REGOLAMENTO. Per LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI IN PROVINCIA DI CASERTA

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ato alla REGOLAMENTO Per LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI IN PROVINCIA DI CASERTA TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 - Finalità 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Caserta in seguito denominata Camera concede contributi ai Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi in seguito denominati Confidi -, che abbiano stipulato con istituti di Credito convenzioni per affidamenti a favore di propri associati con loro garanzie. 2. Ai fini del presente regolamento sono definiti Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che esercitano l attività di garanzia collettiva dei fidi, così come definita dall art. 13 comma 1 del D.L.30 settembre 2003, n. 269, e successive integrazioni e modificazioni.. Art. 2 Forma e modalità d intervento 1. L intervento della Camera é finalizzato ad incrementare il fondo rischi costituito dai Confidi e che è alimentato, in via ordinaria, dai contributi degli associati, dal ristorno parziale degli interessi corrisposti dagli associati agli Istituti di credito e da altre entrate così come agli Statuti dei singoli Consorzi e Cooperative. 2. La Camera può destinare una quota non superiore al 10% del contributo complessivo annuale al concorso delle spese di finanziamento delle strutture consortili, per le finalità e con le modalità previste nel successivo titolo terzo. 3. Nell ambito del contributo assegnato a ciascun Confidi, viene concessa la facoltà a ciascun organismo di garanzie di destinare un importo non superiore al 25% a contributi per l abbattimento dei tassi di interesse, con le modalità di cui al successivo Titolo quarto. Art. 3 - Stanziamento 1. Il Consiglio camerale, tenuto conto delle esigenze dell economia provinciale, in sede di redazione del bilancio di previsione, stanzia annualmente le risorse finanziarie destinate al sostegno delle imprese in materia di credito. 2. La Giunta camerale, nel rispetto delle direttive del Consiglio, determina, nell ambito delle risorse di cui al primo comma le somme destinate agli interventi di cui all art. 2 del presente regolamento, nonché, eventualmente, quelle destinate alle forme di incentivazione di cui al successivo art. 12 e alle altre iniziative in materia di credito. Art.. 4 Termini e modalità di presentazione

1. Le domande con la relativa documentazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno unitamente alla indicazione delle coordinate bancarie nonché dell Istituto di Credito e del /dei conto/i corrente su cui la Camera di Commercio potrà accreditare lo/gli eventuale/i contributo/i concesso/i. 2. La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, comporta per il Confidi richiedente la decadenza dal beneficio. 3. Il timbro dell ufficio postale farà fede del rispetto del predetto termine. Art. 5 - Requisiti 1. Per poter godere delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti, i Confidi dovranno risultare regolarmente costituiti da almeno un anno al momento della richiesta di contributo ed in regola con il pagamento del diritto annuo camerale. 2. Sono inoltre esclusi dal contributo: I Confidi che, pur avendone l obbligo ai sensi di legge, non risultino iscritti nei ruoli, albi o registri tenuti dalle Camere di Commercio oppure quelli che, pur essendo iscritti, risultino irregolari; i Confidi che non destinino detti fondi alle imprese con sede nella provincia. 3. I Confidi non aventi sede legale in provincia sono ammessi a contributo a condizione che: abbiano una sede operativa in provincia di Caserta; aprano un unità locale in provincia di Caserta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio; depositino il/i contributo/i erogato/i dalla Camera in istituto avente sede in provincia di Caserta; destinino il/i contributo/i esclusivamente ad imprese socie iscritte alla Camera di Commercio di Caserta. TITOLO II Dei contributi in Fondo Rischi Art. 6 Formulazione della richiesta di contributo 1. Al fine di ottenere il contributo finalizzato all incremento dei Fondi Rischi i soggetti di cui all art. 1 dovranno presentare la richiesta di cui all art. 4 unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. 2. Per la prima applicazione del presente regolamento la domanda deve essere inviata entro quaranta giorni dalla data in vigore del presente regolamento 3. Alla domanda di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. Copia atto costitutivo, statuto ed eventuale regolamento interno del Confidi. Per le domande presentate da Confidi che abbiano già ottenuto il beneficio in parola, qualora lo Statuto non abbia subito modificazioni, dovrà essere inviata apposita dichiarazione in tal senso dal legale rappresentante; 2. Composizione degli Organi statutari e vigenza dei loro poteri; 3. Copia iscrizione all U.I.C. 4. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero delle imprese socie al 31 dicembre dell anno precedente la domanda di contributo, allegando l elenco dei soci iscritti alla CCIAA di Caserta; 5. Copia della/e convenzione/i stipulata/e con istituto di credito per la concessione delle garanzie consortili; 6. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero delle operazioni di credito effettuate e l entità degli affidamenti garantiti nell anno precedente la domanda di contributo; 7. Bilanci riferiti ai due anni precedenti quello in cui è presentata la domanda di contributo, redatti secondo lo schema predisposto dalla Banca d Italia, sulla base delle regole relative agli Enti finanziari no bancari (D. Lgs. 27/01/1992 n. 87), completi di nota integrativa, chiusi ed approvati dagli Organi competenti.

8. Dichiarazione del legale rappresentante attestante l ammontare dei Fondi rischi al 31 dicembre dell anno precedente la domanda di contributo. 9. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a fornire tutti i riscontri, anche documentali, necessari alla verifica da parte dell Ente camerale in caso di richiesta degli uffici su indicazione della Giunta. 10. Relazione relativa all'attività svolta nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario in corso. Art. 7 Criteri per la ripartizione 1. Lo stanziamento destinato dal Consiglio camerale per il contributo di cui all art. 6 del presente regolamento sarà ripartito secondo i seguenti parametri riferiti all anno precedente la presentazione della domanda: Lett. b) 70% In misura proporzionale agli affidamenti garantiti dai Confìdi nell anno precedente la richiesta di contributo alle imprese iscritte alla CCIAA di Caserta; Lett. c) 20% In misura proporzionale alle operazioni di credito effettuate nell anno precedente la richiesta di contributo a favore di imprese iscritte alla CCIAA di Caserta; Lett.e) 5% In misura proporzionale all entità del fondo rischi al 31 dicembre dell anno precedente la richiesta di contributo; Lett. f) 5% In misura proporzionale al numero dei soci aderenti ai singoli Confidi nell'anno precedente la richiesta di contributo ed iscritti alla CCIAA di Caserta nei cui confronti risulta essere un'operazione di garanzia. TITOLO III Dei contributi per la gestione e lo sviluppo dei Confidi Art. 8 Campo di applicazione 1. La Camera di Commercio può intervenire nei limiti fissati all art. 2, comma 3, del presente regolamento in favore dei Confidi operanti in ambito provinciale disponendo contributi finalizzati al concorso delle spese di funzionamento delle strutture consortili. 2. Tali contributi non dovranno essere destinati all ordinario funzionamento dei Confidi, ma dovranno essere finalizzati ad interventi straordinari tesi al miglioramento dell assetto organizzativo informatico nonché all aggiornamento professionale del personale dipendente 3. Sono esclusi dal contributo: I Confidi che pur avendone l obbligo ai sensi di legge, non risultino iscritti nei ruoli, albi o registri tenuti dalla Camera di Commercio oppure quelli che, pur essendo iscritti, risultino irregolari; I Confidi non aventi sede legale ed operativa in provincia di Caserta, salvo che limitatamente alle aziende iscritte alla Camera di Commercio di Caserta per le quali è stato ottenuto un affidamento garantito dal Confidi richiedente; I Confidi che non destinino detti fondi alle imprese con sede in provincia; I Confidi costituiti da meno di un anno al momento della presentazione della richiesta, salvo il caso contemplato al comma successivo; I Confidi che a 12 mesi dall entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano operato rilascio di garanzie ai propri associati. Art. 9 Formulazione della richiesta 1. Al fine di ottenere un contributo finalizzato al concorso alle spese per la gestione e lo sviluppo dei Confidi, i soggetti di cui all art. 1 dovranno presentare domanda alla Camera di Commercio mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento; per la prima applicazione del presente regolamento la domanda deve essere inviata entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il termine perentorio del 31 luglio di ciascun anno; il timbro dell ufficio postale farà fede del rispetto del predetto termine. 2. I Confidi sono tenuti all esibizione della documentazione prevista al precedente art. 6. Nella domanda suddetta dovranno essere indicate le finalità per le quali si chiede il contributo e l entità delle spese previste per tali finalità.

Art. 10 Criteri per la ripartizione 1. Lo stanziamento destinato dal Consiglio camerale per il contributo di cui all art. 8 del presente regolamento sarà ripartito secondo i seguenti parametri riferiti all anno precedente la presentazione della domanda e comunque in misura non superiore alla spesa preventivata per le finalità di cui al precedente art. 8: 30% in misura proporzionale al numero degli affidamenti garantiti dai Confidi nell anno 20% in misura proporzionale all entità degli affidamenti garantiti dai Confidi nell anno 30% in misura proporzionale al numero dei soci aderenti ai singoli Confidi nell anno 20% in eguale misura tra tutti i Confidi aventi diritto. Art. 11 Procedura di liquidazione dei contributi 1. I Confidi, prima della liquidazione dei contributi concessi, devono rilasciare esplicita dichiarazione attestante che il contributo concesso sarà utilizzato esclusivamente per la/le finalità indicate nella domanda e nella delibera di concessione del contributo; 2. La Camera può in ogni momento richiedere ai Confidi la documentazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità suddette. Art. 12 Incentivazione alla fusione e al coordinamento dell azione dei confidi 1. La Giunta camerale determina annualmente, nell ambito delle risorse di cui all art. 3 le somme eventualmente da destinare ai Confidi derivanti dalla fusione di organismi già presenti sul territorio provinciale, e/o quelle volte a finanziare azioni comuni nei confronti del sistema bancario da parte dei confidi esistenti. TITOLO IV Dei contributi per abbattimento tasso d interesse Art. 13 Determinazione del contributo 1. Nell ambito del contributo assegnato a ciascun Confidi, ai sensi delle disposizioni precedenti, viene concessa la facoltà a ciascun Organismo di garanzia di destinare un importo non superiore al 25% per le finalità di cui al presente articolo. Art. 14 Campo di applicazione 1. I contributi di cui all art. 13 saranno concessi esclusivamente a favore di aziende che abbiano sede legale e operativa in provincia di Caserta. 2. A tal fine le medesime imprese che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui all art. 13 dovranno rivolgersi direttamente al Confidi di appartenenza. Art. 15 Altre disposizioni 1. I Confidi curano direttamente l istruttoria delle istanze, assicurando sotto la propria responsabilità parità di trattamento e integrale rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato (art. 87 e 88 del trattato CE GUCE del 11/03/2000). 2. In caso di utilizzo di tale modalità il Confidi provvederà a raccogliere, preventivamente, da parte delle imprese beneficiarie finali del contributo dichiarazione del rispetto dei limiti del de minimis. 3. Successivamente il Confidi invierà unitamente alla domanda di contributo alla Camera di Commercio una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno a informare le imprese beneficiarie che il contributo camerale è concesso in regime de minimis e pertanto esso va sommato ai contributi che l azienda beneficiaria ha già ricevuto nell ambito di tale regime.

Questo comporta che un impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime de minimis, nell arco dei tre anni e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere anche nello stesso arco di tempo altri aiuti pubblici in base a regimi autorizzati. 4. L entità della riduzione non può eccedere i tre punti percentuali e comunque non deve essere superiore ad un terzo del tasso applicato all atto della stipula dell affidamento e/o finanziamento. 5. I Confidi si impegnano a tenere una contabilità dei contributi erogati sulla base della presente convenzione coerente con i principi fissati dalla normativa dell Unione Europea in tema di aiuti di Stato, e a documentare le operazioni deliberate, trasmettendo alla Camera apposito elenco sottoscritto dal Presidente dell Organismo unitamente ad una dichiarazione, anch essa sottoscritta dallo stesso, che attesti che l elenco suddetto è conforme alla documentazione conservata presso la sede del Confidi, a disposizione per controlli eventuali disposti dalla Camera. Art. 16 Pubblicizzazione dell intervento camerale 1. Il Confidi dovrà rendere noto all azienda oggetto del contributo che il finanziamento è stato concesso con l intervento contributivo della CCIAA. 2. Il testo della comunicazione andrà concordato con gli uffici camerali competenti e ne sarà fornita copia della stessa. TITOLO V Disposizioni finali Art. 17 Disposizione finale 1. La Camera si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti sui Confidi onde garantirsi che i finanziamenti vengano effettivamente impiegati per i fini per i quali sono stati concessi. 2. A tale scopo gli statuti dei Confidi richiedenti dovranno prevedere la presenza di un rappresentante camerale, designato dalla Giunta camerale con propria delibera, in seno al Consiglio di Amministrazione e/o Comitato direttivo. 3. La Giunta designa i rappresentanti di cui al precedente comma tra i consiglieri della Camera, con l esclusione, ove possibile, di quelli nominati in rappresentanza dei settori produttivi di riferimento del singolo Confidi richiedente. IL SEGRETARIO dr. Gennaro Agnone IL PRESIDENTE dr. Tommaso de Simone