Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara



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Regolamento per l Organismo di Mediazione dell Ordine Avvocati di Novara Art. 1, ambito di applicazione. Ai sensi degli articoli due e cinque del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28, come modificato dal D. L. 21 giugno 2013 n. 69, il presente Regolamento si applica alla mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, per obbligo di Legge, su invito di un Giudice, in forza di una clausola contrattuale o statutaria, in virtù di un accordo o su iniziativa di una delle parti. Per i procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali il presente Regolamento si applica in quanto compatibile. Le parti, ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. L. 69/2013, devono essere assistite da un avvocato iscritto ad un Albo. Art. 2, attivazione del procedimento. Ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 28/2010, come modificato dal D. L. 69/2013, il procedimento di mediazione inizia col deposito presso la Segreteria dell Organismo sita in Novara, di un istanza, redatta utilizzando l apposito modulo. Il deposito può avvenire in via telematica, a mezzo P.E.C., allegando il file della domanda in formato PDF., od in cartaceo, a mani od a mezzo raccomandata A.R. Alla domanda deve essere allegata copia del documento d identità e del tesserino di C.F. / tessera sanitaria della parte e del suo legale. In caso di deposito di più istanze di mediazione avanti diversi Organismi, la mediazione si svolgerà presso l Organismo territorialmente competente ove è stata depositata la prima istanza. Possono essere depositate istanze di mediazione congiunte o nei confronti di più parti invitate. Il deposito dell istanza, come pure l adesione alla medesima, costituiscono accettazione del presente Regolamento e dell allegato Tariffario, con riconoscimento del debito solidale tra le parti per il pagamento dell indennità, nell importo dovuto in base al valore della controversia. L istanza di mediazione deve contenere: i dati identificativi delle parti e l indicazione dell indirizzo per l invio delle comunicazioni; i dati identificativi di chi rappresenterà la parte nel procedimento, con allegazione della documentazione comprovante la rappresentanza ed i poteri conferiti; 1

i dati dell avvocato che assiste la parte richiedente la mediazione; la descrizione del fatto da cui nasce la controversia e l oggetto della domanda; l indicazione del valore della controversia stessa, determinato in base ai criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Art. 3, Segreteria. La Segreteria dell Organismo ha sede in Novara ed amministra il procedimento di mediazione. Il personale della segreteria deve essere imparziale, deve mantenere la massima riservatezza su quanto portato a sua conoscenza e non deve svolgere attività di consulenza alle parti. La segreteria verifica preliminarmente la conformità dell istanza di mediazione a quanto previsto dal presente Regolamento e l avvenuto versamento delle spese di avvio del procedimento in base a quanto previsto dalla normativa vigente e / o da Tariffario vigente e spese vive. In caso di irregolarità contatta la parte e la invita a regolarizzare fissando un termine perentorio. La segreteria tiene un apposito Registro informatico, nel quale devono essere annotati tutti i procedimenti di mediazione, contraddistinti da un numero d ordine progressivo, con le annotazioni relative alle parti, all oggetto, al Mediatore incaricato, alla durata del procedimento ed al suo esito finale. Per ogni procedimento di mediazione la segreteria predispone un apposito fascicolo. La segreteria, una volta che è stato designato dal Responsabile dell Organismo il Mediatore incaricato e che quest ultimo ha accettato l incarico, sottoscrivendo la dichiarazione di imparzialità, comunica: alla parte istante, il nominativo del Mediatore e la data ed il luogo del primo incontro; alla parte invitata in mediazione, copia dell istanza depositata dal procedente, il nominativo del Mediatore incaricato, la data ed il luogo del primo incontro, con l invito a comunicare per iscritto, almeno otto giorni prima di tale data, la propria adesione da formalizzare mediante l apposito modulo. Le comunicazioni avverranno a mezzo lettera raccomandata A.R od a mezzo P.E.C., agli indirizzi indicati dalla parte istante. La parte invitata in mediazione potrà prendere visione della documentazione allegata dalla parte istante solo dopo aver formalizzato la propria adesione alla mediazione. La segreteria informa, altresì, la parte invitata in mediazione dei benefici fiscali previsti dalla Legge, nonché del fatto che il Giudice eventualmente adito in seguito potrà desumere argomenti di prova, ai sensi dell art. 116, c. 2, C.P.C., a carico della parte che non partecipi al procedimento senza giustificato motivo. In caso di mancata adesione della parte invitata, o di almeno una delle parti invitate, al richiedente sarà rilasciato il verbale di esito negativo del tentativo di mediazione. 2

Art. 4, il Mediatore. Il Mediatore per essere iscritto nell Elenco tenuto dall Organismo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1, non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; 2, non essere incorso nell interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici; 3, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 4, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall avvertimento; 5, essere iscritto all Albo tenuto dall Ordine degli Avvocati di Novara da non meno di cinque anni; 6, svolgere la propria attività professionale in ambito civile e commerciale, anche se non esclusivamente; 7, non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità previste da specifiche norme di Legge. Costituisce titolo preferenziale per l iscrizione l aver conseguito il titolo di Mediatore superando l apposito corso di formazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, al D. M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche o d integrazioni. Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio dell Ordine degli Avvocati come da Statuto. Il Mediatore è tenuto a rispettare scrupolosamente l art. 55 bis del Codice Deontologico Forense ed il Codice Etico dell Organismo. Il Mediatore è designato dal Responsabile dell Organismo, tenendo conto di criteri di rotazione per ordine alfabetico, nonché dell oggetto della controversia e della specifica competenza del Mediatore. Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione all elenco tenuto dall Organismo, deve indicare le materie per le quali ritiene di avere specifica competenza. In caso di istanza congiunta di mediazione, è consentita al Responsabile l adesione all indicazione del nominativo del mediatore proveniente da tutte le parti. Il Mediatore, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della designazione, deve comunicare alla Segreteria l accettazione dell incarico, mediante l apposito modulo con l allegata dichiarazione di imparzialità. E facoltà dell Organismo, ad insindacabile giudizio del Responsabile, nominare per controversie particolarmente complesse o di particolare valore, un co-mediatore. La parte può chiedere all Organismo la sostituzione del Mediatore, in base a giustificati e comprovati motivi; in caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile nominerà contestualmente un nuovo Mediatore per la rapida prosecuzione del procedimento. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che le medesime ritengano di reciproca soddisfazione, senza svolgere attività di consulenza sull oggetto della 3

controversia o sui contenuti dell accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative ed all Ordine Pubblico. Il Mediatore, in apertura del primo incontro, previa verifica dell identità e dei poteri di rappresentanza delle parti, dovrà illustrare alle medesime il suo ruolo, la funzione e le modalità della mediazione, invitandole quindi ad esprimere la loro volontà di procedere o non procedere al tentativo di mediazione. Nel caso in cui una delle parti non intenda proseguire nel tentativo di mediazione, il Mediatore provvederà a redigere un verbale di mancata volontà di proseguire la mediazione in base all art. 5, c. 2 bis, D. Lgs. n. 28/1010 come modificato dal D. L. n. 69/2013. Nel caso in cui le parti confermino la volontà di procedere con la Mediazione il Mediatore lo verbalizzerà e da quel momento avrà inizio il procedimento di Mediazione. Il Mediatore conduce l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti ed i loro avvocati e consulenti sia congiuntamente, sia separatamente. Su concorde richiesta delle parti, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti all Albo dei C.T.U. del Tribunale di Novara, informando previamente le parti che dovranno farsi carico del relativo onere. La nomina dell esperto è subordinata all assunzione, ad opera di almeno una delle parti, del relativo onere. Su richiesta motivata di tutte le parti, l incontro può essere aggiornato ad altra data, nel rispetto del termine massimo di durata del procedimento, previo consenso del Mediatore e della Segreteria. Art. 5, esito del procedimento. Il procedimento di mediazione si conclude: 1, in caso di mancato pagamento di almeno metà dell indennità di mediazione; 2, in caso di mancata comparizione di almeno una delle parti, salvo che le parti presenti chiedano congiuntamente di proseguire; 3, quando le parti tutte raggiungono un accordo; 4, quando le parti non accettano l eventuale proposta del Mediatore dalle medesime richiesta; 5, in caso di mancato accordo. In caso di mancata adesione o di mancata partecipazione all incontro di almeno una delle parti, il Mediatore redigerà verbale negativo dando atto che una o più parti non hanno aderito o, dopo aver aderito, non si sono presentate. In caso di mancanza di volontà di proseguire la mediazione, il Mediatore redige verbale dandone atto. In caso di accordo, il Mediatore redige il verbale, al quale è allegato l accordo, 4

utilizzando il modello predisposto dall Organismo, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e consulenti e dal mediatore, che certifica l autografia delle firme delle parti stesse o la loro impossibilità a firmare. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti di cui all art. 2643 C.C., per procedere alla trascrizione, il verbale predisposto dal Mediatore dovrà essere autenticato da pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nell accordo può essere previsto a carico di una o più parti il pagamento a favore dell altra o di un terzo di una somma di denaro per l inadempimento, per ogni successiva violazione dell intesa ovvero per il ritardo nell adempimento. In caso di mancato accordo, il Mediatore redige verbale dando atto dell impossibilità di raggiungere una conciliazione, che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e consulenti e dal mediatore, che certifica l autografia delle firme delle parti stesse o la loro impossibilità a firmare. Il verbale in ogni caso deve essere redatto in un numero di originali pari a quello delle parti, più un ulteriore originale per l archivio dell Organismo che deve essere depositato in Segreteria non appena sottoscritto. Art. 6, proposta del Mediatore. Il Mediatore può formulare una sua proposta di accordo solo se vi è concorde richiesta di tutte le parti, in qualunque momento, a condizione che ritenga di avere tutti gli elementi necessari per farlo. Il Mediatore, prima di procedere con la predisposizione e la comunicazione della sua proposta, deve informare le parti delle possibili conseguenze della mancata accettazione di cui all art. 13 del D. Lgs. n. 28/2010 come modificato dal D. L. n. 69/2013. La proposta deve essere redatta per iscritto e consegnata alle parti, che dovranno comunicare per iscritto la loro eventuale accettazione nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della medesima; la mancata comunicazione dell adesione nel predetto termine costituisce rifiuto della proposta. La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti negli eventuali incontri separati e ad eventuali documenti esibiti al Mediatore in tali incontri, dovendosi basare esclusivamente su quanto emerso nel tentativo di mediazione negli incontri congiunti. Art. 7, efficacia esecutiva dell accordo. Ai sensi dell art. 12 del D. L. n. 28/2010 come modificato dal D. L. n. 69/2010, l accordo sottoscritto dalle parti e dai loro Avvocati costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, l esecuzione per consegna o per rilascio, l esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, nonché per l iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l accordo allegato al verbale di conciliazione è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale di Novara, previo accertamento della sua regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell Ordine Pubblico. 5

Art. 8, indennità di mediazione. L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per l avvio del procedimento di mediazione è dovuto all Organismo, da ciascuna parte, l importo di 40,00=, oltre il rimborso delle spese vive documentate. Tali somme devono essere versate dalla parte richiedente al deposito dell istanza e dalle altre parti al momento della loro adesione. Qualora in sede di primo incontro le parti dichiarino di voler proseguire la mediazione, ciascuna parte dovrà versare all Organismo l indennità di mediazione nella misura risultante dal Tariffario. Le spese di mediazione saranno corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le parti sono coobbligate in solido al pagamento dell indennità di mediazione. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, l incontro non si terrà. Il compenso per l eventuale esperto, nominato a richiesta delle parti tra gli iscritti all Albo dei C.T.U. del Tribunale di Novara è determinato in base alle tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti; il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. Per le controversie di valore indeterminato od indeterminabile, o qualora sussista divergenza con i valori dichiarati dalle parti, il Responsabile dell Organismo a suo insindacabile giudizio decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. In caso di raggiungimento dell accordo, le parti dovranno procedere ad un conguaglio dell indennità qualora il valore della conciliazione sia superiore a quello dichiarato all inizio del procedimento. Art. 9, gratuito patrocinio. Quando la mediazione è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, o è demandata da un Giudice in base all art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, le parti che si trovino nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato nulla devono all Organismo. A tal fine la parte deve depositare presso la Segreteria dell Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà e deve produrre, a pena di inammissibilità, ad eventuale richiesta dell Organismo stesso, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Il Mediatore in un procedimento in cui tutte la parti si trovino in tale condizione deve prestare gratuitamente la propria opera. La Segreteria tiene un apposito separato registro per i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio, con riferimento al numero del procedimento stesso, il nominativo del Mediatore, l esito della mediazione, l importo dell indennità riscossa o che sarebbe stata 6

dovuta per l attività svolta. Art. 10, durata del procedimento. Il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito dell istanza di mediazione o dalla sua regolarizzazione su richiesta della segreteria dell Organismo. Tra il deposito della domanda di mediazione e il primo incontro tra le parti non devono decorrere più di trenta giorni. La durata del procedimento non è soggetta a sospensione feriale. E facoltà delle parti chiedere congiuntamente che la mediazione continui anche oltre la scadenza del termine di tre mesi di cui sopra. Art. 11, obbligo di riservatezza. Tutto quanto è dichiarato dalle parti nel procedimento di mediazione è riservato, non può essere oggetto di trascrizione, verbalizzazione o registrazione. Il Mediatore, le parti, gli avvocati ed i consulenti o esperti che intervengono nel procedimento non possono divulgare quanto appreso durante la mediazione, ed a tal fine devono sottoscrivere un apposita dichiarazione. Il Mediatore e la Segreteria sono tenuti alla massima riservatezza in merito a quanto dichiarato dalle parti nel corso delle sessioni separate, salvo espressa liberatoria della parte stessa con cui sia consentita la comunicazione alle controparti. Le dichiarazioni e le informazioni apprese dal Mediatore e/o dalla Segreteria nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nell eventuale successivo giudizio, né possono essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare a testimoniare in giudizio il Mediatore, il personale della Segreteria, gli esperti o consulenti che hanno partecipato alla procedura di mediazione. Art. 12, responsabilità delle parti. Le parti sono le uniche responsabili in merito a: proponibilità dell istanza di mediazione, in riferimento alla materia, alle ragioni dell istanza, alla qualificazione della natura della controversia ed alla scelta dell Organismo in riferimento alla competenza territoriale per l eventuale azione giudiziaria; l indicazione del valore della controversia; l individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è proposta l istanza, anche ai fini della comunicazione ai medesimi della domanda, del nominativo del Mediatore, della 7

data e del luogo dell incontro. Ai fini dell interruzione dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte interessata è tenuta a notificare personalmente l istanza di mediazione alla controparte, in aggiunta alla comunicazione a carico dell Organismo. Art. 13, entrata in vigore del Regolamento e sue eventuali modifiche. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall iscrizione dell Organismo nell apposito Registro Ministeriale, e potrà essere modificato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Novara in qualsiasi momento, previa approvazione del Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione. Le modifiche non avranno alcun effetto sui procedimenti già in corso alla data della loro entrata in vigore. Novara, lì 15 settembre 2014 8