Deliberazione della Giunta Comunale del 21-04-2015 n. 117 Oggetto: Aggiornamento tariffe di rimozione, blocco e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli di cui all'art. 215 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 16,00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all ordine del giorno. Presiede la seduta il Sindaco SARA BIAGIOTTI. All appello risultano: BIAGIOTTI SARA Sindaco P ZAMBINI LORENZO Vice Sindaco P BICCHI VALENTINA Assessore P DI MATTEO MICHELA Assessore P MARTINI SARA Assessore P TAITI TAMARA Assessore P ELLER VAINICHER LUCA Assessore P E presente altresì, ai sensi dell art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS. Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: il provvede tramite il locale Corpo della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino alla rimozione e blocco dei veicoli per sosta abusiva o per altro inerente l esecuzione di sequestro amministrativo o penale; l Amministrazione Comunale Sesto Fiorentino non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio e neppure di aree o locali adeguati per accogliere in deposito i veicoli rimossi in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo; l articolo 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2 prevede che gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità in rispetto alle norme regolamentari ; l articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 1 dispone che il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ed in possesso dei requisiti elencati nello stesso articolo; la materia relativa alla fissazione delle tabelle recanti le spese di intervento, di rimozione e custodia dei veicoli, è contenuta nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, che demandano al Decreto Ministeriale attuativo n. 401/1998 Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione, la determinazione delle tariffe; le tariffe stabilite con il presente atto non trovano applicazione ai veicoli a motore sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni al Nuovo Codice della Strada; CONSIDERATO l art. 397, comma 4, del D.P.R. 495/1992, prevede che gli enti proprietari della strada devono con apposito atto predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli previste dal D.M. sopracitato; VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione assunto di concerto con il Ministro dei lavori Pubblici n. 401 del 4 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"; PRESO ATTO che il suddetto Decreto non disciplina le tariffe da applicarsi per la sanzione amministrativa accessoria del blocco del veicolo; VALUTATO necessario ed opportuno stabilire in ogni caso una tariffa per il suddetto servizio; PRESO ATTO che: deve applicarsi la maggiorazione del 30% delle tariffe previste per l orario notturno o giornata festiva; tutte le tariffe risultanti dai conteggi di cui al D.M. n. 401 del 4/9/1998 operato secondo le modalità indicate dalla presente delibera, dovranno essere assoggettate all IVA vigente per legge; DELIBERA DI GIUNTA N. 117 DEL 21-04-2015 - Pag. 2
per orario notturno si intende quello compreso tra le ore 20 e le ore 6 del giorno successivo e per orario festivo si intende quello compreso nelle 24 ore della sola giornata festiva; se l interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite allo scopo; nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli regolarmente parcheggiati, nel caso di rimozione per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica utilità; VALUTATO opportuno e congruo che l indennità chilometrica di cui all art. 1, comma 1, del D.M. n. 401/1998, considerato che nel territorio del non sono presenti depositerie autorizzate e ritenuto di non aggravare eccessivamente la spesa di questa specifica voce, sia forfettariamente stabilita in n. 10 chilometri totali, ripartiti in 5 chilometri all andata e 5 chilometri al ritorno, per tutto il territorio comunale; RICHIAMATO l art. 3 del predetto D.M. 401/1998, nella parte in cui prevede che le tariffe di rimozione e blocco siano aggiornate all inizio di ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all intera variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell anno precedente; PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 25/6/2013 si è provveduto ad effettuare il più recente aggiornamento delle tariffe del servizio di rimozione e blocca ruote adeguandolo all incremento ISTAT fino al 31/12/2012; PRESO ATTO dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per il periodo dicembre 2012 - dicembre 2014 ha riportato le seguenti variazioni: pari al 0,6 per il periodo dicembre 2012-dicembre 2013; pari al -0,1 per il periodo dicembre 2013-dicembre 2014; DATO ATTO che, relativamente al servizio di custodia dei veicoli rimossi in esecuzione della sanzione accessoria della rimozione, non sussistendo al riguardo alcun obbligo di legge, non si ritiene opportuno procedere ad ulteriore adeguamento delle spese di custodia, già incrementate con Deliberazione G.C. n. 182 del 27/10/2009; CONSIDERATO che la variazione tariffaria deve intervenire sulla remunerazione del servizio, al netto dell IVA, la cui percentuale peraltro subisce variazioni in ragione di singole previsioni normative; PRECISATO al riguardo che, in occasione dell ultimo aggiornamento tariffario che risale al giugno 2013, l aliquota IVA era del 21%, poi modificata nel 22% dall art. 40, comma 1ter del D.L. 98 del 6/7/2011 e ss.mm.ii. a partire dal 1/10/2013; PRESO ATTO che il Bilancio di previsione 2015-2017 non è stato ad oggi approvato; RITENUTO necessario revocare tutti i provvedimenti precedenti disciplinanti la materia al fine di evitare contrasti e false interpretazioni; VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell art. 49, comma primo, del D. Lgs. 267/2000; DELIBERA DI GIUNTA N. 117 DEL 21-04-2015 - Pag. 3
VISTO l art. 134 del D. Lgs. 267/2000; DELIBERA 1) DI PROCEDERE, per quanto in premessa meglio esposto, all aggiornamento delle tariffe da applicarsi da parte del concessionario per il servizio di rimozione, di blocco e di custodia dei veicoli di cui all'art. 215 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come da tabella allegata sotto la lettera A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa. DELIBERA ALTRESÌ Con votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. DELIBERA DI GIUNTA N. 117 DEL 21-04-2015 - Pag. 4
LA PRESENTE PAGINA DEVE ESSERE SOSTITUITA CON LA PAGINA DEI PARERI PROVENIENTE DALLA PROPOSTA SALVO EMENDAMENTI. IN CASO DI EMENDAMENTI CANCELLARE QUESTA SCRITTA E REINVIARE LA PRESENTE ALLA FIRMA DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI. Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 26-03-2015 n. 102 ed alla deliberazione della Giunta Comunale del 21-04-2015 n. 117. Oggetto: Aggiornamento tariffe di rimozione, blocco e custodia dei veicoli oggetto della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli di cui all'art. 215 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.). Il Dirigente/Responsabile Sesto Fiorentino, 03-04-2015 PAOLO BAGNOLI [X] Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.). [ ] La presente delibera è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile. Sesto Fiorentino, 08-04-2015 Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione STEFANO GENNAI =================================================================== Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente SARA BIAGIOTTI Il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA La presente delibera è pubblicata all Albo Pretorio Online del e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.). =================================================================== DELIBERA DI GIUNTA N. 117 DEL 21-04-2015