Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

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Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), emana le seguenti istruzioni: 1 Campo d applicazione Queste istruzioni si rivolgono alle autorità di vigilanza della previdenza professionale conformemente all articolo 64 LPP. Sono applicabili agli istituti di previdenza registrati e non registrati assoggettati alla Legge del 17 dicembre 1993 2 sul libero passaggio (LFLP) (art. 48, 49 cpv. 2 n. 14, art. 62 cpv. 1, 64 LPP e art. 89 bis cpv. 6 n. 12 del Codice civile 3 ). 2 Parte generale: Principi e obblighi per gli istituti di previdenza che presentano una copertura insufficiente e conseguenze per l attività dell autorità di vigilanza Nella sua attività, l autorità di vigilanza deve tener conto dei principi e degli obblighi particolari che gli istituti di previdenza sono tenuti a rispettare. In particolare deve considerare: 21 Principio dell equilibrio finanziario (art. 65 cpv. 1 LPP) 1 È compito permanente dell organo paritetico supremo dell istituto di previdenza garantire il rispetto del principio secondo cui gli impegni e il finanziamento delle prestazioni devono essere in equilibrio, come pure adottare misure urgenti per ristabilire tale equilibrio in caso di copertura insufficiente. Nella sua perizia, il perito in materia di previdenza professionale deve esprimersi sull equilibrio finanziario dell istituto di previdenza. 2 In caso di copertura insufficiente vanno in primo luogo analizzate le cause di questa situazione. Qualora l analisi riveli che non solo perdite patrimo- 1 RS 831.40 2 RS 831.42 3 RS 210 2004-2114 6029

niali, ma anche una base di finanziamento insufficiente hanno gravato o potrebbero gravare sulla situazione finanziaria, occorre innanzi tutto valutare l eventualità di adeguare il finanziamento o le prestazioni e, se del caso, procedere ai necessari cambiamenti. Una base di finanziamento insufficiente può ad esempio risultare da una previsione di rendimento troppo ottimista oppure da un contributo di rischio che copre solo parzialmente l evoluzione del rischio. 22 Principi e obblighi dell istituto di previdenza che presenta una copertura insufficiente L istituto di previdenza deve osservare in particolare i principi e gli obblighi seguenti, che hanno ripercussioni sull attività di vigilanza dell autorità competente: 221 Responsabilità dell istituto di previdenza (art. 65d cpv. 1 LPP) 4 Vale il principio che l istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente: l organo paritetico supremo o, nelle fondazioni collettive, la commissione paritetica della cassa di previdenza devono adottare le misure necessarie e sono responsabili della loro attuazione efficace. Per far questo l organo dirigente è tenuto a seguire le proposte dei periti in materia di previdenza professionale, di altri eventuali specialisti (ad es. e- sperti in investimenti) e dell ufficio di controllo. 222 Comunicazione all autorità di vigilanza (v. art. 65c cpv. 2 LPP e art. 44 cpv. 2 e 3 OPP 2 5 ) 1 L istituto di previdenza deve in ogni caso informare l autorità di vigilanza direttamente competente in merito alla copertura insufficiente, indipendentemente dal grado della medesima. L informazione deve avvenire per iscritto al più tardi alla presentazione del conto annuale. 2 L autorità di vigilanza deve richiedere le seguenti indicazioni minime o almeno i documenti seguenti: a. rapporto aggiornato del perito in materia di previdenza professionale (rapporto o perizia attuariali nei quali il capitale di previdenza degli assicurati va indicato separatamente da quello dei beneficiari di rendite; v. art. 41a cpv. 1 OPP 2); b. programma di misure, ossia presentazione coerente delle basi che hanno determinato le decisioni già prese e su cui si fonderanno le decisioni future nonché delle relative decisioni dell organo paritetico supremo o, nelle fondazioni collettive, della commissione paritetica della cassa di 4 Modifica del 18 giu. 2004 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), in vigore dal 1 gen. 2005, RU 2004 4635. 5 Modifica del 27 ott. 2004 dell ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2), in vigore dal 1 gen. 2005, RU 2004 4643. 6030

previdenza. Il programma di misure deve contenere un piano di attuazione che indichi le misure e i termini previsti per il risanamento della copertura insufficiente (v. art. 65d cpv. 2 LPP); c. la prova che il fabbisogno di liquidità prevedibile può essere coperto; d. il grado della copertura insufficiente secondo l allegato all articolo 44 capoverso 1 OPP 2; e. le cause della copertura insufficiente; f. eventi significativi sopraggiunti dopo la data di chiusura del bilancio; g. piano d informazione (prime informazioni e informazioni successive rivolte al datore di lavoro, ai destinatari delle prestazioni [assicurati e beneficiari di rendite] e all autorità di vigilanza). 223 Obblighi d informazione successivi Nell ambito dell obbligo d informare regolarmente l autorità di vigilanza sui risultati delle misure (v. art. 44 cpv. 2 lett. b e c OPP 2), l istituto di previdenza deve osservare costantemente l efficacia, l adeguatezza e le scadenze delle misure e, se necessario, adeguarle. Deve dotarsi di strumenti adeguati per l allestimento di rapporti periodici. 224 Maggiori obblighi di comunicazione nei confronti dell autorità di vigilanza, dei datori di lavoro e dei destinatari delle prestazioni (v. art. 65c cpv. 2 LPP e art. 44 cpv. 2 e 3 OPP 2) In caso di copertura insufficiente, gli istituti di previdenza sottostanno ad accresciute esigenze in materia d informazione. La frequenza delle informazioni deve essere adeguata ai destinatari, all ammontare della copertura insufficiente e alle misure prese (v. art. 44 cpv 2 e 3, art. 44a cpv. 2 e 4 OPP 2 e art. 6a cpv. 2 OPPA). 225 Obbligo di diligenza accresciuto Una copertura insufficiente comporta per l istituto di previdenza, i suoi organi e le autorità di vigilanza un obbligo di diligenza e esigenze in materia di trasparenza accresciuti. L istituto deve in particolare badare maggiormente a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza (v. art. 50 cpv. 2 OPP 2) all atto dell investimento del patrimonio, soprattutto nel caso degli investimenti presso il datore di lavoro. 226 Requisiti minimi per le misure (v. art. 65d cpv. 2 LPP) 1 La misura deve essere conforme alla legge. Non deve ledere alcun diritto acquisito né avere un effetto retroattivo contrario alla legge. 2 La misura deve essere adeguata al grado della copertura insufficiente (v. art. 65d cpv. 2 LPP). Si distingue tra copertura insufficiente esigua e rilevante. Di regola, una copertura insufficiente è considerata rilevante quando lo scoperto è superiore a un grado del 10 per cento. Il perito in materia di previdenza professionale deve esprimersi circa questo valore indicativo. A 6031

tal fine si fonda su principi riconosciuti. A seconda della situazione specifica dell istituto di previdenza, una copertura insufficiente rilevante può sussistere già a partire da uno scoperto minimo. 3 La misura deve tener conto della componente temporale: deve poter essere attuata in tempo utile, essere fattibile dal profilo amministrativo e permettere di risanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato. Di regola il termine può essere di 5 7 anni e non dovrebbe eccedere 10 anni. 4 La misura deve tener conto degli eventi futuri prevedibili (cambiamento di proprietario, scorporo di unità di produzione, vendite di parti dell impresa, smantellamento generale di posti di lavoro ecc.). 5 La misura deve essere efficace, giustificabile e adeguata alle cause che ne hanno determinato l adozione. 6 La misura deve essere proporzionata al grado della copertura insufficiente e rientrare nel quadro di un programma di misure equilibrato (v. art. 65d cpv. 2 LPP). Per esempio, non è una violazione del principio della proporzionalità imporre oneri ai destinatari e/o ai datori di lavoro che in precedenza hanno beneficiato di prestazioni supplementari. 7 Le misure devono garantire la copertura del fabbisogno di liquidità prevedibile. 8 Nell applicare le misure va rispettato il principio della sussidiarietà: misure drastiche quali quelle contemplate dall articolo 65d capoverso 3 LPP (riscossione di contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei beneficiari di rendite destinati a sanare la copertura insufficiente) possono essere adottate unicamente, se non è possibile raggiungere l obiettivo con altri provvedimenti meno radicali. L applicazione di un tasso inferiore al saggio d interesse minimo LPP, conformemente all articolo 65d capoverso 4 LPP, è una misura adottabile unicamente se i provvedimenti del capoverso 3 del medesimo articolo si rivelano insufficienti. 23 Compiti dell autorità di vigilanza nel dettaglio L autorità di vigilanza verifica che l ufficio di controllo e l esperto in materia di previdenza professionale adempiano i compiti particolari previsti dagli articoli 35a e 41a OPP 2. In particolare controlla che siano stati presentati il programma di misure, gli altri documenti e i dati di cui al numero 222 delle presenti istruzioni volte a sanare le coperture insufficienti e verifica che le misure siano conformi alla legge e siano previste dal regolamento. Verifica inoltre se nel programma i mezzi per raggiungere gli scopi prefissati siano esposti in modo coerente. Il programma deve contenere indicazioni relative al rispetto dei principi menzionati in precedenza nonché di quelli dell articolo 65d capoverso 2 LPP, informare sull efficacia e i tempi previsti, indicare i primi passi vincolanti per risanare la copertura insufficiente e fornire indicazioni vincolanti sui termini entro i quali l istituto di previdenza in- 6032

formerà l autorità di vigilanza e i destinatari riguardo allo svolgimento del programma e sulle modalità dell informazione. L autorità di vigilanza accerta che tutte le parti in causa (organo paritetico supremo dell istituto di previdenza o, nelle fondazioni collettive, commissione paritetica della cassa di previdenza, ufficio di controllo, perito in materia di previdenza professionale) siano coinvolte conformemente alla suddivisione dei compiti stabilita dalla legge. Verifica in particolare se il programma di misure sia stato elaborato in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e di altri eventuali specialisti (ad es. esperti in investimenti) e se l ufficio di controllo abbia accertato l esistenza dei verbali delle relative decisioni dell organo paritetico supremo o, nelle fondazioni collettive, della commissione paritetica della cassa di previdenza. Infine controlla e verifica che l istituto di previdenza riferisca regolarmente sull efficacia delle misure. 231 Casse di previdenza di un istituto collettivo autonome in materia d investimenti Nel caso degli istituti collettivi che permettono l investimento autonomo di capitali da parte delle casse di previdenza, alle casse di previdenza che presentano una copertura insufficiente si applicano per principio le medesime regole applicabili agli istituti di previdenza autonomi. 232 Esame periodico della situazione finanziaria degli istituti di previdenza (v. art. 44c OPP 2) Quando effettua l inchiesta sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza, l autorità di vigilanza deve rilevare il grado di copertura ai sensi dell allegato all articolo 44 capoverso 1 OPP 2. Nel caso degli istituti che dispongono di una riserva dei contributi dei datori di lavoro con rinuncia all utilizzazione va rilevato anche il grado di copertura calcolato senza aggiunta della riserva in questione al patrimonio disponibile (art. 44a cpv. 4 OPP 2). 3 Parte speciale: misure di risanamento nel dettaglio 31 Interesse inferiore al saggio minimo LPP o nullo applicato in caso di copertura insufficiente dagli istituti di previdenza con prestazioni integrate gestiti secondo il primato dei contributi Gli istituti di previdenza registrati che sono gestiti secondo il primato dei contributi e forniscono prestazioni superiori alle prestazioni minime secondo la LPP (cosiddetti istituti di previdenza con prestazioni integrate) e in caso di copertura insufficiente corrispondono, secondo il principio d imputazione, un interesse inferiore al saggio minimo LPP o nullo sull insieme degli averi di risparmio devono rispettare le seguenti restrizioni legali. 6033

311 Restrizioni legali 1 L applicazione di un interesse inferiore al saggio minimo LPP o nullo, secondo il principio d imputazione, da parte di un istituto di previdenza con prestazioni integrate gestito secondo il primato dei contributi è ammissibile unicamente se ciò è previsto dal regolamento e sono rispettati gli obblighi d informazione nei confronti degli assicurati e dell autorità di vigilanza. L applicazione di un tasso d interesse negativo è esclusa (art. 15 e 17 LFLP) per tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (quindi anche per le cosiddette casse per i quadri). 2 In caso di uscita individuale di un assicurato dall istituto di previdenza sono applicabili, immutate, le prescrizioni minime della LPP e della LFLP. Occorre in particolare osservare l articolo 17 LFLP (in combinato disposto con l art. 6 cpv. 2 OLP). L istituto di previdenza deve fornire la prova che il calcolo di conformità con la LPP e il calcolo secondo la LFLP hanno rispettato la prescrizione dell articolo 15 LPP (in combinato disposto con l art. 12 OPP 2 e l art. 65d cpv. 4 LPP) sulla corresponsione del saggio minimo d interesse. 3 I regolamenti possono prevedere che l organo paritetico supremo fissi il tasso d interesse per l anno trascorso dopo aver preso conoscenza del risultato annuale. Se il regolamento prevede una tale disposizione, si tratta di lecita retroattività di una diminuzione del tasso d interesse. Di regola le misure retroattive sono tuttavia proibite. 32 Modifica di futuri diritti regolamentari alle prestazioni nel settore sovraobbligatorio Fondandosi su disposizioni regolamentari esplicite (riserva di modifica) l organo paritetico supremo dell istituto di previdenza può ridurre in generale o provvisoriamente i futuri diritti degli assicurati (cosiddetti diritti in corso di acquisizione) nell ambito delle prestazioni sovraobbligatorie. 321 Restrizioni legali 1 Nel caso in cui non sussistano sufficienti disposizioni regolamentari (riserva di modifica), devono essere rispettate le condizioni formali di una modifica del regolamento, rispettivamente di una modifica del piano di previdenza. In particolare, il regolamento modificato deve essere obbligatoriamente sottoposto all autorità di vigilanza competente per l esame della sua legalità. 2 Occorre rispettare il divieto della retroattività, la protezione degli eventuali diritti acquisiti dei destinatari e quindi la distinzione tra diritti già acquisiti e diritti ancora da acquisire (v. art. 21 LFLP, caso d applicazione di una modifica del piano). I diritti in corso di acquisizione non godono della protezione applicabile ai diritti acquisiti fintanto che possono essere ridotti, in particolare se sono adempiute le condizioni per una modifica unilaterale del regola- 6034

mento. La protezione dei diritti acquisiti è opponibile a un eventuale modifica dei diritti in corso di acquisizione solo se il regolamento stabilisce che un determinato punto del regolamento medesimo non può essere modificato (ad esempio il diritto a determinate prestazioni) oppure se nel singolo caso erano state fornite garanzie particolarmente qualificate. 4 Istruzioni previgenti: abrogazione Le istruzioni del 21 maggio 2003 6 concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti sono abrogate. 5 Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 gennaio 2005. 27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 6 FF 2003 3719 6035

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