Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio SCHEMA DI DECRETO T.U. APPRENDISTATO



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Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio SCHEMA DI DECRETO T.U. APPRENDISTATO

T.U. APPRENDISTATO Il 5 maggio 2011 il Ministero del Welfare ha presentato il nuovo Testo Unico dell apprendistato, che sarà approvato definitivamente dopo il confronto con le parti sociale per la fine di luglio Lo schema di decreto adotta la forma giuridica del Testo unico e si compone di soli 7 articoli, valido sia per il settore privato che per quello pubblico.

T.U. APPRENDISTATO Art. 1 Definizione Art. 2 Disciplina Generale Art. 3 Apprendistato per la qualifica professionale Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Art. 5 Apprendistato di alta formazione e di ricerca Art. 6 Standard professionali e standard formativi Art. 7 Disposizioni finali

DEFINIZIONE APPRENDISTATO (Art. 1) L'articolo 1 dello schema di decreto definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Pare che la natura stabile, a tempo indeterminato, del contratto sia da riferire alla componente contrattuale, essendo invece quella formativa necessariamente definita nel tempo tramite la previsione di una durata, ossia di un termine finale.

DEFINIZIONE APPRENDISTATO (Art. 1) Pertanto, il nuovo apprendistato può essere definito come un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ancorché a fasi successive. 1 fase: caratterizzata dalla formazione, è finalizzata all'acquisizione di una qualificazione professionale o, anche, di un titolo di studio compresi i dottorati di ricerca. 2 fase: al termine del periodo di formazione, apre invece la possibilità per entrambe le parti di sciogliere liberamente il vincolo contrattuale ovvero di procedere nel rapporto di lavoro su basi stabili e senza soluzione di continuità.

DEFINIZIONE APPRENDISTATO (Art. 1) Criticità e Osservazioni E cambiata la finalità; è un contratto a tempo indeterminato e la finalità non è più quella di fornire un mestiere, unita alla formazione, ma solo occupazione dei giovani. Al secondo comma, lettera b), non è chiara la definizione contratto di mestiere : a cosa si riferisce il legislatore? Le nuove definizioni di apprendistato si differenziano, anche se di poco, da quelle previste dalla Legge Biagi. Notevoli differenze circa l apprendistato per la qualifica professionale. Emerge la c.d. causa mista dell apprendistato in maniera più evidente rispetto al passato

DISCIPLINA GENERALE (Art. 2) L'articolo 2 dello schema di decreto definisce, per tutte e tre le tipologie di apprendistato, la regolamentazione degli aspetti economici, normativi e previdenziali. Il comma 1 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione declina poi i principi che la contrattazione collettiva è tenuta a rispettare nel dare attuazione al comma 1. a) forma scritta per il contratto e la estende esplicitamente al piano formativo individuale, che può essere predisposto anche sulla base di modelli elaborati dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento. Il piano formativo individuale può essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, e dunque non necessariamente contestualmente. Ciò consente sul versante pratico/operativo di procedere in tempi rapidi con l'assunzione dell'apprendista e, su quello progettuale, di elaborare un piano formativo che sia il più possibile personale e rispondente al profilo del giovane, che l'azienda in quel lasso di tempo può conoscere e osservare. b) divieto di retribuire gli apprendisti secondo tariffe di cottimo. c) possibilità di ricorrere al sistema del sottoinquadramento o a quello della percentualizzazione. Nella prima ipotesi, è consentito al datore di lavoro di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; nella seconda, invece, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. Le due soluzioni sono per espressa previsione tra loro alternative e dunque non cumulabili.

DISCIPLINA GENERALE (Art. 2) d) necessità della presenza di un tutore o di un referente aziendale. e) finanziamento, anche con il concorso delle Regioni, dei percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali. f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto medesimo, nell'ottica anche di favorire e garantire la mobilità dei giovani. g) possibilità di riconoscere, sulla base dei risultati conseguiti all interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, una qualifica professionale ai fini contrattuali, nonché le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti. h) Divieto per le parti di recedere dal contratto in costanza del periodo di formazione, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. i) In coincidenza con il termine del periodo di formazione, legittima entrambe le parti del rapporto a recedere ad nutum, ossia liberamente, semplicemente rispettando il preavviso. In caso contrario, ossia se nessuna delle due parti manifesta nel termine previsto la volontà di recedere (licenziamento o dimissioni), il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

DISCIPLINA GENERALE (Art. 2) Il comma 2 dell'articolo 2 attiene alla tutela previdenziale e all'assistenza sociale degli apprendisti e, in modo tale da superare incertezze e rendere unica la fonte normativa di riferimento, espressamente conferma la sussistenza degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie e contro l'invalidità e la vecchiaia. Il comma 3 dell'articolo 2 dispone in merito ai limiti quantitativi fissati per le assunzioni in apprendistato, ricalcando quanto già previsto dall'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale disposizione consente ad ogni datore di lavoro di assumere un numero massimo di apprendisti pari a quello delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso, fatta eccezione per le imprese artigiane, cui si applica la normativa di maggior favore di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443; i datori di lavoro (non artigiani) che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbiano in numero inferiore a tre, possono assumere apprendisti in numero non superiore a tre. L'elemento di novità è rappresentato dal periodo della norma che esclude l'applicazione dei suddetti limiti quantitativi rispetto alle agenzie per il lavoro, per le ipotesi di somministrazione di cui all'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; previsione che offre (forse) la possibilità di una somministrazione in apprendistato. Il comma 4 stabilisce che le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

DISCIPLINA GENERALE (Art. 2) - Criticità e Osservazioni - dalla lettura del primo comma si evince come il legislatore abbia demandato tutto alla contrattazione collettiva; - si rileva un problema di gerarchia delle fonti: cosa potrebbe succedere se un contratto aziendale entrasse in contrasto con quello collettivo? Giuridicamente se il contratto aziendale ha il consenso sindacale, a livello nazionale, non resta che recepirlo, anche se in contrasto con la realtà territoriale/aziendale. Infatti permane il problema sindacale del comparativamente più rappresentativi legato all art. 39 della Cost.. Inoltre si pone il problema per le aziende non iscritte al sindacato. - lettera a) si evidenzia la possibilità di creare piani formativi individuali completamente personalizzati, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; ma cosa succede se poi non viene trovato l accordo sul piano formativo? Il contratto di apprendistato continua nella sua efficacia o si intende risolto? - lettera b) è cancellato ogni riferimento a divieto di retribuzione superiore al minimale contrattuale. - lettera c) emerge un chiaro errore terminologico in quanto il riferimento alle categorie è improprio - lettera d) Il tutor non è ancora stato abolito, anche se l obbligo di formazione è stato soppresso. - lettera e) è positivo il riferimento al ricorso ai finanziamenti dei fondi paritetici. Permane anche l obbligo di registrazione delle formazione effettuata.

DISCIPLINA GENERALE (Art. 2) - Criticità e Osservazioni - lettera g) prevede il riconoscimento di un titolo di studio, in riferimento al terzo tipo di apprendistato, a patto che l Università riconosca la formazione effettuata. - lettera h), risulta di difficile comprensione la volontà del legislatore: se l apprendistato è stato definito un contratto a tempo indeterminato, valgono le regole generali, allora non si comprende la ratio del legislatore nell impedire, durante la formazione, il recesso se non per giusta causa o giustificato motivo. Appare subito evidente, contrariamente alla precedente disciplina, il divieto per l apprendista di dimettersi liberamente, se non per giusta causa o giustificato motivo, ma cosa intende il legislatore per giustificato motivo? - lettera i) risulta forzato, perché non appare chiaro quando debba essere riconosciuto il preavviso. Al termine della formazione è prevista la possibilità per le parti di recedere dal contratto, ma il recesso comunicato al termine della formazione implica il pagamento del preavviso se non intimato prima? - Il comma 2 non chiarisce quali siano le agevolazioni contributive, se permangono le attuali, inoltre, cosa intende il legislatore nel dire si estende alle seguenti forme? Inoltre manca il riferimento al contributo per maternità. - Al comma 3, si evidenzia il problema circa l esclusione dal limite numerico per le agenzie di somministrazione: è rivolto all assunzione da parte delle agenzie o l apprendista può essere assunto in somministrazione? - Il 4 ed ultimo comma non risulta chiaro. In particolare sono necessari chiarimenti in merito alla figura del maestro artigiano o di mestiere

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE (Art. 3) L'articolo 3 definisce la prima tipologia di apprendistato, ossia il contratto di "apprendistato per la qualifica professionale", intesa alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, come definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Replicando l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione). L'articolo 3 del Testo unico, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione soggettivo del contratto di apprendistato, fissando a quindici anni il limite anagrafico minimo, ripristinato solo recentemente con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. "Collegato lavoro"), dopo che nel 2007 l'intervento del Ministro dell'istruzione Fioroni aveva innalzato tale soglia a sedici anni (art. 1, comma 662, legge 27 dicembre 2007, n. 296). La durata del contratto è fissata ad un massimo di tre anni ed è stabilita in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE (Art. 3) Criticità e Osservazioni - Poichè l apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, perché il legislatore stabilisce una durata di tre anni? Non è corretto dire che è la formazione che dura tre anni? Tutto il resto non è ben chiarito dal legislatore in quanto richiama le norme precedenti senza definirne i contorni precisi di applicazione.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE (Art. 4) L'articolo 4 definisce la tipologia dell'apprendistato professionalizzante, detto ora anche contratto di mestiere. Una novità risiede nell'applicabilità dell'istituto ai lavoratori in mobilità, a prescindere dall'età (si veda l'art. 7, comma 4, dello schema di decreto). Viene fatto rinvio ad accordi interconfederali e ai contratti collettivi per la definizione, in ragione dell'età dell'apprendista e della qualificazione contrattuale da conseguire, delle modalità di erogazione della formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali. L'intervento degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi per la definizione delle modalità di erogazione della formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali è esercitato con riferimento ai profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale contenuti nei contratti collettivi, che diventano così il solo riferimento per la determinazione dei contenuti professionalizzanti della formazione degli apprendisti. Gli stessi accordi e contratti definiscono la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni. La formazione per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali è invece realizzata per mezzo dell'offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, internamente o esternamente all'azienda. Con riferimento al monte ore complessivo della formazione, sono previste quaranta ore di formazione per il primo anno di apprendistato e ventiquattro per il secondo

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (Art. 5) L'articolo 5 contiene le norme che disciplinano l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Il comma 1 elenca i titoli di studio al conseguimento dei quali è finalizzato il contratto in esame: oltre a un titolo di studio di livello secondario superiore, universitario e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, e quelli per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, già contemplati dall'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'articolo 5 del Testo unico fa particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del Dpcm 25 gennaio 2008. Una novità riguarda la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti coinvolti nel praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i soggetti dell'alta formazione.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA (Art. 5) Criticità e Osservazioni Da una prima lettura emergono alcuni dubbi: con quale inquadramento può essere assunto un praticante? Problemi dal punto di vista previdenziale, possibile perdita di contributi per scarsa permanenza in una gestione pensionistica.

STANDARD PROFESSIONALI E STANDARD FORMATIVI (Art. 6) L'articolo 6 prevede al comma 1 la definizione di un sistema pubblico di standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione e di certificazione. La norma definisce il riparto di competenze per la disciplina dell'apprendistato, nelle sue tre tipologie, da un lato, affidando alle Regioni la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica professionale e di alta formazione ossia quelle tipologie che consentono di conseguire un titolo di studio dal valore pubblico e legale, trasferibile su tutto il territorio nazionale e nella Unione europea anche attraverso la definizione di standard minimi formativi e per la certificazione delle competenze; dall'altro lato, rimettendo alla contrattazione collettiva la responsabilità di disciplinare, progettare e gestire l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni Osservazione: Il legislatore non fornisce una definizione di repertorio delle professioni.

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 7) I primi due commi disciplinano le sanzioni. Il primo periodo del comma 1 prevede che, in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore stesso sia tenuto a versare il doppio della contribuzione agevolata fruita, pari alla differenza tra quella pagata e quella dovuta con riferimento al livello d'inquadramento finale del lavoratore. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato emerga un adempimento nell erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempie. Il secondo comma dispone invece le sanzioni da applicare nel caso in cui il datore violi le disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi fissati dal Testo unico stesso in materia di forma scritta del contratto, forma e termine di predisposizione del piano formativo, divieto di retribuzione a cottimo, retribuzione con il sistema del sottoinquadramento o della percentualizzazione e, infine, presenza di un tutore o di un referente aziendale. La sanzione, di natura economica, è fissata nella misura da 100 a 600 euro, ovvero da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva. Legittimati a irrogare la sanzione sono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza (nei modi e nelle forme di cui all'art. 13 del Dlgs 23 aprile 2004, n. 124, e succ. mod.); l'autorità competente a ricevere il relativo rapporto è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 7) Il comma 3 conferma l'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai fini dell'applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve diverse disposizioni di legge o contratto collettivo. Il datore che assuma come apprendista un lavoratore in mobilità godrà invece del regime contributivo agevolato di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, (pari a quello previsto per gli apprendisti) nonché dell'incentivo economico di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge, che riconosce per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore stesso. Il comma 6 dell'articolo 7 abroga espressamente le precedenti normative intervenute a disciplinare il contratto di apprendistato (la legge 19 gennaio 1955, n. 25, l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e gli articoli da 47 a 53 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276), nonché ogni altra disposizione nazionale o regionale incompatibile con quanto disposto dal Testo unico. Il comma 7 prevede in ogni caso che per settori in cui la disciplina di cui al Testo unico non è immediatamente operativa, trovino applicazione, in via transitoria, le regolamentazioni contrattuali vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 7) Criticità e Osservazioni Le sanzioni riprendono le precedenti, ma con la novità che sono escluse ogni altro tipo di sanzioni. Positivo è il ricorso all istituto della diffida ad adempiere, con congruo termine: prelude ad una volontà di premiare i datori di lavoro che rispettano le regole. La novità, introdotta dal 4 comma, di assumere un apprendista direttamente dalle liste di mobilità, non appare di così facile lettura: non sono chiare le agevolazioni previste che rinviano a quelle previste per l apprendistato? Quali? Positivo abrogare tutte le disposizioni precedenti, ma in questo modo vengono abrogate anche le agevolazioni? Inoltre non è chiaro quali siano, al 6 comma, le disposizioni incompatibili.