SMART WORKING LE NUOVE REGOLE
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- Raimonda Cappelletti
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1 SMART WORKING LE NUOVE REGOLE Avv. Giampiero Falasca 15 giugno giugno
2 Definizione di Smart Working Il lavoro agile (o smart working) è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con lo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il lavoro agile è disciplinato dalla legge del 22 maggio 2017, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, ed entrata in vigore il 14 giugno giugno
3 Come si svolge La prestazione lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte al loro esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale; È possibile utilizzare strumenti tecnologici; Non si utilizza una postazione fissa per il tempo in cui la prestazione viene svolta fuori dai locali aziendali giugno
4 Come si attiva Per poter usufruire della modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro è necessario un accordo stipulato per iscritto tra le parti. L accordo può essere a tempo determinato o indeterminato giugno
5 Contenuti dell accordo Esecuzione della prestazione Esercizio del potere direttivo Controllo a distanza nel rispetto dell'art. 4 St. Lav. Strumenti utilizzati nello svolgimento della prestazione lavorativa Tempi di riposo Illeciti disciplinari Durata 15 giugno
6 Esercizio del potere direttivo Il potere organizzativo del datore di lavoro si manifesta innanzitutto nell'esercizio del potere direttivo ex art c.c. Nello Smart Working sono le parti, di comune accordo, a definire i confini e le modalità di esercizio di tale potere, per i periodi in cui la prestazione è resa all'estetno. La giurisprudenza, ha fissato alcuni paletti per l'esercizio del potere direttivo: Cass. n. 5643/1999 "Nell'esercizio del potere direttivo il datore di lavoro o i superiori gerarchici del lavoratore non possono richiedere prestazioni non previste dal contratto". Cass. n /2010: "Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative". Cass. n /2014: "Costituisce cattivo esercizio del potere direttivo cui consegue il diritto al risarcimento del danno - la condotta del datore di lavoro che si manifesti in una serie di comportamenti che, se considerati singolarmente sono formalmente leciti, ma quando sono inseriti in contesto più ampio devono essere ritenuti parte di una condotta vessatoria" giugno
7 6 Esercizio del potere di controllo La flessibilità dello svolgimento della prestazione lavorativa consente, quale unica forma di controllo, quella prevista dall'art. 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, ossia il controllo a distanza. Non è necessario un accordo o un'autorizzazione preventiva se il lavoratore utilizza gli strumenti tecnologici esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa. Il lavoratore deve essere reso edotto della sussistenza dei controlli e delle modalità di esecuzione, pena l'inutilizzabilità degli esiti dei controlli. L'accordo deve definire: - eventuali ricadute sull attività lavorativa conseguenti ai controlli; - strumenti aziendali necessari alla prestazione lavorativa; - eventuali ricadute sull attività lavorativa conseguenti ai controlli giugno
8 Luogo della prestazione Lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali è regolato dall'accordo tra le parti. Una volta definito come e quando si può lavorare all'esterno, la prestazione si svolge in coerenza con l'intesa sottoscritta. Non più spazi individuati ad personam e fissi nella loro destinazione d'uso 15 giugno
9 Obblighi dello smart worker Dovere di diligenza (art c.c.): include l'obbligo per lo smart worker di custodire con diligenza gli strumenti tecnologici utili per l'esecuzione della prestazione lavorativa e di garantire la riservatezza dei dati. Obbligo di collaborazione: vincolo che lega il lavoratore a partecipare fattivamente, mettendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e capacità, inserendosi armonicamente all interno dell organizzazione produttiva. Lo smart worker non può svolgere attività incompatibili con l oggetto della prestazione lavorativa (es. attività ludiche, lavori per altro datore di lavoro ecc.). Maggiore responsabilizzazione e orientamento ai risultati giugno
10 Orario di lavoro e diritto alla disconnessione Applicazione dei limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e divieto di superare le soglie massime di orario. Reperibilità dello smart worker: i. Lavoro prestato in team Lo smart worker è normalmente connesso con i colleghi e con l'intera rete aziendale, e deve garantire (nell arco del proprio orario di lavoro) una prestazione fruibile anche da parte di altri soggetti dell organizzazione aziendale; ii. Lavoro prestato da lavoratori che non operano in team Le ore o le giornate di lavoro agile potrebbero essere svolte senza un effettivo vincolo di presenza/reperibilità, dovendo il lavoratore presentare (nei tempi concordati con l azienda) il prodotto l oggetto della sua prestazione di lavoro in smartwork. L accordo relativo alla modalità di lavoro agile «individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro» giugno
11 Trattamento economico e normativo Applicazione del medesimo trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda, in merito a: Diritti e doveri del lavoratore Orari di lavoro Incentivi commisurati alla produttività 15 giugno
12 Sicurezza sul lavoro Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali incide anche sulla sicurezza del lavoratore. DATORE DI LAVORO garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile; consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro. LAVORATORE coopera all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro giugno
13 Infortuni e malattie professionali MALATTIE PROFESSIONALI E INFORTUNI SUL POSTO DI LAVORO Il lavoratore gode di una tutela contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. INFORTUNIO IN ITINERE Il lavoratore in smart working ha diritto ad una specifica tutela per gli infortuni avvenuti durante il normale percorso di andata e di ritorno dalla propria abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali giugno
14 Illeciti disciplinari e strumenti utilizzati Le condotte rese all'esterno dei locali aziendali, se connesse alla prestazione lavorativa, danno luogo a sanzioni disciplinari. È possibile accertare l'illecito anche mediante controlli a distanza non rivolti in alcun modo all'attività lavorativa, ma volti unicamente a garantire una migliore tutela del patrimonio aziendale (Cass. n /2016). L'individuazione di tali condotte e delle relative sanzioni è rimessa all'accordo individuale fra le parti giugno
15 Per concludere... Il lavoro agile implica un nuovo modello di organizzazione aziendale che consente di rendere in maniera più flessibile l'attività lavorativa; Il lavoro agile è una modalità di lavoro particolarmente vantaggiosa sia per il datore di lavoro che per i lavoratori e che permette di privilegiare il risultato prodotto dai lavoratori rispetto al tempo impiegato per realizzarlo; La riforma appena approvata semplifica le regole che esistevano in precedenza per il telelavoro e colma alcune lacune in tema di infortuni 15 giugno
Legge 22 maggio 2017, n. 81
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