S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina della medicina omeopatica. d iniziativa del senatore STUCCHI XVII LEGISLATURA

Lo psicologo scolastico tra scuola e società

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Chi è e cosa fa lo Psicologo

Data del DM di approvazione del ordinamento 28/04/2006 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 04/05/2006 didattico

Data di approvazione del consiglio di facoltà 18/11/2005. Data di approvazione del senato accademico 13/12/2005

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere

COMUNE DI CAMPAGNA (Provincia di Salerno)

LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

Linee guida Esame di Stato

PRATICANTATO FURFARO LUCA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE. Psicologia

(emanato con D.R. n. 17 dell ) INDICE. Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato 2

(approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte il 9 luglio 2007)

Il profilo professionale del Pedagogista (elaborazione ANIPED)

L.R. 5/2005, art. 25, commi 6 e 7, art. 30 B.U.R. 10/1/2007, n. 2. Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.

58/S-Classe delle lauree specialistiche in psicologia Nome del corso PSICOLOGIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della figura professionale del medico stomatologo

ORGANIZZA Il I MASTER ANNUALE IN MEDIAZIONE PENALE MINORILE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Cura e tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico. d iniziativa del senatore RANUCCI

Emanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012 In vigore dal 29 maggio 2012

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE MANIFESTO DEGLI STUDI PER IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO

Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e

Laurea magistrale in Psicologia Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2360

SENATO DELLA REPUBBLICA

CARRARO, GASPARRI, STEFANI, CONSIGLIO, MARIN, SCOMA, CERONI, GIBIINO, ALICATA, D ALÌ

Psicologia scolastica: situazione attuale e prospettive

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3264

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

U N I V E R S I T A D E G L I S T U D I D I C A T A N I A DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

ART. 22. (Disposizioni transitorie e finali) ART. 8 (Dirigenza)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 38

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Richiesta di Ammissione

Regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione 1 (del 31 maggio 1994)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RINNOVO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO PER LA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE TITOLI REQUISITI NOMINA MODALITA DI ESERCIZIO OBBLIGHI COMPITI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Istituzione della figura professionale del mediatore familiare. ART. 1. (Princìpi).

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CARTA ETICA PRINCIPI GENERALI E DOVERI DELL OPERATORE SOCIALE

Collaborazioni didattiche teorico-pratiche nei Corsi di Formazione di Medicina Generale

Scienze e tecniche psicologiche PSICOLOGIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizi per. Scienze dell educazione. Corso di Laurea triennale in. il Corso di Laurea. Classe18. Facoltà di Lettere e Filosofia. e della formazione

classe di Laurea Magistrale LM 57: Scienze dell educazione degli adulti e della formazione continua

C H I E D E. Di essere nato/a a... il., di essere residente a... Cap... (Prov.. ).in via..., n INDIRIZZO . INDIRIZZO PEC:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BORGHI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina della professione di ottico-optometrista N. 399 FOTI, LISI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 9. Disposizioni a sostegno dei pazienti anticoagulati

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Il Rettore. Decreto n (760) Anno 2013

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

CORSO DI FORMAZIONE IN PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER (PPA)

Comune di Volpiano Provincia di Torino

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INFORMAZIONI PERSONALI ESPERIENZA LAVORATIVA F O R M A T O E U R O P E O P E R IL C U R R I C U L U M V I T A E ZAMBOTTI SARA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 138.DEL

Insegnante di autoscuola

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina delle università popolari

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.1, COMMA 12, LEGGE n.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL UNIVERSITA BOCCONI emanato con decreto rettorale n del 14 ottobre 2004

Ordinanza esame Dottore Commercialista

Crediti APC Riconosciuti 4. Data evento approvazione dell evento 3. Titolo Evento Sede Ente organizzatore

Il Rettore. Decreto n. 703 Anno 2017 Prot. n

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

TESTO UNIFICATO CON INTEGRATI EMENDAMENTI APPROVATI IL 31/03/2016 (aggiunte in rosso e cancellazioni evidenziate)

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, D ANNA, AIELLO, SCILIPOTI ISGRÒ, RIZZOTTI e ZUFFADA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Sezione II La formazione delle leggi

Curriculum Vitae di ELEONORA GIOVANAZ

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARRAL, RODEGHIERO, ALBORGHETTI, BALOCCHI, LUCIANO DUSSIN, FONTAN, FRIGERIO, STEFANI, STUCCHI, VASCON

Transcript:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4328 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori LO CURZIO, LAVAGNINI e ZILIO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1999 Ordinamento della professione di pedagogista clinico e istituzione del relativo albo TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 4328 ONOREVOLI SENATORI. Con il presente disegno di legge si propone di introdurre una specifica disciplina per la categoria professionale del pedagogista clinico. Il pedagogista clinico svolge interventi di educazione e prevenzione, sia a livello individuale sia di gruppo, con tecniche e metodologie proprie il cui contenuto scientifico è universalmente riconosciuto. Orientato da uno studio fenomenologico e scientifico che pone l accento sugli aspetti differenziali e socialmente connotati, il pedagogista clinico si esprime con nuovi concetti e inventa nuovi modelli del vivere umano, con il sostegno di nuove tecnologie collegate ad un progetto di valorizzazione dell uomo al fine di suscitare nel soggetto nuovi equilibri e diverse abilità nel vincere gli ostacoli e i disagi psico-fisici e socio-relazionali. Il riconoscimento pubblico della professionalità del pedagogista clinico contribuirà a valorizzarne il ruolo e la funzione all interno della società.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 4328 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Definizione della pedagogia clinica e della professione di pedagogista clinico) 1. Il pedagogista clinico è il professionista abilitato all esercizio della pedagogia clinica, nell ambito della prevenzione, della diagnosi e dell educazione di individui di ogni età, gruppi, organismi sociali e comunità. 2. La pedagogia clinica implica la rilevazione delle potenzialità, abilità e disponibilità del soggetto di ogni età, attraverso procedimenti di osservazione capaci di previsione e di verifica o di comprensione dei problemi e dei fatti, e l utilizzazione di strumenti e metodi atti alla diagnosi pedagogica. 3. I metodi educativi sono attuati con tecniche e modalità di intervento adeguate alle necessità di soggetti in età diverse. Art. 2. (Competenze del pedagogista clinico) 1. Il pedagogista clinico interviene in ambiti che richiedono il suo aiuto educativo, svolge l attività professionale da solo o con altri specialisti, opera a contatto con il singolo oppure con i gruppi. 2. Il pedagogista clinico è abilitato a compiere i seguenti atti professionali: a) conduzione dell accertamento pedagogico-clinico del soggetto; b) diagnosi pedagogico-clinica per conoscere le abilità e potenzialità dell individuo; c) interventi preventivi capaci di favorire l equilibrata evoluzione socio-relazionale e psico-affettiva;

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 4328 d) utilizzo di tecniche e metodologie per consentire alla persona di superare difficoltà e disagi nella comunicazione e nei rapporti interpersonali; e) consulenza tecnico-scientifica a enti pubblici e privati per riconoscere, osservare e studiare all interno di strutture educative i processi relazionali, organizzativi e didattici, secondo le linee di ricerca della pedagogia clinica; f) consulenza pedagogico-clinica al singolo e alla coppia; g) realizzazione di laboratori educativi per soggetti in età evolutiva, adulti e terza età; h) attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito pedagogico-clinico. Art. 3. (Abilitazione all esercizio della professione) 1. Per l esercizio della professione di pedagogista clinico è necessario essere iscritti all albo professionale di cui all articolo 5, al quale si accede dopo aver conseguito il titolo post-laurea di pedagogista clinico al termine di uno dei corsi previsti dalla normativa vigente. Art. 4. (Ordine dei pedagogisti clinici) 1. È istituito l Ordine dei pedagogisti clinici. 2. All Ordine di cui al comma 1 appartengono i pedagogisti clinici iscritti all albo professionale di cui all articolo 5. Le funzioni relative alla tenuta dell albo sono esercitate dal Consiglio dell Ordine. 3. L Ordine dei pedagogisti clinici è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 4328 Art. 5. (Istituzione dell albo professionale) 1. È istituito l albo professionale dei pedagogisti clinici. 2. Gli iscritti all albo sono soggetti alla disciplina di cui all articolo 622 del codice penale. Art. 6. (Condizioni per l iscrizione all albo nazionale dei pedagogisti clinici) 1. Per l iscrizione all albo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità; b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l interdizione dall esercizio della professione di pedagogista clinico; c) essere in possesso degli attestati di formazione prescritti. 2. Per l iscrizione all albo l interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell Ordine, corredata dai documenti di rito. Il Consiglio nazionale dell Ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata. Art. 7. (Cancellazione dall albo) 1. La cancellazione dall albo di cui all articolo 5 è obbligatoria nei casi di: a) rinuncia da parte dell iscritto; b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 4328 c) mancanza sopravvenuta di uno dei requisiti per l iscrizione di cui all articolo 6. Art. 8. (Regolamento dell albo) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi del comma 3 dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione dall albo e sono altresì disciplinati l istituzione della sede dell Ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali. Art. 9. (Formazione dell albo ed elezione per gli organi dell ordine) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia nomina un apposita commissione che procede alla formazione dell albo professionale degli aventi diritto all iscrizione ai sensi dell articolo 10. I commissari sono scelti tramite sorteggio tra nominativi forniti dall Associazione nazionale pedagogisti clinici (ANPEC) e di altre associazione a carattere nazionale. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell albo. 2. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell elenco delle persone ammesse all iscrizione all albo ai sensi dell articolo 10, il commissario preposto alla formazione indìce le elezioni per il Consiglio e per gli altri organi dell Ordine. Art. 10. (Iscrizione all albo in sede di prima applicazione) 1. In sede di prima applicazione della presente legge l iscrizione all albo è consentita a domanda, da presentare entro no-

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 4328 vanta giorni dalla nomina del commissario di cui all articolo 9: a) a coloro che hanno conseguito il titolo di pedagogista clinico al termine di un corso triennale post-laurea legalmente riconosciuto e che svolgono almeno da un anno attività professionale di pedagogista clinico; b) a coloro che ricoprono un posto di ruolo come pedagogista clinico presso una struttura sanitaria pubblica o privata. 2. Le associazioni possono promuovere, mediante accordi con istituti universitari, i corsi triennali post-laurea di cui alla lettera a) del comma 1.