POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICI VETERINARI POLIZZA N. 714.04.08 A ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI



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POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE MEDICI VETERINARI POLIZZA N. 714.04.08 A Fra la Spettabile HDI ASSICURAZIONI S.P.A. e la Spettabile ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI si stipula la presente ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI MEDICI VETERINARI, ISCRITTI AD UNA DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE A.N.M.V.I., CHE ESERCITANO L ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN RELAZIONE AD ANIMALI DA COMPAGNIA E PICCOLI ANIMALI IN GENERE Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 1 di 8

Indice Definizioni Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4 Art. 2 Altre assicurazioni 4 Art. 3 Pagamento del premio 4 Art. 4 Modifiche dell assicurazione 4 Art. 5 Aggravamento del rischio 4 Art. 6 Diminuzione del rischio 4 Art. 7 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro 4 Art. 8 Disdetta in caso di sinistro 4 Art. 9 Durata e proroga dell assicurazione 5 Art. 10 Oneri fiscali 5 Art. 11 Foro competente Art. 12 - Recesso dell Assicurato 5 Art. 13 Rinvio alle norme di legge 5 Norme generali che regolano l assicurazione della responsabilità civile Art. 14 Oggetto dell assicurazione 6 Art. 15 Estensione territoriale 7 Art. 16 Persone non considerate terzi 7 Art. 17 Rischi esclusi dall assicurazione 7 Art. 18 Efficacia dell assicurazione 7 Art. 19 Inizio dell assicurazione 7 Art. 20 Massimale e premio annuo 8 Art. 21 Prosecuzione dell assicurazione - Postuma 8 Art. 22 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 8 Art. 23 Clausola Broker 8 Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 2 di 8

Definizioni Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: A.N.M.V.I.: Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani; ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, nello specifico, il Medico Veterinario iscritto ad una Associazione federata A.N.M.V.I. e regolarmente iscritto all Albo del relativo Ordine, che eserciti l attività professionale in relazione ad animali da compagnia e piccoli animali in genere e che abbia aderito alla presente polizza; ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; BROKER: Marsh S.p.A., Società iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861 Data Iscrizione 12 marzo 2007 - Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. P.Iva 01699520159, tramite il quale è stata definita la presente; CERTIFICATO: il documento emesso dalla Società che comprova la sottoscrizione da parte dell Assicurato alla presente Assicurazione, riportando inoltre i dati identificativi dell Assicurato, le Singole Garanzie sottoscritte ed il periodo di efficacia dell Assicurazione; CONTRAENTE: A.N.M.V.I.; COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali; DANNO: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose; INDENNIZZO: la somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di sinistro; PERDITA PATRIMONIALE: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a Cose; POLIZZA: il presente documento, che riporta le Condizioni Generali di Assicurazione alle quali fa riferimento il Certificato di Assicurazione; PREMIO: la somma dovuta alla Società; SCOPERTO: la parte di Danno o Perdita Patrimoniale, indennizzabili a termini della presente, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato; SINGOLA GARANZIA:; l attivazione delle garanzie di cui alla presente, relativamente al singolo Assicurato SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; SOCIETÀ: la compagnia di assicurazione, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.. UBICAZIONE DEL RISCHIO: Indirizzo dello studio professionale o degli studi professionali, sia di proprietà, o in affitto, o in comodato d uso dell Assicurato e dove si svolge la propria attività professionale. Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 3 di 8

Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dell esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO La Singola Garanzia ha effetto : In caso di pagamento del relativo Premio per mezzo di bonifico bancario, dalle ore 24:00 (ventiquattro) dalla data di valuta beneficiario, sempre che tale data sia coincidente o successiva alla data dell ordine di bonifico; Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno e/o rateo con scadenza al 30 Aprile ed al 31 Ottobre di ogni anno col massimo di 18 mesi. Se l Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 30 (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Trascorsi 15 (quindici) giorni da quello di scadenza del Premio, la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai Premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C.. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto al Broker entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art.1915 C.C.). Art. 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni Sinistro, e fino al 60 (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società e l Assicurato possono recedere dalla Singola Garanzia con preavviso di 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativo al periodo di Assicurazione non goduto. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso. Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 4 di 8

Art. 9 DURATA E PROROGA DELLA ASSICURAZIONE La Singola Garanzia ha durata pari ad un anno e/o anno e rateo con scadenza 30 Aprile e/o 31 Ottobre e non prevede il tacito rinnovo. Le relative coperture sono, pertanto, operanti sino alle ore 24:00 (ventiquattro) della data di scadenza. La Società, tuttavia, manterrà operante la Singola Garanzia sino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 30 (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza, a condizione che l Assicurato provveda entro il suddetto termine al pagamento del Premio di rinnovo della Singola Garanzia, come comunicato dalla Società con congruo preavviso. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente e/o dell Assicurato. Art. 12 RECESSO DELL ASSICURATO L Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto dandone comunicazione a Compagnia, nonché al Contraente, con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell originale del Preventivo. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Brokers Via Russoli n. 5 20143 Milano; oppure a: Marsh S.p.A. Ufficio di Padova Via S. Crispino, 114 35129 Padova.. Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 5 di 8

Norme generali che regolano l assicurazione della responsabilità civile Art. 14 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in relazione all esercizio dell attività professionale concernente gli animali da compagnia ed i piccoli animali in genere, per: effettuazione di interventi chirurgici domiciliari o presso il proprio studio o presso altri studi nei quali svolge l attività professionale; effettuazione di visite domiciliari o presso il proprio studio o presso altri studi nei quali svolge l attività professionale; impiego di apparecchi per roentgenterapia, apparecchi per la diatermia ed elettroterapia, apparecchi a raggi X per scopi diagnostici; svolgimento dell attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria; fatto colposo e doloso di infermieri ed addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dell assicurato, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell attività a cui sono preposti; interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile a termini della presente e fino a concorrenza del 10% (dieci percento) del massimale assicurato per il suddetto Sinistro; infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL; Danni cagionati a terzi dai dipendenti e addetti dell Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; proprietà e uso di velocipedi. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall art.5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222. L Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196/97. In caso di esercizio dell azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. da parte dell I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. L Assicurazione non è efficace se, al momento del Sinistro, l Assicurato non è in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge, solo qualora l omessa assicurazione presso l I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato. Proprietà e/o Conduzione dello studio professionale Se l Assicurato è proprietario, locatario, o ha in comodato d uso lo studio professionale o gli studi professionali ove svolge la propria attività, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per la proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale, delle relative dotazioni ed attrezzature, compresi cartelli, insegne pubblicitarie, targhe ed iscrizioni professionali installate sul fabbricato ove ha sede l attività. Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 6 di 8

Responsabilità civile personale di infermieri ed addetti La Società si obbliga a tenere indenni gli infermieri e gli addetti ai servizi generali dello studio professionale privato dipendenti dell Assicurato di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, purché nello svolgimento delle attività a cui sono preposti ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tali attività. Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione vale per i danni che avvengano ovunque l Assicurato svolge l attività professionale purchè nel territorio dei Paesi Europei. Art. 16 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) L Assicurato, il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) i dipendenti dell Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 17 - RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L Assicurazione R.C.T. non copre i Danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc); b) da furto e quelli a Cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; c) alle Cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli animali; d) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto disposto all art. 13; f) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico in ordine alla corretta identificazione delle date; g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivatigli dalla legge; h) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore; i) derivanti da inosservanza della legislazione sulla tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali oppure dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall obbligo del segreto professionale. Art. 18 EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE L efficacia dell Assicurazione è subordinata all iscrizione dell Assicurato nell Albo del relativo Ordine e dal possesso, da parte dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di Assicurazione della presente, la radiazione dall Albo determina la risoluzione dell Assicurazione. Art. 19 INIZIO DELL ASSICURAZIONE La Singola Garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Singola Garanzia, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della Singola Garanzia. La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato entro un anno dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della Singola Garanzia. Nell eventualità che la Singola Garanzia sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il Sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, limitatamente al caso in cui, in ragione di differenza di termini e condizioni, le garanzie di cui alla polizza sostituita non siano, in tutto o in parte, operanti. Ciò in deroga a quanto stabilito dal 1 comma del presente articolo. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 7 di 8

l Assicurato dichiara e la Società prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della Singola Garanzia. Art. 20 MASSIMALE E PREMIO ANNUO La Società si impegna a corrispondere un Indennizzo massimo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per Sinistro e per anno assicurativo. Il Premio lordo annuo è pari ad Euro 135,00 (centotrentacinque/00). Art. 21 PROSECUZIONE DELL ASSICURAZIONE - POSTUMA In caso di cancellazione dall Albo del relativo Ordine per cessazione dell attività, raggiunti limiti di età, malattia o morte, a seguito di richiesta dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, la Società, alla data di scadenza della Singola Garanzia, proroga la validità della medesima per le denunce di Sinistro pervenute entro i cinque anni successivi, relative a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Singola Garanzia medesima. Il massimale, pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), opererà per uno o più Sinistri quale massimo Indennizzo complessivo per l intera durata della proroga. Il Premio lordo unico quinquennale è pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00). Quanto sopra è operante soltanto se: ricorre uno dei presupposti di cancellazione dall Albo del relativo Ordine sopra esposti; è stata inoltrata domanda di cancellazione dall Albo del relativo Ordine; è stato pagato il relativo Premio; è espressamente riportato nei documenti emessi dalla Società. Art. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, solo nel caso di insorgenza di un procedimento giudiziario. La Compagnia designa, ove occorra, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all Assicurato stesso. In tali casi la Compagnia ha facoltà di chiedere all A.N.M.V.I. l intervento per la scelta dei consulenti tecnici di fiducia più idonei alle fattispecie trattate fra gli iscritti alle varie Associazioni A.N.M.V.I.. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda ed in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il predetto massimale, le spese,eccedenti un quarto del massimale come sopra stabilito, vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa concordemente designati con l Assicurato stesso, né risponde delle multe o ammende, ma soltanto delle spese di giustizia penale. Art. 23 CLAUSOLA BROKER Il Contraente e/o l Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker MARSH S.p.A..Il Broker si impegna a provvedere alla gestione contabile amministrativa delle Singole Garanzie; di conseguenza tutti i rapporti contabili amministrativi ad esse inerenti saranno svolti per conto dell Assicurato dal Broker medesimo. Per quanto riguarda il pagamento dei Premi inerenti le Singole Garanzie, l Assicurato si impegna versarli al Broker. Resta intesa l efficacia liberatoria, anche a termini dell art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. In ogni caso, qualora i Premi non venissero versati al Broker, quest ultimo non provvederà ad anticiparli alla Società ed il Broker non sarà responsabile delle conseguenze derivabili. Resta inoltre inteso che, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata, la cessazione della Polizza de quo e/o delle Singole Garanzie e l aggravamento del rischio, che devono necessariamente essere fatte senza intermediazione alcuna dal Contraente e/o dall Assicurato alla Società, tutte le altre comunicazione fatte dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente e/o dall Assicurato stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni del Broker e quelle del Contraente e/o dell Assicurato sul medesimo fatto, farà fede per la Società la comunicazione fatta dal Contraente e/o dall Assicurato. Convenzione RC Professionale Animali da compagnia Modello WD 2010 Pagina 8 di 8

Nota Informativa Predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209. Informazioni relative all Impresa Il contratto è concluso con HDI Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Abruzzi n. 10-00187 Roma. La Società è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato dell 8/6/1993, n. 19570 (G.U. del 14/6/1993). Informazioni generali sul contratto Legge Applicabile Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo n. 209/2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Informazioni generali sul contratto Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. Reclami via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06/42103583, E-mail reclami@hdia.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'isvap faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il Contraente. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Per i contratti dei rami Credito e Cauzioni si richiama l attenzione del Contraente sul decorso dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. Informazioni specifiche relative al contratto Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durata del contratto Il contratto può prevedere o meno il tacito rinnovo. Nel primo caso il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle Parti entro il termine di cui all articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che disciplina la proroga dell assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Nel secondo caso il contratto non prevede il tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Informazioni specifiche relative al contratto Malattie Periodi di carenza contrattuale La garanzia decorre: -dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti a infortunio; -dal 30 giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificatamente previsto dall articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione che disciplina la decorrenza dell assicurazione relativamente al parto e all aborto nelle loro varie forme e alle conseguenze di stati patologici preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero non conosciuti a tale epoca. Lo stesso articolo sulla decorrenza dell assicurazione regola altresì il periodo di carenza relativamente ai casi di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali. Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, il recesso delle Parti.

Tutela Privacy Informativa ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30.06.2006, n. 196 Finalità del trattamento dei dati HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirle i propri prodotti e/o servizi assicurativi, deve disporre dei suoi dati personali compresi eventualmente anche quelli sensibili e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto assicurativo, ovvero nel limite delle autorizzazioni rilasciate dal Garante. Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirle i propri prodotti e / o servizi assicurativi. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al terzo capoverso del presente paragrafo. I dati sono trattati da tutti i dipendenti / collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnica organizzativa, nell ambito delle relative funzioni ed in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo Finalità del trattamento dei dati. I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente: a) per le finalità di cui al paragrafo Finalità del trattamento dei dati (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, organismi associativi di settore, etc.); b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA GIUDIZIARIA, ETC). Diritti dell interessato L art. 7 del D. L.gvo 196/03 Le conferisce l esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l aggiornamento, la rettifica o l integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi. Titolare e responsabile/i del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è HDI Assicurazioni S.p.A., con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana 00187 Roma, via Abruzzi n. 10 telefono +39/6.42103.1, telefax +39/6.42103.500. Il Titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana 00187 Roma via Abruzzi n. 10; l elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www.hdia.it. La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D. L.gvo 196/03.

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