L atto pubblico notarile in diritto comunitario
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1 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE L atto pubblico notarile in diritto comunitario Paolo Pasqualis Notaio in Portogruaro Componente Gruppo Formanote Commissione Affari Europei e Internazionali Consiglio Nazionale del Notariato Redazione a cura della Fondazione Italiana per il Notariato
2 Indice La Convenzione di Bruxelles L art. 50 della Convenzione di Bruxelles La sentenza Unibank Il Regolamento Comunitario 44/2001 (Bruxelles I) Il Regolamento Comunitario 2201/2003 (Bruxelles II bis) Il Titolo Esecutivo Europeo (T.E.E.) L art. 4 del Regolamento 805/2004 L art. 25 del Regolamento 805/2004 Osservazioni Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 15
3 La Convenzione di Bruxelles Il diritto comunitario si occupa dell atto pubblico notarile all art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804). La Convenzione regola la competenza giurisdizionale e l esecuzione forzata, dall uno all altro Paese membro, delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Si tratta di un vero e proprio codice di procedura civile in ambito comunitario, destinato nelle sue due parti a: regolare la competenza dei giudici in questioni civili e commerciali connesse a diversi Stati membri regolare e disciplinare l esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie assunte Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 15
4 L art. 50 della Convenzione di Bruxelles L art. 50 della Convenzione disciplina espressamente l esecuzione forzata degli atti pubblici notarili: «Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno stato contraente, sono su istanza di parte dichiarati esecutivi in un altro stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli artt. 31 e seguenti». Dal punto di vista testuale, «atti autentici» sembra essere traduzione letterale di actes autentiques, ma non c è dubbio che si tratti degli atti pubblici notarili. L atto autentico, ossia l atto pubblico notarile, ottiene quindi la stessa disciplina delle corrispondenti decisioni giudiziarie per tutto quanto attiene alla sua esecuzione forzata. La disciplina prevista dall art. 50 della Convenzione di Bruxelles consente di sottolineare l importanza che l atto pubblico notarile assume nello spazio giuridico europeo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 15
5 La sentenza Unibank Con la sentenza Unibank (17 giugno 1999, nel procedimento C-260/97) la Corte di Giustizia si è occupata espressamente dell interpretazione e dell applicazione dell art. 50 della Convenzione di Bruxelles e sul valore da attribuire alla nozione di atto autentico. La Corte era richiesta di pronunciarsi sulla possibilità di utilizzare come titolo esecutivo in Germania un documento privato costituente titolo esecutivo in Danimarca e la richiesta veniva basata proprio sul testo dell art. 50, di cui sopra. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 15
6 La sentenza Unibank In conformità alle conclusioni dell Avvocato Generale La Pergola, la Corte si è pronunciata in modo chiaro su ciò che deve intendersi per atto autentico ai sensi dell art. 50, sottolineando: il contenuto letterale della norma: solo «gli atti autentici ricevuti» hanno particolare efficacia transfrontaliera, e la nozione di ricezione comporta l intervento di una pubblica autorità la ratio: se a un documento privato si consente di circolare con la forza esecutiva garantita dall art. 50, così equiparandolo alle decisioni giudiziarie, allora all origine deve esserci anche una verifica di legalità e certezza del documento che possa dirsi pari a quella della sentenza: questa qualità è stata individuata proprio nell intervento di una pubblica autorità nella formazione dell atto Dunque, l art.50 non si applica a documenti privati, ma solo a documenti che siano certificati all origine quali, potremmo aggiungere, gli atti notarili Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 15
7 La sentenza Unibank Nella sentenza Unibank, la Corte è arrivata a fornire la nozione di atto autentico, prendendo spunto dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, omologa di quella di Bruxelles ed in vigore per i Paesi appartenenti all Associazione Europea di Libero Scambio (AELS). La Convenzione di Lugano è accompagnata dalla relazione Jenard-Moeller che, in commento all art.50, pone i seguenti requisiti per aversi atto autentico : l autenticità deve essere attestata da una autorità pubblica l autenticità deve riguardare il contenuto dell atto e non solo la firma Tale nozione viene ripresa dalla Corte di Giustizia anche nella decisione Unibank. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 15
8 Il Regolamento Comunitario 44/2001 (Bruxelles I) Il Regolamento 44/2001 (denominato Bruxelles I) ha sostituito, affinandone alcune soluzioni normative, la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale per i Paesi dell Ue Il nuovo regolamento sostanzialmente riproduce, nell art. 57, la stessa norma in materia di atti pubblici già presente nell art. 50 della Convenzione di Bruxelles, mantenendo il ruolo e il rilievo che ad essi fu dato in quella occasione Anche secondo il nuovo regolamento, quindi, l esecuzione forzata dell atto notarile avviene in forma parallela a quella delle decisioni giudiziarie Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 15
9 L art. 57 di Bruxelles I L art. 57 reca: «Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno stato membro sono su istanza di parte dichiarati esecutivi in un altro stato membro, conformemente alla procedura contemplata dall art.38 e seguenti». E ancora: «Il Giudice, al quale l istanza è proposta ai sensi dell art. 43 o dell art. 44, rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l esecuzione dell atto pubblico è manifestamente contraria all ordine pubblico dello stato membro richiesto». Si osserva ancora una volta che: per gli atti pubblici è prevista la stessa procedura delle decisioni giudiziarie la legge di circolazione dell atto pubblico è ancor più favorevole di quella delle decisioni giudiziarie: l opposizione all esecuzione forzata di un atto pubblico notarile può aver luogo solo in casi di contrarietà all ordine pubblico (mentre nel caso di una decisione giudiziaria è possibile fare opposizione anche per ragioni legate allo svolgimento del processo) Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 15
10 L art. 57 di Bruxelles I Il nuovo Regolamento Bruxelles I, sempre all art. 57, prevede inoltre che la copia dell atto da eseguire all estero sia accompagnata dall attestato portato nell allegato VI del Regolamento stesso, in cui l autorità dello Stato di origine è tenuta (secondo uno schema predefinito) ad attestare la data, la qualifica e il contenuto dell obbligazione portata dall atto stesso, ciò al fine evidente di fornire un immediata chiave di lettura dell atto destinato all estero. Benché il testo della norma nella versione italiana sia chiaro, facendo riferimento al rilascio dell attestato da parte dell autorità presso la quale l atto è stato formato, il confronto con il testo nelle altre lingue lascia il dubbio se in Italia ogni notaio (che ha ricevuto l atto di cui si tratta) possa anche rilasciare l attestato in oggetto, o se il legislatore (come avvenuto negli altri Paesi dell Ue) debba introdurre una apposita norma in tal senso. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 15
11 Il Regolamento Comunitario 2201/2003 (Bruxelles II bis) Il Regolamento n. 2201/2003, del 27 novembre 2003 (chiamato Bruxelles II bis, poiché sostituisce il precedente n. 1347/2000, chiamato Bruxelles II) è relativo al riconoscimento e l esecuzione forzata delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. L art. 46, espressamente dedicato all efficacia degli atti pubblici, reca: «Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno stato membro, nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello stato membro di origine, sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni giudiziarie». Anche negli accordi aventi efficacia esecutiva per i coniugi, quindi, viene ribadita l equiparazione degli atti pubblici notarili alle decisioni giudiziarie. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 11 di 15
12 Il Titolo Esecutivo Europeo (T.E.E.) Il Regolamento 805/2004 del 21 aprile 2004, istituisce il titolo esecutivo europeo (TEE) per i crediti non contestati. Semplifica il sistema creato da Bruxelles I, in particolare sopprimendo l obbligo di exequatur. Secondo l art. 3 del Regolamento, primo comma, lettera d, un credito si considera non contestato quando «il debitore l ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico». La materia qui regolata è sempre nell ambito del diritto civile e commerciale (come per Bruxelles I), cfr. art. 2. Di notevole rilievo il fatto che questo testo normativo riprende e codifica la definizione di atto pubblico contenuta nella sentenza Unibank (derivata dalla originaria relazione Jennard-Moeller), secondo quanto disposto nel suo art. 4. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 12 di 15
13 L art. 4 del Regolamento 805/2004 «Atto pubblico è qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità: riguardi la firma e il contenuto sia stata attestata da un autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo stato membro di origine» Si riconosce, dunque, la tipica funzione notarile di controllo della legalità e di certificazione della autenticità del documento (evocato dall espressione autenticità del contenuto ). Con il Regolamento 805/2004 sul TEE si può ben dire che si arrivi alla codificazione in diritto comunitario della definizione dell atto pubblico notarile. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 13 di 15
14 L art. 25 del Regolamento 805/2004 Ci dice come l atto pubblico è destinato a circolare (con soluzione del tutto parallela a quella adottata nel Regolamento Bruxelles I): «Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell art. 4 paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno stato membro, su richiesta presentata dall autorità designata dallo stato membro di origine sono certificati come titoli esecutivi europei utilizzando il modello riportato nell allegato III». Ossia: un atto pubblico (come definito dall art.4), che riguarda un credito non contestato (come definito dall art.3), può essere, su richiesta dell interessato, certificato come T.E.E. allegando ad esso un formulario (allegato III al Regolamento). L allegato III costituisce una sorta di sintetica carta d indentità del contenuto dell atto, un certificato rilasciato dall autorità designata dallo stato membro d origine. L Italia non ha ancora provveduto all individuazione di detta autorità. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 14 di 15
15 Osservazioni Quanto detto conferma una linea di riguardo nei confronti dell atto pubblico notarile da parte del diritto comunitario. Si sottolinea che, nonostante il Regolamento sia entrato in vigore da più di due anni, lo Stato italiano non ha ancora individuato l autorità designata al rilascio dell attestazione di T.E.E., non potendosi così avere, di fatto, un effettivo e corretto funzionamento della sua circolazione transfrontaliera. Il notariato spera di veder colmata questa grave mancanza di adeguamento del nostro sistema con una (si spera) pronta iniziativa del legislatore. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 15 di 15
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