STATUTO DELLA SOCIETA' PER LA CREMAZIONE Con sede in Siena, via G. Mazzini 95



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

SOCREM SOCIETÀ MANTOVANA PER LA CREMAZIONE STATUTO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE MOLISANA PER LA CREMAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

Statuto della Sede Locale di Cormòns dell'università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

Statuto Associazione EX _TRA Via Sopranzi, Tradate(VA)

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE F.O.R.G.A.T. (Formazione, Opportunità, Recupero, Giovani, Ambiente e Territorio) o.n.l.u.s. ART.

STATUTO DELLA S.I.A.

L anno 2006 il giorno 15 del mese di novembre, in Montemarciano si sono riunite le Signore:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO dell'associazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO della ASSOCIAZIONE RUDOLF STEINER PER LA PEDAGOGIA

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO-LOCO AIRUNO. Costituzione e scopi. Art.1

Transcript:

STATUTO DELLA SOCIETA' PER LA CREMAZIONE Con sede in Siena, via G. Mazzini 95 Art. 1) E costituita in Siena un Associazione denominata SO.CREM. Società per la Cremazione Art. 2) L Associazione ha come scopo la cremazione delle salme, senza fini di lucro, nella tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento di civile pietà verso i defunti: a) ponendo in essere, quale mandataria speciale degli associati, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di essere cremati rispettandone pertanto ogni ideologia, opinione religiosa, condizione personale e sociale; b) predisponendo lo svolgimento delle pratiche che l ordinamento impone per la cremazione con l obbiettivo della loro massima speditezza e vigilando sulla correttezza e trasparenza delle stesse; c) promuovendo e diffondendo il principio della cremazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo ed efficace, alla ricerca dell ottenimento di ogni futura facilitazione legislativa a favore dello sviluppo della cremazione, nel rispetto delle normative nazionali e locali; d) curando che l incenerimento dei Soci defunti avvenga in osservanza della loro volontà espressa liberamente con documento testamentario depositato presso la sede dell Associazione e da questa conservato in originale; e) vigilando sulle condizioni igieniche e di civile dignità dell Ara e dell impianto crematorio e delle urne cinerarie ivi conservate appartenenti a soci defunti ed a cittadini non soci ma ugualmente cremati; f) partecipando ad eventuali gare d appalto per la gestione degli impianti crematori qualora l Amministrazione Comunale (attuale proprietario-gestore a seguito di donazione da parte dell Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno sezione di Siena, nell anno 1896) ritenesse di indirne; g) favorendo e sostenendo la costituzione di enti associativi che abbiano finalità analoghe, collaborando attraverso l adesione alla Federazione Internazionale per la Cremazione di cui è membro effettivo; h) la durata della SO.CREM. Società per la Cremazione è illimitata nel tempo come pure illimitato è il numero dei soci. Art. 3) Può aderire, liberamente e volontariamente all Associazione ogni persona che abbia compiuto i diciotto anni di età, o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà, ovvero volontà, in sua vece, se incapace di intendere e di volere; senza distinzioni di sesso, razza, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; facendone richiesta scritta e dichiarando di accettare integralmente lo statuto della SO.CREM. e gli atti deliberativi di gestione. Art. 4) I soci si distinguono in EFFETTIVI ed ONORARI.

Art. 5) i soci effettivi sono coloro di cui all art. 3 che abbiano versato la quota di ammissione e quella annuale i cui importi saranno fissati dal Consiglio Direttivo in base al valore monetario con revisione annuale. Art. 6) I soci onorari sono coloro che hanno sostenuto l andamento dell Associazione per almeno 25 anni dall atto della loro iscrizione, come pure coloro che abbiano favorito con il loro operato le finalità dell Associazione ed il cui apporto si sia dimostrato particolarmente utile per consolidarla. La proclamazione a Socio Onorario compete all Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 7) Tutti i soci effettivi ed onorari hanno diritto, in morte, all osservanza da parte della SO.CREM. dell impiego assunto di provvedere, senza alcun onere aggiuntivo, al disbrigo di ogni pratica di sua competenza relativa allo svolgimento della cremazione, nel rispetto incontestabile dell esecuzione della volontà espressa in vita. Art. 8) Sono a carico dei familiari e/o eredi le spese per tutto ciò che normalmente è di pertinenza di imprese di onoranze funebri ed assicurative che non può né deve essere svolto dall Associazione. Art. 9) Il Socio che recede dall Associazione non ha diritto di retrocessione delle quote versate. Art. 10) Il socio moroso per 2 (due) anni consecutivi ed il cui impedimento non sia ritenuto valido dal Consiglio Direttivo, sarà escluso dall Associazione con comunicazione tramite raccomandata a.r. Art. 11) Ogni socio deve comunicare la sua variazione di recapito, specificando il suo eventuale trasferimento ad altra SO.CREM. Per tale operazione non sussistono vincoli né dovranno essere richieste spese aggiuntive. I Soci onorari conservano tale status anche nella nuova Associazione Art. 12) Qualora i familiari e/o eredi, disattendendo la volontà espressa dal defunto Socio, omettano o ricusino di procedere alla sua cremazione non avvisando tempestivamente la SO.CREM., la cremazione stessa sarà eseguita, al momento in cui se ne verrà a conoscenza, nei termini e tempi previsti dalle vigenti leggi e disposizioni in materia di polizia mortuaria, assumendo l Associazione stessa le iniziative legali necessarie. Art. 13) I proventi dell Associazione sono costituiti da: - versamenti dei Soci - oblazioni - interessi di capitale accumulati - ogni altro introito non contrastante con lo statuto sociale ed i suoi scopi. Art. 14) Il patrimonio sociale è costituito da: - rendite accumulate - lasciti e donazioni - beni mobili e immobili di proprietà. Art. 15) Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso un Istituto Bancario.

Art. 16) Gli organi dell Associazione sono: - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI Art. 17) L Assemblea Ordinaria si riunisce annualmente entro il mese di marzo per trattare e deliberare sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo dell Associazione. Alla scadenza ordinaria del Consiglio Direttivo o a quella straordinaria (per revoca o dimissioni), l Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta da tre membri effettivi e da due supplenti che, a sua volta, tramite lista aperta, indirà le elezioni per il rinnovo delle cariche. L intervento dei Soci all Assemblea è personale; è peraltro consentito che ciascun Socio rappresenti soltanto un altro socio, purché su delega scritta e motivata. L Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa deliberazione di quest ultimo con avviso contenente l ordine del giorno, l indicazione del giorno, ora, luogo di svolgimento dell adunanza. L avviso deve essere portato a conoscenza dei Soci almeno 20 gg. prima di quello della riunione tramite invio di comunicazione (anche non raccomandata). L Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, motivata e firmata, da almeno il 10% del Soci. Le Assemblee sono valide: - in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci; - in seconda convocazione, trascorse 24 ore, con qualunque numero di Soci presenti. Tuttavia sarà in ogni caso necessaria la presenza, in proprio o per delega, di un numero non inferiore a cinquanta associati nei casi di delibere assembleari aventi ad oggetto ogni modifica statutaria, lo scioglimento dell Associazione, ed ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all approvazione dell Assemblea. Art. 18) Il Consiglio Direttivo, cui sono demandati i poteri di amministrare l Associazione, è composto di cinque o sette membri eletti dall Assemblea Generale i quali eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo tiene seduta ordinaria una volta ogni quadrimestre e straordinaria ogni volta che il Presidente o quattro membri ne facciano richiesta motivata. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le votazioni devono essere sempre fatte con voto palese. Tutte le cariche sono gratuite; sono rimborsabili le spese documentate e possono essere compensati incarichi e servizi ritenuti indispensabili per le attuazioni delle finalità associative. Art. 19) Il Presidente è il rappresentante legale del Consiglio Direttivo, ha facoltà di firma su tutti gli atti dell Associazione; convoca e presiede le adunanze del Consiglio (ordinarie e straordinarie), le Assemblee generali. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ha facoltà di stare in giudizio, assumere impegni, addivenire a compromessi impegnanti l Associazione. Assume per conto della stessa le funzioni

di mandatario post mortem di un Socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri. Art. 20) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; ne esercita le attribuzioni di volta in volta espressamente delegategli, nei casi d impedimento o assenza del Presidente ne assume le funzioni previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Art. 21) Il Segretario redige i verbali delle adunanze di Consiglio e delle Assemblee; cura l aggiornamento dei componenti dell Associazione, ha funzione di Tesoriere-Cassiere e provvede agli acquisti su delibera del Consiglio Direttivo o dietro autorizzazione del Presidente riferendo periodicamente, a questi organi, del suo operato. Art. 22) L esercizio sociale si sviluppa dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio Direttivo ha l obbligo di elaborare il bilancio preventivo che sarà visionato insieme al conto consuntivo durante l Assemblea Ordinaria annuale. I documenti giustificativi dovranno essere visibili almeno 15 gg. prima della data dell Assemblea Ordinaria. Ogni eventuale residuo netto di bilancio sarà devoluto all aumento del patrimonio sociale, salva diversa delibera dell Assemblea degli Associati. Art. 23) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall Assemblea contemporaneamente al consiglio Direttivo; fra di essi viene scelto il Presidente. Nella stessa seduta l Assemblea elegge due membri, fra i Soci, che svolgeranno funzioni di supplenti per i tre effettivi suddetti. Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio ha l obbligo di controllare l amministrazione dell Associazione, vigilare sulla tempestiva e corretta applicazione dello Statuto, accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. Art. 24) L Associazione può essere sciolta soltanto per deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento i fondi residui dovranno essere devoluti per intero all Associazione di Pubblica Assistenza di Siena. Art. 25) Un eventuale regolamento interno, elaborato a cura del Consiglio Direttivo, stabilisce le norme riguardanti l amministrazione dell Associazione, il funzionamento e l esecuzione del presente Statuto. Art. 26) Ogni disposizione statutaria diversa da quelle contenute nel presente statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza. Per quanto ivi non previsto valgono le norme di legge contenute nel Codice Civile ed i principi generali dell ordinamento giuridico italiano. Il presente Statuto consta di n 26 articoli ed è stato sottoposto ad approvazione dell Assemblea Generale Straordinaria dei Soci il giorno 19 marzo 1995 in Siena.