Numero 02283/2016 e data 03/11/2016 Spedizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2016 NUMERO AFFARE 01904/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno. Schema di decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante modifiche al decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, con il quale sono determinate le modalità attuative dell articolo 5, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto legge 12 luglio 2001, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, in tema di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. LA SEZIONE Vista la relazione n. 170071/8 del 10 ottobre 2016, pervenuta il 13 ottobre 2016, con la quale il Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato. Riferisce l Amministrazione dell interno che lo schema di decreto in oggetto, recante modifiche al decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, si è reso necessario al fine di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, a cura di guardie giurate, a seguito delle modifiche introdotte all art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011 dal decreto-legge (anti-terrorismo) 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che ha escluso la possibilità di imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP) a bordo delle citate navi, consentendo, invece, l impiego di guardie giurate autorizzate ai sensi delle norme di pubblica sicurezza. Rappresenta, altresì, l Amministrazione che, con l occasione, sono state apportate, inoltre, alcune modifiche ed integrazioni, volte ad adeguare le vigenti disposizioni al mutato scenario internazionale di riferimento, recependo al contempo alcune istanze provenienti dai settori dell armatoria e della vigilanza privata. Modifiche ed aggiunte che, in sintesi, riguardano: a) i riferimenti alla normativa specifica europea ed internazionale; b) i parametri di individuazione delle High Risk Areas ; c) la facoltà di impiegare, in via prioritaria, guardie giurate sulle navi mercantili battenti bandiera nazionale in funzione antipirateria (il previgente regime di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, affidava la difesa delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (individuati con decreto del Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) in via prioritaria a personale militare, previe convenzioni con l armatoria privata italiana, prevedendo che a
bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana potessero essere impiegate per le predette esigenze, solo in via subordinata, anche guardie giurate, in luogo del personale militare); d) la responsabilità dei corsi di addestramento specifici per gli operatori addetti ai servizi antipirateria; e) l ammissione diretta, in deroga, all esame di certificazione, in via transitoria, di personale già operativo; f) il richiamo alle disposizioni procedurali del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in tema di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (security), sempre in relazione alle misure antipirateria; g) il numero minimo (tre) delle guardie giurate impiegabili, ancorato alle raccomandazioni dell IMO; h) alcuni interventi minimali su numero di armi e munizioni, e relativa registrazione; i) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all imbarco e sbarco delle armi necessarie. In considerazione della natura regolamentare del decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, che viene ad essere modificato, il testo emendativo viene, dunque, sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Lo schema di regolamento si compone di un unico articolo, che reca le varie modifiche. Valuti, anzitutto, l Amministrazione se, attesa anche la portata delle modifiche, non sia il caso di prevedere direttamente, per finalità di chiarezza e comprensibilità, una nuova compiuta disciplina, sostitutiva del precedente decreto. E stato acquisito il previsto concerto formale del Ministro della difesa, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell Ufficio legislativo, ha veicolato alcune osservazioni formulate dal Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, per lo più condivise dall intestata Amministrazione capofila, ed è stato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L Amministrazione dell interno è, pertanto, invitata ad acquisire il definitivo concerto formale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (o di chi è autorizzato ad esprimersi per conto del medesimo). Deve inoltre, fin sa subito, osservare la Sezione che anche in questo caso, come per il regolamento che si va a modificare, sul quale la Sezione si è espressa con parere del 27 settembre 2012 (affare n. 7293/12), la relazione illustrativa non risulta corredata, nonostante le specifiche avvertenze formulate con l appena richiamato precedente, dalle relazioni concernenti l analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e l analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R). La Sezione, in questo caso, ritiene di non poter prescindere dalle dette necessarie integrazioni documentali, considerata la necessità che in ordine al testo in argomento, peraltro privo di diretta fonte normativa legittimante, si dia adeguatamente conto, da un lato, del bilancio attuativo del regime vigente e, dall altro, delle ragioni che hanno portato, pur in formale ossequio a modifiche legislative, ad elaborare le modifiche proposte, nel senso, tra l altro, di una chiara preferenza per l utilizzazione di personale comunque privato (v. art. 1, comma 1, lett. g) dello schema di decreto). Quanto al delicato aspetto dell individuazione delle altre zone definite ad alto rischio, pur prendendosi atto delle motivate osservazioni formulate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, occorre chiarire meglio i soggetti preposti a tale individuazione. Per quanto riguarda, infine, il regime transitorio di deroga rispetto ai corsi teoricopratici (quindi con ammissione diretta all esame di certificazione), previsto dall art. 5, comma 5, del d.l. 107/2011, per le guardie giurate, già appartenenti alle forze armate, impiegate per almeno sei mesi in missioni internazionali con incarichi
operativi, e per il quale lo schema proposto pone l ulteriore requisito dell impiego di complessivi almeno novanta giorni (sarebbe opportuno specificare in un lasso di tempo antecedente non troppo remoto) in specifica attività di servizio antipirateria, non può che rammentarsi la scadenza imminente, allo stato, della detta facoltà di deroga (fissata attualmente al 31 dicembre 2016). In conclusione, impregiudicata ogni ulteriore valutazione sullo schema di regolamento in argomento, la Sezione sospende il parere in attesa del sollecito invio delle integrazioni richieste, ai fini dell ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto. P.Q.M. Sospende l emissione del parere in attesa degli elementi integrativi richiesti. L'ESTENSORE Gerardo Mastrandrea IL PRESIDENTE Franco Frattini IL SEGRETARIO Maria Luisa Salvini