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territorio Direzione Tecnica/Servizio Pianificazione urbanistica e governo del Classificazione: M 05-20150000001 Provvedimento n. 475 Arezzo, 22/02/2016 OGGETTO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE PRATANTICO - INDICATORE: DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (ART. 22 BIS D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.); DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO (ART. 49 D.P.R. 8.6.2001 N. 327 E S.M.I.) Il Direttore PREMESSO: che con delibera della Giunta Comunale n. 324 del 27.05.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell opera e con allegato il piano particellare delle aree da acquisire; che sotto l aspetto urbanistico l opera è conforme al vigente Piano Regolatore Generale, a seguito dell approvazione della variante urbanistica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 9.04.2015, efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 13.05.2015; che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della delibera; DATO ATTO: che è stato comunicato l avvio del procedimento ai soggetti interessati dagli espropri (note n. 44118 del 20.04.2015 e 45290, 45297, 45305 del 22.04.2015); che è stata comunicata l approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto (note prot. n. 100695, 100689 del 28.08.2015 e prot. 101690, 101701, 101707 dell 1.09.2015); CONSIDERATO che l art. 22 bis comma 2 lett. b) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (di seguito T.U. espropri) prevede l emanazione del decreto di occupazione di urgenza allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 ; VISTO il piano particellare approvato con la delibera della Giunta n. 324/15 citata, che ricomprende più di 50 intestatari catastali di aree soggette ad esproprio; CONSIDERATO che a seguito del decreto di accesso ex art. 15 D.P.R. n.327 dell'8.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito T.U. espropri) notificato/comunicato nei tempi e nelle forme previste dal medesimo articolo a tutti gli interessati, in data 17.09.2015 è stato Pag. 1

effettuato un sopralluogo nelle aree interessate per una ricognizione dello stato dei luoghi e del soprassuolo esistente (es. coltivazioni, alberi etc.); RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, decreto che determina in via provvisoria l indennità di espropriazione e che dispone l occupazione anticipata dei beni immobili necessari; VISTA la relazione preventiva di stima redatta dal tecnico incaricato prot. n. 20463 del 17.02.2016; CONSIDERATO che, a titolo di indennità di occupazione, ai sensi del combinato dell art. 22 bis comma 5 e dell art. 50 del T.U. espropri, e successive modifiche, sarà corrisposta, per il periodo che va dall immissione in possesso sino al pagamento dell indennità di espropriazione, una somma pari ad un dodicesimo dell indennità per ogni anno di occupazione, da ridurre proporzionalmente per periodi inferiori all anno; VISTO l elenco delle aree interessate da occupazione temporanea necessarie per esigenze di cantiere all esecuzione dei lavori; CONSIDERATO che nella relazione preventiva di stima sono state determinate le indennità di occupazione dovute ai proprietari secondo i criteri dettati dall art. 50 del T.U. espropri; VISTI gli artt. 22-bis, 49, 50 del T.U. espropri; RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 art. 107, delle norme in materia di ordinamento degli Uffici e Servizi dettate dallo Statuto Comunale (art. 77) e del vigente Regolamento Comunale sull ordinamento degli Uffici e Servizi (art. 21), nonché del decreto sindacale n. 226 del 29.12.2015 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l incarico di responsabile della Direzione Tecnica/Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio; DECRETA l occupazione d urgenza preordinata all espropriazione, ai sensi dell art. 22 bis T.U. espropri, dei beni indicati nell allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, e pertanto autorizza l occupazione anticipata degli immobili a favore del Comune di Arezzo, sulla base delle motivazioni e dei presupposti esplicitati in premessa che si intendono qui integralmente richiamati; l occupazione temporanea ai sensi dell art. 49 e ss. T.U. espropri degli immobili descritti nell allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, a favore del Comune di Arezzo, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente per la corretta esecuzione dei lavori in titolo; il presente decreto: a) sarà notificato, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, alle ditte espropriande, esattamente identificate agli atti di ufficio, nonché agli eventuali possessori, unitamente o separatamente all avviso contenente l indicazione del luogo, del giorno e dell ora in cui è stabilita l esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l immissione in possesso dei beni espropriandi. Pag. 2

b) sarà eseguito dai tecnici comunali incaricati. Dell esecuzione sarà dato atto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all art. 24 del T.U. espropri. Si precisa che l esecuzione del decreto di occupazione dovrà aver luogo a pena di nullità entro tre (3) mesi dalla data della sua emanazione, secondo il disposto dell art. 22-bis comma 4 del T.U. espropri. c) determina le indennità di espropriazione e di occupazione (quest ultima in modo unitario, per anno di occupazione) attribuite a ciascuna ditta proprietaria (riportate nell allegato 1, parte integrante del presente decreto). Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione loro attribuite, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, a norma dell art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri. A tal scopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l assenza di diritti di terzi sul bene, secondo il facsimile allegato alla presente. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell indennità di esproprio sarà corrisposto un acconto pari all 80% dell indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell art. 20 del T.U. espropri, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene (formulata secondo il facsimile allegato all'avviso). Il pagamento dell indennità di esproprio residua avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio. Qualora intervenga l accettazione dell indennità di occupazione, la liquidazione dell ammontare dell indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annuale concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione; pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione avrà luogo, senza alcun altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale. Si precisa che l indennità di occupazione temporanea calcolata ai sensi dell art. 50 T.U. espropri (pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell area e, per ogni mese o frazione di mese ad un dodicesimo di quella annua) è stata determinata per anno e sarà liquidata alla fine del periodo di occupazione. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l accettazione dell indennità di esproprio, ma non avrà luogo il pagamento dell acconto dell 80% come innanzi detto; il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l esproprio che per l occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell atto di notorietà e, se del caso, depositando un idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Amministrazione in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Pag. 3

In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa Depositi e Prestiti (Ministero dell Economia e delle Finanze). In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U. espropri. In caso di silenzio, l indennità definitiva sarà determinata in forma gratuita e senza oneri dalla Commissione Provinciale Espropri per pubblica utilità, prevista dall art. 41 del medesimo T.U. espropri. Per gli effetti dell art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, la ditta che non ha accettato la misura dell indennità di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo temine la ditta che intenda rifiutare l indennità offerta potrà optare per la stima dell indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Con l occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura ex art. 21 a proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa l Amministrazione in qualità di Autorità espropriante, dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti; Ai sensi dell art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell esproprio e l espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell esproprio. Si ricorda che: le indennità di esproprio determinate nel presente decreto possono soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall art. 35 del T.U. espropri, qualora le aree interessate dall esproprio siano incluse all interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968. Responsabile del procedimento è il Dr. Arch. Marco Carletti, Direttore della Direzione Tecnica/Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio (Via Cesalpino, 28-52100 Arezzo (per appuntamenti tel. 0575/377972)- Fax 0575.377613 (uff.protocollo) - orario di ricevimento ufficio: martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (luglio-agosto solo mattino) e-mail: espropri@comune.arezzo.it Posta certificata: comune.arezzo@postacert.toscana.it tutte le comunicazioni indirizzate al Comune di Arezzo possono essere inviate anche a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all Albo Pretorio. Pag. 4

Contro il presente atto si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, da parte dei diretti destinatari, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione per i terzi interessati, oppure, in alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, da parte dei diretti destinatari, ed entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione da parte dei terzi interessati, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 D.P.R.327/01. IL DIRETTORE Dr. Arch. Marco Carletti All.1 elenco aree oggetto di occupazione di urgenza/occupazione temporanea Il presente provvedimento è così assegnato: 1.Ufficio emittente; 2 Segreteria Generale 3 Servizio Progettazione Opere Pubbliche 4 55 interessati Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Pag. 5