CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA



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CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA Suggerimento n. 202/29 del 19 aprile 2013 AZ/GA INPS - MINIMALI DI RETRIBUZIONE E ALTRI ELEMENTI UTILI PER CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER L ANNO 2013 - NUOVA CONTRIBUZIONE ASpI CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I CONTRATTI A TERMINE L'Istituto ha determinato i minimali retributivi e altri valori utili per il calcolo della contribuzione obbligatoria dal 1 gennaio 2013. Provvediamo ad illustrare le novità intervenute e ad inviare le tabelle contributive aggiornate. Come noto (v. nostro Suggerimento n. 76/2013 e slide allegate, reperibili nel sito internet di Assimpredil Ance), a partire dal 1 gennaio 2013 la c.d. legge Fornero (legge n. 92/2012) ha sostituito l indennità di disoccupazione con l Sociale per l Impiego (ASpI), la quale riguarda tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e comporta alcune novità in merito alla contribuzione dovuta dalle imprese per il finanziamento del relativo fondo. Quanto precede è stato illustrato dall INPS nelle circolari n. 140/2012, n. 22/2013 e n. 44/2013 e di ciò l Istituto ha tenuto conto nella predisposizione delle tabelle delle aliquote contributive in vigore da gennaio 2013 per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Provvediamo pertanto a riportare di seguito le informazioni necessarie per la corretta effettuazione degli adempimenti contributivi nonché ad allegare le tabelle contributive aggiornate per le imprese edili industriali. I minimali di retribuzione giornaliera ai fini contributivi per il comparto industriale aumentano dal 1 gennaio 2013 nelle seguenti misure: - dirigenti: da 126,41 a 130,20 - impiegati: da 45,70 a 47,07 - operai: da 45,70 a 47,07 Il minimale di retribuzione oraria ai fini contributivi per gli operai di produzione e gli impiegati, occupati a tempo parziale, passa da 6,86 ad 7,06. La quota di retribuzione imponibile mensile oltre la quale è dovuto - ai sensi dell`articolo 3-ter della legge n. 438/1992 - un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore è pari, sempre dal 1 gennaio 2013, ad 3.794,00 ( 45.530,00 annui), mentre il massimale annuo relativo al 2013 per i dipendenti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1 gennaio 1996 è pari ad 99.034,00. Evidenziamo inoltre che, per l anno 2013, l'importo massimo complessivo entro il quale l'indennità di maternità obbligatoria è posta a carico del bilancio dello Stato risulta fissato in 2.059,43. Per quanto riguarda le modalità di indicazione sulla denuncia UNIEMENS del conguaglio degli importi anticipati a titolo di maternità obbligatoria, della quota di retribuzione soggetta all'aliquota di contribuzione aggiuntiva a carico del nella misura di 1 punto percentuale, nonché della parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nei casi in cui tale massimale è applicabile, rimandiamo alle istruzioni contenute, rispettivamente, nei punti 10, 5 e 6 della circolare INPS n. 22/2013. Per quanto concerne il finanziamento dell ASpI, precisiamo che lo stesso è garantito, oltre che dalla precedente contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per l indennità di disoccupazione (1,61%), anche dal nuovo contributo addizionale pari all 1,40% della retribuzione imponibile, sempre a carico dei datori di lavoro, da versare per i rapporti di lavoro subordinato

non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013, compresi i contratti di lavoro intermittente a tempo determinato e di somministrazione a termine. Mentre il punto 4 della sopra citata circolare n. 140/2012, a cui rimandiamo, illustra l applicazione del nuovo contributo addizionale, nonchè i casi di esclusione dall obbligo di versamento del predetto contributo - tra i quali evidenziamo i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - e le ipotesi di eventuale restituzione dello stesso, la circolare n. 44/2013 dell Istituto indica che il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità (ex articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991). Ricordiamo che, per gli apprendisti, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo dell 1,61% per il finanziamento dell ASpI (v. nostro Suggerimento n. 464/2012), salvo che si tratti di lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, per i quali è dovuto il solo contributo del 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Al finanziamento dell ASpI è, inoltre, destinato il contributo previsto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013; per l illustrazione di tale contributo rimandiamo al nostro Suggerimento n. 179/2013. Infine, come noto (v. nostro Suggerimento n. 298/2010), ricordiamo che per l anno 2013 la misura dell esonero contributivo che compete alle imprese che conferiscono il TFR dei dipendenti alla previdenza complementare e/o al di Tesoreria INPS è pari allo 0,27% dell imponibile contributivo del singolo lavoratore interessato, da riproporzionare se la quota di TFR conferita è inferiore al 100%. All.: c.s. Per informazioni rivolgersi a: - dr. Carlo Azimonti (tel. 0288129578, e-mail c.azimonti@assimpredilance.it); - dr. Paolo Galimberti (tel. 0288129540, e-mail p.galimberti@assimpredilance.it). Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola ed è reperibile dal 19 aprile 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o ricerca agevolata, con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come tag ), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare Monica Ravazzin (02.88129554 - m.ravazzin@assimpredilance.it).

Tabella n. 1/2013 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1 GENNAIO 2013 Imprese edili industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti (*) pensioni l impiego (ASpI) Lavoro a tempo indeterminato integrazione OPERAI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,80 5,20 0,20 (3) 0,46 2,22 44,17 (3) 34,98 (3) 9,19 (1) IMPIEGATI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,80 1,90 0,20 (3) 0,46 38,65 (3) 29,46 (3) 9,19 (1) DIRIGENTI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,40 (3) 0,46 36,15 (3) 26,96 (3) 9,19 (1) pensioni l impiego (ASpI) Lavoro non a tempo indeterminato integrazione OPERAI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (4) 0,80 5,20 0,20 (3) 0,46 2,22 45,57 (3) 36,38 (3) 9,19 (1) IMPIEGATI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (4) 0,80 1,90 0,20 (3) 0,46 40,05 (3) 30,86 (3) 9,19 (1) DIRIGENTI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (4) 0,40 (3) 0,46 37,55 (3) 28,36 (3) 9,19 (1) Contratti di apprendistato in essere al 31 dicembre 2011 ed ancora in corso al 1 gennaio 2013 Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**) Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**) 1 anno di contratto 2 anno di contratto oltre il 2 anno di contratto datore di lavoro (5) lavoratore datore di lavoro (5) lavoratore 3,11% 5,84% 8,95% 11,61% 5,84%. 17,45% 4,61% 5,84% 10,45% 11,61% 5,84% 17,45% 11,61% 5,84% 17,45% 11,61% 5,84% 17,45%

Contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016 Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**) Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**) primi 3 anni di contratto oltre il 3 anno di contratto datore di lavoro (5) lavoratore datore di lavoro (5) lavoratore 1,61% 5,84% 7,45% 11,61% 5,84% 17,45% 11,61% 5,84% 17,45% 11,61% 5,84% 17,45% Imprese edili artigiane e non artigiane PASSATI IN QUALIFICA per un anno dalla trasformazione datore di lavoro (5) lavoratore 11,61% 5,84% 17,45% (*) La media rilevante a tal fine è quella dei dipendenti in forza nel semestre precedente, comprendendo tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica e assunti con qualunque tipo di contratto (dirigenti, dipendenti assunti con contratto di inserimento o di reinserimento, apprendisti, dipendenti part-time in proporzione all'orario svolto, ecc.). (**) Per l individuazione dei dipendenti da considerare per la determinazione delle dimensioni aziendali, v. circolare INPS n. 22/2007, punto 1.1. (1) Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di 3.794,00 mensili o di 45.530,00 annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore (articolo 3-ter legge n. 438/1992). (2) Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al pensioni (compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il 2013, sino al massimale annuo di 99.034,00. (3) Il contributo per è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (c.d. di Tesoreria INPS ). (4) Con effetto dal 1 gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva dovuta per l ASpI è pari al 3,01%, ovvero 1,61% più 1,40% quale contributo addizionale previsto dall articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. (5) Con effetto dal 1 gennaio 2013, per i contratti di apprendistato la contribuzione a carico del datore di lavoro è aumentata dell 1,61% quale contributo per il finanziamento dell ASpI (articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012). N.B. Le imprese sono altresì tenute a versare all'inps un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di, versati o accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D. Lgs. N. 252/2005). Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, vedere D.M. 7 dicembre 2012 in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 e circolare INPS n. 17/2013.

Tabella n. 1/2013 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1 GENNAIO 2013 Imprese edili industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti e fino a 50 pensioni l impiego (ASpI) Lavoro a tempo indeterminato straord. OPERAI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,80 5,20 0,90 0,20 (3) 0,46 2,22 45,07 (3) 35,58 (3) 9,49 (1) (4) IMPIEGATI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,80 1,90 ( ) 0,90 0,20 (3) 0,46 39,55 (3) 30,06 (3) 9,49 (1) (4) DIRIGENTI 33,00 (1) (2) 0,68 1,61 0,40 (3) 0,46 36,15 (3) 26,96 (3) 9,19 (1) pensioni l impiego (ASpI) Lavoro non a tempo indeterminato straord. OPERAI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (5) 0,80 5,20 0,90 0,20 (3) 0,46 2,22 46,47 (3) 36,98 (3) 9,49 (1) (4) IMPIEGATI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (5) 0,80 1,90 ( ) 0,90 0,20 (3) 0,46 40,95 (3) 31,46 (3) 9,49 (1) (4) DIRIGENTI 33,00 (1) (2) 0,68 3,01 (5) 0,40 (3) 0,46 37,55 (3) 28,36 (3) 9,19 (1) Imprese edili artigiane e non artigiane datore di lavoro (6) lavoratore 11,61% 5,84%. 17,45%

Imprese edili artigiane e non artigiane PASSATI IN QUALIFICA datore di lavoro (6) lavoratore 11,61% 6,14% (5,84% per I.V.S; 0,30 per C.I.G.S.) 17,75% ( ) Per le imprese che hanno occupato mediamente nell'anno precedente oltre 50 dipendenti (esclusi i contratti di inserimento o di reinserimento e gli apprendisti e computando i parttime in proporzione all'orario svolto) l'aliquota per integrazione per il personale impiegatizio è pari al 2,20, ferme restando tutte le altre aliquote riportate nella tabella. (1) Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di 3.794,00 mensili o di 45.530,00 annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore (articolo 3-ter legge n. 438/1992). (2) Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al pensioni (compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il 2013, sino al massimale annuo di 99.034,00. (3) Il contributo per è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (c.d. di Tesoreria INPS ). (4) Il contributo a carico degli operai e degli impiegati è composto dal 9,19% per I.V.S. ( pensioni) e dallo 0,30% per C.I.G.S.. (5) Con effetto dal 1 gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva dovuta per l ASpI è pari al 3,01%, ovvero 1,61% più 1,40% quale contributo addizionale previsto dall articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. (6) Con effetto dal 1 gennaio 2013, per i contratti di apprendistato la contribuzione a carico del datore di lavoro è aumentata dell 1,61% quale contributo per il finanziamento dell ASpI (articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012). N.B. Le imprese sono altresì tenute a versare all'inps un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di, versati o accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D. Lgs. N. 252/2005). Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, vedere D.M. 7 dicembre 2012 in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 e circolare INPS n. 17/2013.