Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Documenti analoghi
Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo 1

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulla navigazione militare

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione pubblicata all indirizzo:

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

del 14 novembre 1973 (Stato 1 aprile 2016)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Oggetto: Abilitazione al pilotaggio di aeromobili di costruzione amatoriale.

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza del DDPS sugli operatori di ricognitori telecomandati

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Zurigo

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Decreto federale Disegno

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Decisione. dell 8 marzo Berna.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Accordo

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Oggetto e unità di rilevamento. I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato 1.

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICINA AERONAUTICA ALLINTERNO DI ENAC

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Accordo

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Scheda informativa «Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario» (OAASF).

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Transcript:

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero (OJAR-FCL) del 14 aprile 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 24-26 e 138a dell ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea (ONA), ordina: Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities) 2 concernenti le licenze per piloti d aeroplano e d elicottero (regolamenti JAR-FCL 3 ). Art. 2 Regolamenti JAR-FCL 1 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze per piloti d aeroplano (JAR-FCL 1) e d elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità. 2 Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l organizzazione e l infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica. 3 Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 1975 4 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare: a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d elicottero per gli atterraggi in montagna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta; c. le licenze per piloti d alianti e d aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo. RS 748.222.2 1 RS 748.01 2 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL - 2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi. 3 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1 : Aeroplane, 2 : Helicopter, 3: Medical). 4 RS 748.222.1 1999-4155 1449

Art. 3 Versione ufficiale 1 La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l Ufficio federale dell aviazione civile (Ufficio federale) 5 o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA 6. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. 2 L Ufficio federale mette a disposizione una versione francese, tedesca e italiana dei regolamenti. Art. 4 Rilascio delle licenze Le licenze secondo i regolamenti JAR-FCL (licenze JAR-FCL) sono rilasciate dall Ufficio federale. Art. 5 Diritti e obblighi 1 I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL. 2 Le licenze rilasciate all estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA. Art. 6 Capacità fisiche e mentali 1 Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza. 2 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center), previsti dal regolamento JAR-FCL 3, sono assunti dall Istituto di medicina aeronautica di Dübendorf. Art. 7 Organismi di formazione 1 Con l entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d aeroplano e d elicottero, in possesso di un autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 2 Con l entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d aeroplano e d elicottero e sono in possesso 5 Indirizzo: Ufficio federale dell aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna. 6 Indirizzo: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG, Gran Bretagna. 1450

di un autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un autorizzazione di tipo nonché per l autorizzazione a effettuare voli strumentali. 3 Al momento del primo rinnovo dell autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, tuttavia al più tardi entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d aeroplani e entro il 31 dicembre 2002 per quanto concerne quella per pilota d elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL. Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un autorizzazione all istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 4 A partire dal 1 luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA 7 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002. 5 A partire dal 1 gennaio 2000 tutti gli organismi di formazione per piloti d elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2002. Art. 8 Piloti d aeroplano 1 A partire dal 1 luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d aeroplano rilasciata in base al RPA 8 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera. 2 A partire dal 1 luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 3 A partire dal 1 gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR- FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale. 7 RS 748.222.1 8 RS 748.222.1 1451

Art. 9 Piloti d elicottero 1 A partire dal 1 gennaio 2000 i titolari di una licenza per pilota d elicottero rilasciata in base al RPA 9 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera. 2 A partire dal 1 gennaio 2000 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 3 A partire dal 1 luglio 2000 tutte le licenze per pilota d elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL. 4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JAR- FCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale. Art. 10 Direttive 1 L Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri. 2 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l Ufficio federale. Art. 11 Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un autorizzazione 1 In applicazione dell articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 1948 10 sulla navigazione aerea (LNA), l Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d applicazione, in particolare se: a. il candidato a una licenza o a un autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale; b. il candidato a una licenza o a un autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale; c. vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è: 1. interdetto, 2. dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o 9 RS 748.222.1 10 RS 748.0 1452

3. è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto; d. il candidato a una licenza o a un autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli. 2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione. Art. 12 Deroghe 1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore o per tenere conto dell evoluzione tecnica, l Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza. 2 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri. Art. 13 Modifica del diritto vigente Il regolamento del 25 marzo 1975 11 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) è modificato come segue: Art. 1 Campo di applicazione 1 Il presente regolamento disciplina il rilascio di licenze per piloti d aeroplano e d elicottero che non sono regolate nell ordinanza del 14 aprile 1999 12 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero (OJAR-FCL). Esso disciplina in particolare: a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d elicottero per gli atterraggi in montagna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta; c. le licenze per piloti d alianti e d aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo. 2 La validità e il rinnovo delle licenze rilasciate in base al presente regolamento e che rientrano nel campo di applicazione della OJAR-FCL sono disciplinate da quest ordinanza a partire dalla data della sua entrata in vigore. Art. 1a Ex art. 1 Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 Abrogati 11 RS 748.222.1 12 RS 748.222.2; RU 1999 1449 1453

Art. 229 cpv. 1 bis e 3 1bis I corsi di formazione per l ottenimento delle licenze JAR-FCL, che hanno avuto inizio prima del 1 luglio 1999 per i piloti d aeroplano e prima del 1 gennaio 2000 per i piloti d elicottero, sottostanno al presente regolamento a condizione che siano portati a termine rispettivamente entro il 30 giugno 2002 e entro il 31 dicembre 2002. 3 Dopo il 30 giugno 1999, il titolare di una licenza per pilota privato (aeroplano o elicottero), rilasciata in base al diritto previgente, il quale al momento del suo rinnovo non può dimostrare di: a. essere in possesso di una licenza di radiotelefonista di volo di cui agli articoli 169-173 o di aver superato l esame di radiotelefonia di cui agli articoli 174-176b; e b. aver concluso la formazione supplementare in radionavigazione necessaria nell ambito del nuovo programma di formazione per piloti privati o una formazione equivalente, è autorizzato a effettuare soltanto voli non commerciali su territorio svizzero negli spazi aerei delle classi E e G, in partenza da o a destinazione di aerodromi situati all interno della zona di controllo dello spazio aereo della classe D, purché abbia conseguito una formazione presso l aerodromo interessato e abbia ottenuto un autorizzazione dal capo d aerodromo. Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio 1999. 14 aprile 1999 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni: Leuenberger 1454