1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO TRA L AZIENDA USL DI MODENA E L OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA ERBOSA DI BOLOGNA. PREMESSO: che l Accordo Generale per il quadriennio 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l Associazione della spedalità privata AIOP in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1920 del 19/12/2011, prevede: - che i contratti di fornitura con le strutture private extra aziendali regionali, ossia situate fuori del territorio di competenza delle Aziende USL interessate, devono essere stipulati qualora gli importi di spesa storica superino i 250.000 ; - la suddivisione del budget per le prestazioni erogate ai non residenti (budget 2) in due sottobudget di settore, uno per ogni Area Vasta e l altro per le prestazioni erogate ai cittadini residenti nelle AUSL delle Aree Vaste diverse da quella di appartenenza; che verso la struttura ospedaliera extra aziendale Villa Erbosa di Bologna si è registrato un flusso di pazienti modenesi il cui valore economico supera i 250.000,00 citati, tale da rendere necessario, ai fini del governo della mobilità sanitaria e della certezza della spesa, stipulare il presente contratto; 21 22 23 24 25 ciò considerato TRA L Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (c.f. n. 02241850367), con sede in Modena via San Giovanni del Cantone 23, in persona del Direttore Generale Dott. Massimo Annicchiarico nato a Taranto il 10/9/1958 e domiciliato per la carica presso la stessa Azienda; E Pagina 1 di 9
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 L Ospedale privato accreditato Villa Erbosa, con sede legale a Bologna in Via dell Arcoveggio n 50/2 Partita IVA 00312830375, nella persona del rappresentante legale Dott. Giuseppe Valastro nato a Scerni (CH) il 28/03/1954; RICHIAMATI: l art.8 quinquies del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, così come risulta modificato ed integrato dall art. 9 del D.Lgs 07.12.1993 n. 517 e dal D. Lgs del 19.06.1999 n. 229; la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 426 dell 1/03/2000 concernente le linee guida ed i criteri per la definizione degli accordi e dei contratti tra le Aziende USL e i diversi produttori pubblici e privati accreditati; l Accordo Generale tra la Regione Emilia-Romagna e l Associazione della spedalità privata AIOP in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1920/2011, di seguito denominato Accordo RER/AIOP; il Verbale di Intesa tra la Regione Emilia Romagna e l A.I.O.P. Emilia Romagna approvato con DGR n. 517 del 29 aprile 2013; la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 560 del 28 aprile 2014 ad oggetto Recepimento dell'accordo AIOP/Regione Emilia-Romagna per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria che, tra le altre cose, contiene la revisione della disciplina dell'accesso alle prestazioni ospedaliere e residenziali dell'area psichiatrica e alle prestazioni di medicina riabilitativa MDC 8; le delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1673/2014 e 1905/2014 in materia di tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dal 1.1.2014; la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n 354/2012 Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento. Premesso che il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico Pagina 2 di 9
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART. 1: OGGETTO Il presente contratto, con la finalità specifica di programmare e governare i flussi di mobilità sanitaria nell ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna, disciplina la fornitura delle prestazioni ospedaliere extra USL erogate dalla struttura Villa Erbosa ai cittadini residenti nella provincia di Modena, utilizzando come budget il cosiddetto Budget 2: Budget di riferimento per le attività extra aziendali previsto dall Accordo RER/AIOP. Considerato che l Accordo RER/AIOP funge da intesa quadro per la contrattazione locale, si intendono richiamate integralmente nel presente contratto tutte le disposizioni che non formano oggetto di specifica pattuizione. Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse. ART. 2: BUDGET E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI Ferma restando la possibilità, in corso d anno, di riduzione del budget complessivo e dei corrispondenti volumi di attività, nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale che dovesse eventualmente intervenire, la valorizzazione economica e le tipologie prestazionali oggetto della presente contrattazione risultano sinteticamente evidenziati nella scheda riportata nel presente articolo. 72 DRG Specifiche Commessa 2016 Chirurgia ortopedica Tunnel carpale segue flusso ASA 310.000,00 Altra chirurgia Cataratta segue flusso ASA 15.000,00 Specialistica ambulatoriale Il budget è al lordo del ticket 15.000,00 340.000,00 Gli importi sono massimi e comprensivi delle eventuali variazioni tariffarie regionali. 73 74 75 76 77 Pagina 3 di 9
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Si specifica che: se gli esami pre-operatori, in modo del tutto eccezionale, dovessero essere effettuati, in regime di degenza il giorno precedente l intervento, dando luogo ad un ricovero di due giornate, la struttura ospedaliera si impegna a fatturare con la tariffa regionale dei ricoveri di 1 giorno; per l intervento di tunnel carpale eseguito in contemporanea con l intervento di dito a scatto, si pattuisce la tariffa complessiva di 1.299,00 coerentemente con quanto stabilito dalla nota di trasmissione della DGR 1108/2011 (prot. n. PG/2011/233214) in base alla quale qualora un intervento di chirurgia ambulatoriale venga eseguito contemporaneamente ad un altro (es. intervento di tunnel carpale e intervento per dito a scatto) con percorso pre e post operatorio comune, sarà opportuno prevedere all interno dei contratti di fornitura abbattimenti tariffari in ragione di tale evenienza. Si precisa che, ai fini di un corretto inserimento dei dati nel flusso ASA, le prestazioni andranno inserite in modo separato con i relativi sconti; per i ricoveri medici, la struttura si impegna, ad una rapida dimissione del paziente o, nel caso si riscontrassero problematiche di tipo socio-sanitario, ad un immediata attivazione dell UVG di competenza; L ospedale privato si impegna altresì: all eventuale collaborazione circa la definizione dei percorsi clinico-diagnostici atti a garantire il soddisfacimento delle esigenze sanitarie della popolazione interessata; alla corretta compilazione della lettera di dimissione con particolare riferimento: all utilizzo, nei suggerimenti terapeutici, del principio attivo; al rispetto delle note AIFA e dei rispettivi Prontuari Terapeutici Provinciali. all attivazione delle dimissioni protette in tutti casi necessari. ART. 3: TETTO DI SPESA La struttura Villa Erbosa potrà erogare prestazioni fino al volume annuale risultante dal contratto, rispettando l ammontare del budget complessivo che è comprensivo anche degli Pagina 4 di 9
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 invii da pubblico ad eccezione dei ricoveri attivati su trasferimento del Pronto Soccorso e degli Ospedali pubblici di Bologna, fatti salvi i meccanismi di penalizzazione budgetaria che saranno applicati dalla Regione in sede di Commissione Paritetica sulla base di quanto previsto dall'accordo RER/AIOP vigente. In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget concordato, alla struttura non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo ed il rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile). Sarà cura dell Azienda USL comunicare alla Regione che la cifra totale del contratto, corrispondente ad 340.000,00 dovrà essere sottratta per il 2016 dal totale delle disponibilità di cui al budget 2.2 regionale. Il budget fissato nel presente accordo è comprensivo delle eventuali variazioni tariffarie regionali, coerentemente con l art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del Dlgs 502/1992. Il superamento del tetto complessivo di spesa non esime la struttura privata dal garantire (mantenendo aperte le agende di prenotazione), a budget invariato, l erogazione costante delle prestazioni fino alla scadenza del presente contratto. Ai sensi del punto A.12), parte I dell Accordo RER/AIOP, infatti, le strutture devono gestire una programmazione dei ricoveri che non può e non deve prevedere la chiusura di una attività in riferimento alla carenza di budget. Inoltre, il limite del budget non può essere utilizzato quale strumento per discriminare il ricovero dei pazienti e tanto meno per effettuare pressioni al ricovero verso le aziende USL di residenza. La struttura privata, pertanto, dovrà impegnarsi a distribuire l attività concordata su tutto l arco temporale di validità del contratto secondo il criterio di priorità clinica combinato con il criterio cronologico d inserimento nelle liste di attesa. A norma dell art. 3 comma 8 della legge 23/12/94 n. 724 e s.m.i., le liste di attesa per le diverse prestazioni erogate sono poste sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario della struttura e correttamente Pagina 5 di 9
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 tenute in termini di regolarità e trasparenza secondo i criteri di priorità clinica e cronologica di cui alla normativa regionale vigente. ART. 4: TARIFFE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI In materia di tariffe, fatturazione e pagamenti, si intendono qui riportate le direttive regionali in materia salvo quanto espressamente pattuito nell art. 2 del presente contratto. Si conviene che tutti i ricoveri ospedalieri, compresi quelli a cavaliere tra due mesi o tra anni diversi, debbano essere fatturati a chiusura di ogni SDO. Si precisa che saranno remunerate soltanto le prestazioni validate nei flussi informativi regionali, SDO e ASA, coerentemente alle circolari vigenti; Le prestazioni ospedaliere che sono state trasformate in prestazioni di specialistica ambulatoriale, da ultimo si vedano le DGR 1108/2011 e 1906/2011, seppure vadano inserite nel flusso ASA, andranno comunque conteggiate, come fatturato, nel budget 2 dell Accordo RER/AIOP. Tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese quelle di cui al punto precedente, vanno conteggiate, ai fini del monitoraggio del budget assegnato, al lordo del ticket incassato. Si precisa che : 148 149 150 - i cittadini stranieri iscritti all'ssn con tessera rilasciata dalla Ausl di Modena, devono essere equiparati a cittadini modenesi, pertanto rientranti nel budget assegnato; 151 152 153 154 - la struttura è tenuta a verificare la posizione assistenziale del paziente; al verificarsi di situazioni in cui non è chiaramente definita la titolarità all'assistenza sanitaria a carico del SSN, deve immediatamente contattare i competenti uffici dell'ausl. Pagina 6 di 9
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ART. 5: CONTROLLI I controlli saranno svolti secondo quanto previsto dalla recente DGR n. 354/2012 ad oggetto Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento. ART. 6: EFFICACIA E VALIDITA La validità del contratto è stabilita in due anni e decorre dal 01/01/2016 al 31/12/2017, fatta salva la necessità di procedere a modifiche, anche in corso d anno, in conseguenza di nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali. Le previsioni di ordine economico e prestazionale hanno, invece, validità annuale e potranno essere rinnovate per l anno successivo anche con mero scambio di corrispondenza. Nelle more dell'adozione della nuova determinazione economica, salvo diversa disposizione scritta dell'ausl, verranno osservate le schede economiche originarie dell'anno precedente. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla conclusione del nuovo contratto entro il 31/12/2017, si conviene, per garantire senza soluzione di continuità l attività assistenziale, che il presente contratto continui ad esplicare la propria efficacia fino al 30 aprile 2018 secondo le determinazioni economiche dell'anno precedente. Verranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto. L'Azienda USL, comunque, si confronterà con la struttura privata sulle modalità applicative tenendo conto delle indicazioni regionali e nazionali. La validità dell accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di accreditamento dell Ospedale privato ed al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto. L Azienda USL, inoltre, si riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto nel caso in cui, nella gestione e proprietà dell ospedale privato, vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura. Pagina 7 di 9
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ART. 7: FORO COMPETENTE Per tutte le controversie inerenti l interpretazione e l esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano ad esperire preventivamente una bonaria composizione. ART. 8: REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L imposta di bollo sull originale informatico, di cui all art. 2 della Tabella Allegato A Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede. ART. 9: NORMA DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile, penale e agli accordi regionali in vigore. 197 198 199 200 201 202 ART. 10: CLAUSOLE VESSATORIE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'articolo 7 del presente contratto. La parte contraente che accetta la deroga 203 204 205 206 207 208 209 Il Direttore Generale Azienda USL di Modena Dott.Massimo Annichiarico Il Legale Rappresentante Ospedale privato Villa Erbosa Dott. Giuseppe Valastro Pagina 8 di 9
210 211 212 Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014. Importo bollo 48,00 Pagina 9 di 9