Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

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Transcript:

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 capoverso 1 e 177 delle legge federale del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr); ordina: Sezione 1: Campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti agricoli: a. carne ai sensi dell articolo 118 dell ordinanza del 1 marzo 1995 2 sulle derrate alimentari di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina (senza i cinghiali), di conigli domestici, di volatili domestici (senza le galline ovaiole) e di selvaggina d allevamento biungulata; b. uova di pollame domestico (Gallus domesticus) secondo l articolo 155 dell ordinanza del 1 marzo 1995 sulle derrate alimentari. 2 Essa si applica parimenti alle preparazioni e ai prodotti carnei seguenti, ottenuti dai prodotti agricoli secondo il capoverso 1: a. preparazioni a base di carne; b. prodotti salmistrati crudi e cotti; c. prodotti salmistrati da cuocere; d. prodotti di carne macinata; e. preparazioni a base di uova. 3 Si considerano preparazioni a base di carne la carne arrostita, stufata o bollita. 4 Si considerano preparazioni a base di uova le uova al tegamino, le uova cotte e le uova cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche). RS 916.51 1 RS 910.1 2 RS 817.02 2003-0958 4957

Sezione 2: Dichiarazione Art. 2 Obbligo di dichiarazione 1 I prodotti e le preparazioni importati di cui all articolo 1 devono essere dichiarati conformemente agli articoli 3-5 all atto della consegna ai consumatori finali, eccetto che il venditore possa provare che il prodotto o la preparazione non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. 2 Sottostà parimenti all obbligo di dichiarazione la consegna di prodotti e preparazioni nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva. 3 Sono vietate in Svizzera: a. la produzione di carne ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 lettera a mediante ormoni di cui all articolo 13 dell ordinanza del 1 marzo 1995 3 sull igiene delle carni e gli antibiotici o altre sostanze antimicrobiche di cui all articolo 160 capoverso 8 della legge del 29 aprile 1998 sull agricoltura utilizzate per aumentare le prestazioni degli animali; b. la produzione di uova ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono state adempite le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all allegato 1 tavola 13 dell ordinanza del 27 maggio 1981 4 sulla protezione degli animali. 4 Gli articoli 6 e 8 disciplinano la prova che un prodotto o una preparazione non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente). Art. 3 Dichiarazione della carne La carne, le sue preparazioni e i prodotti carnei devono essere dichiarate mediante una o entrambe le menzioni «può essere stato prodotto con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali» e «può essere stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali». Art. 4 Dichiarazione delle uova Le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione «proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera». Art. 5 Forma della dichiarazione 1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni dell articolo 21 dell ordinanza del 1 marzo 1995 5 sulle derrate alimentari. 3 RS 817.190 4 RS 455.1 5 RS 817.02 4958

2 In caso di prodotti agricoli, prodotti carnei e preparazioni preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. In caso di prodotti e preparazioni non imballati, la dichiarazione deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti. 3 Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve di norma avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e a breve scadenza nell approvvigionamento di un prodotto agricolo, di un prodotto carneo o di una preparazione, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione. Sezione 3: Prova dell equivalenza di divieti di metodi di produzione Art. 6 Prova dell equivalenza di divieti di metodi di produzione La prova dell equivalenza del divieto di un metodo di produzione è fornita se: a. il prodotto o la preparazione proviene da un Paese in cui esiste, secondo l elenco dei Paesi ai sensi dell articolo 7, un divieto legale equivalente del metodo di produzione della materia prima corrispondente; ed b. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite ai sensi dell articolo 27 dell ordinanza del 1 marzo 1995 6 sulle derrate alimentari. Art. 7 Elenco dei Paesi 1 L Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vige per legge un divieto di metodi di produzione equivalente a quello menzionato nell articolo 2 capoverso 1 e che dispongono di un programma di vigilanza. 2 Un Paese è ammesso nell elenco dei Paesi su domanda. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari. 3 Nell elenco dei Paesi sono indicati il Paese, la categoria di animali e la base giuridica nonché il tipo di divieto di metodi di produzione. 4 L Ufficio federale verifica ogni anno se il Paese adempie le condizioni per figurare nell elenco dei Paesi. Se le condizioni non sono adempite, il Paese è stralciato dall elenco. 6 RS 817.02 4959

Art. 8 Prova dell equivalenza di divieti di metodi di produzione in base alle direttive di produzione 1 La prova dell equivalenza di un divieto di metodi di produzione è fornita se: a. l importatore dispone di una decisione secondo l articolo 9 capoverso 3 passata in giudicato che riconosce l equivalenza del divieto di un metodo di produzione; b. ogni spedizione di merci importate è accompagnata da un certificato rilasciato in originale dall ente di certificazione; e c. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite ai sensi dell articolo 27 dell ordinanza del 1 marzo 1995 7 sulle derrate alimentari. 2 Il certificato dell ente di certificazione deve contenere in particolare il nome dell azienda di produzione, di trasformazione e di commercializzazione e comprovare che è rispettato il divieto di metodi di produzione riconosciuto equivalente dall Ufficio federale. Art. 9 Riconoscimento delle direttive di produzione 1 L Ufficio federale riconosce direttive di produzione di diritto privato come equivalenti al divieto di un metodo di produzione se: a. esse contengono un divieto di un metodo di produzione che sia equivalente a quelli di cui all articolo 2 capoverso 3; b. l osservanza delle direttive di produzione è garantita a livello di fabbricazione del prodotto agricolo in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione; c. un ente di certificazione controlla la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione; e d. un ente di certificazione ha emesso una dichiarazione di equivalenza; il rapporto secondo l articolo 13 lettera d costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza. 2 La domanda di riconoscimento di una direttiva di produzione è presentata dall importatore stesso. 3 L Ufficio federale comunica all importatore il risultato della verifica. 4 Il riconoscimento delle direttive di produzione ha effetto per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca. 5 Scaduta la validità della decisione occorre presentare una nuova domanda. 7 RS 817.02 4960

Art. 10 Pubblicazione 1 L Ufficio federale allestisce periodicamente un elenco dei prodotti che, considerata la loro provenienza da linee di produzione che prevedono divieti equivalenti di metodi di produzione, non sottostanno all obbligo di dichiarazione. 2 L elenco menziona in particolare l importatore, il prodotto, il Paese di produzione della materia prima e l azienda produttrice. 3 L Ufficio federale è libero di scegliere la forma di pubblicazione preferita. Art. 11 Enti di certificazione Per il settore specifico interessato, gli enti di certificazione devono essere: a. accreditati in Svizzera in base all ordinanza del 17 giugno 1996 8 sull accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di una convenzione internazionale; oppure c. autorizzati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero. Art. 12 Enti di certificazione esteri Considerando i requisiti stabiliti a livello internazionale e sentito l organismo svizzero di accreditamento, l Ufficio federale riconosce gli enti di certificazione esteri che provano di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera. Devono provare in particolare di conoscere la legislazione svizzera richiesta in materia. Art. 13 Ulteriori requisiti posti agli enti di certificazione Gli enti di certificazione devono: a. essere indipendenti dal profilo giuridico, organizzativo, personale e finanziario dalle imprese che certificano; b. disporre di propri uditori che possiedono, nel settore specifico relativo, un diploma universitario adeguato o una qualifica equivalente nonché esperienza e che continuano ad aggiornarsi. Inoltre, devono essere a conoscenza della legislazione svizzera in materia; c. garantire che siano rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 9 sulla protezione dei dati nonché l ordinanza del 14 giugno 1993 10 sulla protezione dei dati; d. garantire che, almeno una volta all anno, sia effettuato un audit completo e che sia trasmesso all Ufficio federale un rapporto finale, controfirmato dalla persona responsabile per l impresa; 8 RS 946.512 9 RS 235.1 10 RS 235.11 4961

e. garantire che qualsiasi irregolarità grave sia comunicata direttamente e nella sua completezza all Ufficio federale. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 14 Esecuzione Le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari applicano la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sempre che il compito non sia stato affidato all Ufficio federale. Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 3 novembre 1999 11 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera è abrogata. Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I divieti di metodi di produzione riconosciuti equivalenti dall Ufficio federale secondo il diritto anteriore sono ripresi nell elenco dei Paesi se sono adempite le condizioni di cui all articolo 7 capoverso 1. 2 I prodotti e le preparazioni che, secondo il diritto anteriore, non dovevano essere dichiarati possono essere venduti senza la dichiarazione fino al il 31 dicembre 2004. È fatta salva l osservanza delle condizioni poste dall Ufficio federale, in particolare per quanto riguarda la forma dei documenti probatori. Art. 17 Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2004. 26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 11 RU 1999 2854 4962