Allegato 1 DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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Allegato alla deliberazione consiliare n. 5 dd. 09/03/2010 IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani Allegato 1 DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Articoli: Art. 1 Fonti normative e definizioni Art. 2 Norme sui procedimenti Art. 3 Orari di svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche Art. 4 Limiti e divieti nell esercizio dell attività 1

Articolo 1 Fonti normative e definizioni 1. La presente disciplina stabilisce: a) le norme sui procedimenti relativi alla presentazione e alla istruttoria delle domande di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia mediante posteggio che in forma itinerante; b) le modalità e i limiti per lo svolgimento sul territorio comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 2. La presente disciplina è adottata in conformità con i seguenti provvedimenti normativi ed atti di indirizzo di fonte superiore: a) la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", in particolare agli articoli 13, 14, 15, e 16; b) il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/leg. di data 18 dicembre 2000, costituente il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4" (Capo V, articoli 17-27); c) la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001 recante "Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche". 3. Ai fini delle successive disposizioni, per "legge" si intende la legge provinciale 8 maggio 2000, n.4 Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento ; per "regolamento" il regolamento di esecuzione della predetta legge; per "indirizzi provinciali" le direttive di cui all'allegato 1 alla delibera della Giunta Provinciale n. 3202 di data 30 novembre 2001; per aree pubbliche le strade o le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per itinerante il commercio su aree pubbliche che si esercita mediante sosta breve, di norma con l uso di mezzi motorizzati ed in ogni caso senza l apprestamento e l esposizione di banchi o di altri simili contenitori di merci appoggiati al suolo. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative elencate al precedente comma 2. 2

5. Le norme del presente disciplinare vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con essa incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune Articolo 2 Norme sui procedimenti 1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge e le comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento devono essere redatte su appositi modelli resi disponibili dagli uffici comunali. 2. Le autorizzazioni da rilasciare d'ufficio per conversione ai sensi dell'articolo 30, commi 3, 4 e 5 del regolamento contengono espresso riferimento che si tratta di autorizzazioni rilasciate per conversione e riportano gli estremi dell autorizzazione originaria. 3. Le comunicazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 per la vendita su aree pubbliche sono redatte su appositi modelli resi disponibili dagli uffici comunali. 4. Le domande per il rilascio di autorizzazioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 15, commi 2 e 3 della legge si ritengono accolte decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 5. Ferma restando l'efficacia immediata della comunicazione di subingresso, entro sessanta giorni dalla presentazione o dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento effettua la verifica in ordine alla completezza dei dati riportati nella medesima ed alla dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esercizio dell'attività provvedendo, nel caso di incompletezza dei dati o di insussistenza dei predetti requisiti, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 compreso, nei casi richiesti dalla legge medesima, il divieto di prosecuzione dell attività illegittimamente svolta. 6. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 3

Tenuto conto del carico di lavoro degli Uffici e del funzionario preposto il campione è stabilito nella percentuale del 10% delle domande e delle comunicazioni complessivamente pervenute nel corso di ciascun trimestre dell anno civile. 7. Nei casi in cui l autorizzazione prevista dall articolo 14, comma 1, lettera a) della legge possa essere ottenuta con riferimento a più posteggi del medesimo mercato o di diversi mercati del comune, l interessato ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti di autorizzazione quanti sono i posteggi concedibili. 8. L esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche è in ogni caso subordinato al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria. In particolare, dopo il rilascio della autorizzazione e dopo la presentazione della comunicazione di subingresso, gli operatori che trattano la vendita di prodotti alimentari devono produrre al Comune e prima dell'inizio effettivo dell'attività la certificazione relativa all'automezzo ed alle relative attrezzature, che devono essere conformi a quanto previsto per i "negozi mobili" dall'articolo 4 della ordinanza di data 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità. 9. Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo. 10. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Articolo 3 Orari di svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche 1. I mercati comunali su area pubblica si svolgono entro la fascia oraria di apertura e di chiusura stabilita dal Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche. 2. Conformemente a quanto previsto dagli indirizzi provinciali, lo svolgimento dell attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o presso il domicilio dei consumatori è consentito durante la fascia oraria giornaliera 4

stabilita, per la generalità degli esercizi commerciali, dal provvedimento comunale in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio. 3. Lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma 2 è inoltre soggetta al rispetto dell'obbligo di astensione dall'attività in corrispondenza delle chiusure domenicali e festive stabilite per la generalità degli esercizi commerciali del corrispondente settore merceologico, alimentare o non alimentare. 4. L'esenzione dagli orari di svolgimento prevista per alcune tipologie di attività e di esercizi dall'articolo 12 della legge non è ammessa per la vendita o la somministrazione di beni e prodotti ad essi corrispondenti effettuata nell'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche. Articolo 4 Limiti e divieti nell'esercizio dell'attività 1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, i titolari dell autorizzazione di cui all articolo 14, comma 1, lettera b) della legge, gli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita al domicilio dei consumatori ai sensi dell'articolo 17 nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto per più di una ora al giorno. Per punto s intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante l'uso di veicoli ed automezzi è subordinato al pieno rispetto delle norme relative al codice della strada. 3. E' vietata la sosta per la vendita in forma itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati durante il loro svolgimento. Inoltre, e per esigenze di viabilità e polizia stradale, la vendita in forma itinerante è sempre vietata nelle seguenti vie e piazze: - P.zza Card. A. da Corneto; - P.zza Cesare Battisti. 5

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, che prevede che i Comuni possano individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali vietare o limitare l esercizio del commercio ambulante ai fini della salvaguardia delle aree medesime, l eventuale individuazione delle aree in argomento e la relativa motivazione è di seguito riportata: - P.zza Cav. Guido Boni: divieto di esercitare il commercio ambulante per motivazioni di tipo storico e di salvaguardia artistico-ambientale. 6