Oggetto: Comunicazione di eseguita attività (c.e.a.) ex art. 41, comma 2, L.R. n. 12/2005 ed esame impatto paesistico dei progetti.

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1 Oggetto: Comunicazione di eseguita attività (c.e.a.) ex art. 41, comma 2, L.R. n. 12/2005 ed esame impatto paesistico dei progetti. QUESITO Per esplicitare al meglio il quesito necessita premettere quanto segue. La recente L.R n. 3 ha sostituito l art. 41, comma 2, della L.R. n. 12/2005 il quale così dispone: 2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.. Il testo previgente alla suddetta modifica così recitava: 2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data facoltà all interessato di presentare denuncia di inizio attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.. Si osservi che tale testo è il medesimo di quando la L.R. n. 12/2005 fu promulgata e pubblicata sul BURL. A ben vedere, la norma di che trattasi è in qualche maniera- figlia dell art. 15 della L. n. 47/1985 (oggi abrogata ad opera dell art. 136 del D.Lgs n. 378) il cui articolato è stato strasfuso, non in maniera fedele, nell art. 22, commi 2, 6, 7 del D.P.R. n. 380/2001. Di seguito la comparazione: 1 di 5

2 Art. 15 L. n. 47/1985 Art. 22, commi 2, 6, 7 D.P.R. n. 380/2001 Non si procede alla demolizione ovvero 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e purché esse siano conformi agli strumenti sulle volumetrie, che non modificano la urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza costruzioni e delle singole unità immobiliari, urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio nonché il numero di queste ultime, e sempre che del certificato di agibilità, tali denunce di inizio non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle attività costituiscono parte integrante del leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, procedimento relativo al permesso di costruzione n. 1497, e successive modificazioni e dell'intervento principale e possono essere integrazioni. presentate prima della dichiarazione di Le varianti non devono comunque riguardare ultimazione dei lavori. interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili L'approvazione della variante deve comunque sottoposti a tutela storico-artistica o essere richiesta prima della dichiarazione di paesaggistica-ambientale, è subordinata al ultimazione dei lavori. preventivo rilascio del parere o La mancata richiesta di approvazione delle dell'autorizzazione richiesti dalle relative varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n modificato dall'articolo 20 della presente legge. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo di 5

3 Per una migliore cognizione e raffronto dell evoluzione legislativa della suddetta norma, di seguito si propone una complessiva tabella comparativa: Art. 15 L. n. 47/1985 Art. 22, commi 2, 6, 7 D.P.R. n. 380/2001 Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di precedenti nel caso di costruire che non incidono sui realizzazione di varianti, purché parametri urbanistici e sulle esse siano conformi agli volumetrie, che non modificano strumenti urbanistici e ai la destinazione d'uso e la regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni sagoma né delle superfici utili e contenute nel permesso di non modifichino la destinazione costruire. Ai fini dell'attività di d'uso delle costruzioni e delle vigilanza urbanistica ed singole unità immobiliari, edilizia, nonché ai fini del nonché il numero di queste rilascio del certificato di ultime, e sempre che non si agibilità, tali denunce di inizio tratti di immobili vincolati ai attività costituiscono parte sensi delle leggi 1 giugno integrante del procedimento 1939, n. 1089, e 29 giugno relativo al permesso di 1939, n. 1497, e successive costruzione dell'intervento modificazioni e integrazioni. principale e possono essere Le varianti non devono presentate prima della comunque riguardare interventi dichiarazione di ultimazione dei di restauro, come definiti lavori. dall'articolo 31 della legge 5 6. La realizzazione degli agosto 1978, n interventi di cui ai commi 1, 2 e L'approvazione della variante 3 che riguardino immobili deve comunque essere richiesta sottoposti a tutela storicoartistica prima della dichiarazione di o paesaggistica- ultimazione dei lavori. ambientale, è subordinata al La mancata richiesta di preventivo rilascio del parere o approvazione delle varianti di dell'autorizzazione richiesti cui al presente articolo non dalle relative previsioni comporta l'applicazione delle normative. Nell'àmbito delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di 10, come modificato cui al decreto legislativo 29 dall'articolo 20 della presente legge. ottobre 1999, n È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, Art. 41, comma 2, L.R. n. 12/2005 (testo originario) 2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, è data facoltà all interessato di presentare denuncia di inizio attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Art. 41, comma 2, L.R. n. 12/2005 (testo vigente) 2. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell intervento principale e possono essere presentate al comune sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3 di 5

4 senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. Premesso quanto sopra esposto, ad oggi risulta che in forza del novellato art. 41, comma 2, della L.R. n. 12/2005, Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.. Di primo acchito, sorge spontanea una prima domanda ovverosia: poiché la c.e.a. (comunicazione di eseguita attività) è possibile presentarla sia nel caso di permesso di costruire sia nel caso di d.i.a., perché la norma sopra menzionata recita e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. senza contemplare anche la d.i.a.? Se un cittadino presenta una c.e.a. per una d.i.a. lo può fare anche se vìola eventuali prescrizioni scaturite in fase istruttoria della d.i.a. (originaria) medesima e recepite dal cittadino nel ripresentare i disegni modificati e/o integrati? (ndr: anche se tale procedura non è espressamente contemplata dall art. 42, comma 8 della L.R. n. 12/2005) Con la Vs. nota n di prot., in risposta a quesiti formulati dal WWF di Bergamo, si riconferma un concetto già chiarito nel passato -con altre note regionali- e cioè che nelle aree del territorio regionale, non sottoposte a specifica tutela paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004, tutti gli interventi edilizi che comportino una modifica dello stato dei luoghi e dell aspetto esteriore degli edifici, da realizzarsi per gli effetti di qualunque titolo abilitativo all attività edilizia, devono essere comunque preceduti dal preventivo esame paesistico dei relativi progetti.. Orbene, questo modus operandi come si concilia con la disposizione del novellato art. 41, comma 2, della L.R. 12/2005? 4 di 5

5 Facciamo un esempio, tanto per capirci al meglio. Un cittadino sta costruendo la propria casa di abitazione e nel corso dei lavori ha modificato le aperture in facciata. Tale tipo di variante è ricompresa fra le fattispecie contemplate dalla normativa regionale sopra menzionata per cui è possibile presentare una c.e.a. anche contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione di ultimazione lavori (non dopo!). Ma nella fattispecie sopra rappresentata, come è possibile inoltrare una c.e.a. a lavori già realizzati se la modifica delle aperture in facciata abbisogna del preventivo esame paesistico del relativo progetto siccome evidenziato nella nota regionale di cui sopra? Giova qui ricordare che, a termini dell art. 81, comma 3, della L.R. n. 12/2005, la Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente: c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale; di 5

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7 In altre parole, si ribadisce che l art. 41, co. 2, non esclude l applicazione dell art. 35 e segg. del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e pertanto, laddove la valutazione paesaggistica sia stata omessa, deve ritenersi che questa possa essere effettuata a posteriori, in applicazione dei princìpi generali della l. 241/90. In tale sede si ritiene che l Ente procedente, qualora constati che per l intervento in esame sia stata superata la soglia di rilevanza, possa disporre specifiche prescrizioni per la riduzione dello stesso sotto soglia, garantendo, in tal modo, un migliore inserimento paesaggistico dell intervento. Tali ultime considerazioni sono comunque rimesse alla valutazione di codesto Ente, a cui compete l esercizio delle funzioni inerenti il procedimento amministrativo in oggetto. Si precisa che il presente parere tecnico è rilasciato esclusivamente a fini collaborativi a supporto del richiedente. (1) non viene citata la d.i.a. in quanto, ai sensi dell'art. 42, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, il procedimento introdotto da tale dichiarazione non prevede, da parte del competente Ufficio, l'emanazione di eventuali prescrizioni, ma solo la verifica della completezza formale e documentale della dichiarazione stessa. (2) la d.i.a. è da intendersi sostituita dalla s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività) nei casi stabiliti dalla legge 122/2010 (cfr. circolare 16/09/2010 del Ministero della Semplificazione); con riferimento al quesito in esame, si ritiene che le fattispecie contemplate dall'art. 41, co. 2, della l.r. 12/2005 siano ora da riferirsi a quelle assentite in forza di segnalazione certificata di inizio attività in quanto relative a varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (la circolare spiega che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l atto di assenso dell ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla s.c.i.a.) Distinti saluti. IL DIRIGENTE LUISA GIOVANNA PEDRAZZINI

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