Comune di Livorno Disciplinare per l'attuazione del REDDITO DI CITTADINANZA LOCALE Premesso che - a livello comunitario la Comunità e, poi, l'unione Europea, fin dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, hanno esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando agli Stati di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso e che solo l'italia, l'ungheria e la Grecia a tutt'oggi non hanno attuato alcuna forma di reddito minimo uniforme a livello nazionale; - la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" [COM(2010) 2020] indica tra gli obiettivi da raggiungere, per una crescita inclusiva volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e territoriale, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio di povertà; - la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea dell '8 marzo 2012, evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/2039 (INI)] e chiede agli Stati membri che si compiano progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo; sottolinea inoltre l'esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base per combattere la povertà e l'esclusione sociale, attraverso l'incremento delle possibilità di occupazione e l'accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro. La stessa ritiene che l'introduzione, in tutti gli Stati membri dell'unione europea, di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno in favore delle persone con un reddito insufficiente, attraverso una prestazione economica e l'accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l'integrazione sociale; ritiene altresì che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 per cento del
reddito medio dello Stato membro interessato. Sottolinea, infine, che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà; che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi e che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società; - nella Comunicazione della Commissione europea "Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile" (Bruxelles, 27 febbraio 2013) viene evidenziato che "eliminare la povertà e garantire prosperità e benessere duraturi sono tra le sfide più pressanti che il mondo si trova ad affrontare"; - l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea sancisce che "Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'unione e le legislazioni e prassi nazionali"; - l'art. 151 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea sancisce che l'unione e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro che consentano una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, la lotta contro l'emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo; - nell'articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale) è previsto che "Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano: a prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso"; - a livello nazionale presso il Senato della Repubblica è stato depositato il Disegno di legge n. 1148, comunicato alla Presidenza il 29 ottobre 2013, avente ad oggetto l' "istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario"; - il Comune di Livorno, condividendo la necessità di quanto sopra, intende, nelle
more della definizione del più ampio contesto nazionale ed europeo, procedere ad una sperimentazione introducendo una misura di contrasto temporanea in questo periodo storico particolarmente delicato e gravoso in favore di quelle famiglie che si trovano spesso ad essere oggetto di disagi sociali legati a molteplici e svariate condizioni (inoccupazione, disoccupazione, situazioni abitative, situazioni di povertà, condizioni sanitarie etc); - per la misura locale si predisporrà, a tal fine, il seguente disciplinare contenente i requisiti, le condizioni di accesso nonché le contribuzioni cui potranno accedere i beneficiari. ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' Il reddito di cittadinanza locale è una misura di sostegno economico e sociale - sperimentale - a favore di coloro che si trovano temporaneamente in condizioni tali da non poter far fronte al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia; svolge la duplice funzione di integrazione al reddito e di prevenzione sociale Il Reddito di cittadinanza locale non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile. Costituisce prestazione di sostegno sociale e per tale segue la disciplina delle prestazioni erogate da enti e contabilizzato ai fini ISEE. AI fini del presente disciplinare s'intende per nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e i soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi si considerano appartenere sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999; ART. 2 - BENEFICIARI Può essere ammesso alla misura del Reddito di cittadinanza locale un solo
componente per nucleo familiare. Nel caso di domanda di accesso al reddito di cittadinanza locale di più componenti dello stesso nucleo familiare, verrà assegnato al più anziano di eta. il beneficiario deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso il centro per l impiego territorialmente competente; il beneficiario dovrà rendersi disponibile a svolgere lavori socialmente utili eventualmente indicati dal Comune per almeno 4 ore settimanali per cui il compenso relativo al reddito di dignità costituirà unica forma di remunerazione; il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti eventualmente gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore non superiore al numero di 8 ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa. Il beneficiario, se genitore di figli minori in età di scuola dell'obbligo, è tenuto a garantirne la frequenza; Il beneficiario ha l obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI Il richiedente la misura di Reddito di cittadinanza locale deve essere: a) Cittadino italiano, o di paesi facenti parte dell'unione Europea, o se extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno; b) Residente nel Comune di Livorno da almeno 5 anni al momento della chiusura del bando; c) Essere di età compresa tra i 35 anni e il limite previsto per il raggiungimento dell età pensionabile; d) Non svolgere attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; e) Non trovarsi in stato detentivo e non essere sottoposto a misure alternative alla detenzione per tutta la durata dell'erogazione del Reddito di cittadinanza locale;
f) Essere iscritto al Centro per l'impiego al momento della presentazione della domanda, e restare iscritto per tutta l'erogazione del Reddito di cittadinanza locale; g) Appartenere ad un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore a 6.530,94; In alternativa, qualora fossero sopraggiunte rilevanti variazioni, può essere prodotto l ISEE corrente, rilasciato dal CAF competente, in corso di validità alla data di scadenza del bando; h) Non essere proprietario di immobili, ad eccezione dell immobile adibito a residenza del richiedente stesso e del suo nucleo familiare esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; i) a) Non avere nel proprio nucleo familiare autovetture di potenza uguale o superiore a 80 KW acquistate negli ultimi 12 mesi; L'assegno per reddito di cittadinanza locale é revocato quando risulti che il beneficiario abbia: a) Non accettato una proposta di lavoro, o di LSU o di LPU da svolgersi nel comune di residenza ovvero. qualora receda senza giusta causa dal contratto di lavoro b) Sia venuto meno qualunque dei requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio c) Sia stata accertata la frode o la falsità delle dichiarazioni utilizzate per l'accesso o per il collocamento in graduatoria. In ogni caso il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza locale ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo. d) Il beneficiario del reddito di cittadinanza locale ove sia stato accertato lo svolgimento contemporaneo di attività di lavoro irregolare perderà il diritto al beneficio per sempre e sarà tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo. j) 4 - ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO Calcolo del punteggio A) Situazione Economica: Viene attribuito un punteggio max di punti 30 per ISEE pari a 0.
In presenza di ISEE compreso tra 0,1 ed 6.530,94 il punteggio viene calcolato proporzionalmente. B) Composizione nucleo familiare anagrafico 1-2 persone 10 punti 3-4 persone 15 punti Oltre 4 persone 20 punti C) Condizione di disoccupazione Condizione di almeno 1 componente del nucleo familiare di disoccupazione da almeno 12 mesi 10 punti I beneficiari, a parità di punteggi ottenuti, verranno graduati in ordine decrescente in base alla data di nascita. Misura del beneficio Fino alla concorrenza delle risorse assegnate viene riconosciuto un beneficio mensile pari a 500 per 6 mesi a decorrere dalla data di erogazione della prima mensilità. 5 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICHE Ai fini del monitoraggio, della valutazione e delle verifiche degli interventi previsti dal presente disciplinare, l'ufficio comunale, trasmette alla Giunta a fine periodo una relazione sull'andamento del servizio anche al fine di programmare interventi calibrati sulla base delle reali esigenze emergenti. Il settore servizi sociali effettua un controllo diretto anche in collaborazione con le forze di polizia municipale, su un campione pari ad almeno il 20% delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l'esito è comunicato alla Giunta fermo restando i procedimenti di revoca/sospensione del beneficio e l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria penale nei casi previsti dalla legge.