REGOLAMENTO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA DI TELELAVORO/LAVORO AGILE II^ STESURA

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116 REGOLAMENTO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA DI TELELAVORO/LAVORO AGILE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 7 REG./18 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 28/01/2016, MODIFICACO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 464 REG./ 485 PROP. DEL. NELLA SEDUTA DEL 7/12/2016 II^ STESURA

Premessa Con l entrata in vigore della Legge n. 124/2015 alle Amministrazioni Pubbliche è richiesto di adottare misure organizzative finalizzate all attuazione del telelavoro/lavoro agile e alla sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano - entro il triennio successivo (agosto 2018)- ad almeno il 10 per cento dei dipendenti che lo richiedano, di avvalersi di tali modalità organizzative senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. La realizzazione di tale obiettivo costituisce oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale. Le Amministrazioni Pubbliche sono pertanto tenute ad adeguare i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. La definizione degli indirizzi nonché l elaborazione delle linee guida per l attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 124/2015 sarà oggetto di una successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto utile, anticipare alcune azioni necessarie al processo di progressiva assimilazione del cambiamento culturale e organizzativo all interno dell Ente, le parti concordano di dare da subito avvio al telelavoro/lavoro agile quale strumento propedeutico al successivo sviluppo di modalità di lavoro smart che consentano, a regime, di avvalersi delle diverse forme di lavoro agile (co-working, e-working, smart-working, ecc.)

Art. 1 Finalità Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro/lavoro agile, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare: a) al Comune di Bergamo la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa; b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, a supporto di una migliore conciliazione famiglia-lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovativi. Art. 2 Definizioni Nel presente contratto le espressioni indicano: a) prestazione di telelavoro/lavoro agile : la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente al Comune di Bergamo, presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali come meglio di seguito dettagliato; b) incarico di telelavoro/lavoro agile : l accordo concluso fra il lavoratore interessato e il dirigente responsabile del servizio di appartenenza del lavoratore stesso, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant altro risulti necessario per svolgere una prestazione di telelavoro/lavoro agile; c) telelavoratore : il dipendente del Comune di Bergamo che svolge una prestazione di telelavoro/lavoro agile; d) sede di lavoro : la sede dell ufficio a cui il dipendente è assegnato; e) domicilio del telelavoratore : un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di telelavoro/lavoro agile che sia nella disponibilità del telelavoratore; f) postazione di telelavoro/lavoro agile : il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di telelavoro/lavoro agile, compresa, ove richiesta dal lavoratore, l attrezzatura di supporto (es: tavolo, sedia, ecc). Art. 3 Progetto generale e progetti speciali di telelavoro/lavoro agile Il progetto generale di telelavoro/lavoro agile riguarda gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro/lavoro agile nell'ambito degli ordinari documenti di pianificazione generale del Comune, destinando apposite risorse per il suo svolgimento in via stabile e continuativa nonché il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento. Il progetto speciale di telelavoro/lavoro agile riguarda obiettivi circoscritti alle competenze del servizio in cui si attua ed è approvato dal dirigente responsabile, d intesa con il dirigente responsabile del settore informatico. Il progetto speciale indica: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza, le modalità di effettuazione secondo criteri di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento,

i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modifiche organizzative, ove necessarie, l indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l attuazione del progetto. Nell elaborazione della proposta di progetto speciale di telelavoro/lavoro agile, il dirigente responsabile del servizio segnala possibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti amministrativi esistenti volti alla razionalizzazione ed alla semplificazione di attività, di procedimenti amministrativi e di procedure informatiche, con l obiettivo di migliorare la qualità e l organizzazione del lavoro, la qualità e l economicità del servizio. Il progetto speciale di telelavoro/lavoro agile del servizio deve definire, rispetto allo specifico ambito della formazione e aggiornamento professionale, la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie destinate, anche al fine di sviluppare competenze utili all adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo, in una logica di evoluzione organizzativa performante. Art. 4 Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro/lavoro agile Il Direttore generale d intesa con il dirigente della Direzione Risorse Umane e con il dirigente interessato a ciascun progetto speciale, procede all assegnazione a posizioni di telelavoro/lavoro agile dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste nel progetto speciale, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nell attività di competenza, oppure per coloro che espongano particolari esigenze personali e familiari che il telelavoro/lavoro agile consentirebbe di gestire al fine della migliore conciliazione famiglia-lavoro riducendo le esigenze di ricorso all istituto del part-time e dei permessi speciali accessibili. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta e in tale ordine di priorità: a. situazioni di disabilità psicofisiche del lavoratore, tali da rendere disagevole e/o inopportuno il raggiungimento del luogo di lavoro; b. esigenze di cura del lavoratore c. esigenze di cura di figli conviventi minori di anni dieci d. esigenze di cura di parenti e affini conviventi (entro il 2 grado di parentela/affinità) o comunque di conviventi (risultanti da iscrizione anagrafica o da iscrizione nel Registro delle Unioni Civili istituito dal Comune di Bergamo) e. esigenze collegate alla frequenza di corsi di studio o di percorsi di apprendimento; f. maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di chilometri di distanza dall abitazione del lavoratore. Art. 5 Modalità di assegnazione ai progetti di telelavoro/lavoro agile Il Direttore generale d intesa con il dirigente della Direzione Risorse Umane e con il dirigente di riferimento del dipendente interessato, nell esercizio dei poteri di privato datore di lavoro, procede alla formale assegnazione a posizioni di telelavoro/lavoro agile mediante forma scritta. Il lavoratore aderisce volontariamente ad un progetto speciale di telelavoro/lavoro agile che contempla, tra l altro, le nuove condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole derivanti dal contratto collettivo e dal progetto stesso. L assegnazione è revocabile, ove non ostino ragioni organizzative, a richiesta scritta e motivata del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto) ovvero d ufficio dall Amministrazione quando il telelavoratore non si attenga alla disciplina delle prestazioni di telelavoro/lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori condizioni previste nel progetto stesso, ovvero per oggettive e motivate esigenze organizzativo-funzionali dell Ente. In caso di revoca d ufficio la

riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 20 giorni dalla richiesta, elevati a 30 giorni nei casi di cui all art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), oppure nel termine previsto dal progetto. Art. 6 Rapporto di lavoro L assegnazione a progetti di telelavoro/lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle decisioni del datore di lavoro sulla base degli autonomi poteri allo stato riconosciuti nell'ambito dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'ente e dai contratti collettivi, nazionali ed integrativi. Il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative ed altri istituti qui direttamente non contemplati rimane invariato. Art. 7 Sede di lavoro E prevista un alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività telelavorabile e comunque con garanzia di una periodicità e frequenza di rientri in ufficio compatibili con la natura e la durata della prestazione, secondo le modalità previste in ciascun progetto. La periodicità dei rientri in ufficio è definita nello specifico progetto speciale di telelavoro/lavoro agile (comunque pari almeno ad un rientro settimanale), tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e del lavoratore. Per l assegnazione dei buoni pasto valgono le medesime modalità e regole previste per il personale non interessato al telelavoro/lavoro agile. Il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro non incide sull attribuzione del diritto al buono pasto, non comportando alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per sede di lavoro, nei giorni di rientro, si intende quella dell ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende per sede di lavoro qualsiasi luogo (anche il domicilio) dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa. La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell ufficio e i luoghi di prestazione di telelavoro/lavoro agile e tra i luoghi diversi di prestazione di telelavoro/lavoro agile (in caso di telelavoro/lavoro agile cosiddetto nomade ); in tutti gli altri casi si applica la normativa vigente in materia di missioni. La postazione di lavoro del dipendente temporaneamente in telelavoro/lavoro agile rimarrà disponibile e agibile per tutto il periodo presso l ufficio di appartenenza, fatto salvo il PC portatile in dotazione che dovrà seguire il lavoratore in occasione degli spostamenti nelle diverse sedi di lavoro. Per disponibile si intende non la destinazione esclusiva della postazione al telelavoratore, ma la disponibilità nei giorni e nelle ore in cui è prevista la prestazione presso l ufficio. Art. 8 Modalità di svolgimento della prestazione Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro/lavoro agile vengono concordate nel singolo progetto speciale di telelavoro/lavoro agile tra il lavoratore interessato ed il dirigente di riferimento dello stesso. L orario di lavoro tiene conto delle esigenze organizzative (quali, ad esempio, possibile contatto con altri uffici, contatto diretto con l utenza etc.) nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il rapporto di lavoro è a tempo parziale.

In relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinate saranno espletate per via telematica o telefonica, durante le giornate di lavoro a distanza. Art. 9 Orario di svolgimento della prestazione L attività di telelavoro/lavoro agile avrà la durata prevista dal normale orario di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale) definito dalla normativa vigente e sarà distribuito, in accordo con il dirigente di riferimento e tenuto conto della compatibilità con le esigenze del lavoro, nell arco della giornata; il lavoratore deve, in ogni caso, assicurare la reperibilità per almeno due ore anche non continuative, nell arco della giornata svolta in telelavoro/lavoro agile, per le comunicazioni e i contatti da parte dell Amministrazione; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50%. Il lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, a comunicare l ora di avvio del lavoro, eventuali interruzioni motivate e la cessazione dell orario di lavoro giornaliero. Alla postazione di telelavoro/lavoro agile saranno applicati i normali protocolli di sicurezza previsti in generale nell ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e degli accordi decentrati. Non sono previste prestazioni straordinarie. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina, dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, saranno considerati utili ai fini del completamento dell orario di lavoro purché il lavoratore si renda telefonicamente reperibile. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell Amministrazione disporre il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro. Art. 10 Postazione di telelavoro/lavoro agile L Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d uso (artt. 1803 e ss. Codice Civile) una postazione di lavoro: PC portatile o altra dotazione adeguata, eventuale telefono cellulare per le comunicazioni di lavoro con l'amministrazione, con oneri di esercizio a carico della stessa, e strumentazione accessoria, compreso eventuale mobilio se necessario (scrivania e sedia ergonomica), idonea alle esigenze dell attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e conforme ai principi ergonomici. La postazione di telelavoro/lavoro agile deve essere installata e collaudata dal Servizio Sistema Informativo Aziendale, a cura e a spese dell Amministrazione sulla quale grava la gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore nonché i costi di manutenzione da remoto. I collegamenti telematici necessari per l effettuazione della prestazione di telelavoro/lavoro agile debbono essere attivati a cura dell Amministrazione sulla quale gravano altresì tutti gli oneri di manutenzione, fatta salva la volontaria rinuncia del lavoratore interessato, già dotato dei collegamenti necessari e previa verifica della compatibilità tecnica del collegamento. Gli incaricati del Servizio Sistema Informativo Aziendale, recandosi presso la sede di svolgimento del telelavoro/lavoro agile individuata nel progetto speciale, riprendono in consegna le attrezzature componenti la postazione di lavoro per i periodici interventi di manutenzione, compresa anche la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. in ordine alle problematiche sul trattamento dei dati e alle misure minime di sicurezza. Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di telelavoro/lavoro agile, sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, utilizzare collegamenti alternativi o complementari. Non può essere consentito ad altri (terzi) l utilizzo della postazione di telelavoro/lavoro agile. L Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l identificazione informatico/telematica del dipendente telelavoratore (ad es. login tramite ID e password), anche ai fini della rilevazione dell orario di lavoro. Le attrezzature che compongono la postazione di telelavoro/lavoro agile vengono ritirate, presso la sede di svolgimento del telelavoro/lavoro agile individuata nel progetto speciale, a cura degli incaricati del

Servizio Sistema Informativo Aziendale, quando il dipendente è reintegrato nell ordinaria sede di lavoro e/o comunque al termine di durata del progetto di telelavoro/lavoro agile. Art. 11 Utilizzo del software, applicazione misure di sicurezza e salvaguardia dei dati Il telelavoratore deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi definiti nel D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica nell'ente. Art. 12 Diligenza e riservatezza Il lavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli, su tutte le informazioni contenute nella banca dati attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile in relazione all esecuzione del lavoro. Il telelavoratore non può svolgere attività per conto terzi, venendo in tal caso meno all obbligo di fedeltà sancito dall art. 2105 C.C., fatti salvi i casi in cui venga espressamente autorizzato con atto dell Amministrazione. Art.13 Relazioni sindacali Le relazioni sindacali si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo quadro 23 marzo 2000. In particolare è prevista l'informazione preventiva all'approvazione dei progetti e la concertazione, da avviarsi entro 48 ore dalla richiesta e concludersi entro 20 giorni dall'avvio, circa le modalità di realizzazione dei progetti e l'ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro/lavoro agile. Art. 14 Diritti di informazione Le comunicazioni da parte dell Amministrazione, in adempimento di norme di legge o pattizie, sono prevalentemente effettuate tramite supporti telematici/informatici, in particolare la posta elettronica. Ove necessario si ricorre ai sistemi tradizionali quali posta e telefono. Art. 15 Diritti sindacali Al personale addetto al telelavoro/lavoro agile si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale. L Amministrazione garantisce ai dipendenti telelavoratori: le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; l accesso alla bacheca sindacale elettronica disponibile della rete Intranet aziendale;

In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l addetto al telelavoro/lavoro agile impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l assemblea, viene considerato orario di lavoro, purché il tempo di percorrenza sommato al tempo di partecipazione all assemblea non superi i limiti dell orario ordinario individuale di lavoro; non viene comunque contemplata la possibilità di generare un plus orario valido ai fini dello straordinario o della flessibilità. Art. 16 Misure di prevenzione e protezione Il datore di lavoro dell azienda Comune di Bergamo assume gli atti ed i provvedimenti atti a garantire che la prestazione di telelavoro a domicilio/lavoro agile si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La predisposizione della postazione di lavoro domiciliare viene effettuata in locali segnalati dal lavoratore. Tali ambienti devono possedere i requisiti di sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali, all impiantistica, alla sicurezza contro l incendio, all illuminazione, agli arredi ed alle attrezzature. La verifica delle condizioni di lavoro e dell idoneità dell ambiente di lavoro avviene - a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (S.P.P.) e del Medico Competente Aziendale (MCA). Tali verifiche sono effettuate all inizio dell attività e, periodicamente, almeno una volta all anno. Le modalità di verifica verranno concordate preventivamente tra il Dirigente di riferimento ed il lavoratore. Il lavoratore a domicilio si impegna: a non modificare la postazione di lavoro; ad usare correttamente gli arredi e le apparecchiature; a rispettare le modalità lavorative al videoterminale; a frequentare corsi di formazione, informazione e addestramento; a sottoporsi alle visite mediche previste nel piano di sorveglianza sanitaria. Il lavoratore a domicilio deve consentire, previa richiesta e con preavviso di tre giorni di calendario, la visita da parte del S.P.P. aziendale e del MCA per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del luogo di lavoro. Art. 17 Copertura assicurativa L Amministrazione garantisce ai telelavoratori la copertura assicurativa INAIL. L Amministrazione stipula inoltre apposita assicurazione per eventuali: danni alla postazione di telelavoro/lavoro agile in dotazione al lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall uso della postazione di telelavoro/lavoro agile, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave. Art. 18 Formazione professionale L Amministrazione garantisce ai telelavoratori le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.

Art. 19 Retribuzione, rimborsi spese e salario accessorio Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai telelavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori del comparto dai contratti collettivi di lavoro vigenti (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Collettivi Decentrati Integrativi). Nel caso di telelavoro/lavoro agile a domicilio, a titolo di rimborso spese, verrà erogata una somma forfettaria pari ad 4,00 per ogni giorno in cui sia resa la prestazione nella forma del telelavoro/lavoro agile, a titolo di partecipazione agli oneri connessi al consumo energetico, oltre al costo per l eventuale attivazione della linea ADSL o della fibra, per il primo anno (o periodo inferiore di durata) di sperimentazione del progetto di telelavoro; in caso di anticipata conclusione della sperimentazione tale somma verrà corrisposta in proporzione al numero di giorni effettivamente lavorati nel mese ed ai mesi di utilizzo della linea ADSL o fibra; tali importi saranno rideterminati con riferimento all andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l effettuazione del telelavoro/lavoro agile. I costi dei collegamenti telefonici saranno integralmente a carico dell Amministrazione. Il rimborso spese forfettario, data la sua natura risarcitoria, non concorre: alla quantificazione degli importi dovuti per istituti contrattuali e di Legge, compreso l eventuale trattamento di fine rapporto ai sensi dell art. 2120 del C.C. ai fini pensionistici alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili ai telelavoratori, saranno considerate a carico dell Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività. Art. 20 Verifica dell adempimento della prestazione Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le stesse regole regolamentari, contrattuali e di legge in essere per tutti i lavoratori dell'ente. Art. 21 Verifica applicazione regolamento Le parti si accordano per verificare periodicamente l attuazione del presente regolamento nell ambito dei progetti di telelavoro/lavoro agile avviati, in fase di prima applicazione ogni due mesi e successivamente ogni sei mesi.