n 43 del 16 novembre 2012 circolare n 695 del 15 novembre 2012 referente GRANDI/af INPS Apprendistato: chiarimenti sui profili contributivi L INPS, con circolare n.128 del 2 novembre 2012 (allegata alla presente), in relazione all entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull Apprendistato fornisce un riepilogo normativo alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro e dal Decreto Sviluppo e affronta gli aspetti contributivi connessi, fornendo altresì le opportune istruzioni operative. Di seguito illustriamo gli aspetti di principale rilevanza. Profilo contributivo Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, la circolare conferma che la misura ordinaria della contribuzione dovuta in relazione ad un contratto di apprendistato risulta così fissata: Quota a carico datore di lavoro - aziende con oltre 9 addetti: 10%; - aziende fino a 9 addetti: - 1,5% per il primo anno di durata del contratto; - 3%, per il secondo anno di durata del contratto; - 10%, dal terzo anno di durata del contratto in poi. Quota a carico lavoratore : 5,84%. A scioglimento della riserva formulata nelle nostre precedenti circolari, l INPS affronta anche la questione dello sgravio previsto per le assunzioni in apprendistato effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, da parte di Aziende fino a 9 addetti (si veda il paragrafo dedicato che segue). La circolare precisa che a decorrere dal 1 gennaio 2013, alle già previste assicurazioni (vedi nostra circolare n. 476 del 25 luglio 2007) andrà ad aggiungersi la contribuzione per il finanziamento dell ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego), a fronte dell estensione anche agli apprendisti delle tutele in costanza del rapporto di lavoro. Con la medesima decorrenza, pertanto, il carico contributivo aziendale verrà incrementato dell onere derivante dalla nuova forma assicurativa, pari all 1,61% (1,31%+ contributo integrativo pari allo 0,30% che continua ad essere destinato, per le Aziende che vi aderiscono, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua). pagina 241
Resta fermo il particolare incentivo già previsto per il mantenimento in servizio dell`apprendista al termine della formazione: per un anno successivo alla fine del periodo di formazione, continua ad applicarsi il regime contributivo agevolato, sia per la quota a carico datore di lavoro che per la quota a carico dipendente (l incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità). La circolare riporta le nuove codifiche per l identificazione degli apprendisti nel flusso UniEmens, alla cui diretta lettura rinviamo. Apprendistato per lavoratori in mobilità Come noto, il Testo Unico ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Tale fattispecie contrattuale si caratterizza per le seguenti peculiarità: o è esclusa in deroga alla disciplina generale dell apprendistato la possibilità di recesso ad nutum al termine del periodo di formazione; o si prescinde dal requisito anagrafico del lavoratore, altrimenti richiesto per l accesso alle singole tipologie di apprendistato; o si applica il regime contributivo agevolato previsto per l assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità e, ove spettante, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. Al riguardo, la circolare precisa che per i predetti rapporti, limitatamente ai primi 18 mesi, il carico contributivo è pari al: - 10% per la quota a carico Azienda - 5,84% per la quota a carico apprendista. Al termine dei 18 mesi, invece, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, mentre la quota a carico apprendista resta fissata al 5,84% per la residua durata dell apprendistato. In questo caso, l`applicazione del regime contributivo agevolato resta subordinata alle condizioni previste per la concessione degli incentivi per le assunzioni dalle liste di mobilità, ivi compresa la regolarità contributiva (DURC virtuale) ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi applicabili, nonché delle condizioni fissate dalla legge n. 92/2012 per il diritto agli incentivi. Per l applicazione della citata disciplina speciale dell apprendistato, in luogo di quella generale, la circolare chiarisce che: 1) se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità possiede i requisiti anagrafici e soggettivi previsti per una delle tre tipologie di apprendistato: - di norma, trova applicazione la disciplina generale dell apprendistato ed il relativo regime contributivo; - al contrario, trova applicazione la disciplina "speciale" sopra richiamata, ivi compreso il peculiare regime contributivo, quando nel contratto individuale di lavoro le parti abbiano espressamente e per iscritto inserito la clausola di rinuncia alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione;
2) laddove, invece, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità non possieda i requisiti anagrafici e soggettivi previsti per una delle tre tipologie di apprendistato, l esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua menzione espressa nelle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti. Adempimenti in caso di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Per l ammissione al regime contributivo agevolato "speciale" connesso all assunzione in apprendistato dalla mobilità il datore di lavoro deve inviare all INPS una dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è subordinata l agevolazione. In attesa che venga reso disponibile un apposito modulo telematico, il datore di lavoro (anche agenzia di somministrazione) deve: - redigere la dichiarazione secondo lo schema a tal fine predisposto, allegato alla circolare (Allegato n. 2); - predisporre copia del documento di riconoscimento di chi ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità; - acquisire l autocertificazione del lavoratore relativa all iscrizione nelle liste di mobilità, redatta secondo il modulo SC66, e la copia del relativo documento di identità; - scansionare la dichiarazione e le copie dei documenti di riconoscimento di cui sopra, per l allegazione in formato digitale; - inviare il tutto nell ambito di una comunicazione da inoltrare all Istituto tramite la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale. La Sede INPS, effettuate le necessarie verifiche, attribuisce alla posizione contributiva aziendale il codice autorizzazione 5Q, che ammette all applicazione del regime contributivo agevolato, dandone altresì comunicazione al richiedente (qualora, ricorrano anche i requisiti per l ammissione al contributo mensile di cui all art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, alla posizione contributiva viene attribuito il codice 5T e la relativa comunicazione al richiedente indica il piano di fruizione della misura mensile massima dell incentivo). Infine, il datore di lavoro dovrà compilare la denuncia mensile Uniemens esponendo il contributo mensile ed i codici specificamente previsti per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, secondo le istruzioni operative fornite dalla circolare, alla cui diretta lettura rinviamo. Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro con meno di 9 dipendenti Come noto, la legge di Stabilità per l anno 2012 (vedi nostra circolare n. 597 del 17 novembre 2011) ha previsto, in favore dei datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o inferiore a 9, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i primi tre anni di contratto, in relazione alle assunzioni in apprendistato effettuate tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016. Le precisazioni della circolare consentono di sciogliere la riserva formulata a suo tempo da Confindustria in merito all immediata operatività dello sgravio, motivata dal possibile assoggettamento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di importanza minore (vedi nostra circolare n. 208 del 14 marzo 2012).
In conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro, infatti, la circolare specifica che la concessione al datore di lavoro dello sgravio contributivo totale in parola è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Per l accesso allo sgravio, pertanto, le imprese devono presentare all INPS apposita dichiarazione. Riguardo ai criteri per determinare la base occupazionale (fino a 9 addetti), l'inps richiama le precedenti indicazioni (circolare n. 22/07- vedi nostra circolare n. 90 del 31 gennaio 2007) secondo cui va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato (incluso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016), non rilevando i movimenti di personale successivi. Occorre, inoltre, fare riferimento alla struttura aziendale complessivamente considerata e non alla singola unità operativa. Per il calcolo devono essere esclusi apprendisti, contratti di inserimento e reinserimento e i lavoratori somministrati con riguardo all organico dell utilizzatore. Lo sgravio totale della sola aliquota a carico Azienda è concesso per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato. Ove il rapporto in apprendistato prosegua, dal 37mo mese l aliquota a carico datore di lavoro torna ad essere quella generalizzata prevista per il contratto di apprendistato. L aliquota a carico lavoratore è sempre dovuta nella misura ordinaria del 5,84%. La circolare puntualizza che, a decorrere dal periodo contributivo gennaio 2013, resta dovuto, anche per i contratti di apprendistato "sgravati" totalmente, il contributo relativo all ASpI, nella misura dell 1,61%. La concessione dello sgravio è subordinata alla condizione del possesso della regolarità contributiva e del rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro applicabili. Per espressa previsione legislativa, restano esclusi dall ambito di operatività del suddetto sgravio i contratti di apprendistato stipulati con lavoratori in mobilità, per i quali trovi applicazione lo "speciale" regime agevolativo descritto al paragrafo precedente. Adempimenti a carico delle aziende ammesse allo sgravio totale dei contributi Al ricorrere dei presupposti di legge, la fruizione dello sgravio totale dei contributi per i primi tre anni di contratto è subordinata al rispetto della seguente procedura: a) invio, a cura del datore di lavoro all INPS, della dichiarazione de minimis, attestante che nell anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti non si sono percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi ammessi, oppure la quantificazione degli incentivi de minimis già fruiti nel triennio alla data della richiesta. A tal fine, è stato predisposto apposito modello di dichiarazione, allegato alla circolare (Allegato n. 4); b) l invio della dichiarazione, opportunamente compilata e sottoscritta, deve avvenire in forma digitale, come allegato ad una comunicazione da inoltrare all Istituto tramite la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale, selezionando l oggetto Assunzioni agevolate e sgravi, quindi Apprendistato e aggiungendo la dicitura sgravio apprendisti 2012 2016 ; c) la Sede INPS attribuisce alla posizione contributiva delle Aziende che, a seguito della presentazione della dichiarazione, possono accedere allo sgravio, il codice autorizzazione 4R. Il citato codice non potrà avere decorrenza anteriore a gennaio 2012;
d) l`azienda compila la denuncia mensile Uniemens secondo le istruzioni operative impartite dalla circolare in commento, alla cui diretta lettura rinviamo. Richiamiamo l attenzione sulla circostanza che l Istituto sollecita le Aziende in possesso dei requisiti per l applicazione dello sgravio ad inviare la dichiarazione de minimis con ogni possibile urgenza, per ottimizzare le operazioni di ammissione al beneficio, con particolare riguardo ai periodi pregressi. I datori di lavoro che, pur avendo già assunto apprendisti potenzialmente destinatari dello sgravio, non ne hanno ancora usufruito, dovranno inviare la dichiarazione per il de minimis per avere dall INPS il previsto codice di autorizzazione. Successivamente si renderà necessario eliminare i flussi Uniemens dei mesi pregressi e ripresentarli con i codici <Tipo Contribuzione> corretti. L operazione genererà un credito che potrà essere, alternativamente, rimborsato o compensato, ma solo internamente, con debiti verso l INPS. Poiché, come sopra ricordato,lo sgravio si applica a partire dal 1 gennaio 2012, alcuni datori di lavoro potrebbero aver già provveduto a ridurre la contribuzione nel corso del 2012, anche in assenza di specifiche istruzioni INPS: pur avendo già applicato lo sgravio, tali datori di lavoro devono comunque trasmettere la dichiarazione relativa al de minimis e rivolgersi alle Sedi INPS per la sistemazione del pregresso. Vi ricordiamo che nella Home Page del nostro sito associativo www.assind.cr.it sezione In primo piano potete consultare nella pagina Apprendistato la normativa e la documentazione aggiornata sulla materia. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini Allegato