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contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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ha pronunciato la presente

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

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Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5186 del 2013, proposto da: Mario Mandato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mangazzo, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15; contro U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso per legge dall'avvoc.distrett.stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; per l'annullamento del provvedimento n. 2015/12/area iii del 16.10.2013 della questura di caserta col quale si dispone la revoca del provvedimento pari numero del 06.06.2012 di revoca, limitatamente alla sottoposizione della misura di prevenzione, della patente di guida. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Va premesso in fatto che a decorrere dal giorno 25.08.2011 il Sig. Mandato Mario, è sottoposto al regime degli arresti domiciliari, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente è stato autorizzato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, dott.ssa Ferrigno, a recarsi ogni giovedì presso il S.E.R.T. di Maddaloni, nonché a recarsi presso il posto di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 e a recarsi presso la Comunità Leo di Valle di Maddaloni, ogni mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 20:00. Successivamente veniva revocata al ricorrente la patente di guida con l applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nota n.946929 del 13.07.2011, della Questura di Caserta. Con decreto motivato n 138/13 R.G. 33/13 depositato in data 14.05.2013, la Corte di Appello di Napoli -8^ Sezione Penale- revocava con effetto ex tunc la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il prefetto di Caserta con provvedimento n.2015/12/area III, del 16.10.2013, revocava il provvedimento, pari numero, del 06.06.2012, limitatamente alla sottoposizione alla misura di prevenzione, confermando la revoca della patente per mancanza dei requisiti ex art. 120 C.d.S., in quanto l istante risultava sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il ricorrente indica quale motivo centrale di ricorso la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per l erronea valutazione dei suoi presupposti Il ricorso - come già emerso in don ordinanza n. 1995 del 20.12.2013 con cui è stata respinta l istanza cautelare - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono. La motivazione del provvedimento impugnato si presenta invero quale congrua e logica conseguenza del rilievo per cui il giudice penale ha accolto la richiesta di autorizzazione al lavoro del ricorrente facendo espresso riferimento al requisito della certa individuazione dei tempi e luoghi in cui l attività deve essere espletata ; requisito che rende l attività lavorativa compatibile con il regime degli arresti domiciliari in quanto consente di preservare la finalità che gli stessi mirano a cautelare. La revoca della patente non incide sulle prospettive di reinserimento sociale del ricorrente né tantomeno impedisce in modo assoluto gli spostamenti di quest ultimo che può ricorrere al trasporto pubblico, al contrario la restituzione della patente gli consentirebbe una indeterminata possibilità di movimento, in evidente contrasto con il regime degli arresti domiciliari. -Circa l interpretazione dell art 120 C.d.S. il ricorrente sostiene che questo debba intendersi nel senso che presupposto della revoca della patente di guida debba essere la sentenza di condanna passata in giudicato, dunque deduce la violazione dell art 120 essendo stato proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Nondimeno, in disparte il rilievo che tale condanna risulta passata in giudicato quanto all an dell imputazione avendo la Suprema Corte disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d Appello solo per la rigerminazione della pena con conseguente definitività dell accertamento di colpevolezza (cfr. sentenza prodotta

in atti dallo stesso ricorrente), si rileva che l art. 120 del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, escludendo che la patente possa essere conseguita da chi, tra l altro, sia sottoposto alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, e da chi sia stato condannato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, con la precisazione, al comma secondo, che, qualora tale condizione soggettiva sopravvenga dopo il rilascio della patente, l amministrazione provvede alla revoca. La norma dunque non fa riferimento espresso alla necessità di una sentenza passata in giudicato; pertanto si può ragionevolmente ritenere che qualora il legislatore avesse voluto far conseguire effetti soltanto in presenza di una sentenza passata in giudicato, lo avrebbe previsto espressamente. Inoltre l ampliamento intervenuto nel 2009 delle fattispecie ricomprese nell ambito di applicazione dell art 120 risponde a una specifica scelta politico criminale operata dal legislatore quale risposta al grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti. Per tali considerazioni il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Luigi Domenico Nappi, Presidente Vincenzo Cernese, Consigliere Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)