Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Documenti analoghi
del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Prescrizioni tecniche e amministrative

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Ordinanza sul personale scientifico del Politecnico federale di Zurigo

Spiegazione delle note

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Direttive del Consiglio federale concernenti l utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione nelle bande VHF e UHF

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza dell Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulle epizoozie

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Accordo

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza del DFI

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Legge sul censimento federale della popolazione

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione. Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi. del 21 ottobre 2004

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Spiegazione delle note

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord («il Regno Unito»),

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza dell UFCOM sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Swisscom Informazioni concernenti l utilizzo del cellulare all estero

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Swisscom Informazioni concernenti l utilizzo del cellulare all estero

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Scritto da Administrator Sabato 06 Settembre :31 - Ultimo aggiornamento Sabato 19 Giugno :16

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Transcript:

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni del 17 novembre 1997 (Stato 10 luglio 2001) La Commissione federale delle comunicazioni, visti gli articoli 5 capoverso 2 e 28 capoverso 4 della legge del 30 aprile 1997 1 sulle telecomunicazioni (detta qui di seguito «legge»), ordina: Sezione 1: Compiti delegati all Ufficio federale Art. 1 1 L Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) rilascia: a. le concessioni per i servizi di telecomunicazione che non sono oggetto di una pubblica gara, ad eccezione delle concessioni previste dall articolo 66 della legge; b. le concessioni di radiocomunicazione che non sono previste per la fornitura di servizi di telecomunicazione. 2 Per quanto concerne le altre concessioni, l Ufficio federale esamina le domande secondo le direttive della Commissione federale delle comunicazioni e trasmette a quest ultima le sue proposte sul seguito da dare ad esse. Sezione 2: Portabilità dei numeri Art. 2 Campo di applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano alla portabilità dei numeri di chiamata del piano di numerazione E. 164 2, escluso il servizio di radiochiamata. Art. 3 Portabilità tra fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro utenti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione. RU 1997 3029 1 RS 784.10 2 Raccomandazione dell UIT-T. Può essere ottenuta presso l Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra. 1

Telecomunicazioni 2 Sono considerati categorie di servizi: a. i servizi pubblici di telefonia vocale, esclusa la telefonia mobile; b. la telefonia mobile, escluso il servizio Natel C; c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l obbligo di assicurare la portabilità dei numeri secondo il capoverso 1, devono garantire agli altri fornitori l accesso alle informazioni necessarie ad un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti. Art. 4 Indirizzo d istradamento 1 L Ufficio federale rilascia ad ogni fornitore di servizi di telecomunicazione che ne fa richiesta un indirizzo d istradamento valido in tutto il Paese. 2 Esso pubblica la lista degli indirizzi d istradamento attribuiti. Art. 5 Costi 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l obbligo di assicurare la portabilità dei numeri, si assumono i relativi costi. 2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. 3 Le regole sull interconnessione si applicano per analogia. 3 La copertura dei costi derivanti dall istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti viene disciplinata dai fornitori di servizi di telecomunicazione nei loro contratti di interconnessione. Art. 6 Portabilità geografica 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro utenti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, in caso di cambiamento dell ubicazione del collegamento in un settore con lo stesso indicativo interurbano. Dopo l introduzione di un piano di numerazione chiuso, questa possibilità è ampliata a tutta la Svizzera ad eccezione dei numeri telefonici con indicativo interurbano 01. 4 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione regolano tra loro le questioni relative alla tariffazione e all istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti geograficamente. 5 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU 1999 3588). 4 Per. introdotto dal n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 26 set. 2000, in vigore dal 1 nov. 2000 (RU 2000 2489). 5 Abrogato dal n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU 1999 3588). Nuovo testo giusta il n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 26 set. 2000, in vigore dal 1 nov. 2000 (RU 2000 2489). 2

O della Commissione concernente la LTC 784.101.112 Art. 7 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire l indicazione del numero di chiamata del chiamante e l indicazione del numero di collegamento del chiamato. 2 I numeri di selezione diretta di un utente possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Art. 8 Prescrizioni tecniche e amministrative Le modalità tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione sono fissate nell appendice 1. Sezione 3: Libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali Art. 9 Principio 1 I fornitori di servizi telefonici pubblici fissi devono offrire ai loro utenti la possibilità di scegliere liberamente, sia in modo prestabilito che per ogni chiamata, il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali. 2 I fornitori di servizi telefonici pubblici mobili, escluso il servizio Natel C, devono offrire ai loro utenti la possibilità di scegliere liberamente, sia in modo prestabilito che per ogni chiamata, il loro fornitore di collegamenti internazionali. 6 Art. 10 Codici di selezione 1 L Ufficio federale rilascia a tutti i fornitori di collegamenti nazionali e internazionali che ne fanno richiesta fino a tre numeri brevi di cinque cifre per la loro identificazione (codice di selezione). 2 Esso può attribuire i codici di selezione tramite sorteggio. 3 Esso pubblica nel Foglio federale i codici di selezione attribuiti. 4 I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l obbligo di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali, devono mettere in servizio i codici di selezione al più tardi entro 90 giorni dalla loro pubblicazione. Art. 11 Selezione non valida da parte dell utilizzatore Nel caso componga un codice di selezione non valido, l utilizzatore deve essere immediatamente avvertito. 6 L obbligo di garantire la libera scelta del fornitore di collegamenti internazionali in modo prestabilito è provvisoriamente sospeso. Verrà reintrodotto successivamente in funzione dell evoluzione della tecnica e dell armonizzazione internazionale (Nota introdotta dall O della Commissione federale delle comunicazioni del 9 nov. 1998 RU 1998 3017). 3

Telecomunicazioni Art. 12 Fatturazione Se non è disposto altrimenti da un contratto di interconnessione, le chiamate effettuate tramite il codice di selezione vengono fatturate all utente direttamente dal fornitore selezionato. Art. 13 Prescrizioni tecniche e amministrative Le modalità tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione della libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali sono fissate nell appendice 2. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 14 Disposizioni transitorie 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la portabilità dei numeri ai sensi dell articolo 3 al più tardi entro il 1 marzo 2000. 7 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali secondo l articolo 9: a. per ogni chiamata, non appena la presente ordinanza entra in vigore; b. 8 in modo prestabilito, per quanto concerne il servizio telefonico pubblico fisso, a partire dal 1 settembre 1998 per il 50 per cento dei loro utenti e a partire dal 1 gennaio 1999 per tutti i loro utenti, ad eccezione degli utenti della Swisscom collegati a un commutatore di tipo Alcatel S12, i quali dovranno disporre di questa funzione al più tardi entro il 1 aprile 1999. 3 I fornitori di servizi di telecomunicazione, che hanno l obbligo di assicurare la libera scelta dei fornitori di servizi secondo il capoverso 2 lettera b, devono informare entro il 31 marzo 1998 i fornitori di collegamenti nazionali e internazionali nonché l Ufficio federale circa il loro piano di messa in servizio della libera scelta del fornitore di servizi. Tali informazioni contengono, per il primo giorno dei mesi di settembre a dicembre 1998, l indicazione dei gruppi di utenti interessati. Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1998. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 13 dic. 1999 (RU 1999 3588). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O della Commissione federale delle comunicazioni del 9 nov. 1998, in vigore dal 1 gen. 1999 (RU 1998 3017). 4

O della Commissione concernente la LTC 784.101.112 Appendici 9 Appendice 1: Appendice 2: Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione (4 a edizione) Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la libera scelta del fornitore di collegamenti nazionali e internazionali (4 a edizione) 9 Il testo delle appendici modificate non è pubblicato nella RU. Può essere chiesto all Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne (vedi RU 2001 1652). 5

Telecomunicazioni 6