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Transcript:

COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA, PREDISPOSTA DALL ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI, DOTT.SSA GIULIA PUSTERLA OGGETTO: REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A DECORRERE DAL 01/01/2012 ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE N. 42 DEL 02/07/2012 E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 2 luglio 2012 avente per oggetto l applicazione delle aliquote di compartecipazione dell addizionale comunale all IRPEF a decorrere dal 01/01/2012; Rilevato che con tale deliberazione per l anno 2012, l aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF di competenza comunale è stata stabilita in misura pari al 0,2% per i redditi da 0,00 ad 15.000,00 e da 15.000,00 ad 28.000,00 (senza alcuna modifica rispetto agli anni precedenti), dello 0,3% per i redditi superiori ad 28.000,00 fino ad 55.000,00, dello 0,6% per i redditi superiori ad 55.000,00 fino ad 75.000,00 e dello 0,8% per i redditi superiori ad 75.000,00, come precisato nel seguente prospetto: SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA APPLICATA DAL 1999 AL 2011 INCREMENTO ALIQUOTA NUOVA ALIQUOTA 2012 fino 15.000,00 0,2% 0 0,2% oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 0,2% 0 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% oltre 75.000,00 0,2% 0,6% 0,8%

Considerato che il Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, ha contattato gli uffici dell ente per comunicare in via informale l imminente invio di una nota con la quale l Amministrazione verrà invitata ad annullare la predetta delibera nella parte in cui prevede l applicazione della medesima aliquota dello 0,20% per due differenti scaglioni (il primo ed il secondo), provvedendo a differenziare le aliquote da applicare; Vista la sentenza del TAR Campania n. 1839/2012, depositata il 19/04/12, con la quale è stato accolto il ricorso del Ministero dell Economia e delle Finanze avverso il Comune di San Marcellino (CE) che, nel determinare le aliquote dell addizionale comunale all IRPEF, aveva applicato la stessa percentuale a due distinti scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale; Ritenuto di adeguarsi al rilievo mosso dal Ministero (onde evitare costi legali e visti gli irrilevanti effetti sui contribuenti e sul bilancio dell ente), annullando parzialmente la precedente deliberazione nella parte in cui prevedeva la medesima aliquota per i primi due scaglioni di reddito, differenziando tali le aliquote, come sotto indicato: SCAGLIONI DI REDDITO Aliquota addizionale comunale IRPEF 2012 per scaglioni di reddito 0-15000 0,18 % 15000-28000 0,21 % Dato atto che la suddetta variazione di aliquota non comporta riflessi sulla previsione di Bilancio 2012, risultando sostanzialmente invariata la prevista entrata derivante dall addizionale comunale all IRPEF; Visto l art. 1 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360, che ha istituito, a decorrere dal l gennaio 1999, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche. Vista la sostituzione apportata al terzo comma dell art. 1 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 da parte del punto a) del comma 142 dell art. 1 della legge del 27/12/2006 n. 296, Legge Finanziaria per il 2007, che nella sua attuale formulazione recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; Visto l art. 1, comma 11, del decreto-legge 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148, e modificato dall art. 13, comma 16, del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, ove è previsto che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività ; Dato atto che, secondo quanto previsto dalla sopra richiamata normativa, la predetta variazione di aliquota deve essere disposta mediante regolamento, adottato ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i.; Visto l allegato Regolamento per l applicazione delle aliquote di compartecipazione dell addizionale comunale all IRPEF ove, in particolare, è prevista: l aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche differenziata per scaglioni di reddito, nei termini sopra indicati, ovvero da un valore minimo dello 0,18% ad un valore massimo dello 0,8%, anche al fine di garantire il rispetto del principio di progressività nell imposizione sui redditi delle persone fisiche; la non applicazione di soglie reddituali di esenzione dall addizione comunale all IRPEF; le modalità di versamento a norma delle vigenti normative; Precisato che, per il combinato disposto dell art. 42, comma 2, lettera f) e dell art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché dell art. unico, comma 142 della legge 27/12/06, n. 296, l organo competente ad approvare il regolamento ed a deliberare la variazione dell aliquota della compartecipazione all addizionale comunale all IRPEF, è il Consiglio Comunale; Visto l art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 269 (legge Finanziaria per il 2007), che stabilisce il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione e dispone che le suddette tariffe e aliquote, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio, purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento; Visto il Decreto del Ministro dell Interno del 2 agosto 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali é stato differito al 31 ottobre 2012; Visto l art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie; Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale; Atteso che, ai sensi dell art. 5 della legge n.142/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario del Settore Servizi Finanziari ed Entrate Tributarie; Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs 18/8 /2000 n. 267. Con voti, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n.

D E L I B E R A 1. di annullare parzialmente, ai sensi dell art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/07/2012, nella parte in cui prevedeva la medesima aliquota per i primi due scaglioni di reddito; 2. di approvare, con effetto dal 1 gennaio 2012, le seguenti aliquote di compartecipazione all addizionale comunale all IRPEF per i primi due scaglioni di reddito, in sostituzione di quelle annullate: SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF fino 15.000,00 0,18 % oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 0,21 % 3. di dare atto che le conseguenti aliquote di compartecipazione all addizionale comunale all IRPEF, differenziate per ciascuno dei 5 scaglioni di reddito previsti ai fini dell applicazione dell IRPEF, sono le seguenti, con effetto del 1 gennaio 2012: SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF fino 15.000,00 0,18 % oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 0,21 % oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 0,30 % oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 0,60 % oltre 75.000,00 0,80 % 4. di avvalersi della facoltà di cui all' art. 1, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360, come modificato ed integrato dai commi 142 e 143 dell art. 1 della Legge n.269/2006, e di approvare il Regolamento per l applicazione delle aliquote di compartecipazione all addizionale comunale all IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, in conformità alle suddette modifiche; 5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito Internet Ministero delle Finanze, ai sensi del D.M. del 31/05/2002 e sarà trasmessa, con l allegato regolamento, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale.

Inoltre: IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n. 267/2000; Con voti, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. : D I C H I A R A la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Il responsabile dell istruttoria SANTOLI CLAUDIO Visto, la Posizione Organizzativa

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF A DECORRERE DAL 01/01/2012 ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE N. 42 DEL 02/07/2012 E CONTESTUALE RIAPPROVAZIONE. PARERE TECNICO Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/00). IL DIRIGENTE DEL SETTORE Visto, passi in Giunta per l approvazione, previo completamento dell istruttoria. L ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA GIULIA PUSTERLA PARERE CONTABILE Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di vista contabile, nel rispetto delle norme della legislazione vigente (art. 49 - comma 1 - D. Lgs. n. 267/00). IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI DOTT. RAFFAELE BUONONATO PARERE DI LEGITTIMITA Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione (art. 134 - comma 2 - dello Statuto Comunale). IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGG.TO