Consolato Generale d Italia Capodistria Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a L acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92. Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti: in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio; all estero: tre anni dalla data del matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Si informa che, ai sensi della vigente normativa, al momento dell adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Dal 1º agosto 2015 la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio si può presentare ESCLUSIVAMENTE online attraverso la seguente procedura: 1. Accedere al sito web del Ministero dell Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it e cliccare su effettua registrazione. 2. Dopo aver effettuato e confermato la registrazione, la password di accesso al portale verrà inviata all indirizzo di posta elettronica utilizzata per la registrazione. 3. Accedere al portale con l indirizzo e-mail e la password fornite durante la procedura di registrazione. 4. Cliccare cittadinanza - invia la tua domanda. 1
5. Scegliere Modello AE cittadini stranieri residenti all estero Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano. 6. Compilare tutti i campi previsti dal modulo selezionato. Nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti Cognome Nome Data e luogo di nascita presenti sull atto di nascita. Per le donne, deve essere indicato il cognome da nubile, non quello da coniugata. In caso di errato inserimento dei dati anagrafici sarà necessario procedere alla modifica dei dati personali, dopo aver effettuato l accesso, utilizzando l apposita funzione del menu. 7. Scansionare e caricare i quattro documenti obbligatori: estratto dell atto di nascita completo di tutte le generalità rilasciato dalle competenti Autorità del paese di origine, legalizzato e tradotto (Per i nati nella Repubblica di Slovenia e nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 l'estratto dell'atto di nascita è da richiedere su modello internazionale ed è pertanto esente da traduzione e legalizzazione); certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza in cui il richiedente abbia vissuto a partire dai 14 anni di età, in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione. Ricevuta di versamento di 200,00 Euro sul conto corrente del Ministero dell Interno. Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. CITTADINANZA: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO Euro 200,00 a titolo di contributo obbligatorio stabilito dalla Legge 15.7.2009, n.94, art.9, comma2 da versare alternativamente: mediante bonifici esteri; o tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti). Elementi identificativi che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento:. Conto corrente postale intestato a "Ministero dell'interno D.L.C.I. - Cittadinanza. Causale del versamento Nome e Cognome del richiedente, 2
Istanza cittadinanza per matrimonio"; Codice IBAN relativo al c/c medesimo: IT54D0760103200000000809020 - Codice BIC/SWIFT di Poste italiane: - per bonifici esteri: BPPIITRRXXX - per operazioni Eurogiro: PIBPITRA Documento d identità: passaporto internazionale o carta d identità in corso di validità. Per i cittadini non UE sarà necessaria copia autenticata del documento (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato. Una volta inviata la domanda verranno generati due documenti: - un documento riepilogativo della domanda - una ricevuta d invio con un numero identificativo. La domanda potrà essere: 1) Accettata 2) Accettata con riserva 3) Rifiutata L interessato sarà avvisato tramite e-mail dell accoglimento o meno dell istanza. In caso di accettazione con riserva verrà informato dei nuovi documenti che dovrà produrre, integrare o rettificare. In questo caso potrà inviare (inserendoli sul sito mediante scansione) nuovi documenti ma non modificare la domanda. Il richiedente verrà quindi convocato presso questo Consolato Generale per l identificazione e per gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l acquisizione in originale della documentazione allegata all istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011. 3
Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell estratto dell atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso del Consolato Generale. In base all art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. Successivamente alla presentazione della documentazione in originale la pratica sarà di esclusiva competenza del Ministero dell Interno. L interessato potrà verificare personalmente lo stato della pratica inserendo nel sito del Ministero dell Interno la propria password e le informazioni richieste dal sistema. Tutte le comunicazioni relative al procedimento verranno inviate tramite l indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione. Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana sarà notificato all interessato/a mediante lettera raccomandata. Si invitano coloro che dovessero cambiare indirizzo di darne comunicazione a questo Consolato Generale. Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l interessato/a dovrà presentarsi presso il Consolato Generale per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle sue leggi. Legge del 5 febbraio 1992 n. 91 Artt. 5-8 Cittadinanza per matrimonio *** Art. 5. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all estero, qualora, al momento dell adozione del decreto di cui all articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Art. 6. 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una 4
pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b). 3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. 4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. Art. 7. 1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare (1). 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. NOTA (1) L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana va, ora, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362. V., anche, l'art. 8 dello stesso decreto. Art. 8. 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. 2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. 5