Avvocato Generale UE: niente patente se è stata revocata in altro Stato UE

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Avvocato Generale UE: niente patente se è stata revocata in altro Stato UE Direttiva 2006/126/CE Riconoscimento reciproco delle patenti di guida Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona la cui patente di guida è stata oggetto di una revoca sul suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro 13 novembre 2011 CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE YVES BOT Causa C?419/10 Wolfgang Hofmann contro Freistaat Bayern [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania)] 1. Con la presente questione pregiudiziale, si chiede alla Corte di interpretare, per la prima volta, le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (2), che ha proceduto alla rifusione della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (3). 2. In conformità all art. 2, n. 1, della direttiva 2006/126/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. 3. Tuttavia, è prevista una mitigazione di questo principio. L art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/4 prevede che uno Stato membro rifiuti (4) di riconoscere ad una persona, la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata sul proprio territorio, la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Tale disposizione mira a sostituire l art. 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439, che prevede che uno Stato membro può rifiutare (5) di riconoscere una patente di guida rilasciata in queste condizioni. 4. In considerazione della differenza dei termini impiegati in questi due articoli, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) si chiede se la giurisprudenza della Corte sviluppata nella vigenza della direttiva 91/439 sia applicabile anche alle situazioni disciplinate dalla direttiva 2006/126. 5. La Corte ha dichiarato, infatti, che, in virtù dell art. 8, n. 4, della direttiva 91/439, uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell altro Stato membro (6). 6. Pertanto, il giudice del rinvio vuole sapere, in sostanza, se il cambiamento redazionale imponga, per il futuro, ad uno Stato membro di rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata in siffatta situazione. 7. Nelle presenti conclusioni, indicherò i motivi per i quali ritengo che gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, secondo 1

comma, della direttiva 2006/126, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ove una patente sia stata revocata al suo titolare nel primo Stato membro per il motivo che egli guidava in stato di ebbrezza e che non aveva proceduto, nello Stato membro di rilascio, alle verifiche necessarie relative alla sua idoneità a guidare, come previste al punto 14.1 dell allegato III di tale direttiva. I Contesto normativo A Il diritto dell Unione 1. La direttiva 91/439 8. Allo scopo di agevolare la circolazione delle persone all interno della Comunità europea o il loro stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui tali persone hanno ottenuto la patente di guida, la direttiva 91/439 ha istituito il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida (7). 9. Vi è tuttavia un limite a tale principio. Infatti, l art. 8, n. 4, primo comma, di tale direttiva prevede che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro qualora il suo titolare sia oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente di guida. 2. La direttiva 2006/126 10. In conformità all art. 2, n. 1, della direttiva 2006/126/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. 11. Ai sensi dell art. 7, n. 1, lett. e), di tale direttiva, il rilascio della patente di guida è subordinato alla residenza normale del richiedente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida. 12. L art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede che uno Stato membro rifiuti di riconoscere ad una persona, la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata sul proprio territorio, la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. 13. Ai sensi dell art. 13, n. 2, della direttiva 2006/126, qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva. 14. Il punto 14.1 dell allegato III prevede che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare. 15. L art. 16, n. 1, della direttiva 2006/126 fa obbligo agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 19 gennaio 2011. Queste disposizioni si applicano con decorrenza dal 19 gennaio 2013 (8) e la direttiva 91/439 è abrogata a partire da tale data (9). 16. Tuttavia, alcune disposizioni della direttiva 2006/126 sono applicabili prima di tale data. Infatti, ai sensi degli artt. 18, n. 2, di tale direttiva, gli artt. 2, nn. 1, 5, 6, n. 2, lett. b), 7, n. 1, lett. a), 9, 11, nn. 1 e 3-6, 12 nonché gli allegati I-III di tale direttiva sono applicabili dal 1 gennaio 2009. 2

B Il diritto nazionale 17. Il regolamento disciplinante l accesso dei singoli alla guida di veicoli su strada (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr), nella versione in vigore al 19 gennaio 2009 (in prosieguo: la «FeV»), prevede, all art. 28, n. 1, che i titolari di una patente di guida valida dell Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), aventi la propria residenza normale, ai sensi dell art. 7, nn. 1 o 2, della FeV, in Germania, sono autorizzati fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2?4 del medesimo art. 28 a condurre autoveicoli nel territorio tedesco, nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso. 18. L art. 28, n. 4, prima frase, punto 3, FeV prevede che i titolari di una patente di guida dell Unione o del SEE non sono autorizzati a guidare nel territorio tedesco se la loro patente di guida è stata oggetto, in tale territorio, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un autorità amministrativa, oppure se è stato loro negato il rilascio della patente di guida con una decisione definitiva, o anche se la loro patente di guida non è stata revocata soltanto perché essi nel frattempo vi hanno rinunciato. II I fatti e la causa principale 19. Il sig. Hofmann, cittadino tedesco, ha ottenuto una patente di guida tedesca il 13 ottobre 1960. Con decisione 21 novembre 1996, l Amtsgericht Memmingen gli ha revocato detta patente, che gli è stata quindi restituita il 31 agosto 1998. 20. Essendosi reso colpevole di guida in stato di ebbrezza, il sig. Hofmann è stato condannato dall Amtsgericht Memmingen al pagamento di una sanzione pecuniaria e la patente di guida gli è stata nuovamente revocata. Il decreto di condanna dell Amtsgericht Memmingen è divenuto definitivo l 8 maggio 2007. Inoltre, tale pena era accompagnata da un divieto di chiedere una nuova patente sino al 7 agosto 2008. 21. Il 19 janvier 2009, le autorità competenti ceche hanno rilasciato al sig. Hofmann una patente di guida, sulla quale figura come luogo di residenza la città di Lazany (Repubblica ceca). 22. In occasione di un controllo stradale effettuato il 17 marzo 2009, le autorità tedesche hanno constatato che il sig. Hofmann possedeva una patente di guida ceca. In occasione di un ulteriore controllo stradale effettuato il 25 marzo 2009, detta patente di guida è stata sequestrata dalla polizia tedesca, che l ha quindi trasmessa all autorità tedesca competente per il rilascio della patente di guida. 23. Con lettera 20 aprile 2009, queste ultime autorità hanno comunicato al sig. Hofmann che la sua patente di guida ceca non lo autorizzava a guidare in territorio tedesco e che sarebbe incorso nel reato di guida senza patente, qualora, malgrado ciò, guidasse veicoli su detto territorio. Esse gli hanno inoltre notificato che, nel caso in cui egli non fosse stato d accordo con l annotazione su detta patente della menzione del divieto di guidare sul territorio tedesco, sarebbe stata adottata una misura di accertamento. 24. Dato che il sig. Hofmann ha rifiutato l apposizione di detta menzione sulla sua patente ceca, il Landratsamt Unterallgäu ha dichiarato, con decisione 15 luglio 2009, che la sua patente di guida, rilasciata dalle autorità ceche, non lo autorizzava a guidare sul territorio tedesco. 25. Il 13 agosto 2009, il sig. Hofmann ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Augsburg un ricorso avverso tale decisione, chiedendone l annullamento. Tale giudice ha respinto il ricorso con sentenza 11 dicembre 2009, in quanto sarebbero soddisfatte le condizioni enunciate all art. 28, n. 4, prima frase, punti 2 e 3

3, FeV, posto che il sig. Hofmann era stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente di guida tedesca. Pertanto, quest ultimo non poteva utilizzare, in territorio tedesco, una patente rilasciata da un altro Stato membro. 26. Il sig. Hofmann ricorreva in appello avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. Sostanzialmente, egli chiede l annullamento della decisione emessa dal Landratsamt Unterallgäu il 15 luglio 2009. III La questione pregiudiziale 27. Nutrendo dubbi sull interpretazione da dare alle disposizioni della direttiva 2006/126, il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE ( ) debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona, al di fuori di qualsiasi periodo di divieto per essa vigente di chiedere una nuova patente, qualora la sua patente di guida sia stata ritirata nel territorio del primo Stato membro, e, all atto del rilascio della patente di guida, tale persona abbia avuto la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio». IV Analisi A Osservazioni preliminari 28. Posto che la questione dell applicazione degli artt.2, n. 1, e 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 è stata sollevata dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle parti nelle loro osservazioni scritte, occorre spiegare, in via preliminare, i motivi per i quali penso che queste disposizioni siano senz altro applicabili nella fattispecie. 29. In forza dell art. 17 della suddetta direttiva, la direttiva 91/439 è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013. A partire da tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 2006/126 (10). Tuttavia, abbiamo visto che, ai sensi dell art. 18, n. 2, di detta direttiva, taluni articoli sono applicabili con decorrenza dal 19 gennaio 2009. Si tratta, segnatamente, degli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, della stessa direttiva. 30. Orbene, il sig. Hofmann ha ottenuto la sua patente di guida ceca il 19 gennaio 2009. Pertanto, a mio avviso non vi è alcun dubbio che le disposizioni applicabili nella fattispecie sono quelle della nuova direttiva sulla patente di guida, ovvero gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, della direttiva 2006/126, applicabili con decorrenza da tale stessa data. 31. Peraltro, il giudice del rinvio si chiede se l art. 13, n. 2, di tale direttiva non osti all applicazione dell art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva medesima. Infatti, ricordo che, in virtù di tale prima disposizione, qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della direttiva 2006/216.. 32. Il sig. Hofmann sostiene dunque che l art. 11, n. 4, secondo comma, di tale direttiva si applica solo con decorrenza dal 19 gennaio 2013 e che le patenti rilasciate prima di detta data non possono costituire oggetto di un provvedimento restrittivo, di sospensione o di revoca. 33. Occorre ricordare che, in virtù dell art. 16, nn. 1 e 2, di tale direttiva, le disposizioni di quest ultima, e, 4

segnatamente, l art. 13, sono applicabili solo con decorrenza dal 19 gennaio 2013. 34. In ogni caso, come osserva il governo tedesco, la collocazione dell art. 13 nel testo della direttiva 2006/126 mostra che essa si riferisce soltanto ai diritti acquisiti per guidare i veicoli di categorie particolari e non ai provvedimenti restrittivi, di sospensione o di revoca di una patente di guida. 35. Infatti, tale direttiva introduce un modello di patente di guida comunitario unico, che mira a sostituire le diversi patenti di guida esistenti negli Stati membri (11). A tal riguardo, essa fissa e definisce le diverse categorie di patenti di guida (12). Atteso che ciascuno Stato membro, prima dell entrata in vigore delle disposizioni comunitarie, aveva definito le proprie categorie di patenti di guida, essi devono ora stabilire equivalenze tra dette categorie e quelle previste dal legislatore dell Unione. 36. L art. 13 della direttiva 2006/126, intitolato «Equivalenze dei modelli di patente non comunitari», mira soltanto a disciplinare detta questione delle equivalenze delle varie categorie delle patenti di guida. 37. Ciò è del resto quanto emerge dai lavori preparatori. Infatti, è per iniziativa del Parlamento europeo che è stato aggiunto l art. 13, n. 2, di tale direttiva (13). Il Parlamento ha giustificato detta aggiunta precisando che lo scambio delle precedenti patenti di guida non doveva in nessun caso significare una perdita o una restrizione dei diritti acquisiti per quanto concerne l autorizzazione di guidare diverse categorie di veicoli (14). 38. Un analisi analoga a quella proposta dal sig. Hofmann avrebbe, del resto, l effetto che uno Stato membro non potrebbe applicare le proprie disposizioni nazionali con riguardo alla restrizione, alla sospensione, alla revoca o all annullamento del diritto di guidare ai conducenti che abbiano ottenuto la loro patente di guida prima del 19 gennaio 2013. Ciò sarebbe in palese contrasto con l obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale, perseguito dalla direttiva 2006/126. 39. Per l insieme di tali motivi, ritengo che l art. 13, n. 2, di detta direttiva non osti all applicazione dell art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva stessa. B Sulla questione pregiudiziale 40. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio vuole sapere, sostanzialmente, se gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se il suo titolare è stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di una revoca di una patente precedente, anche se detta misura di revoca abbia esaurito i suoi effetti e sia soddisfatto il requisito della residenza. 41. In realtà, il giudice del rinvio vuole sapere se la giurisprudenza sviluppata dalla Corte sino ad oggi, nella vigenza della direttiva 91/439 (15), sia applicabile anche a situazioni come quella del sig. Hofmann, disciplinate dalla direttiva 2006/126. 42. Non penso sia così, per i seguenti motivi. 43. Dai lavori preparatori della direttiva 2006/126 emerge che il legislatore dell Unione ha voluto rafforzare la lotta contro il turismo della patente di guida e, in tal modo, la lotta contro l insicurezza stradale. 44. Infatti, il cambiamento nel tenore letterale dell art. 11, n. 4, secondo comma, di tale direttiva è opera del Parlamento. In sede di rifusione della direttiva 91/439, quest ultimo ha proposto di introdurre il reciproco riconoscimento delle sanzioni pronunciate nei confronti dei conducenti pericolosi. A tal fine, esso ha indicato 5

che, per garantire che una revoca della patente di guida in uno Stato membro valga in tutti gli Stati membri, occorreva per il futuro obbligare questi ultimi a riconoscere tutti i provvedimenti di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento imposti da uno Stato membro e a rifiutare di riconoscere la validità delle patenti di guida oggetto di siffatti provvedimenti (16). 45. Il Parlamento voleva fare in modo di ridurre per quanto possibile il turismo delle patenti di guida (17). Secondo la commissione dei trasporti e del turismo di detta istituzione, il turismo delle patenti di guida può definirsi come la circostanza che un cittadino, la cui patente di guida è stata revocata nel suo Stato membro a seguito di una grave infrazione, ottenga una nuova patente di guida in un altro Stato membro (18). 46. Del resto il Parlamento ha puntato il dito sul fatto che le persone la cui patente è stata revocata in uno Stato membro, segnatamente per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di droghe, possono già facilmente procurarsi una residenza falsa in uno Stato membro ed ottenervi una patente di guida, in modo da sottrarsi alle condizioni applicabili al conseguimento di una nuova patente di guida (19). 47. Pertanto, a mio avviso è palese che la modifica della redazione dei termini utilizzati all art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 è la manifestazione di tale volontà di rafforzare la lotta contro l insicurezza stradale, andando oltre quanto era previsto sino a quel momento dalla direttiva 91/439. L art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, non lascia dunque più alcun margine di discrezionalità agli Stati membri ed impone, ormai, di rifiutare di riconoscere la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se il suo titolare è stato oggetto di un provvedimento restrittivo, di sospensione o di revoca di una precedente patente sul territorio del primo Stato membro. 48. A mio avviso, ciò avrà l effetto che, nella situazione del sig. Hofmann, le autorità tedesche hanno il diritto di non riconoscere la patente di guida rilasciata dalle competenti autorità ceche. 49. Risulterebbe infatti dalla misura di revoca di una patente di guida precedente adottata dalle autorità tedesche competenti che il rilascio di una nuova patente di guida, alla scadenza del periodo di divieto di chiedere detta patente, sarebbe stato subordinato alla presentazione di una perizia medico-psicologica sull idoneità alla guida del sig. Hofmann. 50. Non mi sembra dunque che si possa dubitare che, per talune infrazioni statisticamente all origine di un elevato numero di incidenti gravi della circolazione stradale, come la guida in stato di ebbrezza (20), il fatto di subordinare il rinnovo del diritto di guidare a siffatta perizia costituisca uno strumento di prevenzione efficace, idoneo a rafforzare la sicurezza stradale. In quest ottica, il provvedimento nazionale mi sembra adeguato a perseguire uno degli obiettivi della direttiva 2006/126, consistente nel miglioramento della sicurezza stradale (21). 51. A tal riguardo, la Commissione ha sottolineato l importanza di educare, formare, controllare ed, eventualmente, sanzionare l utente stradale, che rappresenta il primo anello della sicurezza stradale (22). 52. Pertanto, considerare che le autorità tedesche competenti avevano il diritto di rifiutare di riconoscere la validità della patente rilasciata dalle autorità competenti ceche mi sembra non solo conforme allo spirito di detta direttiva, ma anche al tenore letterale della medesima per quanto concerne le disposizioni applicabili il 19 gennaio 2009. 53. Infatti, a mio avviso occorre tenere conto del fatto che l art. 18, n. 2, della direttiva 2006/126 prevede, segnatamente, che anche l allegato III della medesima si applica con decorrenza dal 19 gennaio 2009. Orbene, il punto 14 di detto allegato precisa che il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza 6

stradale e che, tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. Allo stesso modo, il punto 14.1 del citato allegato prevede che non si può rilasciare una patente di guida a una persona che si trovi in stato di dipendenza dall alcol e che una persona che si sia trovata in stato di dipendenza dall alcol può ottenere una nuova patente solo a talune condizioni, come un parere medico. 54. Il motivo della decisione adottata il 15 luglio 2009 nei riguardi del sig. Hofmann a mio avviso è di natura tale da giustificare l applicazione dei provvedimenti di controllo di cui al punto 14.1 dell allegato III della direttiva 2006/126. Se detti provvedimenti di controllo fossero stati applicati e tutti gli esami che consentivano di assicurarsi che il sig. Hofmann era di nuovo idoneo alla guida fossero stati effettuati, la patente ceca avrebbe dovuto essere riconosciuta come valida dalle autorità tedesche competenti, in quanto conforme ai requisiti che corrispondono, a livello dell Unione, ad un esigenza comune di sicurezza. 55. Penso che il fatto che le autorità competenti ceche abbiano ignorato la decisione di revoca pronunciata dall Amtsgericht sia privo di effetti sulla soluzione che propongo. Infatti, detta ignoranza deriva dal fatto che o il sig. Hofmann ha nascosto l esistenza di tale condanna, o le autorità ceche competenti non hanno consultato le competenti autorità tedesche. Nella prima ipotesi, è palese che la dissimulazione operata dal sig. Hofmann non potrà andare a suo vantaggio. Nella seconda ipotesi, neppure l eventuale errore di un autorità amministrativa può creare dei diritti, segnatamente nei confronti della legge di un altro Stato membro e, a maggior ragione, se una direttiva impone a detto Stato di applicare la sua legge nazionale nel contesto di un eccezione riconosciuta da detta direttiva come parte dell equilibrio generale che essa introduce. 56. In udienza, la Commissione ha riconosciuto che, nella fattispecie in esame, lo schema che sarebbe consistito, per lo Stato membro del rilascio, in una consultazione con le competenti autorità tedesche e quindi, preso atto dei problemi con l alcol del sig. Hofmann, nell applicazione delle misure previste al punto 14.1 dell allegato III della direttiva 2006/126, poteva essere considerato conforme allo spirito di tale direttiva e avere dunque l effetto di rendere la patente di guida rilasciata dalla Repubblica ceca opponibile alla Repubblica federale di Germania. 57. Dal canto mio, ritengo che siffatto schema sia di natura tale da consentire, nell ottica della prevenzione che persegue, di combinare le nuove disposizioni dell art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 con il principio di riconoscimento reciproco, basato su una mutua fiducia incontestabile, dato che sono state osservate le misure previste al punto 14.1 dell allegato III di tale direttiva, applicabili nei 27 Stati membri. 58. È vero che la Commissione ha anche dichiarato che siffatto sistema, che richiederebbe quindi una consultazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, le sembrava complesso e non espressamente previsto. Ricordo, tuttavia, che non solo l art. 12, n. 3, della direttiva 91/439 prevedeva già che gli Stati membri si assistono reciprocamente nell applicazione di tale direttiva e, all occorrenza, scambiano le informazioni necessarie sulle patenti che hanno registrato, ma, in aggiunta, l art. 15 della direttiva 2006/126 riafferma siffatta necessità di un assistenza reciproca nell ottica di un ulteriore messa in rete delle patenti di guida. La cooperazione e l assistenza reciproca tra gli Stati membri mi sembra essere appunto la chiave che consente, rafforzando la mutua fiducia, di perseguire gli obiettivi stabiliti dall Unione in materia di sicurezza stradale. Del resto, l immissione in rete delle patenti di guida non dovrebbe essere affatto più complicata dell immissione in rete, già realizzata fra taluni Stati membri, delle cartelle del casellario giudiziale. 59. Di conseguenza, la soluzione che propongo mi sembra essere la più idonea a rispondere alla volontà del legislatore dell Unione, che è quella di rafforzare la lotta contro l insicurezza stradale, e a dare dunque un effetto utile all art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, il cui tenore letterale è stato 7

espressamente modificato per questa ragione. 60. A tal riguardo, fornisce una prova il comportamento del sig. Hofmann. Infatti quest ultimo non sembra aver risolto i suoi problemi con l alcol in quanto egli, il 16 aprile 2009, ossia quasi tre mesi dopo il rilascio della sua patente di guida ceca, è stato arrestato e controllato dalla polizia tedesca che ha rilevato una concentrazione alcolica molto elevata. La conseguenza di siffatto comportamento pericoloso per tutti gli utenti della strada è stata la revoca, con decisione divenuta definitiva il 5 aprile 2011, della sua patente di guida ceca per una durata di 18 mesi. Ritengo che, se le autorità ceche avessero avuto conoscenza dei suoi problemi con l alcol, probabilmente non avrebbero rilasciato la patente di guida al sig. Hofmann. 61. L art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 funziona dunque, come osservato dal governo tedesco, come una valvola di sicurezza, che consente di impedire agli individui pericolosi di circolare sul territorio degli Stati membri. 62. Mi si potrebbe opporre il fatto che questo ragionamento non può essere applicato all art. 11, n. 4, ultimo comma, di tale direttiva, ovvero se la misura assume la forma di un annullamento della patente di guida. Infatti, ai sensi di detta disposizione, uno Stato membro di può rifiutarsi (23) di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro. Tuttavia, insieme al governo tedesco e alla Commissione, ritengo che l annullamento, che si distingue dunque dai provvedimenti di sospensione, di restrizione e di revoca, non concerna l idoneità alla guida del titolare della patente, ma gli elementi formali che hanno condotto al suo rilascio. 63. Lo scopo della direttiva 2006/126 non è quello di offrire al cittadino dell Unione un forum shopping delle patenti, a seconda che le condizioni di rilascio siano meno severe in uno Stato membro frontaliero (24), ma quello, da un lato, di consentire ad una persona che possiede una patente di guida di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del rilascio di detta patente, senza dover nuovamente superare qualsiasi esame di guida e senza dover cambiare detta patente, e, dall altro lato, di garantire che gli utenti stradali siano al sicuro sul territorio dell Unione (25). 64. Pertanto, alla luce dell insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, se al titolare è stata ritirata la patente di guida nel primo Stato membro, per il motivo che guidava in stato di ebbrezza e questi non ha proceduto, nello Stato membro del rilascio, alle verifiche necessarie concernenti la sua idoneità a guidare, come previste al punto 14.1 dell allegato III di tale direttiva. V Conclusione 65. Alla luce degli elementi che precedono, suggerisco di rispondere come segue alla questione posta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof: «Gli artt. 2, n. 1, e 11, n. 4, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro deve rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se la patente di guida è stata ritirata al suo titolare nel primo Stato membro per guida in stato di ebbrezza e se questi non ha proceduto, nello Stato membro del rilascio, alle verifiche necessarie concernenti la sua idoneità a guidare, come previste al punto 14.1 dell allegato III della direttiva 2006/126». 8

1 Lingua originale: il francese. 2 GU L 403, pag. 18. 3 GU L 237, pag. 1. 4 Il corsivo è mio. 5 Idem. 6 V. sentenza 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper (Racc. pag. I?5205, punto 78), nonché le ordinanze 6 aprile 2006, causa C-227/05, Halbritter e 28 settembre 2006, causa C?340/05, Kremer. 7 V. art. 1, n. 2, di tale direttiva. 8 Art. 16, n. 2, della direttiva. 9 Art. 17, n. 1, della direttiva 2006/126. 10 Art. 16, n. 2, di tale direttiva. 11 V. art. 1, n. 1, della detta direttiva. 12 V. art. 4 della direttiva 2006/126. 13 V. emendamento 13 del rapporto 3 febbraio 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla patente di guida (rifusione) (A6-0016/2005, in prosieguo: il «rapporto»). 14 Idem. 15 V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. 16 V. emendamento 57 della relazione nonché la motivazione p. 59. 17 V. la giustificazione relativa a detto emendamento. 18 V. progetto di raccomandazione per la seconda lettura 21 settembre 2006 relativa alla posizione comune del Consiglio al fine dell adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida [2003/0252(COD), punto 2.1]. 19 V. la giustificazione relativa all emendamento 57 della relazione. 20 Nel 2009, più di 35 000 persone hanno trovato la morte sulle strade dell Unione, ovvero l equivalente della popolazione di una città media, e almeno 1 500 000 sono rimaste ferite (comunicazione della Commissione 20 luglio 2010 al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» [COM(2010) 389 final, pag. 2]. Si ritiene che un incidente su tre sia direttamente legato al consumo di alcol. 21 V. il secondo considerando di tale direttiva. 22 V. il punto 5 della comunicazione della Commissione citata alla nota in fondo a pag. 20. 23 Il corsivo è mio. 9

24 È vero che sulla patente ceca del sig. Hofmann figura una residenza nella Repubblica ceca. Tuttavia, è noto che talune scuole guida poco scrupolose si son specializzate a fornire la residenza ai cittadini tedeschi, al solo scopo di soddisfare uno dei requisiti per il rilascio della patente di guida (v., a tal riguardo, il paragrafo 46 delle presenti conclusioni). 25 V. il secondo considerando di tale direttiva. Articolo pubblicato in: Diritto amministrativo, Diritto comunitario, Diritto della circolazione stradale ed infortunistica, Diritto pubblico, Diritto dei Paesi dell UE Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 10