LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE. d.ssa Marina Ajello

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LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE d.ssa Marina Ajello 1

La procedura semplificata INQUADRAMENTO GENERALE L articolo 146 comma 9 del D.lgs 42/04 ha previsto che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 si è dato attuazione alla previsione legislativa. Sono assoggettati al procedimento semplificato gli interventi di lieve entità che comportano un alterazione dei luoghi o dell aspetto esteriore degli edifici contenuti nell allegato, che costituisce parte integrante del regolamento. La nuova procedura prevede tre diverse semplificazioni: 2

documentale (art 2) la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Non si applica il DPCM 12/12/2005 (art 2) La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica Procedurale (art. 3, 4) Tempi più brevi per la conclusione del procedimento. Il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (art.3) Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della 3

domanda.. Di questi 60 giorni, 30 sono a disposizione dell'amministrazione competente per l'istruttoria, 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Mentre nei 5 successivi giorni, la p.a. deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole Le integrazioni documentali e i chiarimenti devono essere richiesti in un unica volta con l avvio del procedimento art. 4 comma 1 Previsione di una conclusione anticipata del procedimento in caso: a) di inutile decorso del termine per le integrazioni richieste art. 4 c. 1 b) di non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente. - art 4 comma 2 Non si applica il parere della commissione locale per il paesaggio. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto 4

dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3. art. 4 comma 12 La regione lazio con la l.r. 22 giugno 2012 n.8 ha delegato ai comuni tutti gli interventi di lieve entità ricompresi nell allegato 1 del DPR 139/2010 (art.1 comma 1 lett. a) ed ha contestualmente previsto all art.2 la possibilità per i comuni di istituire le commissioni locali per il paesaggio. Di fatto il legislatore regionale non ha assunto un esplicita posizione rispetto alla necessità di acquisire il parere della commissione per tali tipi di interventi. Il soprintendente adotta direttamente il provvedimento di rigetto art 4 comma 8 In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il 5

provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.. Si tratta di una delle principali differenze rispetto alla procedura ordinaria prevista dall art.146 L autorizzazione è immediatamente efficace. Tale previsione, dopo la modifica all art.146 comma 11 attuata con il D. L. 70/2011, ha perso di importanza, ma evidenzia come la procedura semplificata abbia costituito un primo importante riferimento per le modifiche alla procedura ordinaria organizzativa art. 5 - Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia (di fatto non si tratta di una vera e propria semplificazione). 6

Schema procedura autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139) Durata del procedimento: 60 giorni, suddiviso in due fasi (di competenza della Regione, o dell ente delegato, e dello Stato) e di una eventuale terza fase (potere di riesame) Presentazione richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Regione o all ente delegato 1^ FASE: La Regione o l ente delegato (art. 3 e 4) entro 30 giorni dalla ricezione dell istanza porta a termine i seguenti adempimenti A) ATTIVITÀ PRELIMINARI E CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO Verifica se è necessaria l autorizzazione paesaggistica (art. 149 interventi non soggetti ad autorizzazione) art. 3 c. 2 Verifica se l intervento è soggetto al regime autorizzatorio ordinario (Art. 146 D.Lgs. 42/04) art. 4 c. 1 Comunica all interessato l avvio del procedimento se accerta che l intervento è assoggettato a procedura semplificata art. 4 c. 1 Nota: l avvio del procedimento non decorre dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 7, L. 241/90), ma dalla comunicazione Comunica all interessato che l intervento non è soggetto ad autorizzazione art. 4 c. 1 Richiede le eventuali integrazioni documentali art. 4 c. 1 7

Sospende il procedimento per 15 giorni qualora richieda le integrazioni documentali art. 4 c. 1 Differenza con l art. 146 che non prevede la sospensione del termine per le integrazioni documentali Differenza con la proposta di modifica dell 146 che prevede l interruzione del termine Adotta il provvedimento di conclusione anticipata del procedimento in caso di inutile decorso del termine per le integrazioni art. 4 c. 1 B) ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO Valuta la conformità urbanistica ed edilizia dell intervento se competente, art. 4 c. 2 oppure, se non competente, Verifica l attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune o l asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a DIA - art. 4 c. 2 Problema: la richiesta dell attestazione del Comune blocca il procedimento a tempo indeterminato Acquisisce il parere della Commissione Paesaggio solo se previsto dalla legge regionale- Non nella Regione Lazio- In caso di non conformità urbanistica ed edilizia dell intervento dichiara l improcedibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente art. 4 c. 2 Problema: non si prevede il preavviso di diniego (art. 10-bis L. 241/90). Non è necessario il rinvio alla norma sul procedimento, ma allora non è opportuno richiamare l art. 10-bis nel successivo comma 4. La mancanza di un criterio uniforme genera confusione In caso di accertata conformità urbanistica ed edilizia dell intervento valuta la conformità alle prescrizioni d uso contenute nel piano paesaggistico, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggisitici presenti nel contesto di riferimento art. 4 c. 3 In caso di non conformità o non compatibilità paesaggistica dell intervento rigetta l istanza con preavviso di diniego ex art. 10-bis. L. 241/90 art. 4 c. 4 In caso di accertata conformità ovvero compatibilità paesaggistica dell intervento trasmette alla soprintendenza una motivata proposta di accoglimento (entro 30 giorni dal ricevimento della domanda) art. 4 comma 6 Può inviare deduzioni al soprintendente in caso di esercizio del potere di riesame da parte del richiedente art. 4 c. 5 Problema: questa previsione accentua il conflitto tra Regione e Soprintendenza connaturato al potere di riesame, perché instaura un contraddittorio nel quale la Regione assume il ruolo di parte (insieme al ricorrente) davanti al giudizio del soprintendente C) DECISIONE (conclusione del procedimento decorso il termine per il parere del soprintendente) 8

Rilascia l autorizzazione se il soprintendente non si esprime sulla proposta di accoglimento entro 25 giorni, senza indire la conferenza di servizi art. 4 c.6 Adotta il provvedimento conclusivo in conformità al parere vincolante del soprintendente entro 5 giorni dal ricevimento del parere art. 4 c. 7 Adotta il provvedimento conclusivo nel caso di parere obbligatorio non vincolante del soprintendente art. 4 c. 8 2^ FASE: Il Soprintendente, entro 25 giorni dal ricevimento degli atti (art. 4, c. 5 e 6) Se conferma la valutazione positiva di conformita o compatibilita paesaggistica Comunica il proprio parere VINCOLANTE problemi:richiesta integrazioni? sospensione termini? Se NON conferma la valutazione positiva di conformita o compatibilita paesaggistica Adotta il provvedimento motivato di rigetto dell istanza dandone comunicazione all amministrazione competente e all interessato problemi:richiesta integrazioni? sospensione termini? 3^ FASE eventuale: Il Soprintendente, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti (art. 4, c. 5) Decide in via definitiva sulla richiesta di riesame e invia copia del provvedimento all amministrazione che si è pronunciata in senso negativo Problemi:natura della fase di riesame (ricorso gerarchico improprio?) Nuovo procedimento? E possibile una nuova richiesta integrazioni e sospensione termini? Provvedimento difforme regionale: annullato? Inefficace? - Rapporti Stato-regione- 9

Il richiedente Presenta le integrazioni documentali e fornisce i chiarimenti all amministrazione procedente entro 15 giorni Può presentare le osservazioni di cui all art. 10-bis della L. 241/90 qualora riceva preavviso di diniego (per non conformità paesaggistica) Esercita il potere di riesame il caso di rigetto della domanda, chiedendo al soprintendente di pronunciarsi 10

PRINCIPALI CRITICITÀ: PROBLEMI E PROSPETTIVE La procedura semplificata nel Lazio ha trovato difficile applicazione sia per una iniziale resistenza al cambiamento della procedura sia per una difficoltà a diversificare gli interventi da quelli del regime ordinario e da quelli delegati ai comuni con la l.r. 59/95. Infatti a seguito dell entrata in vigore del DPR 139/2010 si è subito riscontrata la mancanza di coordinamento (non coincidenza) tra gli interventi di lieve entità e quelli subdelegati ai comuni con l originario art.1 della l.r. 59/95. Pertanto con la l.r. 22.06.2012, n.8 è stato abrogato l art.1 della l.r. 59/95 e delegato ai comuni tutti gli interventi indicati nell allegato 1 del DPR 139/2010 Più in generale i principali problemi hanno riguardato: Introduzione della verifica della conformità urbanistica (art. 1, comma 1, e art. 4, comma 2) Si tratta di una novità che non è contemplata dalla procedura ordinaria dell art.146. Infatti se da un lato la verifica di conformità urbanistica risponde ad esigenze di economia del procedurale, dall altro si scontra con i tempi stretti di conclusione del procedimento; Esclusione dalla procedura semplificata, per diverse tipologie di interventi, delle bellezze panoramiche di cui al punto d) dell art. 136, comma 1, del D.Lgs. 42/04 11

La criticità più evidente contenuta nell Allegato al d.p.r. 139 è data dalla difficoltà ad individuare i vincoli ex art. 136, c. 1, lett. d), i soli vincoli provvedimentali cui si applica la procedura semplificata per le casistiche contemplate ai nn. 1-2-3-4-5-10-11-13-15-22-23-28 Applicazione della L. 241/90; Tempi ristretti di conclusione del procedimento; Mancanza di coordinamento tra gli interventi di lieve entità e quelli di cui all art. 149; Richiesta di riesame alla soprintendenza art. 4 comma 5; In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, puo' chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza e' contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, puo' inviare le proprie deduzioni al soprintendente L istituto crea un conflitto tra le due amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e una evidente debolezza in caso di ricorso al giudice amministrativo o di richiesta di risarcimento dei danni da parte del privato. Il riesame del soprintendente in caso di valutazione negativa dell amministrazione procedente, configurando un ricorso amministrativo improprio, attribuisce al soprintendente un potere censorio tipico del 12

rapporto di supremazia gerarchica, che ma si concilia con la filosofia della doppia chiave di tutela. Inoltre si inserisce una ulteriore complicazione procedurale in una filosofia di semplificazione Partendo dalle criticità sopra individuate è stato costituito, nel giugno 2012, un gruppo di lavoro tra rappresentanti del Ministero BCA e di alcuni rappresentanti delle regioni ( Lazio, Emilia Romagna Piemonte e Toscana) che ripensasse e riscrivesse la procedura semplificata e l elenco degli interventi di lieve entità. In sostanza si è partiti dal DPR 139/2010 per rivedere l intera struttura delle procedure autorizzato rie (art 146, 149 e 167 del codice urbani)in un ottica di reale snellimento procedurale Le regioni sono dell avviso che interventi parziali che lascino inalterato l impianto normativo non siano sufficienti a conferire efficienza al procedimento e ritengono invece necessario ripensare per intero il regime autorizzatorio sulla base di presupposti innovativi e di reale tutela. Più in generale si chiede di superare il clima di generale sfiducia della Stato nei confronti della gestione del paesaggio da parte delle Regioni e degli Enti Locali 13

Accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica INQUADRAMENTO GENERALE L accertamento di compatibilità paesaggistica è stato introdotto dalla legge 15 dicembre 2004, n.308 e prevede due differenti istituti, l accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica(articolo 1, commi 36, ter, quater) e l accertamento straordinario(art.1 comma 37,38 e 39). L articolo 167 comma 4 del D.lgs 42/04 per quanto riguarda l accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica, ha previsto : L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a)per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 A sua volta il comma 5 dell art.167 ha disciplinato sommariamente la procedura dell istituto: Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli 14

interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. La mancata definizione del contenuto dell istituto da parte del legislatore statale è stata fonte di incertezza applicativa della norma da parte degli enti locali. La Regione Lazio, ha firmato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 18 dicembre 2007 il primo protocollo di intesa in ordine all accertamento ordinario di compatibilità paesaggistica ai sensi dell articolo 167 comma comma 4 e 5 del codice che ha definito: La nozione di superfici utili e volumi (art.3 comma 3 e 4) Le Parti convengono che per superfici utili, di cui al comma 4 dell articolo 167 del Codice, si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell area di sedime del fabbricato stesso. Le Parti convengono che per volumi di cui al comma 4 dell articolo 167 del Codice si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici La procedura da seguire (art4) La determinazione del danno ambientale (art 6 ) 15

PRINCIPALI CRITICITÀ: PROBLEMI E PROSPETTIVE A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa sono state numerosissime le istanze presentate dai cittadini ed istruite da parte della Regione Lazio e delle competenti Soprintendenze. Il principale problema che si è creato ha riguardato i tempi di conclusione del procedimento. In particolare nell originaria stesura del documento non veniva fatto alcun riferimento alle ipotesi in cui l istanza e la relativa documentazione fossero state inviate alla competente Soprintendenza senza che questa esprimesse il proprio parere nei termini indicati dall articolo 167, comma 5 del D.Lgs. 42/04 e dall articolo 4 comma 1 del protocollo di intesa. Nella attuazione pratica infatti, malgrado i riferimenti al termine perentorio, sono ormai numerosi i casi in cui la Soprintendenza non riesce ad esprimersi nei tempi indicati, ovvero novanta giorni a partire dalla ricezione dell istanza trasmessa dagli uffici regionali. Inoltre 16

spesso accade che tale parere non venga reso. Ciò ha comportato un eccessivo prolungamento del procedimento ed incertezza sulla sua effettiva conclusione. Tali rilievi erano stati già posti e affrontati in diverse riunioni, tra la Regione Lazio e gli Uffici Ministeriali, ma a causa della mancanza di riferimenti normativi certi non si era riusciti a raggiungere una soluzione di sintesi. E poi intervenuto il legislatore statale che in tema di autorizzazione paesaggistica, si è progressivamente orientato nel senso di consentire all amministrazione procedente (Regione o Ente delegato), al fine di accelerare e rendere certi i tempi di conclusione del procedimento, di esprimersi comunque nei casi in cui la Soprintendenza non avesse rilasciato il proprio parere paesaggistico. In tal senso la modifica dell articolo 146 del D.lgs. 42/04 ad opera del D.lgs. n. 63 del 2008 e della legge n. 106 del 2011 ha di fatto introdotto la possibilità per l amministrazione procedente di esprimersi qualora la Soprintendenza non abbia rilasciato il proprio parere nei termini indicati 17

Ugualmente tale possibilità è prevista dalla procedura semplificata per le autorizzazioni paesaggistiche ad opera del D.P.R. 139 del 2010. In tal caso la mancata espressione del parere vincolante da parte del Soprintendente entro i termini previsti, investe l amministrazione procedente a rilasciare l autorizzazione prescindendo dal parere Pertanto la Regione Lazio con la nota del 13.12.2011 prot. n.528472 ha richiesto un incontro per procedere alle necessarie integrazioni del protocollo di intesa, prevedendo che fino a tale data, venisse applicata alla fattispecie di cui all art. 167 la procedura dell articolo146 del D.Lgs. 42/04. In tal modo si è consentito all ente regionale di esprimersi in caso di mancato rilascio del parere da parte della Soprintendenza Del resto anche le recenti modifiche apportate alla legge 241/1990 hanno introdotto precise responsabilità per le pubbliche amministrazione tenute ora al risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell inosservanza del termine di conclusione del procedimento. 18

Ulteriori criticità di applicazione del protocollo, in assenza di una revisione concordata con le soprintendenze, sono state affrontate con una circolare del direttore regionale del 19.02.2013 prot. n.67027 e hanno riguardato AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE - Ai fini dell ammissibilità della domanda, secondo quanto previsto nell allegato al protocollo di intesa relativo alla documentazione da produrre (All. 2, punto 9), occorre valutare la legittimità dell esistente. Al riguardo, sono emersi dubbi in quei casi in cui le costruzioni vengono definite legittime perché ante 1967 o risultano avere il nulla osta paesaggistico ma non il titolo abilitativo, e viceversa. Si è stabilito che in proposito il tecnico abilitato deve allegare alla domanda i titoli abilitativi edilizi e paesaggistici conseguiti. Relativamente all intervento per il quale si richiede l accertamento di compatibilità paesaggistica, il tecnico allega la scheda Mod. A/03 - CONFORMITA URBANISTICA con cui 19

assevera la conformità urbanistica dell intervento. Al riguardo si è affermato che non compete agli uffici regionali entrare nel merito circa la veridicità di tale dichiarazione, salvo il caso in cui essa appaia in immediato, evidente e palese contrasto con la disciplina urbanistica. Pertanto la legittimità dell esistente e l asseverazione della conformità urbanistica dell intervento richiesto costituiscono una condizione di ammissibilità della domanda; in mancanza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile e quindi non va inoltrata in Soprintendenza. AMBITO DI APPLICAZIONE: LA MATERIA DEL PAESAGGIO Con riferimento al parere rilasciato dall ufficio legislativo del Ministero BCA nel 2010, si è chiarito che l istituto contemplato dall art. 167 del D.Lgs. 42/04 è volto ad accertare la compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio; pertanto l autorità competente (Regione e Ministero) è chiamata ad esprimersi esclusivamente sugli aspetti paesaggistici 20

dell intervento avendo come parametro di riferimento la normativa paesistica. Pertanto, non devono essere effettuate valutazioni di legittimità urbanistica dell intervento, che esulano dai confini di applicazione dell istituto e sono di esclusiva competenza dell amministrazione comunale. EFFICACIA DELL ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA - L accertamento di compatibilità paesaggistica sana i soli aspetti paesaggistici dell intervento, ponendosi quale autorizzazione paesaggistica ex post,e lasciando impregiudicata qualsiasi altra valutazione di tipo urbanistico, di esclusiva competenza dell amministrazione comunale. Pertanto per sanare definitivamente l intervento anche sotto il profilo urbanistico l interessato, una volta ottenuta la compatibilità paesaggistica, deve attivarsi presso l amministrazione comunale per richiedere l accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell art. 36 del D.P.R. 380/01 e dell art. 22 e della l.r. 21

15/08. Solo a seguito della comprovata conformità urbanistica l intervento sarà definitivamente sanato. CASI PARTICOLARI DI NON APPLICAZIONE DELL ISTITUTO o Per il mutamento di destinazione d uso l accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto se l intervento è effettuato con opere esterne ovvero che modificano la sagoma dell edificio, con conseguente impatto dal punto di vista paesaggistico. o Non si applica la procedura di cui all art. 167 del D.Lgs. 42/04 per le realizzazioni totalmente interrate, in quanto non modificano lo stato dei luoghi e non hanno impatto sul paesaggio. o In caso di variazioni al progetto originario non è possibile applicare la procedura di cui all art. 167 del D.Lgs 42/04, anche se la variazione consiste in una diminuzione di 22

volume o di superficie utile in quanto si è in presenza di una variazione essenziale al progetto originario che determina l illegittimità del manufatto. o E infine evidente che, ai sensi del comma 4, lett. a), dell art. 167 del D.Lgs. 42/04, alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica non possano essere ammessi interventi che creano comunque un aumento di volume o di superficie utile, così come definite nell art. 3 del protocollo d intesa, come ad esempio la chiusura di una loggia. 23