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FEDERMANAGER ASSOCIAZIONE DIRIGENTI INDUSTRIALI DI LIVORNO STATUTO COSTITUZIONE E SEDE Art. 1 E costituita, con Sede in Livorno, l Associazione fra i Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Livorno, in breve Federmanager Livorno. La durata dell Associazione è a tempo indeterminato. L Associazione è senza scopo di lucro ed è apartitica. SCOPI Art. 2 L Associazione si propone di: affermare e valorizzare la funzione del Dirigente e del Quadro superire/apicale come fattore essenziale di gestione delle risorse umane e dei mezzi e servizi di produzione; difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipula degli accordi aziendali di lavoro riguardanti la categoria e i vari settori di essa perfezionando gli accordi stessi dopo aver ricevuto, quando si tratti di interessi particolari del singolo, esplicito mandato dell interessato; assistere i Soci nelle controversie individuali o collettive conseguenti al rapporto di lavoro, nel campo morale e in quello economico; promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere formativo e tecnico, culturale e sociale, tendente al perfezionamento del Dirigente e del Quadro superiore/apicale, all incremento e al miglioramento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse nel Territorio. Assistere gli associati e non in materia di assistenza sanitaria e previdenziale e promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro di chi ne è stato escluso. Nominare e designare i propri rappresentanti in tutti gli enti in cui tale rappresentanza sia prevista per legge. SOCI Art. 3 Possono iscriversi all Associazione coloro che in Aziende Industriali o esercenti servizi interessanti l industria, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di Dirigente ai sensi dell art.2095 del C.C. Possono essere iscritti altresì a livello territoriale i Quadri ai quali si applichino un Contratto Collettivo sottoscritto da Federmanager, o in sua assenza, i Quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall art. 1 sezione II dell accordo 20.10.2012 fra Confapi e Federmanager Quadri superiori/apicali. I familiari dei Dirigenti e dei Quadri superiori/apicali che hanno il titolo di superstiti potranno aderire all associazione in qualità di associati corrispondendo la quota annuale dei Soci in pensione ridotta del 50%.

Non possono essere iscritti all Associazione coloro che aderiscano a sindacati di altra categoria, a meno che non si tratti di Associazioni o Albi di carattere professionale. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale, né è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modifica soggettiva dell Associazione. Art. 4 La domanda di ammissione a Socio, da presentarsi al Consiglio Direttivo dell Associazione, deve essere corredata dalla documentazione comprovante il diritto alla qualifica di Dirigente o di Quadro superiore/apicale. Accolta la domanda e su espressa indicazione del Dirigente o Quadro apicale/superiore, l Associazione ne darà comunicazione formale all Azienda presso la quale il nuovo iscritto presta la sua opera. Art. 5 Sulle domande di ammissione delibera l apposita Commissione composta da tre membri del Direttivo e Probiviri e coordinata dal Presidente. Contro la deliberazione negativa è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo. Il giudizio del Consiglio è inappellabile e insindacabile. Art. 6 L adesione all Associazione comporta l obbligo di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni che, in conformità allo Statuto stesso, vengono prese dagli organi dell Associazione. L adesione ha la durata di un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, se non venga data disdetta entro il 30 SETTEMBRE dell anno in corso per l anno successivo a mezzo lettera raccomandata o e mail. Art. 7 La misura dei contributi d iscrizione e delle quote annuali di associazione viene fissata in sede di bilancio preventivo dall Assemblea dei Soci, tenendo conto di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale di Federmanager. Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell anno solare successivo e il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione. E facoltà dell Associazione chiedere il versamento di una quota una tantum al momento della prima iscrizione. Art. 8 La qualità di Socio si perde:

per la cessazione delle funzioni che danno diritto alla qualifica di Dirigente o di Quadro superiore/apicale. per dimissioni, espresse per lettera raccomandata, che diventeranno esecutive alla fine dell anno solare interessato; per deliberazione del Consiglio Direttivo a seguito di gravi motivi morali e disciplinari o per mancato versamento dei contributi. Con la cessazione della qualità di Socio, gli obblighi dello stesso verso l Associazione vengono a cessare. Il socio che cessa la qualifica di Dirigente o di Quadro superiore/apicale, può richiedere di rimanere iscritto all Associazione sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica e comunque incompatibile, nel caso di Quadro superiore/apicale, con quanto espresso all art. 5 di questo Statuto. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 9 Sono organi dell Associazione: 1. l Assemblea generale dei soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. la Giunta Esecutiva (ove esistente); 4. il Presidente; 5. il Collegio dei Revisori dei Conti; 6. il Collegio dei Probiviri. Gli organi di cui ai punti 2, 3, 5, 6, dovranno essere composti per almeno il 70% da Dirigenti, mentre ai Quadri superiori/apicali sarà riservata una quota comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero dei Quadri iscritti all Associazione. La stessa composizione nei termini stabiliti dall art.12, viene applicata per l Assemblea. ASSEMBLEA Art. 10 L Assemblea dell Associazione è costituita da tutti i Soci della stessa. In essa ogni Socio ha diritto ad un voto personale e ad uno per ciascuna delega che gli sia stata conferita, per un totale complessivo massimo di cinque voti, sempreché il socio sia in regola con il pagamento delle quote associative. Art. 11 L Assemblea: elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri, eletti fra tutti i Soci; decide sulla partecipazione ad associazioni della categoria aventi carattere regionale o nazionale; delibera le modifiche allo Statuto; esamina i problemi di particolare importanza concernenti la categoria e determina l indirizzo dell Associazione; fissa e approva i bilanci preventivi e consuntivi dell Associazione, oltre che la misura dei contributi.

Art. 12 L Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all anno nel corso del primo semestre. In tale riunione provvede al rinnovo delle cariche sociali, se in scadenza, all approvazione del bilancio ed a stabilire la misura dei contributi. L Assemblea viene convocata dal Presidente dell Associazione con l invito da spedirsi almeno 10 giorni prima della data della riunione per posta normale o elettronica. L invito deve contenere l ordine del giorno e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza si può procedere alla convocazione per le vie brevi con cinque giorni di preavviso. Art. 13 L Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi. Art. 14 L Assemblea è validamente costituita quando il numero dei voti presenti e rappresentati a norma dell art. 10, corrisponda alla metà più uno del numero degli iscritti. Trascorsa un ora da quella fissata nell avviso di convocazione, l assemblea s intende riunita in seconda convocazione e le deliberazioni prese sono valide qualunque sia il numero dei voti intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per la validità di deliberazioni che modifichino lo Statuto è necessaria in ogni caso la presenza o la rappresentanza della metà più uno del numero dei Soci iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, salve le maggiori cautele di cui all art. 24, in prima convocazione, mentre per la seconda le delibere prese sono valide qualunque sia il numero dei voti intervenuti. Sia per l Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, i Dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti, mentre la pesatura dei Quadri superiori/apicali presenti in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti nel comma successivo. Ai Quadri suddetti verrà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo al 10%, dei Quadri superiori/apicali iscritti rispetto al numero complessivo dei soci iscritti. Resta inteso che la rappresentanza dei Quadri superiori/apicali non potrà superare il 30%. Anche per il ricorso al referendum valgono le percentuali di rappresentanza sopra indicate. Le votazioni per le cariche sociali avvengono preferibilmente per scrutinio segreto. Tutte le altre per alzata di mano o appello nominale. Per le operazioni o incombenze elettorali, l Assemblea nominerà una commissione composta da 3 (tre) iscritti, i quali sceglieranno il presidente dell organo. CARICHE SOCIALI Art. 15 Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno luogo a scrutinio segreto. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessuna retribuzione spetta per lo svolgimento del mandato loro affidato, ma è accordato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate nel corso delle mansioni disposte dagli organi sociali competenti. I Soci chiamati a far parte del Consiglio Direttivo o a svolgere le funzioni di Revisori dei Conti o Probiviri in sostituzione di altri Soci che non abbiano portato a termine il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite. I Quadri superiori/apicali devono essere rappresentati da almeno un socio. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 12 (dodici) consiglieri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Ciascun socio non può votare un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri eleggibili. In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa. Art. 17 E compito del Consiglio Direttivo di: promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti che interessano la categoria, seguendo le norme fissate dallo Statuto e le direttive di massima stabilite dall Assemblea Generale; compiere gli atti per la gestione economica e finanziaria dell Associazione, compresi gli eventuali investimenti; compilare il bilancio preventivo e consuntivo dell Associazione; decidere in merito ai ricorsi presentati ai termini dell art.5; sottoporre all Assemblea eventuali modifiche dello Statuto; eleggere al suo interno il presidente e 2 (due) vice presidenti (di cui almeno uno in servizio); proporre all Unione Regionale i nominativi dei soci per le assemblee, i consigli ed i congressi nazionali ed i nominativi per concorrere all elezione degli organi statutari degli enti collaterali di Federmanager; designare i rappresentanti dell Associazione nell Unione Regionale; provvedere all assunzione di personale di segreteria e a stipulare contratti di consulenza ove necessari; esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa. Art. 18 Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno luogo almeno una volta al trimestre; i Revisori e Probiviri possono partecipare alle stesse, senza diritto di voto. Sono stabilite dal Presidente e convocate via posta elettronica. In caso di omissione del Presidente vi provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di comprovata necessità, può richiedere la convocazione del Consiglio almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono valide con la presenza di un terzo del numero dei membri oltre al Presidente o al Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, i quali spettano uno per ciascun membro presente. A parità di voti prevale quello del membro che presiede la riunione. Il membro del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alla riunione del Consiglio, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Le vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino nella composizione del Consiglio nel corso dell anno, possono essere coperte dal Consiglio stesso con un massimo di tre sostituzioni. Qualora siano venuti a mancare più di tre membri, dovrà convocarsi l assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. PRESIDENZA Art. 19 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, 2 (due) Vice Presidenti, un Segretario Generale ed il Tesoriere. Il Presidente: presiede l Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo; ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell Associazione, tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi; dispone per l attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; prende i provvedimenti necessari per l espletamento dei compiti dell Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente con maggiore anzianità associativa. Sia il Presidente che i Vicepresidenti possono essere revocati da tali funzioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi: mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell Associazione e le direttive del Consiglio. E facoltà del Consiglio estendere l invito alla partecipazione alle riunioni, di volta in volta, a colleghi iscritti e non, su tematiche specifiche. COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Art. 20 I Revisori dei Conti, nominati dall Assemblea Ordinaria, saranno 3 (tre) effettivi, di cui uno Presidente nominato dal Collegio stesso - e 2 (due) supplenti. Essi rimarranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi dovranno vigilare sull andamento della gestione economica e finanziaria dell Associazione; dovranno redigere per l Assemblea dei Soci la relazione sul bilancio consuntivo annuale. I Revisori, pur senza diritto di voto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, mentre la loro presenza è richiesta per le Assemblee ordinarie e straordinarie. COLLEGIO PROBIVIRI Art. 21 I Probiviri fanno parte della Commissione che esamina le domande di adesione all Associazione, intervengono sulle controversie fra gli organi Statutari, vigilano sul rispetto delle norme Statutarie, esaminano la richiesta di indire l Assemblea Straordinaria. Il Collegio è formato da un minimo di un membro ad un massimo di 3 (tre), fra i quali il Collegio stesso nomina il presidente; I Probiviri senza diritto di voto possono partecipare alle riunioni del Consiglio: il Collegio è autonomo ed indipendente ed il suo operato è insindacabile.

Le sue decisioni sono definitive ed inappellabili. Il Collegio resta in carica per un triennio. FONDO DELL ASSOCIAZIONE Art. 22 Il fondo dell Associazione è alimentato: dai contributi di iscrizione e dalle quote annuali di associazione; dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dai conseguenti eventuali investimenti mobiliari o immobiliari; dai beni e valori che comunque vengano in possesso dell Associazione. Art. 23 Entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto economico al 31 Dicembre dell anno precedente. L Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che non siano imposte per obblighi di legge. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 24 Lo scioglimento volontario dell Associazione può essere deciso con il voto di maggioranza emesso dall Assemblea con la presenza e con la rappresentanza di almeno i due terzi dei Soci. Qualora la situazione debitoria fosse tale da non consentire la sopravvivenza dell associazione, il Consiglio Direttivo incaricherà il Collegio dei Revisori di verificare, dalla data del loro insediamento, le scritture contabili per verificarne la correttezza, predisponendo, ad analisi avvenuta, apposito verbale che verrà sottoposto al Consiglio. Successivamente il Presidente trasmetterà detto documento alla Federazione Nazionale per i successivi adempimenti. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto alla Federmanager o ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23.10.96 n. 62 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 25 Le sanzioni disciplinari a carico del socio possono avvenire per richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione. Livorno, giugno 2012