Vittoria di spese, diritti e onorari a favore dell'ammesso al patrocinio dello Stato

Documenti analoghi
Risoluzione N.107/E QUESITO

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO CIVILE

Una delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.

La liquidazione delle spese e onorari ai consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile

IL COMPENSO DELL AVVOCATO

Ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Patrocinio a spese dello Stato: dimezzamento del compenso spettante al difensore

SENTENZA N. 287 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -

XXXIII Congresso Nazionale Forense. Rimini, lì 6, 7 e 8 ottobre 2016

Circolare N. 105 del 15 Luglio 2016

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie

L e s p e s e n e l p r o c e s s o c i v i l e

Capitolo I Normativa tariffa forense

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Corte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE CAMERA DI CONSIGLIO. Mercoledì, 6 luglio Stampato il 23 giugno 2016

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

(Istituzione del patrocinio)

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N.24 DEL

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI

CAMERA MINORILE DEL PIEMONTE E COMMISSIONE FAMIGLIA DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

Parlare di Valutazione del fumus della domanda ed obblighi. deontologici del difensore del non abbiente mira a chiarire che cosa

Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Avvocato e Gratuito Patrocinio: i requisiti di reddito per l ammissione

Tabella del contributo unificato

D E T E R M I N A Z I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

La condanna alle spese rafforza la conciliazione

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA COMUNALE

Introduzione... REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLE SPE- SE E PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

INDICE SOMMARIO. Parte Prima IL CONTRATTO DI PATROCINIO E L ONORARIO PROFESSIONALE

Il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

I COMPENSI PROFESSIONALI DOPO IL D.L. 1/2012 ED IL D.M. 140/2012 ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANREMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

CITTÁ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

UNITA DI DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE. A tutti gli iscritti all'albo degli Avvocati dell Ordine di Trieste CIRCOLARE N. 1/2012

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

Determina Avvocatura/ del 14/09/2016

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

INCONTRO DI STUDI SU: LA DEONTOLOGIA NELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELAZIONE IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

contro nei confronti di e con l'intervento di

Di seguito una breve introduzione per spiegarvi come in teoria funzionano le cose in Italia per la questione sopra citata.

premesso che ritenuto che

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PARMA

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

PARTE II VOCI DI SPESA. TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

sinottica per la determinazione del di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 70,00

PARTE I. Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO. Il Giudice. letti gli atti del proc. n. 73/2012 RG, a scioglimento della

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

A.S.L. TO2 Azienda Sanitaria Locale Torino

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA

Istruzioni di compilazione dei modelli sulle spese di giustizia

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI GRAFFIGNANO

OGGETTO: La mediazione civile

La motivazione della cartella esattoriale

CONVENZIONE CON I LEGALI

Transcript:

ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 03/03/2017 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/39119-vittoria-di-spese-diritti-e-onorari-a-favore-dellammesso-al-patrocinio-dello-stato Autore: Ianniello Nicola Vittoria di spese, diritti e onorari a favore dell'ammesso al patrocinio dello Stato

Vittoria di spese, diritti e onorari a favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato di Nicola Ianniello* -------------------------- Il difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non può recuperare le spese, compenso e accessori liquidati dal magistrato e posti a carico della parte ricca risultata soccombente. Ciò perchè nel patrocinio a spese dello Stato si ha in tanto un eccezione al principio della soccombenza, dettato dall'art. 91 c.p.c., 1 in quanto ai sensi degli articoli 82, 83 e 133 del T.U.S.G., la parte soccombente, diversa da quella ammessa al patrocinio, pur avendo perso la causa, non deve pagare le spese processuali, che vengono comunque anticipate dall erario, e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l erario cercherà di recuperare le spese che ha anticipato. Infatti l'art. 133 t.u.s.g. recita: il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, di guisa che il difensore non può che chiedere la liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell'erario 2. Pertanto, come dettato dalla recente circolare del Ministero di Giustizia in data 11 febbraio 2015, anche se la parte beneficiata ha ottenuto un immediato vantaggio dalla causa, il suo difensore (pagato dallo Stato) non si premurerà di richiedere gli onorari alla controparte, e si limiterà a depositare la propria nota spese all ufficio Spese di giustizia, per il pagamento. In tal caso la parte soccombente beneficia di una dilazione dell obbligo di pagamento disposto in sentenza. La sentenza, infatti, ai sensi dell art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva tra le parti, mentre lo Stato potrà richiedere le spese alta parte soccombente non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell articolo 227 ter del t.u.s.g. 3 1 Con la sentenza che chiude il processo il magistrato condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa (art 91 cpc) 2 Il difensore, peraltro, dovrebbe aver già chiesto il proprio compenso prima dell'emanazione del provvedimento finale e ciò a mente della recente disposizione che impone la contestualità del decreto di pagamento alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, introdotta con il comma 3-bis dell'art. 83 t.u.s.g. aggiunto dall art. 1 comma 783 dalla Legge 28.12.2015 n. 208 c.d. legge stabilità 2016) anche se tuttora è aperto il dibattito sulla ammissibilità della presentazione dell istanza di liquidazione successivamente alla conclusione del procedimento. 3 Così anche Vincenza Esposito, Dirigente Amministrativo Ministero della Giustizia: Spese compensate o causa cancellata dal ruolo? Ecco come recuperare le spese di giustizia (anticipate e /o prenotate) articolo pubblicato anche sul sito dell A.N.V.A.G. www.anvag.it 1

E da tener presente un aspetto della questione di non lieve importanza: come osservato dal Giudice delle Leggi (ord. n. 122/2016) deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell Erario, atteso che la somma che, ai sensi dell art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente 4. Sfidiamo chiunque a verificare quanto sopra nei vari tribunali italiani specie se si tiene presente l ampia discrezionalità del magistrato nella liquidazione del compenso riconosciuta dal d.m. n. 55/2014 e il dettato della stessa Corte costituzionale secondo cui il sistema di liquidazione degli onorari civili nel patrocinio a spese dello Stato che impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, che, normalmente, costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione disciplinare, è costituzionalmente irrilevante ove si tenga presente che il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari 5. D altronde gli stessi Ermellini insegnano che «criterio di determinazione del compenso spettante al professionista che difende la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con la previsione dell abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non impone al professionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame tra l onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione del compenso medesimo, tale da condurre ad un risultato sì economicamente inferiore a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario, e tuttavia ragionevolmente proporzionato, e giustificato dalla considerazione dell interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo, nella quale la liquidazione degli onorari professionali è suscettibile di restare a carico dell erario» 6. E' vero anche che ciò che sembra abbia maggiormente sconvolto l'architettura della legge sul gratuito patrocinio fornita dall'ottimo regio decreto n. 3282 del 1923 che ebbe ad istituire la difesa del povero, è proprio la moderna necessità di estendere il recupero da parte dello Stato anche al compenso del difensore patrocinante a spese dell'erario. 4 Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537; Corte Cost., ordinanza n. 270 del 2012. 5 Corte Cost. ord. n. 350/2005 6 così Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 aprile 2013, n. 9808 del 2013, rich da ord. Corte Cost n. 122/2016 2

Il compenso del difensore oggi viene incluso negli oneri anticipati dall erario 7 che vengono recuperati innanzitutto per quel che interessa l odierno argomento, in caso di vittoria della parte ammessa al beneficio 8, mentre invece secondo il dettato del R.D.L. del 1923 richiamato, che considerava obbligatoria e onorifica la prestazione del difensore cui veniva affidato il non abbiente, il difensore stesso poteva conseguire il pagamento del compenso solo allorchè il proprio assistito fosse riuscito vittorioso dalla lite, ovvero si fosse raggiunta una transazione, recuperando quanto liquidato in giudizio a carico della controparte abbiente. Era infatti previsto che la condanna alle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell erario che ne curerà direttamente il rimborso 9 (art 35 ivi) e. Proprio in ragione del fatto che la prestazione del difensore del povero non avrebbe pesato sulle casse dello Stato, nell attribuzione delle spese all erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio. L avvocato, pertanto, avendo curato la difesa avvalendosi della prenotazione a debito delle spese via via affrontate (carta bollata, diritti, etc.) andava a recuperare il suo onorario direttamente dalla controparte rimasta soccombente. L articolo della legge aggiungeva che laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Oggi, come abbiamo detto, questo recupero diretto del compenso viene negato dalla legge in quanto il difensore viene compensato direttamente dallo Stato a seguito di decreto del Giudicante. Sembra doveroso riproporre ancora la riflessione che fu esposta in un precedente scritto 10 : oggi i 7 Art. 107 per il processo penale e art. 131 per i processi civile, amministrativo, contabile e tributario del t.u.s.g.. 8 Per il processo penale art. 110:(Pagamento in favore dello Stato) 1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Per il processo civile amministrativo contabile e tributario art. 133: (Pagamento in favore dello Stato) 1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. 9 Art. 35 R.D.L. 3282/1923 10 Il mio articolo Ancora sul recupero delle spese da parte dello Stato pubblicato nell aprile 2011 sul sito dell A.N.V.A.G. www.anvag.it 3

tempi di pagamento sono spesso superiori a quelli che si avrebbero se al difensore fosse attribuita la facoltà di rivolgersi alla parte soccombente. Siamo sempre più convinti che se tale facoltà fosse rimasta invariata, ovvero, come pregevolmente sostenuto 11, per il recupero del compenso del difensore il legislatore avesse disposto una disciplina simile a quella per gli onorari del difensore di ufficio nel processo penale 12, che vengono anticipati solo quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, i problemi per il legislatore e per gli operatori della Giustizia sarebbero risultati alquanto alleviati -------------------------- (*Avv. Nicola Ianniello presidente dell A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti 02/17) 11 Vincenza Esposito, op.cit. 12 Art. 116 t.u.s.g. 4