Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali

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Filiazione: approvata la legge che equipara figli legittimi e figli naturali Autore: Redazione In: Normativa nazionale Anna Costagliola La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge recante disposizioni in materia di riconoscimento de figli naturali. Il provvedimento, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato esaminato dalla Commissione Giustizia in sede referente, che non ha apportato modifiche al testo approvato dal Senato il 16 maggio scorso; a sua volta il Senato aveva apportato ampie modifiche al testo già approvato in prima lettura della Camera nel giugno del 2011. Il nuovo testo di legge mira ad eliminare dall ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell unicità dello stato giuridico dei figli, indipendentemente dal vincolo giuridico o meno dei loro genitori. Ciò sul presupposto della palese incostituzionalità della distinzione tra figli legittimi e figli naturali, costituente un odiosa sopravvivenza di una visione non più condivisa dal comune sentire sociale e contrastante con il diritto europeo e con tutte le fonti sovranazionali. E infatti vero che la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell insieme di regole che costituiscono l essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell art. 30 della Costituzione che richiama i genitori ad un obbligo di responsabilità. La legge sulla equiparazione tra figli legittimi e naturali consta di sei articoli: 1 di 5

- l art. 1 reca le nuove disposizioni, sostanziali e processuali, in materia di filiazione, ispirate al principio per cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico; - l art. 2 delega il Governo alla modifica delle disposizioni vigenti per eliminare ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi, indicando i principi e criteri direttivi da seguire; - l art. 3 ridefinisce le competenze fra Tribunali ordinari e Tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli, dettando, inoltre, disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento; - gli artt. 4 e 5 recano disposizioni transitorie e in materia di stato civile; - l art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Questi, in sintesi, gli aspetti su cui interviene la legge: a) parentela: viene affermato espressamente, mediante la sostituzione dell art. 74 c.c. che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Nessun vincolo di parentela, invece, nei casi di adozione di persone maggiorenni, b) riconoscimento: modificato l art. 250 c.c., che consente il riconoscimento del figlio naturale ad opera della madre e del padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire congiuntamente o separatamente e produce effetti sia per il genitore che l ha effettuato che per i parenti di esso (art. 258, co. 1, c.c.); 2 di 5

c) assenso e rifiuto: si riduce da 16 a 14 anni l età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio naturale non produce effetto senza il suo assenso e l età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Si introduce una nuova disciplina processuale per i casi di rifiuto del consenso al riconoscimento da parte del genitore e si tempera il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di 16 anni di età con la possibilità che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all interesse del figlio (art. 250, co. 2-5, c.c.); d) figli incestuosi: viene modificato l art. 251 c.c., ora rubricato «Autorizzazione al riconoscimento», ampliandosi la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, infatti, elimina, per i genitori, il requisito della inconsapevolezza al momento del concepimento del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l affinità e consente in ogni caso il riconoscimento del figlio incestuoso previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all interesse del figlio e alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio allo stesso. Viene poi precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l autorizzazione compete al Tribunale dei minorenni; e) legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale: mediante la modifica dell art. 276 c.c., viene introdotta la possibilità per il figlio naturale di proporre l azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; f) diritti e doveri dei figli: la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile sulla potestà dei genitori è integrata da un nuovo art. 315bis, contenente il richiamo ai diritti e doveri del figlio, coerente con la modifica apportata al precedente art. 315 che, sulla base del principio ispiratore dell intero provvedimento, sancisce ora che «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico». Pertanto, mentre la precedente formulazione dell art. 315 c.c. prevedeva solo i doveri del figlio verso i genitori, il neointrodotto art. 315bis c.c. stabilisce anche i diritti del figlio: di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento; 3 di 5

g) alimenti: è introdotta nel corpus del codice civile una nuova disposizione (art. 448bis) che sottrae i figli dall adempimento dell obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e che permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione; h) revisione delle disposizioni in materia di filiazione: sempre allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli, la legge conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità. Il termine di esercizio della delega è stabilito in 12 mesi dall entrata in vigore dalla legge; i) affidamento dei figli di genitori non coniugati: l art. 3 della legge detta una nuova formulazione dell art. 38 disp. att. c.c. In particolare, è eliminato dal testo dell art. 38 il riferimento all art. 317bis c.c., così sottraendo al Tribunale per i minorenni (ed attribuendola al Tribunale ordinario) la competenza sulle controversie relative all esercizio della potestà e all affidamento anche dei figli naturali. Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso art. 38 dei relativi riferimenti normativi, si riconosce al Tribunale ordinario, anziché al Tribunale dei minorenni, la competenza nelle seguenti materie: disciplina dell amministrazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.); costituzione dell usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (art. 191, co. 2, c.c.); riconoscimento dei figli naturali (art. 250 c.c.); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252 c.c.); assunzione del cognome del minore (art. 262 c.c.); autorizzazione all impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 264 c.c.); decisioni nell interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (art. 316 c.c.), esercizio della potestà dei genitori (art. 317bis c.c.); dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269, co. 1, c.c.). Con riferimento poi all adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.), viene confermata la competenza del Tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario. Oltre all adozione del rito camerale nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei minori, si prevede che i provvedimenti emessi dal Tribunale competente in camera di consiglio siano 4 di 5

provvisoriamente esecutivi. È confermata, poi, la competenza della sezione di Corte d Appello per i minorenni sul reclamo sulle decisioni del Tribunale dei minorenni. Sono dettate, infine, disposizioni in materia di adempimenti in materia di alimenti e mantenimento dei figli. In particolare si prevedono obblighi di prestazione di garanzie personali o reali nonché il possibile sequestro dei beni del genitore obbligato. I provvedimenti giudiziali, ove definitivi, permettono l iscrizione di ipoteca sui beni del debitore ai sensi dell art. 2818 del codice civile. https://www.diritto.it/filiazione-approvata-la-legge-che-equipara-figli-legittimi-e-figli-naturali/ 5 di 5