Moduli di autocertificazione In base al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il cittadino può ricorrere all'autocertificazione per la sostituzione e la riduzione dell'uso dei certificati. Tale D.P.R. permette la sostituzione in modo definitivo dei certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, attraverso una dichiarazione personale di equivalente valore giuridico. L'autocertificazione può essere resa, sotto la propria responsabilità, dal cittadino maggiorenne alla Pubblica Amministrazione, attraverso la presentazione di un documento di riconoscimento valido, del modulo di autocertificazione compilato. Tutti gli atti non soggetti a variazione, hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità di mesi sei. Nonostante ciò è possibile utilizzare i certificati scaduti, mediante la dichiarazione, in fondo al documento, che nulla è variato rispetto alla data di rilascio. Con l'autocertificazione è possibile attestare: Tutti i dati anagrafici - Tutti i dati sullo stato civile - Estratti degli atti di stato civile limitati a matrimoni, adozioni, figli a carico - Titoli di studio acquisiti - Esami universitari e di Stato - Situazione reddito a fini fiscali - Codice fiscale - Partita Iva - Stato di disoccupazione - Qualità di casalinga - Qualità di pensionato - Qualità legale rappresentante - Adempimento o meno degli obblighi militari - Assenze di condanne penali - Iscrizioni presso Associazioni. Cosa devi fare: Puoi recarti direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione oppure puoi inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri. L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato. Si ricorda che: Gli enti privati non possono richiedere documenti anagrafici in carta semplice ma possono accettare l'autocertificazione che è totalmente gratuita.(art. 2 D.P.R. 28.12..2000 n. 445) Sui certificati in carta libera deve essere indicato il motivo dell'esenzione. I certificati anagrafici sono rilasciati in bollo da 14,62 se richiesti per i seguenti usi: Bancario Finanziamento Mutui Prestiti Leasing Assicurazioni di ogni tipo Lavoro (esclusi gli usi fiscali e previdenziali che il datore di lavoro è tenuto ad adempiere) Assunzioni AUTENTICAZIONI DI FIRMA
In diversi casi non è più prevista ai sensi della L. 445/2000. Cosa occorre: presentarsi personalmente con documento di identità e l'atto da sottoscrivere. Contribuzione: 0,26 diritti di segreteria se in carta libera, se in bollo una marca di 14,62 e 0,52 diritti di segreteria. CAMBIO DI RESIDENZA Cosa occorre: presentarsi personalmente con documento d'identità e codice fiscale. Può essere richiesto per sé e per il proprio nucleo familiare. Possibilmente dall'intestatario della scheda di famiglia (capofamiglia). I cittadini stranieri sono tenuti a presentare anche il permesso di soggiorno in corso di validità. Il cittadino che cambia residenza deve compilare anche i documenti necessari per la variazione di indirizzo sulla patente di guida e sui documenti di circolazione dei veicoli (autoveicolo - rimorchio - motociclo o ciclomotore) di sua proprietà o di proprietà dei familiari. L'ufficio anagrafe invierà gli estremi di questi documenti all'ufficio Centrale Operativo Motorizzazione Civile che spedirà al cittadino i necessari tagliandi adesivi di convalida, entro 180 giorni al nuovo indirizzo anagrafico. Tempi di perfezionamento: gli accertamenti da parte di agenti di polizia municipale, effettuati sia nel Comune di nuova iscrizione che nel Comune di cancellazione, richiedono necessariamente alcune settimane. CARTA D'IDENTITA': Requisiti: Aver compiuto 15 anni Essere residenti nel Comune di Pinasca La carta d'identità può essere rilasciata, in casi eccezionali, anche a cittadini non residenti, previa acquisizione del NULLA OSTA rilasciato dal Comune di residenza. La carta d'identità è valida 5 anni, rinnovabile entro 180 giorni dalla scadenza. Cosa occorre: Tre fotografie recenti formato tessera (uguali tra di loro); la carta di identità scaduta o copia della denuncia in caso di furto o smarrimento. Per gli stranieri anche il permesso di soggiorno in corso di validità. Per i minorenni entrambi i genitori per la firma dell'atto di assenso. Contribuzione: 5,42 di diritto fisso e 10,58 in caso di duplicato. Per i minori di 15 anni non si può richiedere la carta d'identità come documento di riconoscimento ma il certificato di nascita per l'espatrio (comunemente chiamato carta bianca). Cosa occorre:
Una foto tessera Il certificato di nascita è convalidato presso la Questura di appartenenza. CERTIFICATI ANAGRAFICI DIVERSI: Ufficio competente: ufficio anagrafe Cosa occorre: documento di identità Tempi di erogazione: il rilascio è immediato Contribuzione: 0,26 diritti di segreteria se in carta libera o 0,52 diritti di segreteria se in bollo. TESSERA ELETTORALE: E' stata istituita la nuova tessera elettorale. Viene notificata a tutti gli elettori. La stessa viene utilizzata per 18 consultazioni elettorali. AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI SEGGIO ELETTORALE: I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio elettorale, presentando domanda scritta, nella quale devono indicare, data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. Requisiti richiesti: età non superiore ai 70 anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; essere elettori del Comune. INTEGRAZIONE ALBO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE: Gli elettori che desiderano essere inseriti nel predetto Albo possono presentare apposita domanda entro il mese di novembre di ogni anno. Requisiti richiesti: essere elettori del Comune; aver assolto gli obblighi scolastici. CERTIFICATO DI GODIMENTO DI DIRITTI POLITICI: Cosa occorre: su richiesta di cittadini maggiorenni viene rilasciato il certificato di iscrizione alle liste elettorali. A firma del Sindaco il certificato di iscrizione alle liste è necessario anche per le varie sottoscrizioni (liste, referendum vari). DENUNCIA DI NASCITA:
Denuncia di nascita figli legittimi: Può essere resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto: Entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita; entro dieci giorni innanzi l'ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto o avanti l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Qualora i genitori risiedano in posti diversi, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è presentata al Comune di residenza della madre. Denuncia di nascita figli naturali: Nel caso in cui i genitori non siano coniugati tra loro, ma intendano riconoscere entrambi il bambino, è necessaria la presenza sia del padre che della madre del bambino medesimo al momento della denuncia. Se i genitori hanno residenza separata, il neonato segue la residenza della madre. Norme generali: A seguito dell'entrata in vigore della legge 15.5.1997 n. 127 non è più necessaria la presenza di due testimoni in sede di dichiarazione di nascita. E' vietato ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. La dichiarazione non può essere ricevuta dal Direttore Sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: L'atto di pubblicazione di matrimonio deve restare affisso all'albo Pretorio per otto giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dal termine delle pubblicazioni stesse. Queste hanno sei mesi di validità nel senso che se il matrimonio non è celebrato entro il 180 giorno successivo alle pubblicazioni, le stesse si considerano scadute. Cosa occorre: Coloro che intendono richiedere la pubblicazione di matrimonio devono presentarsi all'ufficio di Stato Civile del Comune, ove uno degli sposi ha la residenza anagrafica. I documenti vengono preparati d'ufficio. Per i vedovi o divorziati che intendono contrarre un nuovo matrimonio è richiesta la copia integrale dell'atto di morte del coniuge deceduto o la copia integrale dell'atto del precedente matrimonio sciolto o annullato, documenti che il Comune provvede ad acquisire per conto degli interessati. Se si vuole celebrare il matrimonio concordatario occorre la richiesta del Parroco. Per gli stranieri vengono richiesti: il Nulla Osta rilasciato, ai sensi dell'art. 116 del C.C. dalle autorità competenti del proprio Paese.
Se lo straniero non comprende la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete al momento della pubblicazione. MATRIMONI: TRASCRIZIONI 1. Trascrizione matrimoni religiosi: Vengono trascritti nei Registri di Stato Civile entro 5 giorni dalla data della celebrazione (tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell'atto). Il cittadino interessato può recarsi allo sportello addetto per il rilascio dell'estratto o del certificato di matrimonio 2. Trascrizione matrimoni religiosi o civili celebrati in altri Comuni: Vengono trascritti nei Registri di Stato Civile non appena pervengono dal Comune in cui gli stessi sono stati celebrati (il tempo a disposizione per l'inoltro dell'atto al suddetto ufficio è dieci giorni). 3. Trascrizione matrimoni celebrati all'estero: La trascrizione viene fatta d'ufficio in quanto gli atti pervengono dal Consolato o dalla Ambasciata Italiana presso lo Stato Estero. In casi eccezionali il cittadino può anche chiedere la trascrizione dell'atto di matrimonio per motivi personali sempre che l'atto in suo possesso abbia i requisiti previsti dall'ordinamento dello Stato Civile. DICHIARAZIONE DI MORTE: La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso ala morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73. CREMAZIONE: E' sufficiente l'iscrizione alla SOCREM (Società per la Cremazione - Torino), oppure una dichiarazione del parente più prossimo (con firma autenticata), in cui si esplichi la volontà del defunto di essere cremato. Il Comune non sostiene le spese della cremazione, quelle che riguardano il trasporto della salma e i servizi connessi. Questi oneri rimangono a carico del cittadino.