COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Settore Finanza e Tributi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 10/04/2012 Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 7/02/2013 1/6
Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 Presupposti per l applicazione dell imposta e base imponibile 1. Presupposto dell imposta municipale propria è il possesso di immobili, anche strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione si rinvia all art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. 2. La base imponibile dell imposta è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Ad essa sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalle disposizioni di legge. Art. 3 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, richiamato dall art.13, comma 3, del D.L. 201/2011 convertito dalla L.214/11. 2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse con un mero valore orientativo non vincolante tra le parti. 1/6
Art. 4 Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio 1. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 457/78, nonché a norma della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19, articolo 4, comma 1 lettera c (ristrutturazione edilizia), lettera d (ristrutturazione urbanistica) e comma 2, lettera c (restauro e risanamento conservativo), la base imponibile è costituita dal valore dell area, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera, dalla data di inizio e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 2. Nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell art. 31, comma 1, L. 457/78, nonché a norma della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19, articolo 4, comma 2, lettera a (manutenzione ordinaria), lettera b (manutenzione straordinaria) e lettera d (attività edilizia libera) la base imponibile continua ad essere il valore del fabbricato determinato sulla base della rendita catastale. Art. 5 Fabbricato parzialmente costruito 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Art. 6 Eredità giacente 1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi inerenti l'imposta nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare, entro i termini ordinari, le denunce di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette denunce dovranno essere presentate da quest'ultimo. 2. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditati, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita. 3. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro. 2/6
Art. 7 Abitazione principale 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare e le relative pertinenze, nei limiti indicati dall art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già utilizzate come abitazioni principali, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata o detenuta da soggetti terzi. Art. 8 Dichiarazioni 1. Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione con le modalità previste dall art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, nonché per beneficiare di esenzioni ed altre forme agevolative. Art. 9 Versamenti 1. Il versamento dell imposta, in deroga all art. 52 del D.Lgs 446/97 è effettuato secondo le disposizioni dell art.17 del D.Lgs 241/97 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. 2. L imposta non è versata qualora sia uguale o inferiore a 12,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Art. 10 Rimborsi 1. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o uguali a 12,00 3/6
Art. 11 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dell imposta avviene con le modalità previste dalla vigente normativa mediante soggetti iscritti all apposito albo di cui all art.53 del D.Lgs 446/1997. Art. 12 Fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati 1. Ai sensi dell'art. 13, c.3, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si dispone, ai fini della fruizione della riduzione del 50% della base imponibile, che il contribuente debba presentare la dichiarazione di cui all art. 8 del presente regolamento e che debbano sussistere i seguenti requisiti: l inagibilità o inabilità devono essere sopraggiunte dopo che l immobile era già abitabile o agibile (non conta quindi solo l accatastamento ma anche l effettiva utilizzabilità/conformità del fabbricato); l inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell art. 31, comma 1, L. 457/78, nonché a norma della Legge Regionale 11 novembre 2009, n.19, articolo 4, comma 2, lettera a (manutenzione ordinaria), lettera b (manutenzione straordinaria) e lettera d (attività edilizia libera); il fabbricato non deve essere utilizzato né per l uso cui era destinato né per un qualsiasi altro uso (per esempio alloggio non abitabile ma utilizzato come magazzino: non ha diritto alla riduzione). 2. Lo stato di inabitabilità o inagibilità e non utilizzo è accertata dall Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale dichiarazione ha valenza dalla data in cui viene presentata all Ufficio tecnico comunale. Art. 13 Controllo e accertamento 1. Il Comune, ai sensi dell art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l accertamento e la riscossione dell IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato. 2. Per l attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92, compresa l eventuale verifica della dimora abituale negli immobili adibiti ad abitazione principale. 4/6
Art. 14 Accertamento con adesione 1. L istituto dell accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218. 5/6