendente entro 10 giorni dall avvenuta conoscenza del fatto. 5. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all interessato, nonché al responsabile della relativa struttura. 6. Al termine del procedimento l ufficio competente per i procedimenti disciplinari trasmette copia di tutti gli atti all ufficio personale per l inserimento nel fascicolo personale del dipendente interessato. Art. 6 Sospensione cautelare dall impiego 1. La sospensione cautelare prevista agli artt. 25 e 26 del CCNL vigente è disposta dal Sindaco su proposta dell ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Art. 7 Riduzione della sanzione 1. La richiesta della riduzione della sanzione deve essere presentata per iscritto dal dipendente entro 5 giorni dalla contestazione scritta dell addebito da parte dell ufficio competente per i procedimenti disciplinari. La riduzione della sanzione preclude al dipendente la facoltà di impugnare il provvedimento sanzionatorio. 2. L ufficio competente per i procedimenti disciplinari non è tenuto ad accettare la richiesta di riduzione formulata dal dipendente al quale deve dare risposta entro 5 giorni dalla richiesta medesima. Art. 8 Procedura dell impugnazione 1. Ad eccezione del rimprovero verbale, contro i provvedimenti sanzionatori sopra indicati ed entro 20 giorni dall applicazione della sanzione, il dipendente, anche a mezzo di un procuratore o dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina. CAPO III IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE E COLLEGIO ARBITRALE Art. 9 Composizione del Collegio arbitrale 1. E costituito il collegio arbitrale del Comune di San Giovanni Ilarione ai sensi e per gli effetti delle norme del comma 8 dell art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. 2. Esso è un organo collegiale composto da 5 membri nel modo seguente:

a. 1 membro esterno dell amministrazione che presiede il collegio; b. 2 consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale; c. 2 rappresentanti dei dipendenti; 3. Il collegio arbitrale dura in carica per un periodo pari al mandato amministrativo, salvo il caso previsto nel successivo art. 15 ed è nominato con decreto del Sindaco o di un suo delegato. 4. I rappresentanti dei dipendenti sono designati secondo le modalità di cui al successivo art. 12. 5. Tutti i membri del collegio arbitrale hanno un titolare ed un supplente per garantire la continuità dell azione disciplinare. Art. 10 Assemblea di designazione e requisiti del Presidente 1. Il Sindaco o suo delegato, in base alle norme del c. 8 dell art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, su designazione del consiglio comunale, nomina due consiglieri ( più due supplenti) e su designazione delle organizzazioni sindacali dell Ente stesso, due rappresentanti (più due supplenti) dei dipendenti. Art. 11 - Elezione dei componenti consiglieri comunali 1. L elezione dei componenti del collegio arbitrale, che sono consiglieri, avviene da parte del consiglio comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno e garantendo la rappresentazione della minoranza. Art. 12 - Elezione dei rappresentanti dei dipendenti 1. I componenti designati dal personale del Comune sono eletti da tutti i dipendenti con votazione a scrutinio segreto tra i dipendenti di ruolo che hanno presentato la loro candidatura. Le candidature alla carica di rappresentate di dipendenti in seno al collegio arbitrale devono essere presentate al segretario comunale entro iol giorno precedente a quello fissato per le elezioni. Art. 13 - Compiti del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale riceve le impugnazioni del dipendente sanzionato con provvedimento disciplinare. 2. Ai sensi dell art. 55 del D. Lgs. N. 165/2001 il collegio arbitrale esamina i vari procedimenti con la rotazione dei propri componenti effettivi e supplenti. 3. Il collegio arbitrale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti. 4. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5. Il collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dall impugnazione. 6. L Amministrazione di conforma alle decisioni del collegio arbitrale. 7. Durante il periodo di esame dell impugnazione della sanzione innanzi al collegio arbitrale la sanzione ancorché comminata resta sospesa. Art. 14 - Durata del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell addebito.

Art. 15 Prorogatio del presidente e dei Componenti 1. Qualora il collegio arbitrale sia stato già investito di un procedimento disciplinare e non abbia concluso i suoi lavori al momento della cessazione della carica di uno o più dei suoi componenti, continuano a far parte del collegio, solo per i lavori relativi al procedimento già avviato e sino alla conclusione dello stesso, i componenti che hanno partecipato alla prima fase dei lavori. Art. 16 Incompatibilità, astensione e ricusazione 1. Non possono far parte del collegio arbitrale e hanno l obbligo di astenersi, il Presidente e i componenti che si trovino in una delle condizioni previste dall art. 51 del c.p.. 2. Nel caso in cui è fatto obbligo di astenersi, il dipendente può proporre ricusazione mediante ricorso motivato al collegio. Art. 17 Verbali 1. Assiste alle sedute del collegio arbitrale con funzione di verbalizzante, senza diritto di voto, il dipendente di cui all art. 5 c. 2 del presente regolamento. 2. I verbali delle sedute del collegio arbitrale sono sottoscritti dal Presidente e dagli altri componenti.