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Transcript:

Il tesseramento dei calciatori dilettanti Alessandro Flisi Aprile 2011 1

Indice Introduzione Pag. 3 1 Il tesseramento nella FIGC 4 2 Tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori 5 3 Una definizione dei calciatori italiani 7 4 Il tesseramento dei calciatori dilettanti e dei giovani dilettanti 8 5 Richiesta di tesseramento ed aggiornamento della posizione 10 6 Procedure e tempistiche relative al tesseramento dei calciatori dilettanti e dei 12 giovani dilettanti 7 Limiti e deroghe per i giovani dilettanti residenti fuori regione 13 8 Il passaggio dei calciatori dilettanti al mondo professionistico 14 9 Il trasferimento dei calciatori tra società della LND: la lista di trasferimento 16 10 Il trasferimento a titolo definitivo di calciatori tra società della LND 18 11 Il trasferimento a titolo temporaneo di calciatori tra società della LND 18 12 Il passaggio di calciatori professionisti e giovani di serie a società della LND 20 13 Limiti rispetto al passaggio dei calciatori professionisti a società della LND: i casi 20 Selleri ed Esposito 14 Il tesseramento di calciatori stranieri a favore di società della LND 24 15 Il tesseramento dei calciatori stranieri: il passaggio da giovani a giovani 29 dilettanti 16 Il tesseramento di calciatori italiani nati all estero o provenienti da federazioni 32 estere 17 Il Regolamento della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori dilettanti 32 18 Lo svincolo 33 19 Lo svincolo per rinuncia della società 34 20 Lo svincolo per accordo 36 21 Fac simile di modulo di richiesta di svincolo per accordo 37 22 Lo svincolo per decadenza 38 23 Fac simile di modulo di richiesta di svincolo per decadenza 39 24 Lo svincolo per inattività del calciatore 40 25 Fac simile di modulo di richiesta di svincolo per inattività 42 26 Gli altri svincoli: inattività della società, cambiamento di residenza e stipulazione 43 di contratto da professionista 27 Revoca ed impossibilità di tesseramento 44 28 Gli accordi economici dei calciatori dei Campionati Nazionali della LND 46 29 Fac simile di accordo economico 48 30 Il Codice di Giustizia Sportiva in materia di tesseramento 50 31 La Commissione Tesseramenti 52 Sigle 54 Riferimenti bibliografici 1 54 Curriculum di Alessandro FLISI - Nato a Carpi il 30.05.1970, residente a Carpi (Tel. 339 5765781; E.Mail alessandro.flisi@cheapnet.it). - Laurea in Scienze Politiche presso l Università di Bologna nel 1996: voto finale 106/110. - Corso di specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport presso la Facoltà di Economia dell Università di Firenze nel 2000. - Abilitazione al ruolo di Direttore Sportivo FIGC, Indirizzo Amministrativo (Segretario), ottenuta dopo il relativo Corso presso il Settore Tecnico di Coverciano nel 2003: voto finale 110/110. - Dirigente di calcio dal 1994 con mansioni principalmente di direttore generale, segretario e responsabile del settore giovanile presso società, tra le quali: ASD Solierese (Eccellenza), AC Crevalcore (Serie D), Carpi FC 1909 (Serie D e II Divisione Lega Pro) ed AC Carpi (Serie C1). 2

Introduzione Il tesseramento dei calciatori è uno dei temi storicamente di competenza dei segretari delle società di calcio. Con questa frase inizia la tesi finale del corso promosso dal Settore Tecnico che, nel 2003, mi ha permesso di conseguire l abilitazione quale Direttore Sportivo professionista della Federazione Italiana Giuoco Calcio, d ora in avanti FIGC 2. Incipit che mi piace riprendere anche per questa versione rivista ed aggiornata de Il tesseramento dei calciatori dilettanti, dando seguito ad un progetto già proposto nel 2008, che adesso si vuole contestualizzare alla Stagione sportiva 2010/11. Tale analisi, come in passato, incrocerà, da un lato, le disposizioni delle Carte federali della FIGC 3, con particolare attenzione alle Norme Organizzative della FIGC (NOIF) ed alla modulistica della Lega Nazionale Dilettanti (LND). E, dall altro, la tempistica della corrente Stagione sportiva, con modalità e scadenze previste nei relativi Comunicati Ufficiali (CU), a partire da quello della FIGC N 110/A del 14.05.2010: Termini e modalità stabili dalla Lega Nazionale Dilettanti per l invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione sportiva 2010/11. Così come una particolare attenzione è stata dedicata alle informazioni sul tesseramento dei calciatori riportati dai CU del Comitato Regionale Emilia-Romagna (CRER), supportate dalla competenza e dalla passione della responsabile Marinella Pancaldi. Questo lavoro si pone idealmente in complementarità con un approfondimento della materia del tesseramento dei calciatori delle società professionistiche, ultimato nel recente dicembre 2010 e figlio di una concreta quanto vissuta esperienza diretta in una società della Lega Pro. Al tempo stesso questa versione rivista ed aggiornata de Il tesseramento dei calciatori dilettanti ha l ambizione di poter essere condivisa sul sito Internet della prestigiosa Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (www.rdes.it), con il solito obiettivo di formazione ed aggiornamento personale, ma anche con l auspicio di contribuire a fornire, ad altri dirigenti ed appassionati della materia, spunti di riflessione e qualche stimolo di approfondimento. 2 La FIGC è un associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi (Si veda l Art. 1 dello Statuto della FIGC, contenuto nelle Carte federali della FIGC, che è stato approvato con il Comunicato Ufficiale della FIGC N 79 del 06.03.2007). 3 Le Carte federali della FIGC utilizzate sono tratte dal Sito internet della FIGC, www.figc.it, e sono aggiornate al mese di Aprile 2011. 3

1. Il tesseramento nella FIGC Lo status di soggetto di un ordinamento sportivo si acquisisce in forma differente a seconda della propria identità giuridica. Mentre per le società e le associazioni è necessaria l affiliazione ad una federazione sportiva, per i soggetti individuali questo status si ottiene attraverso il tesseramento. In questo senso lo Statuto della FIGC dispone che, tra le funzioni di quest ultima, vi sia la disciplina dell affiliazione alla stessa FIGC di società e associazioni, nonché la disciplina del tesseramento delle persone 4. Il tesseramento nell ambito della FIGC compete a dirigenti federali, arbitri, dirigenti e collaboratori nella gestione sportiva delle società, tecnici ed infine calciatori 5. Con il tesseramento questi ultimi non solo si legano alla FIGC, ma si impegnano anche ad osservare, oltre alle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza, le disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe a partire dalle Carte federali sulla base della cosiddetta clausola compromissoria 6. L intero sistema della FIGC si fonda proprio su questa clausola, attraverso la quale i numerosi soggetti, che gravitano intorno al mondo del calcio, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico 7. La clausola compromissoria prevede in particolare che le eventuali controversie tra i tesserati debbano essere risolte all interno della giustizia sportiva. Nel caso di controversie per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, queste devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera 8. I tesserati della FIGC si impegnano pertanto ad accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad eludere l impegno della clausola compromissoria determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radiazione. Tali sanzioni sono ribadite nel Codice di Giustizia Sportiva (CGS), il quale all Art. 15, Violazione della clausola compromissoria, al Comma 1 dispone che i soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia della clausola in questione, ove pongano in essere comportamenti 4 Si veda l Art. 3 dello Statuto, Funzioni e obiettivi della FIGC, Comma 1. 5 Si veda l Art. 36 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), Il tesseramento, Comma 1. 6 Si veda l Art. 30 dello Statuto, Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria, dove al Comma 1 si dispone che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l ordinamento federale, hanno l obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. Inoltre si veda l Art. 92 delle NOIF, Doveri dei tesserati, Comma 1. 7 Si veda l Art. 30 dello Statuto, Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria, Comma 2. Fermo restando che la clausola compromissoria non possa considerarsi esclusiva ed assoluta, in quanto andrebbe in contrasto con numerosi principi costituzionali, non si può negare come questo vincolo sia il pilastro dell ordinamento giuridico della FIGC, così come di tutte le altre federazioni, a difesa dell autonomia dello sport. 8 Si veda l Art. 30 dello Statuto, Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria, Comma 3. 4

comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. Il Comma 2 inoltre dispone che fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: - per le società di Serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le società di Serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le società di Serie C da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le altre società da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della Lega Nazionale Professionisti (LNP) da Euro10.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della Lega Professionisti Serie C (LPSC) da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00; - per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da Euro 500,00 ad Euro 20.000,00 9. 2. Tesseramento, trasferimento e svincolo dei calciatori Il tesseramento dei calciatori può essere schematicamente compreso ed analizzato sulla base di tre aree tematiche, quali il tesseramento tout court, il trasferimento e lo svincolo. Il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall articolo 39 delle NOIF 10, il quale prevede che i calciatori siano tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva. Il tesseramento pertanto lega alla FIGC le persone fisiche, tra le quali i calciatori, ma questo rapporto presuppone la presenza di una società che ne faccia da tramite. Nel caso dei calciatori questo legame è il vincolo sportivo. In altre parole se il tesseramento si può concepire come il rapporto che si instaura tra i calciatori e la FIGC attraverso le società, il vincolo sportivo invece è il legame che si insatura tra i calciatori e la società.in questo senso si dovrebbe dire che il calciatore X è tesserato per la FIGC e vincolato alla società Y, anche se di fatto si è ormai affermata e consolidata l espressione impropria, ma corrente, del calciatore tesserato, anziché vincolato, con la propria società 11. Da un punto di vista storico, il vincolo è sorto in Inghilterra alla fine del XIX secolo allo scopo di riequilibrare i tornei, per regolare la tendenza affermatasi sin da allora dei club finanziariamente maggiormente attrezzati di ingaggiare i calciatori più validi. Esso fu visto come una sorta di accordo tra le varie società volto ad autolimitare 9 Il Comma 3 dell Art. 15 del CGS dispone inoltre che nel caso di ricorso all autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio. Per ulteriori informazioni sul principio della clausola compromissoria si veda anche Alessandro FLISI, Il tesseramento dei calciatori professionisti, Dicembre 2010. 10 Si veda l Art.39 delle NOIF, Il tesseramento dei calciatori, Comma 1. 11 Si veda Antonino DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, all interno della Rivista di Diritto Sportivo, N 3-4, Luglio/Settembre Ottobre/Dicembre 2000, Rubbettino Editore. 5

la possibilità di concorrenza tra le stesse in tema di ingaggio degli atleti e trovò spazio, seppur con sfumature diverse, anche all interno delle altre Federazioni.Il vincolo si è così affermato nel resto d Europa e non solo, Italia compresa, come una sorta di diritto di una società di avvalersi in modo esclusivo delle prestazioni di un calciatore, nonché il potere di precludere al medesimo di prestare la propria opera al servizio di altra società 12, caratterizzando a lungo sia i professionisti che i dilettanti, all insegna di un legame a tempo indeterminato con la propria società. Un diritto che si sostanzia nel momento in cui il calciatore sottoscrive la cosiddetta Richiesta di tesseramento alla FIGC e contestuale vincolo a favore di una società. Tale diritto di proprietà delle società nei confronti dei calciatori propri tesserati ha generato il fenomeno del trasferimento del vincolo ad altre società, sulla base di varie situazioni: in modo definitivo o temporaneo piuttosto che, a livello professionistico, in comproprietà tra più società. Uno strumento che, nonostante il necessario assenso dei diretti interessati, ha confermato ancora una volta un ruolo abbastanza marginale e secondario dei calciatori, ma che soprattutto contrastava, da un lato, con gli aspetti professionali dei calciatori professionisti in quanto lavoratori a tutti gli effetti. E, dall altro, contrastava con i principi di libertà dell attività sportiva dilettantistica. La presenza nel tesseramento del vincolo ha visto da subito anche la presenza di un ulteriore strumento in grado di interrompere definitivamente il legame tra il calciatore e la società, il cosiddetto svincolo. Tuttavia, anche questa opportunità è stata a lungo in maniera pressoché esclusiva nelle mani delle società, sino a tre grandi innovazioni che hanno rivoluzionato il vincolo dei calciatori professionisti e di quelli dilettanti all insegna di un legame pluriennale, ma non più a tempo indeterminato: - l approvazione della Legge N 91 del 23 marzo 1981, ad oggetto Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, che ha sancito, tra le altre, l abolizione del vincolo a livello professionistico relativamente ad alcune discipline sportive, tra le quali il calcio; - la sentenza N 415 del 15 dicembre 1995 dalla Corte di giustizia europea, diventata famosa come sentenza Bosman, la quale, tra le altre, ha sancito che se un giocatore professionista, cittadino di uno degli Stati membri dell'unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (EEE), sia in scadenza di contratto, l ultima società che ha usufruito delle proprie prestazioni sportive, sulla base del diritto comunitario della libera circolazione dei lavoratori, non solo non possa impedire al giocatore di stipulare un nuovo contratto con un altra società calcistica di un altro Stato membro, ma non abbia neppure diritto ad un indennità di trasferimento 13 ; 12 Anna TANZI, Le società calcistiche. Implicazioni economiche di un gioco, Giappichelli Editore, Torino, 1999. 13 La Corte di giustizia europea, con la sentenza Bosman, inoltre, sempre per incompatibilità con il diritto comunitario della libera circolazione dei lavoratori, ha sancito come non siano consentite limitazioni non solo nel tesseramento, ma anche nelle singole gare dei calciatori professionisti, se cittadini di uno Stato membro dell UE, consentendo così alle squadre dell UE di schierare, sia nelle manifestazioni nazionali che nelle coppe europee, tutti gli stranieri comunitari del proprio organico. Infine la sentenza Bosman e gli sviluppi successivi hanno evidenziato come le istituzioni dell UE, pur riconoscendo la grande importanza sociale dello sport e specialmente del calcio, abbiano ritenuto che nessuno degli argomenti prospettati dalle organizzazioni internazionali calcistiche, tra i quali un analogia fra sport e cultura, settore nel quale l UE dispone solo di competenze limitate, potessero giustificare certe specificità, come gli indennizzi e le limitazioni dei calciatori sulla base della nazionalità. Specificità che non è stata accolta neppure quando si è cercato di giustificarla, al fine di tutelare i settori giovanili e le piccole società che su questi ultimi hanno concentro i loro sforzi per sopravvivere. 6

- l approvazione, in occasione del Consiglio federale della FIGC del 14 maggio 2002, dello svincolo per decadenza, il quale ha disposto il diritto per i calciatori dilettanti, che abbiano compiuto il 25 anno di età, di richiedere lo svincolo dalla propria società 14. 3. Una definizione dei calciatori italiani Lo Statuto della FIGC qualifica i calciatori in professionisti, dilettanti e giovani 15. La medesima disposizione, seppure con una terminologia leggermente diversa, viene ribadita dalle NOIF, prevedendo come i calciatori tesserati per la FIGC siano qualificati in professionisti, non professionisti e giovani 16. I calciatori professionisti sono tali quando esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserandosi per società associate nella Lega Nazionale Professionisti (LNP) o nella Lega Professionisti Serie C (LPSC), oggigiorno ridenominate, per la prima, in Lega Serie A e Lega Serie B, così come, per la seconda, in Lega Pro. Questa categoria di calciatori si differenzia in virtù della presenza di un rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, che si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia 17. I calciatori dilettanti invece sono coloro che hanno compiuto il 18 anno di età e che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella Lega Nazionale Dilettanti (LND) 18 sulla base di un vincolo pluriennale tale potenzialmente sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25 anno di età 19. Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, fatta eccezione per i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, che possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND nel rispetto della legislazione fiscale e di quanto previsto dal CIO e dalla FIFA 20. Per quanto concerne infine i giovani calciatori, questi ultimi si dividono in giovani tout court, giovani dilettanti e giovani di serie. Una distinzione determinata da tre elementi: l aspetto anagrafico, la lega o il settore di appartenenza della società per la quale si è tesserati ed infine il tipo di vincolo. 14 Si veda l Art. 32 bis delle NOIF, Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza introdotto con il CU della FIGC N 34/A del 14.05.2002. 15 Si veda l Art. 7 dello Statuto, Le società, al Comma 2. 16 Si veda l Art. 27 delle NOIF, I calciatori, al Comma 1. 17 Si veda l Art. 28 delle NOIF, I professionisti, ai Commi 1 e 2. 18 Tra i calciatori dilettanti della LND sono compresi anche quelli di sesso femminile, quelli del Calcio a Cinque ed infine quelli che svolgono attività ricreativa. 19 Si veda l Art. 32 bis delle NOIF, Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza, Comma 1. 20 Si veda l Art. 29 delle NOIF, I non professionisti. 7

I giovani sono i calciatori che hanno compiuto l'ottavo anno e che, al 1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il 16 anno 21. I giovani possono essere tesserati per società associate nelle leghe o per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), sulla base di un vincolo alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto 22. I giovani dilettanti sono i calciatori tesserati da società della LND. Tale tesseramento può essere effettuato dal 14 anno di età, mentre diventa obbligatorio dal 16 anno di età, assumendo un vincolo pluriennale con la propria società. La qualifica di giovani dilettanti rimane sino al compimento anagrafico del 18 anno, quando il calciatore assume la qualifica di dilettante/non professionista 23. I giovani di serie infine sono i calciatori che, al compimento del 14 anno di età, sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche 24. Questo tesseramento che, in teoria, dovrebbe essere l anticamera di una successiva acquisizione dello status di calciatore professionista, a differenza dei dilettanti non scaturisce necessariamente al compimento del 18 anno. Infatti i giovani di serie, al momento del tesseramento, assumono un particolare vincolo, volto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19 anno di età. Nell ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il giovane di serie ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico, e senza che ciò comporti l acquisizione della qualifica di professionista, ad un indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale, che va esercitato esclusivamente nell ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie 25. 4. Il tesseramento dei calciatori dilettanti e dei giovani dilettanti Il tesseramento dei calciatori è disciplinato dall articolo 39 delle NOIF 26, il quale prevede che siano tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l attività sportiva. Il tesseramento tout court dei calciatori dilettanti, così come dei giovani dilettanti ha luogo mediante la compilazione di un modulo giallo, denominato 21 Facendo riferimento ad esempio alla Stagione Sportiva 2010/11, l ultima annata dei calciatori giovani, per le società dilettantistiche o di puro settore giovanile, può essere quella del 1994. 22 Si veda l Art. 31 delle NOIF, I giovani. Il Comunicato Ufficiale della FIGC N 22 del 21.06.2007 ha abolito, a partire dalla Stagione Sportiva 2007/08, il vincolo biennale, previsto dal Comma 3 dello steso Art. 31 delle NOIF. Tale norma prevedeva che il calciatore giovane in età dai 12 ai 14 anni poteva assumere vincolo biennale con la società per la quale chiedeva il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale era già tesserato con il vincolo annuale. 23 Si veda l Art. 32 delle NOIF, I giovani dilettanti. 24 Si veda l Art. 33 delle NOIF, I giovani di serie, Comma 1. 25 Si veda l Art. 33 delle NOIF, I giovani di serie, Comma 2. 26 Si veda l Art. 39 delle NOIF, Il tesseramento dei calciatori. 8

Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento 27. Tale modulo è idealmente contraddistinto da cinque parti: 1) la parte riservata ai dati della società che intende tesserare il calciatore (denominazione sociale, comune di residenza ed indirizzo, numero di matricola FIGC); 2) la parte riservata ai dati del calciatore (cognome e nome, codice fiscale 28, sesso, cittadinanza, comune di nascita, numero di matricola FIGC se già stata attribuita, data di nascita, indirizzo di residenza); 3) la parte riservata alla tipologia di tesseramento o di aggiornamento della posizione di tesseramento con relativo vincolo, rispetto alla quale torneremo successivamente; 4) la parte dedicata agli impegni che assumono il calciatore e la società nel sottoscrivere tale modulo, con particolare riferimento alla clausola compromissoria, così come alle disposizioni previste in materia di tutela sanitaria e di lotta contro il doping, alle garanzie assicurative insite nel tesseramento ed infine al trattamento dei dati personali 29 ; 5) la parte riservata alla firma del calciatore, alla firma di chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore qualora quest ultimo sia minorenne, il timbro della società e la firma del presidente. Quest ultima parte è sicuramente una delle più importanti in quanto l assenza di una firma o del timbro rende inefficace la Richiesta. Le Carte federali riportano in modo inequivocabile l evidente disposizione per la quale non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva 30. Una particolare attenzione deve essere prestata al caso dei minorenni, rispetto ai quali è necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori o comunque di tutti coloro che ne esercitano la potestà genitoriale. A questa regola può farsi eccezione in caso di: a) accertata o comprovata lontananza, incapacità od altro impedimento assoluto di uno dei genitori (Art.317 del Codice Civile, Comma1); b) separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allorquando risulti comprovato l affidamento del figlio ad uno dei genitori (Artt. 317, Comma 2, ed Art.155 del Codice Civile); c) riconoscimento del figlio naturale da parte di uno solo dei genitori; 27 Il modulo della Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento è caratterizzato da quattro fogli, rispetto ai quali, sfruttando una carta apposita, è sufficiente trascrivere dati e firme solo sul primo, mentre i timbri invece devono essere effettuati su tutte le pagine. Dei quattro fogli, i primi tre vanno inoltrati al Comitato di competenza, mentre il quarto rimane alla società, come per altro riportato anche sul foglio stesso. 28 La richiesta del codice fiscale nella Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento tra i dati anagrafici dei calciatori è stata introdotta a partire dalla Stagione sportiva 2010/2011. 29 La Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento riporta in particolare il seguente testo: il calciatore e la società, sottoscrivendo per adesione il presente modulo, assumono l impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o dai soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all Art. 30 dello Statuto della FIGC 30 Si veda il Comma 4 dell Art. 40 delle NOIF Limitazioni del tesseramento calciatori. 9

d) nomina di un curatore speciale (Art. 321 del Codice Civile) o di un tutore (Art. 343 e ss del Codice Civile). Nei casi di cui sopra è necessario allegare alla richiesta di tesseramento un autocertificazione da parte di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. In caso contrario le richieste di tesseramento e di trasferimento sprovviste della firma di entrambi i genitori verranno ritenute nulle 31. Tuttavia, rispetto a questo tema, è particolarmente interessante come, recentemente, la Corte di Giustizia Federale abbia sentenziato quanto sia improprio ascrivere il tesseramento del minore alla FIGC nell ambito degli atti di straordinaria amministrazione. In considerazione, comunque, degli atti che, ai sensi dell art. 320 c.c., la giurisdizione statale ritiene possano essere posti in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atti tra i quali sono annoverati quelli concernenti le scelte educative sul presupposto che per essi non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione. In questo senso la Corte ritiene necessario aggiornare il proprio indirizzo e prendere atto che, all attualità, non sussistono obiettivamente significative ragioni meritevoli di giuridica considerazione, in virtù delle quali continuare a qualificare in termini di sostanziale atto di straordinaria amministrazione il tesseramento di un calciatore minorenne. Ne consegue che un simile atto può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, nel caso di specie anche per l esigenza di salvaguardare l affidamento che la società tesserante può aver riposto nella autenticità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i genitori del calciatore minorenne, sottoscrizione da uno di essi disconosciuta solo a distanza di anni dal tesseramento e nella dichiarata consapevolezza ed accettazione della sua esistenza, ciò che non può non rilevare quale circostanza sintomatica di un effettivo e concorde consenso degli esercenti la potestà genitoriale 32. 5. Richiesta di tesseramento ed aggiornamento della posizione Il modulo di Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento presenta esplicitamente le due tipologie di tesseramento che possono contraddistinguere i calciatori del mondo dilettantistico rispetto alle quali si deve apporre il segno x nella casella che interessa. Il caso di Richiesta di Tesseramento alla FIGC sia ha nel caso di richiesta di primo tesseramento di un calciatore che abbia compiuto almeno il 14 anno di età e che non sia mai stato tesserato a favore di società affiliate alla FIGC oppure che in passato sia stato tesserato come giovane per società che abbiano partecipato ad attività del SGS. In occasione di tale richiesta, la cui conclusione, se accolta, è l attribuzione da parte della FIGC di un numero di matricola, è necessario apporre il segno x nella 31 Si veda il CU del CRER N 1 del 02.07.2010. L Ufficio Tesseramento del CRER con il medesimo CU ha disposto che, nel caso di tesseramento incompleto a causa di assenze di sottoscrizioni dei genitori o di autocertificazioni, la società sarà avvertita a mezzo fax, mentre il documento verrà archiviato. Il tesseramento del calciatore avverrà solo ed esclusivamente con l invio de modulo corretto e con la data della spedizione successiva (sempre che rientri nei termini di scadenza previsti dalla FIGC). 32 Si veda il CU della Corte di Giustizia Federale N 48 del 21.10.2009 10

casella che interessa relativamente allo status del calciatore, caratterizzato a sua volta da un particolare numero identificativo: - Status 3, Giovane Dilettante e Non professionista ; - Status 7, Nazionalità Straniera Extracomunitario, prevedendo in modo sottinteso che sia stato tesserato all estero; - Status 20, Nazionalità Straniera Comunitario, prevedendo in modo sottinteso che sia stato tesserato all estero; - Status 70, Nazionalità Straniera Comunitario, evidenziando esplicitamente mai tesserato all estero ; - Status 71, Nazionalità Straniera Extracomunitario, evidenziando esplicitamente mai tesserato all estero ; - Status 80, Nazionalità Straniera, evidenziando esplicitamente mai tesserato all estero, così come vincolo pluriennale. Il caso di Aggiornamento Posizione di Tesseramento si ha quando il calciatore è già stato tesserato per la FIGC come dilettante, professionista, giovane dilettante o giovane di serie e quindi possiede un numero di matricola e si trova, a fronte di una delle varie possibilità previste che saranno analizzati successivamente, nella posizione di svincolato. In questo caso si devo riportare nel modulo i dati volti ad identificare l ultima società per la quale è stato tesserato il calciatore (denominazione società, numero di matricola FIGC, Lega o Comitato di appartenenza). In modo complementare all individuazione della tipologia di tesseramento ( Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento ), il modulo in questione prevede l indicazione, sempre apponendo il segno x, della tipologia di vincolo: - vincolo pluriennale, che, come già ricordato, oggigiorno può essere tale sino al termine della stagione sportiva entro la quale i calciatori abbiano anagraficamente compiuto il 25 anno di età; - vincolo triennale e vincolo biennale, che interessano solo per il tesseramento con società dei campionati nazionali di calcio a 5 svincolati per decadenza del tesseramento, ai sensi dell Art. 32 ter delle NOIF. - vincolo annuale, evidenziando esplicitamente solo per i calciatori/calciatrici svincolati per decadenza del tesseramento, ai sensi dell Art. 32 ter delle NOIF 33. I calciatori dilettanti e giovani dilettanti che, mediante le società della LND, si tesserano per la FIGC, confluiscono in una banca dati a livello nazionale. Periodicamente, come in occasione degli svincoli per rinuncia dei quali si parlerà successivamente, i Comitati trasmettono ad ogni società un elenco con tutti i calciatori vincolati con la medesima, riportando: nome e cognome del calciatore, numero di matricola FIGC, data di nascita, data di tesseramento, status del calciatore, eventuale situazione di vincolo temporaneo e, come si vedrà in seguito, un riferimento all eventuale presenza del regime dello svincolo per decadenza. 33 Il tema dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento sarà approfondito successivamente, mentre, per una scelta di tempi, interessi ed opportunità, non sarà approfondito il tema del tesseramento relativamente ai campionati nazionali di calcio femminile ed a 5. 11

6. Procedure e tempistiche relative al tesseramento dei calciatori dilettanti e dei giovani dilettanti La trasmissione della documentazione relativa al tesseramento di un calciatore dilettante, caratterizzata dal modulo di Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento e dagli eventuali ulteriori documenti richiesti, può avere luogo sulla base di due possibilità: il deposito a mano oppure la spedizione via posta raccomandata con avviso di ricevimento. La prima opzione prevede il deposito a mano, presso la sede dei Comitati di appartenenza, a fronte di una ricevuta con relativo timbro rilasciati da questi ultimi, entro un orario esplicitamente stabilito del giorno previsto come scadenza. La seconda opzione, come recita l Art. 39 delle NOIF, prevede che la richiesta debba essere corredata dal foglio di trasmissione con l elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata al Comitato competente, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. Nel foglio di trasmissione, che deve pertanto riportare l elenco delle pratiche richieste, è auspicabile riportare anche il numero della stessa raccomandata, mentre non è valida ai fini del tesseramento la trasmissione di un tesseramento mediante posta prioritaria 34. Tali opzioni sono entrambe contraddistinte da un principio cardine per quanto concerne i calciatori della LND, vale a dire che la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento e l utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell accordo di trasferimento 35. Il tesseramento di calciatori non professionisti o dilettanti per la Stagione sportiva 2010/11 può essere effettuato da giovedì 1 luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011, sino alle ore 19.00, se depositato a mano, oppure fa fede il timbro postale della raccomandata. Il tesseramento dei calciatori giovani dilettanti può essere richiesto, in deroga all Art. 39 delle NOIF, fino al 31 maggio 2011 36. Le richieste di Tesseramento alla FIGC, ed in particolare nel caso dei minorenni, necessitano in allegato di un certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza. 34 Si veda l Art. 39 delle NOIF, Il tesseramento dei calciatori, Comma 2. Inoltre rispetto al tema della spedizione postale dei modelli di tesseramento mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento, il CRER, nel CU N 1 del 02.07.2010, riporta che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento Art.101 NOIF, di risoluzione consensuale del trasferimento Art 103 bis NOIF, ecc.) dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R. e non a mezzo Posta Prioritaria. Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Rraccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione, che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza, sia attraverso la ricevuta di spedizione ), prescritta dalle Norme della FIGC. In caso venga spedito con altro mezzo, non si risponde dell eventuale non ricezione. 35 Si veda il Comma 3 e 5 dell Art. 39 delle NOIF Il tesseramento dei calciatori. 36 Si veda l Art. 39 delle NOIF, Il tesseramento dei calciatori, Comma 1, così come il CU della FIGC N 110/A del 14.05.2010. 12

7. Limiti e deroghe per i giovani dilettanti residenti fuori regione Per quanto attiene ai calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16 anno di età, questi, come dispone il Comma 3 dell Art. 40 delle NOIF, Limitazioni del tesseramento calciatori, il tesseramento può essere autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. Tuttavia, come prevede il Comma 3 bis dell Art. 40 delle NOIF di cui sopra, vi può essere la possibilità di richiedere alla FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, con sede a Roma (CAP 00198) in Via Po N 36, una deroga in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Le società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l alloggio, l educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori. In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non viene autorizzato e, ove concesso, viene revocato per il venir meno delle stesse. A tal fine la FIGC dovrà essere costantemente informata sull andamento e sull evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà, quindi, essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore, in base ai controlli demandati al Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto senza alcun valido motivo. La deroga non è trasferibile ad altra società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva 37. 37 Si veda il CU SGS N 1 del 01.07.2010. 13

8. Il passaggio dei calciatori dilettanti al mondo professionistico Il passaggio dei calciatori dilettanti da società della LND a società professionistiche non può essere considerato un trasferimento 38, ma, come lo disciplina l Art. 113 delle NOIF 39, uno svincolo per la stipulazione di contratto da professionista nel rispetto di procedure, tempistiche e limiti di età come di seguito riportato. Questo articolo presuppone innanzitutto che i calciatori tesserati per società associate alla LND, per sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento, devono rispettare la previsione dell età riportata dal Comma 3 dell Art. 28 delle NOIF, il quale, come già visto, stabilisce che il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19 anno di età nell anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva 40. Posta la premessa di cui sopra, l Art. 113 delle NOIF, dispone al Comma 1 che il calciatore non professionista che stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene un nuovo tesseramento con la qualifica di professionista: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale 41. Nella caso della Stagione Sportiva 2010/11 i calciatori dilettanti tesserati per società associate alla LND, che rispettino la previsione di cui sopra, possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento: - da giovedì 1 luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) sulla base di autonoma sottoscrizione; - da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica; - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) con consenso della società dilettantistica 42. Il passaggio di un giovane dilettante da una società della LND ad un professionista invece è a tutti gli effetti un trasferimento a condizione che, come riportato dall art. 100 delle NOIF, Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, siano rispettate le previsioni dei limiti di età dei calciatori. In particolare il Comma 1 di quest ultimo dispone che i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell anno precedente a quello in cui ha 38 Il Comma 1 dell Art. 100 delle NOIF Il trasferimento dei calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie, dichiara esplicitamente, creando a volte qualche imbarazzo, che i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore non professionisti possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. 39 Si veda l Art. 113 delle NOIF, Svincolo per la stipulazione di contratto da professionista. 40 Per la Stagione sportiva 2010/11, come già visto in precedenza, rientrano in questo ambito i calciatori nati almeno nel 1990. 41 L Art. 113 delle NOIF, nella parte finale, prevede che per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi [da quelli previsti nella prima parte dell articolo], i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1 luglio successivo. 42 Si veda il CU della FIGC N 109/A del 14.05.2010 Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2010/11 per società di Serie A, B, 1^ divisione e 2^ Divisione, così come il CU della FIGC N 110/A del 14.05.2010. 14

inizio la stagione sportiva e che non siano professionisti, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. Nel caso della Stagione Sportiva 2010/11, tale trasferimento può avvenire ed essere depositato da giovedì 1 luglio 2010 a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00), oppure da lunedì 3 gennaio 2011 a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00). Le NOIF dispongono che, a seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la Tabella B, come di seguito riportata che costituisce parte integrante del presente articolo. L importo di tale premio è certificato dall Ufficio del Lavoro della FIGC su richiesta della società, associata alla LND, titolare del precedente tesseramento 43. Tale premio, invece, come è stato recentemente disposto, non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica 44. L importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella B e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all Ufficio del Lavoro della FIGC entro novanta giorni dalla sottoscrizione 45. 43 Si veda il Comma 1 dell Art 99 delle NOIF, Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l ultima attività dilettantistica. 44 Si veda il Comma 1 bis dell Art 99 delle NOIF, come riportato dal CU N 118/A della FIGC del 25.05.2010 che ha modificato gli Artt. 96 e 99 delle NOIF ed abrogato l Art. 97 Premio di addestramento e formazione tecnica, il quale prima disponeva che alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista, un premio di addestramento e formazione tecnica. 45 Si veda il Comma 2 dell Art 99 delle NOIF, mentre il Comma 3 dispone che il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. Il Comma 4 dispone inoltre che le società della LND ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto con uno o più calciatori già tesserati quali non professionisti, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di professionista con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione. L Art. 99 bis delle NOIF, Premio alla carriera, Comma 1, invece dispone che alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfetario pari a Euro 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane o giovane dilettante nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il premio di preparazione (art. 96 NOIF) o il premio di addestramento e formazione tecnica (art. 99 NOIF) ovvero l importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall eventuale compenso spettante. 15

TABELLA B Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti (importi in Euro) 1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a 5 ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA PROMOZIONE Regionale, serie B, A2, A di Calcio a 5 A 44.000,00 93.000,00 B 26.000,00 62.000,00 I Div 13.000,00 26.000,00 II Div 8.000,00 16.000,00 1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a 5 ETA' DA 22 A 25 ANNI CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA PROMOZIONE Regionale, serie B, A2, A di Calcio a 5 A 31.000,00 83.000,00 B 16.500,00 41.500,00 I Div 8.000,00 16.000,00 II Div 5.500,00 8.000,00 9. Il trasferimento dei calciatori tra società della LND: la lista di trasferimento I trasferimenti dei calciatori non professionisti e giovani dilettanti tra società della LND, delle quali una è la cedente e l altra è la cessionaria, possono essere a titolo definitivo oppure a titolo temporaneo 46. La modulistica è disciplinata dall Art. 95 delle NOIF, Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto, dove, al Comma 3, si dispone che per i trasferimenti tra società della LND si deve utilizzare l apposito modulo verde, denominato Lista di Trasferimento 47. La Lista di Trasferimento 48 è idealmente contraddistinta da cinque parti: 1) la parte riservata ai dati del calciatore (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di matricola FIGC); 46 Nei trasferimenti di dilettanti non è prevista la possibilità di compartecipazione, comunemente chiamata comproprietà, che è una prerogativa del mondo professionistico, come disposto dal Comma 2 dell Art. 38, Il trasferimento, del Regolamento della LND. 47 Per i trasferimenti nei quali la cedente è una società professionistica e la cessionaria una società dilettantistica, si deve utilizzare sempre la lista di trasferimento della LND, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 48 Il modulo della Lista di Trasferimento è caratterizzato da cinque fogli, rispetto ai quali, sfruttando una carta apposita, è sufficiente trascrivere dati e firme solo sul primo, mentre i timbri invece devono essere effettuati su tutte le pagine. Dei cinque fogli, i primi tre vanno inoltrati al Comitato di competenza, il quarto rimane alla società cedente ed il quinto alla società cessionaria. 16