Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 2612 Modifica dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 14/08/2017-07:50
Indice 1. DDL S. 2612 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 2612 4
1. DDL S. 2612 - XVII Leg. 1. DDL S. 2612 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 2612 Modifica dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Iter 17 gennaio 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.2612 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Domenico Scilipoti Isgro' ( FI-PdL XVII ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 6 dicembre 2016; annunciato nella seduta ant. n. 732 del 7 dicembre 2016. Classificazione TESEO DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPARECCHI TELEFONICI Classificazione provvisoria Assegnazione Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 17 gennaio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 741 del 17 gennaio 2017. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 2612 1.2.1. Testo DDL 2612 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2612 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÓ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2016 Modifica all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Onorevoli Senatori. -- Il decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, ha la finalità di regolare la circolazione su strada di pedoni, di veicoli e di animali. In particolare l'articolo 173 disciplina l'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, soprattutto l'utilizzo del telefono cellulare. Sovente, gli organi di informazione danno notizia di un incremento del numero di sinistri stradali causati dalla distrazione dalla guida; in particolare, a causa dell'utilizzo improprio dell'apparecchio cellulare (senza quindi l'utilizzo dell'auricolare). Secondo i dati statistici pubblicati dall'ania e da ACI-ISTAT, relativi allo scorso anno, l'incremento della sinistrosità è stato quantificato nel 26 per cento. È un dato molto preoccupante: poiché il telefono cellulare è considerato dalle persone indispensabile alle ordinarie attività quotidiane, è realistico prospettare un ulteriore aumento di sinistri stradali a seguito ed in dipendenza dell'utilizzo distorto del telefonino. Dall'entrata in vigore del codice, l'articolo 173 non ha dispiegato l'auspicato effetto detrattivo di dissuadere l'automobilista dall'utilizzare l'apparecchio cellulare in modo improprio, anzi ha sortito, purtroppo, l'effetto opposto. Riteniamo che le sanzioni in esso contenute siano troppo lievi, a tal punto da essere considerate «indifferenti» dal conducente di un veicolo. Eppure, l'articolo 173 potrebbe impedire definitivamente l'utilizzo dell'apparecchio cellulare (senza auricolare) durante la guida. In particolare, da una attenta analisi del citato articolo, si evidenzia che la norma costituisce una specificazione della prescrizione generale contenuta nell'articolo 140 del medesimo codice, secondo cui «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale». Dalla lettura integrale del citato articolo, peraltro si evince come la sua ratio sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare in generale qualsivoglia distrazione dalla guida e, in particolare, impedire che le mani di colui che si trova alla guida di un veicolo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto siano impegnate in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa. Applicando tali considerazioni, emerge che l'uso del telefono cellulare, ad esempio per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchiatura elettronica stessa, risulta essere censurabile, in relazione alla finalità perseguita dalla norma. Infatti, ponendo in essere tale comportamento si determina istantaneamente, non solo una distrazione in genere, ma l'immediato spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio. Pertanto lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio comporta una conseguente temporanea distrazione dalla guida. La temporanea Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 2612 mancanza di sufficiente attenzione alla guida, fondamentale per la circolazione e la sicurezza stradale comporta il consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida (di frenata o di sterzata repentina). Infatti bisogna considerare che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere, in determinate circostanze di emergenza, tempi psicotecnici di reazione immediati, volti ad evitare un sinistro stradale. La previsione di applicazione di una sanzione pecuniaria e di una sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso del biennio dall'infrazione) presente nell'articolo 173, comma 3-bis, appare non sufficientemente dissuasiva. Infatti non viene prevista alcuna sanzione in caso di incidente stradale consequenziale unicamente all'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Pertanto, si ritiene indispensabile introdurre una modifica all'articolo 173 introducendo un comma 3- ter volto ad aumentare il valore delle sanzioni, nel minimo e nel massimo. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 646 a euro 1.292 se dalla violazione stessa derivi un sinistro stradale. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, qualora dal fatto derivino lesioni gravi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, qualora dal fatto derivino lesioni gravissime». Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.