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Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 567 Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile, concernenti gli organi di controllo delle società di capitali 17/09/2017-18:46

Indice 1. DDL S. 567 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 567 4

1. DDL S. 567 - XVII Leg. 1. DDL S. 567 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 567 Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile, concernenti gli organi di controllo delle società di capitali Iter 31 luglio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.567 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Massimo Bitonci ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 23 aprile 2013; annunciato nella seduta ant. n. 15 del 24 aprile 2013. Classificazione TESEO CODICE E CODIFICAZIONI, SOCIETA' FINANZIARIE, ORGANI DELLA SOCIETA' Articoli SINDACI DI SOCIETA' ED ENTI (Art.1), REVISORI DEI CONTI (Art.1), STATUTI (Art.1), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.1) Assegnazione Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 31 luglio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 85 del 31 luglio 2013. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 6ª (Finanze) Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 567 1.2.1. Testo DDL 567 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 567 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore BITONCI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013 Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile concernenti gli organi di controllo delle società di capitali Onorevoli Senatori. -- L'articolo 2477 del codice civile disciplina la nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 euro) e nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel caso in cui la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile; tali limiti sono: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Negli altri casi la nomina del collegio è facoltativa e deve essere prevista dall'atto costitutivo della società. Il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che sostituisce il citato articolo 2477 del codice civile, non modifica le condizioni di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, ma dispone che l'organo stesso, se nominato, sia composto da un solo membro per consentire un significativo risparmio di costi a carico della società. L'articolo 2397 del codice civile disciplina la composizione del collegio suindicato, che deve essere formato da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori dei conti legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Il presente disegno di legge, al comma 2 dell'articolo l, che sostituisce il citato articolo 2397 del codice civile, introduce un'importante semplificazione, differenziando la composizione dell'organo di controllo sulla base di alcune caratteristiche della società. In particolare, viene stabilito che, se la società ha un capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro, l'organo di controllo è composto da un solo membro, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). -- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 567 a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435- bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma si applicano le disposizioni in materia di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato». 2. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2397. - (Composizione del collegio). -- Nelle società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e in quelle quotate in mercati regolamentati il collegio sindacale è composto da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente sono scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro». Senato della Repubblica Pag. 5

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.