AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA STUDI E RICERCHE

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AREA CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICA STUDI E RICERCHE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA GIURIDICA DELLA GIUNTA REGIONALE E PER L ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Biblioteca giuridica della Giunta regionale (di seguito denominata Biblioteca ) gestita dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi Area Consulenza e assistenza giuridica Studi e ricerche, garantisce l orientamento della struttura bibliotecaria a favore delle esigenze degli utenti sia interni che esterni all amministrazione regionale. 2. La Biblioteca persegue le seguenti finalità: a) garantisce l accessibilità a chiunque, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale; b) persegue la cooperazione tra biblioteche e la condivisione delle risorse documentali e bibliotecarie, con particolare riferimento a quelle delle altre regioni e degli enti locali; c) realizza un polo documentale teso a corrispondere alle esigenze delle strutture regionali, degli enti dipendenti nonché dei soggetti pubblici e privati di informazione ed aggiornamento su tutta la documentazione giuridica di interesse regionale. Articolo 2 Attività della Biblioteca 1. La biblioteca raccoglie, organizza e rende fruibile ogni tipo di documento, in materia di scienze giuridiche, su supporto cartaceo e digitale sia accessibile localmente sia per via telematica. 2. I documenti sono reperibili direttamente ovvero individuati mediante collegamento con le biblioteche delle assemblee legislative, quali Parlamento europeo, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Consigli regionali, del Governo della Repubblica, delle Università e con i sistemi bibliotecari di altri enti pubblici e privati. 3. La biblioteca provvede in particolare: a) alla catalogazione ed alla inventariazione, su supporto informatico, del patrimonio librario in carico; b) alla conservazione e all aggiornamento delle raccolte, enciclopedie e massimari, testi e periodici a cui è abbonata; c) alla raccolta e alla conservazione delle Gazzette ufficiali della Repubblica italiana e dell Unione europea; d) alla redazione di rassegne periodiche delle leggi e dei regolamenti regionali; e) all elaborazione e alla divulgazione di articoli e commenti inerenti specifiche problematiche giuridiche di interesse regionale, anche su richiesta degli organi di governo; f) alla segnalazione alle strutture regionali competenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della normativa statale e comunitaria di particolare interesse, nelle materie di rispettiva competenza; g) alla esecuzione di ricerche sia in relazione alla normativa vigente ed in corso di formazione, sia in relazione alla giurisprudenza e dottrina; h) a prestare assistenza agli utenti nelle ricerche sia bibliografiche sia per via telematica; i) alla riproduzione del materiale giuridico richiesto attraverso un servizio di fotocopiatura ovvero mediante lo strumento informatico; l) a garantire l informazione tramite il portale intranet della documentazione disponibile e dei relativi aggiornamenti.

Articolo 3 Diritti dell utente e codice di comportamento 1. L utente ha diritto: a) alla riservatezza dei dati personali e delle ricerche effettuate; b) di conoscere quali siano le banche dati accessibili e le motivazioni di un eventuale diniego; c) di accedere in rete, secondo le modalità sotto indicate: 1) registrazione, su apposita scheda, del nominativo e dei tempi di fruizione, che devono essere compatibili con le esigenze di ricerca; 2) è vietato alterare dati e impostazioni e, comunque, qualsiasi uso improprio della postazione; 3) non è consentito l uso di floppy disk propri; 4) in caso di difetto di funzionamento si deve richiedere l intervento degli incaricati del servizio, astenendosi da qualunque iniziativa a titolo personale. 2. L utente è tenuto a: a) rispettare gli orari della Biblioteca e le scadenze del prestito; b) corrispondere, in caso di utenti esterni, i costi per la riproduzione e per la navigazione; c) osservare il silenzio nella sala di lettura; d) spegnere i telefoni cellulari; e) trattare con cura i libri, documenti, arredi e materiale informatico senza arrecare danno e mettere a rischio l integrità e la conservazione dei beni. 3. A richiesta, gli utenti disabili sono coadiuvati dal personale della biblioteca. 4. Una apposita scheda (modello n. 1) è a disposizione dell utenza per presentare suggerimenti d acquisto e migliorare la qualità dei servizi erogati. 5. I referenti documentari sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento sui percorsi di ricerca. Articolo 4 Orario e calendario di chiusura 1. L orario della biblioteca è affisso al pubblico. 2. Il servizio è garantito tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, escluso il venerdì pomeriggio. 3. Durante l orario di apertura è garantito un servizio di vigilanza; oltre tale orario è interdetto l accesso e nessun utente può restare nei locali oltre l orario di chiusura. 4. Chiusure anticipate, chiusure per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, modificazioni d orario, sospensioni del servizio, per qualsiasi motivo, devono, di norma, essere comunicate con avviso esposto al pubblico almeno 24 ore prima.

Articolo 5 Modalità di fruizione e consultazione 1. I servizi sono garantiti, oltre che direttamente nei locali della Biblioteca, anche accedendo al sito della Regione (www.regione.lazio.it), nonché, se l utente è una struttura regionale o un ente pubblico, tramite posta, posta elettronica, fax e telefono. 2. La consultazione deve avvenire mediante i referenti documentari negli orari di cui all articolo 4. 3. Possono essere consultate contemporaneamente, nei locali della Biblioteca cinque unità documentarie. 4. Ogni utente, prima di lasciare la Biblioteca, è tenuto alla restituzione del materiale ricevuto in consegna. Su richiesta, il materiale è lasciato a disposizione nei locali della Biblioteca, per due giorni consecutivi. 5. La ricollocazione sugli scaffali è di competenza del personale. 6. Il servizio di prestito è disciplinato dall articolo 6. 7. I referenti documentari sono riconoscibili da un distintivo identificativo. 8. I servizi di accesso, consultazione e prestito sono liberi e gratuiti. Articolo 6 Servizio di prestito 1. Il servizio di prestito è a disposizione unicamente dei dipendenti regionali previa compilazione della scheda disponibile on line, contenente i dati identificativi del richiedente e della documentazione richiesta. 2. Non sono concesse più di tre unità documentarie e per un periodo massimo di quindici giorni. Il prestito può essere rinnovato per ulteriori cinque giorni se, nel frattempo, non sono pervenute richieste per la stessa unità. 3. L unità documentaria non può essere concessa in prestito né in lettura prima del trattamento bibliografico. Sono esclusi dal prestito: a. cd rom; b. gazzette ufficiali; c. gazzette ufficiali Ce; d. bollettini ufficiali; e. enciclopedie; f. dizionari; g. codici; h. quotidiani; i. i volumi parte di opere in più tomi. 4. Le pubblicazioni escluse dal prestito sono concesse in visione nei locali della Biblioteca.

Articolo 7 Riproduzione 1. La Biblioteca consente la riproduzione della documentazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n.633, concernente Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni 2. La riproduzione fotostatica e la stampa, anche di documenti ricavati da memorizzazione informatica, può essere effettuata per uso strettamente personale o per motivi di studio o ricerca. E vietata la diffusione o lo spaccio al pubblico del materiale riprodotto. 3. La riproduzione fotostatica e la stampa, anche a livello telematico, è gratuita per le strutture regionali e gli enti pubblici. In tutti gli altri casi, vengono applicate le seguenti tariffe di riduzione: a) costo di riproduzione fotostatica di documenti: 1) fino al formato A4 Euro 0,10 a facciata; 2) fino al formato A3 Euro 0,20 a facciata; b) costo di stampa di documenti ricavati da memorizzazione informatica Euro 0,15 a foglio 4. Il versamento può essere effettuato presso lo sportello della Banca di Roma, agenzia 151, attivo nella sede degli uffici della Giunta regionale, via R.R.Garibaldi, 7 Roma, c/c n. 1/75 (ABI 3002 CAB 3300), orario 9,30 13,00, oppure sul c/c postale n. 00785014, con la causale Ritiro copie fotostatiche per ricerche giuridiche. 5. Le operazioni di riproduzione in grande scala e di rilegatura di fascicoli sono affidate al servizio di riproduzione della competente Area della Direzione regionale Sistemi informativi e statistici, provveditorato, patrimonio (circolare n. 172151 del 5 dicembre 2001 del Dipartimento delle Risorse e sistemi); in caso di impossibilità, a ditte specializzate esterne. Articolo 8 Mancata riconsegna, smarrimento, danneggiamento e furto dell Unità documentaria 1. L utente che smarrisce o danneggia l opera avuta in consultazione è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione della medesima con altro identico esemplare ovvero a risarcire il valore della stessa pari al prezzo di copertina se si tratta di libri o pubblicazioni in commercio, o, negli altri casi, pari al valore d inventario, maggiorato di eventuali spese. 2. In caso di smarrimento o furto, anche imputabile a terzi, l utente dovrà: 1) darne immediatamente comunicazione al referente documentario il quale provvederà a darne comunicazione al responsabile della Biblioteca; 2) presentare denuncia alle autorità competenti; 3) risarcire il valore del materiale quantificato come sopra descritto. 3. Il responsabile della Biblioteca provvede a trasmettere annualmente al Direttore della Direzione regionale Affari giuridici e legislativi, unitamente al materiale da dichiarare fuori uso, l elenco dei beni smarriti, danneggiati o rubati, allegando le relative denunce.

Articolo 9 Doveri del personale 1. Il personale addetto alla Biblioteca provvede alla organizzazione del servizio sulla base degli obiettivi e delle correlate risorse fornite dall amministrazione. 2. In particolare i referenti documentari: a) garantiscono l accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili presso i locali della Biblioteca o accessibili tramite il collegamento telematico e di cooperazione interbibliotecaria; b) assistono l utente nelle ricerche; c) Intervengono per sospendere il collegamento telematico nel caso di uso improprio della postazione; d) verificano che siano effettuati i necessari controlli alle dotazioni strumentali e informatiche, e, comunque, agli impianti tecnologici. 3. Il responsabile della Biblioteca è il consegnatario della stessa, il quale vigila affinché sia rispettato il presente regolamento avvalendosi dei referenti documentari. Articolo 10 Trattamento bibliografico 1. L elemento base per l inventariazione è l Unità documentaria. 2. Per unità documentaria, di seguito denominata unità, si intende: a) il singolo libro o pubblicazione su qualsiasi forma di supporto; b) i periodici (G.U. B.U.R.L. - riviste) intesi per annata. 3. Ogni unità è registrata in entrata cronologicamente nel programma informatico Inventario e deve recare il numero d ingresso e il prezzo. 4. Per le opere in più volumi un distinto numero d ingresso è attribuito ad ogni volume. 5. Ai periodici e ai seriali in genere il numero d ingresso è assegnato al primo fascicolo di ogni annata. 6. Non sono inventariati i quotidiani e i numeri singoli di periodici fuori abbonamento. 7. Delle Gazzette ufficiali della Repubblica italiana è inventariata solo la raccolta annuale ed il valore d inventario è pari al prezzo di copertina maggiorato delle eventuali spese di rilegatura. 8. Il timbro Biblioteca giuridica è apposto su ogni unità : a) nel verso del frontespizio; b) in mancanza del frontespizio, sulla prima pagina; c) su una o più pagine convenute nel documento; d) nel retro del foglio isolato. 9. Lo smarrimento e/o la sostituzione di un opera sono annotati sull Inventario. 10. Il valore d inventario dei libri o pubblicazioni è pari al prezzo di copertina o di effettivo costo. 11. Il valore d inventario dell annualità dei periodici è pari al prezzo dell abbonamento. 12. Il valore d inventario dei libri ricevuti in dono è pari al prezzo di copertina ove esistente o, in caso, contrario, è indicato simbolicamente in Euro 0,00052. 13. Ogni unità viene catalogata su programma informatico e la ricerca dell opera può essere effettuata: a) Per titolo; b) Per autore;

c) Per editore; d) Per materia; e) Per anno. Articolo 11 Verifica e fuori uso 1. I referenti documentari procedono ogni anno alla verifica dell inventario, anche ai fini della rimozione e delle sostituzione dei testi non più adeguati alla evoluzione normativa. 2. Il responsabile della Biblioteca individua i materiali da scartare, anche su segnalazione dei referenti documentari, predispone un elenco di tutto il materiale da dichiarare fuori uso e lo trasmette al Direttore della Direzione regionale Affari giuridici e legislativi. 3. Il materiale dichiarato fuori uso è disponibile in elenchi consultabili, anche on-line, per l eventuale cessione gratuita 4. Ogni tre anni il responsabile della Biblioteca provvede a richiedere alla struttura competente la spolveratura e la disinfestazione integrale del materiale bibliografico.

SOMMARIO Articolo 1 - Oggetto e finalità Articolo 2 - Attività della biblioteca Articolo 3 - Diritti e codice di comportamento dell utente Articolo 4 - Orario e calendario di chiusura Articolo 5 - Modalità di fruizione e consultazione Articolo 6 - Servizio di prestito Articolo 7 - Riproduzione Articolo 8 - Mancata riconsegna, smarrimento, danneggiamento e furto dell unità documentaria Articolo 9 - Doveri del personale Articolo 10 - Trattamento bibliografico Articolo 11 - Verifica e fuori uso

MOD. N. 1 DIREZIONE REGIONALE AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI Area Consulenza e assistenza giuridica Studi e ricerche Biblioteca Sono graditi suggerimenti da parte degli utenti. - SUGGERIMENTI Per migliorare il servizio: Per l eventuale acquisto di nuovi testi, riviste e altro: - SI RINGRAZIA PER Utente interno Utente esterno Dati personali (facoltativo)