I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione, prioritariamente presso il medesimo Ateneo;

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Breve descrizione Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. A conclusione del corso il candidato che supera, con esito favorevole, l esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità che consente l iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili Chi può accedere al Sostegno I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Posti a concorso Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249. definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi al corso di specializzazione. Il terzo ciclo previsto per l'anno Accademico 2016-2017 è stato istituito con D.M. del 1 dicembre 2016 n 948. L'avvio dei percorsi formativi è subordinato all'emanazione del decreto di assegnazione dei posti e calendarizzazione delle prove da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Iscrizione in sovrannumero Sono AMMESSI a partecipare al corso di specializzazione in sovrannumero e senza svolgere i test d'accesso, ai sensi dell'art.4, comma 5 e 7 del D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948: I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione, prioritariamente presso il medesimo Ateneo; I candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi

possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. Modalità di accesso (D.M. 30/09/2011) Gli accessi al corso di specializzazione sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni adottate con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. del 10 Settembre 2010, n. 249. La prova di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del D.M. del 30 settembre 2011 mira a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; competenze su empatia e intelligenza emotiva; competenze su creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche è predisposta dall'ateneo e si articola in: a) un test preliminare, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti: è una prova a risposta chiusa con 5 opzioni di risposta; almeno 20 domande sono volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana; ha la durata di 2 ore; comprende un numero di domande pari a 60; la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti; la prova è superata conseguendo una votazione maggiore uguale a 21/30. sono ammessi alla prova scritta i candidati collocatosi in graduatoria fino alla posizione pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. b) una prova scritta, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti: consta di domande a risposta aperta relative alle tematiche previste dell'art. 6, comma 1, del D.M. del 30 settembre 2011;

per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore uguale a 21/30. c) una prova orale, con l'attribuzione di un massimo di 30 punti: verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali; è superata se il candidato riporta una votazione maggiore uguale a 21/30; il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al corso di specializzazione. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli culturali e professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. del 30 settembre 2011, per un massimo di 10 punti. La graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 9 e 10, del D.M. del 30 settembre 2011, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio attribuito all esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio finale, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato più giovane. Il corso Durata E' un corso della durata minima di almeno 8 mesi. Offerta formativa Il corso prevede l'acquisizione di 60 CFU suddivisi in: 36 cfu - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39) 9 cfu - laboratori 6 cfu - tirocinio diretto 3 cfu - tirocinio indiretto

3 cfu - tirocinio indiretto con le TIC 3 cfu - prova finale Corrispondenti al seguente impegno orario: 270 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari 180 ore di laboratorio 225 ore di tirocinio indiretto e diretto 75 ore di tirocinio indiretto con le TIC Riconoscimento dei crediti formativi Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. Non sono previste eccezioni. Frequenza delle Attività Ai sensi dell'art.2 Allegato C del D.M. del 30 settembre 2011: Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento; Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni ne' recuperi; Esame finale di abilitazione Al termine del corso di specializzazione si svolge l esame di abilitazione che ne costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 2, 3, 4 e 5, del D.M. del 30 settembre 2011 e che consiste in: un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;

un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.). La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla media aritmetica tra: il punteggio ottenuto nell'esame di abilitazione e la media ponderata dei punteggi ottenuti nelle valutazioni degli esami di profitto del corso. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione. Incompatibilità con altri corsi La frequenza dei corsi di specializzazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, con: Dottorato di Ricerca; qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. E' consentito, ai sensi dell'art. 3 comma c) e d) del D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948, ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospenderne la frequenza e la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.