Roma, 30 settembre 2009

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Roma, 30 settembre 2009 Protocollo: Rif.: 131159 R.U. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici delle Dogane Allegati: LORO SEDI E, p.c.: al Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell Ambiente e della Tutela dl Territorio e del Mare Al Ministero della Salute ROMA Al Consorzio Obbligatorio Oli Usati Via Virgilio Maroso, 50 00142 Roma (fax n. 065413432) All Unione Petrolifera Alla Federchimica All Assocostieri OGGETTO: Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009 recante disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per l esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Imposizione sugli oli lubrificanti. Si fa seguito alla nota prot. n. 128949 R.U. del 25.09.2009 (consultabile sul sito internet di questa Agenzia) con la quale sono state segnalate le novità introdotte, sulla normativa indicata in oggetto, dal D.L. n. 135 del 25 settembre 2009. AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per le Esenzioni, per le Agevolazioni e per le Franchigie 00149 Roma, via Mario Carucci, n. 71 Telefono +39 06 50246556 Fax +39 06 50245372 - e-mail dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Le modifiche di cui si tratta, adottate per garantire l adeguamento ad obblighi derivanti da atti comunitari, tengono conto della necessità che, in conseguenza delle medesime, non si determini alcun onere aggiuntivo né per l erario né per il consumatore finale dei prodotti in questione. A tale principio devono quindi essere uniformati comportamenti o decisioni che debbano essere adottati in casi di dubbi o incertezze. Come già precisato nella nota sopraindicata, il citato D.L. n. 135/09 ha introdotto una aliquota unica applicabile sia agli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati, sia agli oli lubrificanti di prima distillazione. Detta aliquota, fissata in 750,00 per tonnellata, è entrata in vigore il 26 settembre 2009. Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU) che, ai sensi del 4 comma, punto 1-ter dell art. 13, è tenuto a corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal Consorzio all impresa stessa, ha quindi comunicato, in data odierna, l adeguamento de l contributo dovutogli dalle imprese al momento dell immissione in consumo degli oli lubrificanti, siano essi rigenerati che di prima distillazione. Detto contributo è stato determinato in 155,00 per tonnellata e sostituisce, a far data dal 26 settembre 2009, quello precedentemente fissato in 75,00 per tonnellata. Come già indicato nella citata nota prot. n. 128949 R.U. del 25.09.2009, il comma 3 dello stesso articolo 13 prevede una disciplina transitoria per i prodotti rigenerati che, alle ore 00,00 del 26 settembre u.s., risultano giacenti in quantità complessivamente non inferiore a 1000 kg. e non sono ancora assoggettati all imposta. Detta previsione potrà essere applicata alle basi ed agli oli lubrificanti nonché ai quei prodotti, ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati (olio lubrificante e gasolio) che, seppure non ancora a norma, siano fiscalmente classificabili come tali ai sensi della Tariffa Doganale Comune. Ai prodotti di cui al sopraindicato comma 3 dell art. 13 del D.L. n. 135/09 si applica la disciplina vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del Decreto medesimo. 2

In sostanza, perciò, si avranno due diversi trattamenti fiscali per i prodotti immessi in consumo, a seconda se si tratti di prodotti preesistenti all entrata in vigore del D.L. n. 135 o di nuova produzione. Quelli derivanti dalla nuova produzione saranno assoggettati all imposta unica di consumo (750,00 euro per tonnellata) congiuntamente al nuovo contributo determinato dal COOU (155,00 euro per tonnellata, siano essi di prima distillazione o rigenerati, mentre solo questi ultimi usufruiranno del corrispettivo versato dal COOU di cui all art. 13, comma 4, punto 1-ter. I prodotti preesistenti, contabilizzati dalle imprese come giacenti, ai sensi del 3 comma dell art. 13, alle ore 00,00 del 26 settembre 2009, saranno assoggettati all imposta di consumo previgente (421,00 euro per tonnellata) congiuntamente al solo contributo dovuto per la raccolta (75,00 euro per tonnellata). Analogamente sarà applicato il preesistente comma 5 dell art. 62 ai prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione degli oli lubrificanti contabilizzati come giacenze. Al fine della contabilizzazione delle giacenze, i depositari che già trasmettono i dati delle proprie contabilità in via telematica provvederanno ad inserire nel sistema, entro otto giorni dalla presente, il dato di cui al comma 3 dell art. 13; gli Uffici delle Dogane competenti, a loro volta, acquisito il dato dal sistema, procederanno a constatare la corrispondenza delle giacenze fisiche. Gli operatori che, allo stato, non aderiscono ancora al sistema di trasmissione in via telematica, provvederanno, entro lo stesso termine sopra indicato, a trasmettere all Ufficio delle Dogane competente per territorio i dati medesimi in via cartacea, per consentire agli Uffici di effettuare le necessarie verifiche. Per consentire l esatta gestione della procedura di controllo, gli operatori che rivestono la qualifica di gestori di raffinerie di rigenerazione vorranno altresì conferire al sistema le giacenze di olio lubrificante usato alle ore 00,00 del giorno 26 settembre 2009, distinte per provenienza COOU o per altra provenienza. Al fine di monitorare tali prodotti fino al loro completo esaurimento, sarà necessario prevedere un apposito conto a scalare nel quale vengano annotate a cura dell impresa, di volta in volta, le quantità immesse in consumo o cedute in sospensione di imposta. Nei documenti di accompagnamento che scorteranno la merce in sospensione dovrà essere specificato che si tratta di merce giacente, di cui al comma 3 dell art. 3

13 del D.L. n. 135/09 e quindi sottoposta alla disciplina previgente. Tale specificazione dovrà analogamente essere riportata dai vari soggetti che ne verranno in possesso fino al momento della loro immissione in consumo. Allo scopo di meglio chiarire quanto sopra indicato si forniscono alcuni esempi. Esempio n. 1 Olio lubrificante di prima distillazione prodotto prima del 26 settembre 2009 ed immesso in consumo dopo il 26 settembre 2009: imposta di consumo pari ad 750,00 contributo da versare al COOU 155,00 no Infatti, per il prodotto di prima distillazione non è prevista alcuna norma transitoria ed allo stesso è quindi applicata la nuova disciplina. Naturalmente, essendo un prodotto non proveniente da rigenerazione, non ha alcun diritto al corrispettivo versato dal COOU. Esempio n. 2 Olio rigenerato prodotto dopo il 26 settembre: imposta di consumo pari ad 750,00 contributo da versare al COOU 155,00 si Il trattamento fiscale è quello applicabile ai sensi della nuova disciplina e, di conseguenza, deve essere corrisposto il contributo fissato dal COOU dopo il 26 settembre; l impresa di rigenerazione ha diritto ad ottenere il corrispettivo come determinato dal COOU. 4

Esempio n. 3 Olio rigenerato prodotto prima del 26 settembre e immesso in consumo dopo il 26 settembre: imposta di consumo pari ad 421,00 contributo da versare al COOU 75,00 no Il corrispettivo versato dal COOU non spetta trattandosi di situazione disciplinata dalla normativa previgente, tant è che anche il contributo da versare è quello precedente all aumento determinato a partire dal 26 settembre. Esempio n. 4 Olio lubrificante immesso in consumo dopo il 26 settembre, ottenuto da una miscela composta dal 40% di olio rigenerato prodotto prima del 26 settembre e dal 60% di olio rigenerato prodotto dopo il 26 settembre: imposta di consumo pari ad 421,00 sul 40% 750,00 sul 60% contributo da versare al COOU 75,00 sul 40% 155,00 sul 60% si, sul 60% l imposta ed il contributo sono dovuti in base alla media ponderale dei due componenti, il corrispettivo ex comma 4, 1-ter spetta solo sulla quantità di olio rigenerato prodotto dopo il 26 settembre. Esempio n. 5 Olio lubrificante immesso in consumo dopo il 26 settembre, ottenuto da una miscela composta dal 40% di olio rigenerato prodotto prima del 26 settembre e dal 60% di olio di prima distillazione: 5

imposta di consumo pari ad 421,00 sul 40% 750,00 sul 60% contributo da versare al COOU 75,00 sul 40% 155,00 sul 60% no Esempio n. 6 Gasolio, derivante dalla rigenerazione, prodotto dopo il 26 settembre: l accisa applicabile è quella dovuta ai sensi dell articolo 21 del TUA (accisa dovuta per l utilizzo equivalente); i contributi non sono dovuti per il gasolio Esempio n. 7 Gasolio, derivante dalla rigenerazione, prodotto prima del 26 settembre: accisa: 50 % dell imposta (ex art. 62, 5 comma nella versione preesistente); i contributi non sono dovuti. Si invitano le Direzioni in indirizzo ad impartire le opportune istruzioni agli Uffici locali affinché sia assicurata la conoscenza delle novità agli operatori locali e sia garantita la sollecita attuazione delle novità introdotte con l art. 13 del più volte citato decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 153, non mancando di segnalare ogni possibile difficoltà interpretativa. Il Direttore dell Area Centrale F.to Ing. Walter De Santis (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3, comma 2 del D.L.gs. 39/93) 6